Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23853 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23853/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Interno – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto della Prefettura di Roma in data 02/12/2024 e notificato alla ricorrente il 17/12/2024 con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, notificato in data 14/02/2025 e depositato in pari data, la parte ricorrente impugna il decreto prefettizio del 02/12/2024 con cui l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 è stata dichiarata inammissibile per carenza del requisito reddituale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed in data 4.6.2025 ha annullato, in autotutela, il provvedimento impugnato.
Con memoria conclusionale il ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’istanza e per la refusione delle spese di lite.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, data l’intervenuta eliminazione dal mondo giuridico dell’atto di diniego impugnato, da parte della Prefettura, nell’esercizio spontaneo della propria facoltà di autotutela, dell’atto di sua competenza, che precludeva l’esame, nel merito, da parte dei competenti uffici del Ministero della domanda di cittadinanza. Per quanto riguarda quest’ultima, si tratta di poteri non ancora esercitati, sicché il Collegio non può sostituirsi alle valutazioni sulla stessa riservate al Ministero dell’Interno, stante il divieto in tal senso sancito dall’art. 34 CPA.
Quanto alle spese di lite, vanno poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della tempestività dell’adozione dell’atto di ritiro, che ha consentito la rapida definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la Prefettura di Roma il Ministero a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di €. 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.