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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 561/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 3/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 561 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MODDE LOREDANA Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente-contumace
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 29/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a La Parte_1
Maddalena il 7/10/2006 con (registrato al n. 11, parte I, anno 2006), dal quale Controparte_1
sono nati i figli (27.3.2007) e (26/5/2010). Per_1 Per_2
Allo scopo, il ricorrente ha dedotto: che con decreto n. 96/22 del 22/8/2022 il tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione tra i coniugi;
1 che rispetto alle condizioni di cui al detto decreto di omologa non si era verificata alcuna sostanziale modifica delle condizioni patrimoniali dei coniugi;
che, trascorso il tempo normativamente previsto per il divorzio, vi era interessa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni, precisate con la memoria Parte_1
ex art. 473-bis 17, comma 1, c.p.c. depositata in data 9/5/2025:
“
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio conseguente alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 7 ottobre 2006, con Parte_1 Controparte_1 conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio.
2. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, maggiorenne ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendente non è inserita nella disciplina dell'affidamento, con collocamento prevalente dei medesimi con la madre in Golfo Aranci presso l'abitazione della stessa.
3. La casa familiare, sita in La Maddalena, via Regione Colombo n. 2, rimane assegnata al signor
di cui è proprietario. Pt_1
4. Il signor dovrà corrispondere alla signora un contributo a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
indiretto dei figli di complessivi euro 350,00, da versare entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT di legge.
5. Il signor si obbliga a continuare ad accollarsi tutti i finanziamenti e/o mutui attinenti la Pt_1
casa familiare
6. Il signor si impegna, a suo totale onere e spese, a trasferire la proprietà della casa Pt_1
coniugale sita in La Maddalena, Reg. Colombo 2, individuata al numero censuario del Catasto
Fabbricati al foglio 7, particella 1, sub. 8, categoria A/4, consistenza vani 3,5, ai due figli e Per_1
, con riserva di usufrutto al medesimo. Persona_3
7. Sono a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% pro capite, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e segnatamente quelle di carattere medico (visite e cure specialistiche), scolastiche (libri, gite scolastiche, doposcuola, ripetizioni, tasse scolastiche, locazioni di camere per la frequenza universitaria), ludiche e sportive.
8. È attribuito alla signora il diritto di percepire il 100% del cosiddetto assegno Controparte_1
unico con espressa autorizzazione del marito, , a farne in tal senso richiesta Parte_1 all'Ente preposto e con obbligo del ridetto di fare quanto necessario ovvero utile Parte_1
per la proficua ultimazione della pratica.
9. Il padre avrà facoltà di vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo e congruo preavviso telefonico alla madre per quanto riguarda , compatibilmente con gli impegni Per_2
2 scolastici o parascolastici del minore, mentre potrà vedere il padre quando vorrà. Per_1
10. Il padre potrà tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi a fine settimana alterni in ogni mese, secondo i turni di servizio.
11. Per le festività natalizie il minore rimarrà con ciascun genitore, nel rispetto del principio dell'alternanza, per i giorni 24, 25 dicembre e 6 gennaio con un genitore nonchè per i giorni 26,31 dicembre e 1 gennaio dell'altro.
12. Il figlio trascorreranno le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro.
13. Per le altre festività (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno ecc) il ragazzo rimarrà con ciascun genitore ad anni alterni e a giorni alterni.
14. I genitori, previo reciproco accordo, potranno disciplinare diversamente il periodo di permanenza dei ragazzi presso gli stessi sia durante i fine settimana che durante i periodi di festa
e/o di ferie.
15. Durante la permanenza del minore presso i rispettivi genitori verrà sempre garantita la possibilità di contattare telefonicamente il ragazzo da parte del genitore a cui non spetti il turno di tenuta.
16. I ricorrenti si impegnano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, evitando qualsiasi denigrazione della figura dell'altro genitore impegnandosi ad evitare qualsiasi litigio e/o conflittualità dinnanzi ai figli. I genitori si obbligano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale favorendone gli incontri.
17. Il figlio potrà viaggiare in Italia o all'Estero con entrambi i genitori, a patto che il genitore ne dia notizia con congruo anticipo all'altro.
18. Entrambi i genitori danno la propria autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio del minore”.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si è costituita in Controparte_1
giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 29/5/2025 il procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, modificate come sopra, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione senza concessone di termini per scritti conclusionali.
