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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/08/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1402/2020 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residen- Parte_1
te (C.F. , elettivamente domiciliato a Carini, in C.F._1
Via Giacomo Leopardi n. 49, presso lo studio dell'Avv.to Giovanna Can- tavenera che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elett.te dom.to a Palermo in via D. Scinà n. 104 presso lo studio dell'avv. Elvira Machì che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Via Brunetto La- CodiceFiscale_2
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
tini n. 11 presso lo studio dell'Avv. Dario Romeo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuti –
E
, n.q. di ex Sindaco del Comune di CP_3 _1
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
PALERMO
- convenuti contumaci
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'attore – come in atto di citazione e note scritte depo-
sitate telematicamente;
per i convenuti – come nelle rispettive comparse di costituzione
e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il _1
, in persona del Sindaco pro tempore, l'ex Sindaco di Ustica Vito
[...]
Ailara, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Pa- lermo e n.q. di tecnico comunale, proponendo Controparte_2
querela di falso avverso la relazione tecnica redatta dal Geom. Pt_2
del 15.03.1980 nonché avverso l'ordinanza del Sindaco di n.
[...] _1
22 del 05.11.1981, con la quale, prendendo atto del mancato inizio dei lavori per l'esecuzione dell' su terreno di proprietà Parte_3
dei fratelli entro i termini previsti nella concessione edilizia n. Pt_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
331 del 31.8.1978 di un anno, come rilevato dal tecnico comunale sulla base di un sopralluogo mai eseguito, aveva dichiarato la decadenza della predetta concessione edilizia e ordinato la demolizione dell'opera da eseguirsi entro 120 giorni.
2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1272/2014 emessa in data 25 febbraio 2014, rigettò la querela di falso e la domanda di risar- cimento del danno per responsabilità aggravata condannando l'attore alle spese di lite.
3. propose appello avverso la predetta senten- Parte_1
za, che venne rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo con la senten- za n. 52/2020 pubblicata in data 17.1.2020.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante propo- neva azione di revocazione della sentenza emessa dalla Corte
d'Appello siccome affetta da errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c. poiché: “La falsità sussiste in quanto il geometra non poteva soste- nere, se non contra legem, “il mancato inizio dei lavori alla data del
1.03,1980” perche' a quella data il N.O. del genio civile NON ERA STATO
RILASCIATO e lui stesso ne era a conoscenza, come in atti di causa, costi- tuendo anche questa circostanza quell'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4), risultando evidente un fatto accertato in modo indiscutibile”, sul presupposto che la decisione della Corte d'Appello, affetta da errore revocatorio, non avrebbe tenu- to in considerazione la circostanza che il nulla osta del Genio Civile, ai sensi dell'art. 18 L. 64/1974, trattandosi di zona sismica, fu rilasciato solo in data 1.10.1980 e che solo a quella data e non prima i lavori di
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
esecuzione dell' otevano avere inizio. Pt_3
5. Si costituivano nel giudizio sia il sia Controparte_1 [...]
rilevando l'inammissibilità dell'azione proposta, per CP_4
mancanza della fase rescissoria oltre che di quella rescindente, non as- sumendo alcuna rilevanza la questione prospettata dall'attore, non presa in esame dalla Corte d'Appello perché esulante dalla querela di falso, avente esclusivamente ad oggetto l'asserita falsità del sopralluo- go mai eseguito e dalla consequenziale ordinanza sindacale di deca- denza della concessione edilizia, la cui legittimità amministrativa era stata, peraltro, affermata sia dal TAR di Palermo che dal C.G.A con sen- tenze passate in giudicato.
6. All'udienza del 7.5.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle com- parse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
XXXX
B) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza emessa dalla Cor- Parte_1
te d'Appello, n. 52/2020, di rigetto del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, ritenendo che fosse affetta da erro- re di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per avere rigettato la querela di falso promossa nei confronti della “relazione tecnica del geom.
Compagno del 15.3.1980” mai effettivamente redatta, dell'asserito so-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
pralluogo non eseguito e dell'ordinanza sindacale, fondata sul predetto accertamento circa il mancato inizio dei lavori entro un anno dal rila- scio della concessione edilizia n. 331 del 31.8.1978, che, tuttavia non aveva considerato l'avvenuto rilascio del necessario N.O. da parte del
Genio Civile solo in data 1.10.1980, con l'effetto che, ai sensi della L.
64/1974 per tutte le zone sismiche, i lavori non potevano in ogni caso iniziare prima di quella data.
2. Così riassunta la questione posta a fondamento della revocazio- ne, la lunga comparsa conclusionale depositata e le complessive difese esposte dall'attore qualificano tale indicazione come “errore giuridico” tant'è che invocano genericamente le norme della CEDU a tutela della proprietà privata senza, in alcun modo, chiarire quale “errore revoca- torio” infici la sentenza della Corte d'Appello che, su tutti i vizi di natu- ra amministrativa, pur oggetto dell'appello proposto comprensiva del- la doglianza fatta valere con l'azione revocatoria, ha richiamato le de- cisioni del Giudice amministrativo, segnatamente la sentenza del TAR di Palermo n. 234/95, confermata dal Consiglio di Giustizia ammini- strativa con la decisione n. 474/98, passate in giudicato, che hanno ri- gettato tutti i motivi di impugnativa confermando la legittimità dell'ordinanza sindacale impugnata, che ha dichiarato la decadenza della concessione edilizia rilasciata ai fratelli prendendo atto Pt_1
di un effetto ipso iure discendente dall'applicazione della Legge
10/1977 art. 4 e L.R. 71/1978 art. 36.
3. In nessuno dei giudizi davanti al Giudice amministrativo si è fat- to questione del rilascio o meno del N.O da parte del Genio Civile quale
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
condizione ostativa all'inizio dei lavori e, certamente, esula del tutto dell'oggetto del contendere del Giudice ordinario davanti al quale si è unicamente dibattuto sulla presunta falsità dell'accertamento eseguito dal geom. il quale, nel sopralluogo eseguito in data CP_2
1.3.1980, ha constatato il mancato inizio dei lavori oggetto di conces- sione edilizia, entro il termine di un anno ivi previsto.
4. La Corte d'Appello, con decisione esente da censura, ha circo- scritto il thema decidendum della querela di falso avente ad oggetto esclusivamente la relazione tecnica e la consequenziale ordinanza sin- dacale, evidenziando che, nel provvedimento di decadenza, si prende- va atto dell'avvenuto sopralluogo, senza mai richiamare una relazione del tecnico, non necessaria né obbligatoria, senza che ricorresse alcun elemento di prova circa la falsità di tale accertamento.
5. D'altra parte, nelle sentenze del TAR e del CGA vengono eviden- ziate una serie di circostanze (si vedano pag.ne 15, 16 e 17 della sen- tenza 234/95 TAR), che comproverebbero l'effettivo mancato inizio dei lavori alla data del sopralluogo che, dunque, lo stesso giudice am- ministrativo da per effettivamente avvenuto con statuizione avente ef- ficacia di giudicato, come rilevato dalla Corte d'Appello.
6. Quanto lamentato dall'attore in alcun modo assume rilevanza nella decisione impugnata che ha ragionato esclusivamente facendo riferimento alla veridicità dell'accertamento circa il mancato inizio dei lavori, posto a fondamento dell'ordinanza sindacale 22/81, così esclu- dendo ogni profilo di falsità.
7. L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., deve consistere in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa;
sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche e fattuali delle risultanze processuali. Esso, in altri termini, deve consistere nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposi- zione di un fatto la cui verità è immediatamente rilevabile e inconte- stabilmente esclusa da atti o documenti acquisiti al processo, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positiva- mente stabilita e del pari direttamente rilevabile da atti o documenti, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (Cass. n. 6388/1999; Cass. S.U. n. 5303/1997; Cass.
n. 226/1999).
8. Ora, considerato che la querela di falso ha riguardato l'avvenuto sopralluogo ad opera del accertato come avvenuto anche in CP_2
sede di processo penale concluso con l'assoluzione degli imputati dal reato di interessi privati in atti di Ufficio (sentenza Tribunale di Paler- mo n. 1769/84 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello
128/86), e non ha investito un atto avente efficacia fidefacente, tutta la normativa richiamata relativa alla legislazione antisismica e il N.O. del
Genio civile, successivo al predetto accertamento, in alcun modo as- sume rilevanza nella materia del contendere, volta solo alla reiezione della querela di falso proposta avverso due atti che, in ogni caso, reste- rebbero privi dei connotati di falsità invocati dall'attore.
9. Indi, nessun errore revocatorio è configurabile nel senso dianzi
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
precisato. E, peraltro, nessun errore specifico immediatamente perce- pibile è stato allegato dall'impugnante, il cui complesso argomentare lungi dal denunciare una svista del giudice rilevabile “con immediatez- za ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive” (così Cass. 16439/2021), ma ha solo inteso, ancora una volta e reiteratamente, censurare la legittimità degli atti impugnati, esclusa da anni dai giudici amministrativi con decisione passate in giudicato.
10. L'azione revocatoria è, pertanto, rigettata.
***
C) SPESE
1. In ossequio alle regole della soccombenza, l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modi- ficato e integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia di , CP_3
rigetta l'azione di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. propo- sta da;
Parte_1
condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute da cia- scuna delle parti convenute che liquida in € 3.470,00 oltre spese gene- rali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 20.8.2025.