Con ordinanza del 3/6/2025 il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di dichiarazione di scioglimento del
3 matrimonio civile proposta da debba essere accolta, anche alla luce della Parte_1
verificata assenza di modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle esistenti al momento della omologa della separazione consensuale.
Del resto, il totale disinteresse al presente giudizio palesato dalla resistente, che è stata dichiarata contumace, conferma come la stessa ritenga di non doversi difendere a fronte delle domande articolare dall'ex coniuge e sostanzialmente ricalcanti quelle riportate nel decreto di omologa della separazione coniugale.
Nessun dubbio circa l'indisponibilità delle parti alla riconciliazione, stante l'ampio lasso di tempo decorso dalla separazione coniugale e il totale difetto di interesse mostrato dalla resistente al giudizio.
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente, si ritiene che le stesse debbano trovare accoglimento, in quanto sostanzialmente riproduttive di quanto concordemente stabilito dai coniugi al momento della loro separazione o, al più, attuative delle stesse.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla mancata opposizione della resistente che è rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
giorno 7 ottobre 2006
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presnete sentenza a margine del relativo atto di matrimonio.
DISPONE che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori e che entrambi i figli e Per_2 Per_2
(ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente) siano collocati Per_1
prevalentemente presso la madre.
DISPONE che la casa familiare, sita in La Maddalena, via Regione Colombo n. 2, resti assegnata al di cui è proprietario. Pt_1
DISPONE che il corrisponda alla ex coniuge un contributo a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
indiretto dei figli di complessivi € 350,00, da versare entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT di legge.
DISPONE che il continui ad onorare per intero tutti i finanziamenti e/o mutui attinenti la Pt_1
casa familiare.
DÁ ATTO dell'impegno del a trasferire, a suo totale onere e spese, la proprietà della casa Pt_1
coniugale sita in La Maddalena, Reg. Colombo 2, individuata al numero censuario del Catasto
4 Fabbricati al foglio 7, particella 1, sub. 8, categoria A/4, consistenza vani 3,5, ai due figli e Per_1
con riserva di usufrutto a sé stesso. Persona_3
DISPONE che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli siano a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% pro capite, e segnatamente quelle di carattere medico (visite e cure specialistiche), scolastiche (libri, gite scolastiche, doposcuola, ripetizioni, tasse scolastiche, locazioni di camere per la frequenza universitaria), ludiche e sportive.
DISPONE che a sia attribuito il diritto di percepire il 100% del cosiddetto Controparte_1
assegno unico, con espressa autorizzazione del marito, , a farne in tal senso richiesta Parte_1 all'Ente preposto e con obbligo del ridetto di fare quanto necessario ovvero utile per Parte_1
la proficua ultimazione della pratica.
DISPONE che il padre abbia la facoltà di vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo e congruo preavviso telefonico alla madre per quanto riguarda , compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici o parascolastici del minore, mentre potrà vedere il padre quando vorrà. Per_1
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi a fine settimana alterni in ogni mese, secondo i turni di servizio.
DISPONE che per le festività natalizie il minore rimanga con ciascun genitore, nel rispetto del principio dell'alternanza, per i giorni 24, 25 dicembre e 6 gennaio con un genitore nonchè per i giorni 26,31 dicembre e 1 gennaio dell'altro.
DISPONE che il figlio minorenne trascorra le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Per le altre festività (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno ecc) il ragazzo rimarrà con ciascun genitore ad anni alterni e a giorni alterni.
DISPONE che i genitori, previo reciproco accordo, possano disciplinare diversamente il periodo di permanenza dei ragazzi presso gli stessi sia durante i fine settimana che durante i periodi di festa e/o di ferie.
DISPONE che, durante la permanenza del minore presso i rispettivi genitori, sia sempre garantita la possibilità di contattare telefonicamente il ragazzo da parte del genitore a cui non spetti il turno di tenuta.
DÁ ATTO che i ricorrenti si impegnano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, evitando qualsiasi denigrazione della figura dell'altro genitore impegnandosi ad evitare qualsiasi litigio e/o conflittualità dinnanzi ai figli. I genitori si obbligano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale favorendone gli incontri.
DISPONE che il figlio minore possa viaggiare in Italia o all'Estero con entrambi i genitori, a patto che il genitore ne dia notizia con congruo anticipo all'altro.
5 DÁ ATTO che entrambi i genitori danno la propria autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio del minore.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 561/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 3/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 561 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MODDE LOREDANA Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente-contumace
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 29/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a La Parte_1
Maddalena il 7/10/2006 con (registrato al n. 11, parte I, anno 2006), dal quale Controparte_1
sono nati i figli (27.3.2007) e (26/5/2010). Per_1 Per_2
Allo scopo, il ricorrente ha dedotto: che con decreto n. 96/22 del 22/8/2022 il tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione tra i coniugi;
1 che rispetto alle condizioni di cui al detto decreto di omologa non si era verificata alcuna sostanziale modifica delle condizioni patrimoniali dei coniugi;
che, trascorso il tempo normativamente previsto per il divorzio, vi era interessa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni, precisate con la memoria Parte_1
ex art. 473-bis 17, comma 1, c.p.c. depositata in data 9/5/2025:
“
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio conseguente alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 7 ottobre 2006, con Parte_1 Controparte_1 conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio.
2. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, maggiorenne ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendente non è inserita nella disciplina dell'affidamento, con collocamento prevalente dei medesimi con la madre in Golfo Aranci presso l'abitazione della stessa.
3. La casa familiare, sita in La Maddalena, via Regione Colombo n. 2, rimane assegnata al signor
di cui è proprietario. Pt_1
4. Il signor dovrà corrispondere alla signora un contributo a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
indiretto dei figli di complessivi euro 350,00, da versare entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT di legge.
5. Il signor si obbliga a continuare ad accollarsi tutti i finanziamenti e/o mutui attinenti la Pt_1
casa familiare
6. Il signor si impegna, a suo totale onere e spese, a trasferire la proprietà della casa Pt_1
coniugale sita in La Maddalena, Reg. Colombo 2, individuata al numero censuario del Catasto
Fabbricati al foglio 7, particella 1, sub. 8, categoria A/4, consistenza vani 3,5, ai due figli e Per_1
, con riserva di usufrutto al medesimo. Persona_3
7. Sono a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% pro capite, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e segnatamente quelle di carattere medico (visite e cure specialistiche), scolastiche (libri, gite scolastiche, doposcuola, ripetizioni, tasse scolastiche, locazioni di camere per la frequenza universitaria), ludiche e sportive.
8. È attribuito alla signora il diritto di percepire il 100% del cosiddetto assegno Controparte_1
unico con espressa autorizzazione del marito, , a farne in tal senso richiesta Parte_1 all'Ente preposto e con obbligo del ridetto di fare quanto necessario ovvero utile Parte_1
per la proficua ultimazione della pratica.
9. Il padre avrà facoltà di vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo e congruo preavviso telefonico alla madre per quanto riguarda , compatibilmente con gli impegni Per_2
2 scolastici o parascolastici del minore, mentre potrà vedere il padre quando vorrà. Per_1
10. Il padre potrà tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi a fine settimana alterni in ogni mese, secondo i turni di servizio.
11. Per le festività natalizie il minore rimarrà con ciascun genitore, nel rispetto del principio dell'alternanza, per i giorni 24, 25 dicembre e 6 gennaio con un genitore nonchè per i giorni 26,31 dicembre e 1 gennaio dell'altro.
12. Il figlio trascorreranno le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro.
13. Per le altre festività (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno ecc) il ragazzo rimarrà con ciascun genitore ad anni alterni e a giorni alterni.
14. I genitori, previo reciproco accordo, potranno disciplinare diversamente il periodo di permanenza dei ragazzi presso gli stessi sia durante i fine settimana che durante i periodi di festa
e/o di ferie.
15. Durante la permanenza del minore presso i rispettivi genitori verrà sempre garantita la possibilità di contattare telefonicamente il ragazzo da parte del genitore a cui non spetti il turno di tenuta.
16. I ricorrenti si impegnano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, evitando qualsiasi denigrazione della figura dell'altro genitore impegnandosi ad evitare qualsiasi litigio e/o conflittualità dinnanzi ai figli. I genitori si obbligano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale favorendone gli incontri.
17. Il figlio potrà viaggiare in Italia o all'Estero con entrambi i genitori, a patto che il genitore ne dia notizia con congruo anticipo all'altro.
18. Entrambi i genitori danno la propria autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio del minore”.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si è costituita in Controparte_1
giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 29/5/2025 il procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, modificate come sopra, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione senza concessone di termini per scritti conclusionali.