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n.1402/2020
Dott. Giovanni D'Antoni
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1402/2020 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residen- Parte_1
te (C.F. , elettivamente domiciliato a Carini, in C.F._1
Via Giacomo Leopardi n. 49, presso lo studio dell'Avv.to Giovanna Can- tavenera che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elett.te dom.to a Palermo in via D. Scinà n. 104 presso lo studio dell'avv. Elvira Machì che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Via Brunetto La- CodiceFiscale_2
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
tini n. 11 presso lo studio dell'Avv. Dario Romeo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuti –
E
, n.q. di ex Sindaco del Comune di CP_3 _1
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
PALERMO
- convenuti contumaci
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'attore – come in atto di citazione e note scritte depo-
sitate telematicamente;
per i convenuti – come nelle rispettive comparse di costituzione
e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il _1
, in persona del Sindaco pro tempore, l'ex Sindaco di Ustica Vito
[...]
Ailara, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Pa- lermo e n.q. di tecnico comunale, proponendo Controparte_2
querela di falso avverso la relazione tecnica redatta dal Geom. Pt_2
del 15.03.1980 nonché avverso l'ordinanza del Sindaco di n.
[...] _1
22 del 05.11.1981, con la quale, prendendo atto del mancato inizio dei lavori per l'esecuzione dell' su terreno di proprietà Parte_3
dei fratelli entro i termini previsti nella concessione edilizia n. Pt_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
331 del 31.8.1978 di un anno, come rilevato dal tecnico comunale sulla base di un sopralluogo mai eseguito, aveva dichiarato la decadenza della predetta concessione edilizia e ordinato la demolizione dell'opera da eseguirsi entro 120 giorni.
2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1272/2014 emessa in data 25 febbraio 2014, rigettò la querela di falso e la domanda di risar- cimento del danno per responsabilità aggravata condannando l'attore alle spese di lite.
3. propose appello avverso la predetta senten- Parte_1
za, che venne rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo con la senten- za n. 52/2020 pubblicata in data 17.1.2020.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante propo- neva azione di revocazione della sentenza emessa dalla Corte
d'Appello siccome affetta da errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c. poiché: “La falsità sussiste in quanto il geometra non poteva soste- nere, se non contra legem, “il mancato inizio dei lavori alla data del
1.03,1980” perche' a quella data il N.O. del genio civile NON ERA STATO
RILASCIATO e lui stesso ne era a conoscenza, come in atti di causa, costi- tuendo anche questa circostanza quell'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4), risultando evidente un fatto accertato in modo indiscutibile”, sul presupposto che la decisione della Corte d'Appello, affetta da errore revocatorio, non avrebbe tenu- to in considerazione la circostanza che il nulla osta del Genio Civile, ai sensi dell'art. 18 L. 64/1974, trattandosi di zona sismica, fu rilasciato solo in data 1.10.1980 e che solo a quella data e non prima i lavori di
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
esecuzione dell' otevano avere inizio. Pt_3
5. Si costituivano nel giudizio sia il sia Controparte_1 [...]
rilevando l'inammissibilità dell'azione proposta, per CP_4
mancanza della fase rescissoria oltre che di quella rescindente, non as- sumendo alcuna rilevanza la questione prospettata dall'attore, non presa in esame dalla Corte d'Appello perché esulante dalla querela di falso, avente esclusivamente ad oggetto l'asserita falsità del sopralluo- go mai eseguito e dalla consequenziale ordinanza sindacale di deca- denza della concessione edilizia, la cui legittimità amministrativa era stata, peraltro, affermata sia dal TAR di Palermo che dal C.G.A con sen- tenze passate in giudicato.
6. All'udienza del 7.5.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle com- parse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
XXXX
B) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza emessa dalla Cor- Parte_1
te d'Appello, n. 52/2020, di rigetto del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, ritenendo che fosse affetta da erro- re di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per avere rigettato la querela di falso promossa nei confronti della “relazione tecnica del geom.
Compagno del 15.3.1980” mai effettivamente redatta, dell'asserito so-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
pralluogo non eseguito e dell'ordinanza sindacale, fondata sul predetto accertamento circa il mancato inizio dei lavori entro un anno dal rila- scio della concessione edilizia n. 331 del 31.8.1978, che, tuttavia non aveva considerato l'avvenuto rilascio del necessario N.O. da parte del
Genio Civile solo in data 1.10.1980, con l'effetto che, ai sensi della L.
64/1974 per tutte le zone sismiche, i lavori non potevano in ogni caso iniziare prima di quella data.