Con ordinanza del 3/6/2025 il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di dichiarazione di scioglimento del
3 matrimonio civile proposta da debba essere accolta, anche alla luce della Parte_1
verificata assenza di modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle esistenti al momento della omologa della separazione consensuale.
Del resto, il totale disinteresse al presente giudizio palesato dalla resistente, che è stata dichiarata contumace, conferma come la stessa ritenga di non doversi difendere a fronte delle domande articolare dall'ex coniuge e sostanzialmente ricalcanti quelle riportate nel decreto di omologa della separazione coniugale.
Nessun dubbio circa l'indisponibilità delle parti alla riconciliazione, stante l'ampio lasso di tempo decorso dalla separazione coniugale e il totale difetto di interesse mostrato dalla resistente al giudizio.
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente, si ritiene che le stesse debbano trovare accoglimento, in quanto sostanzialmente riproduttive di quanto concordemente stabilito dai coniugi al momento della loro separazione o, al più, attuative delle stesse.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla mancata opposizione della resistente che è rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
giorno 7 ottobre 2006
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presnete sentenza a margine del relativo atto di matrimonio.
DISPONE che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori e che entrambi i figli e Per_2 Per_2
(ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente) siano collocati Per_1
prevalentemente presso la madre.
DISPONE che la casa familiare, sita in La Maddalena, via Regione Colombo n. 2, resti assegnata al di cui è proprietario. Pt_1
DISPONE che il corrisponda alla ex coniuge un contributo a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
indiretto dei figli di complessivi € 350,00, da versare entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT di legge.
DISPONE che il continui ad onorare per intero tutti i finanziamenti e/o mutui attinenti la Pt_1
casa familiare.
DÁ ATTO dell'impegno del a trasferire, a suo totale onere e spese, la proprietà della casa Pt_1
coniugale sita in La Maddalena, Reg. Colombo 2, individuata al numero censuario del Catasto
4 Fabbricati al foglio 7, particella 1, sub. 8, categoria A/4, consistenza vani 3,5, ai due figli e Per_1
con riserva di usufrutto a sé stesso. Persona_3
DISPONE che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli siano a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% pro capite, e segnatamente quelle di carattere medico (visite e cure specialistiche), scolastiche (libri, gite scolastiche, doposcuola, ripetizioni, tasse scolastiche, locazioni di camere per la frequenza universitaria), ludiche e sportive.
DISPONE che a sia attribuito il diritto di percepire il 100% del cosiddetto Controparte_1
assegno unico, con espressa autorizzazione del marito, , a farne in tal senso richiesta Parte_1 all'Ente preposto e con obbligo del ridetto di fare quanto necessario ovvero utile per Parte_1
la proficua ultimazione della pratica.
DISPONE che il padre abbia la facoltà di vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo e congruo preavviso telefonico alla madre per quanto riguarda , compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici o parascolastici del minore, mentre potrà vedere il padre quando vorrà. Per_1
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi a fine settimana alterni in ogni mese, secondo i turni di servizio.
DISPONE che per le festività natalizie il minore rimanga con ciascun genitore, nel rispetto del principio dell'alternanza, per i giorni 24, 25 dicembre e 6 gennaio con un genitore nonchè per i giorni 26,31 dicembre e 1 gennaio dell'altro.
DISPONE che il figlio minorenne trascorra le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Per le altre festività (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno ecc) il ragazzo rimarrà con ciascun genitore ad anni alterni e a giorni alterni.
DISPONE che i genitori, previo reciproco accordo, possano disciplinare diversamente il periodo di permanenza dei ragazzi presso gli stessi sia durante i fine settimana che durante i periodi di festa e/o di ferie.
DISPONE che, durante la permanenza del minore presso i rispettivi genitori, sia sempre garantita la possibilità di contattare telefonicamente il ragazzo da parte del genitore a cui non spetti il turno di tenuta.
DÁ ATTO che i ricorrenti si impegnano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, evitando qualsiasi denigrazione della figura dell'altro genitore impegnandosi ad evitare qualsiasi litigio e/o conflittualità dinnanzi ai figli. I genitori si obbligano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale favorendone gli incontri.
DISPONE che il figlio minore possa viaggiare in Italia o all'Estero con entrambi i genitori, a patto che il genitore ne dia notizia con congruo anticipo all'altro.
5 DÁ ATTO che entrambi i genitori danno la propria autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio del minore.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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