2. Così riassunta la questione posta a fondamento della revocazio- ne, la lunga comparsa conclusionale depositata e le complessive difese esposte dall'attore qualificano tale indicazione come “errore giuridico” tant'è che invocano genericamente le norme della CEDU a tutela della proprietà privata senza, in alcun modo, chiarire quale “errore revoca- torio” infici la sentenza della Corte d'Appello che, su tutti i vizi di natu- ra amministrativa, pur oggetto dell'appello proposto comprensiva del- la doglianza fatta valere con l'azione revocatoria, ha richiamato le de- cisioni del Giudice amministrativo, segnatamente la sentenza del TAR di Palermo n. 234/95, confermata dal Consiglio di Giustizia ammini- strativa con la decisione n. 474/98, passate in giudicato, che hanno ri- gettato tutti i motivi di impugnativa confermando la legittimità dell'ordinanza sindacale impugnata, che ha dichiarato la decadenza della concessione edilizia rilasciata ai fratelli prendendo atto Pt_1
di un effetto ipso iure discendente dall'applicazione della Legge
10/1977 art. 4 e L.R. 71/1978 art. 36.
3. In nessuno dei giudizi davanti al Giudice amministrativo si è fat- to questione del rilascio o meno del N.O da parte del Genio Civile quale
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
condizione ostativa all'inizio dei lavori e, certamente, esula del tutto dell'oggetto del contendere del Giudice ordinario davanti al quale si è unicamente dibattuto sulla presunta falsità dell'accertamento eseguito dal geom. il quale, nel sopralluogo eseguito in data CP_2
1.3.1980, ha constatato il mancato inizio dei lavori oggetto di conces- sione edilizia, entro il termine di un anno ivi previsto.
4. La Corte d'Appello, con decisione esente da censura, ha circo- scritto il thema decidendum della querela di falso avente ad oggetto esclusivamente la relazione tecnica e la consequenziale ordinanza sin- dacale, evidenziando che, nel provvedimento di decadenza, si prende- va atto dell'avvenuto sopralluogo, senza mai richiamare una relazione del tecnico, non necessaria né obbligatoria, senza che ricorresse alcun elemento di prova circa la falsità di tale accertamento.
5. D'altra parte, nelle sentenze del TAR e del CGA vengono eviden- ziate una serie di circostanze (si vedano pag.ne 15, 16 e 17 della sen- tenza 234/95 TAR), che comproverebbero l'effettivo mancato inizio dei lavori alla data del sopralluogo che, dunque, lo stesso giudice am- ministrativo da per effettivamente avvenuto con statuizione avente ef- ficacia di giudicato, come rilevato dalla Corte d'Appello.
6. Quanto lamentato dall'attore in alcun modo assume rilevanza nella decisione impugnata che ha ragionato esclusivamente facendo riferimento alla veridicità dell'accertamento circa il mancato inizio dei lavori, posto a fondamento dell'ordinanza sindacale 22/81, così esclu- dendo ogni profilo di falsità.
7. L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., deve consistere in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa;
sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche e fattuali delle risultanze processuali. Esso, in altri termini, deve consistere nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposi- zione di un fatto la cui verità è immediatamente rilevabile e inconte- stabilmente esclusa da atti o documenti acquisiti al processo, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positiva- mente stabilita e del pari direttamente rilevabile da atti o documenti, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (Cass. n. 6388/1999; Cass. S.U. n. 5303/1997; Cass.
n. 226/1999).
8. Ora, considerato che la querela di falso ha riguardato l'avvenuto sopralluogo ad opera del accertato come avvenuto anche in CP_2
sede di processo penale concluso con l'assoluzione degli imputati dal reato di interessi privati in atti di Ufficio (sentenza Tribunale di Paler- mo n. 1769/84 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello
128/86), e non ha investito un atto avente efficacia fidefacente, tutta la normativa richiamata relativa alla legislazione antisismica e il N.O. del
Genio civile, successivo al predetto accertamento, in alcun modo as- sume rilevanza nella materia del contendere, volta solo alla reiezione della querela di falso proposta avverso due atti che, in ogni caso, reste- rebbero privi dei connotati di falsità invocati dall'attore.
9. Indi, nessun errore revocatorio è configurabile nel senso dianzi
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1402/2020
precisato. E, peraltro, nessun errore specifico immediatamente perce- pibile è stato allegato dall'impugnante, il cui complesso argomentare lungi dal denunciare una svista del giudice rilevabile “con immediatez- za ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive” (così Cass. 16439/2021), ma ha solo inteso, ancora una volta e reiteratamente, censurare la legittimità degli atti impugnati, esclusa da anni dai giudici amministrativi con decisione passate in giudicato.
10. L'azione revocatoria è, pertanto, rigettata.
***
C) SPESE
1. In ossequio alle regole della soccombenza, l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modi- ficato e integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia di , CP_3
rigetta l'azione di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. propo- sta da;
Parte_1
condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute da cia- scuna delle parti convenute che liquida in € 3.470,00 oltre spese gene- rali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 20.8.2025.
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n.1402/2020
Dott. Giovanni D'Antoni
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile