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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8361 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15736/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice CO IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da con il patrocinio dell'avvocato Parte_1
IL OR, nei confronti del , Questura di Roma – rappresentati Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha attivato la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per sentire accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni: “In via cautelare ed urgente, anche con provvedimento inaudita altera parte: ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio e/o in ogni caso dichiarare
l'inespellibilità del ricorrente nonché il diritto al regolare svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente;
In via principale e nel merito: dichiarare l'illegittimità del silenzio- inadempimento formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso per richiesta asilo in favore del sig. da rilasciarsi entro 3 giorni dalla comunicazione del Parte_1 provvedimento. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
L'istante – premesso di aver impugnato dinnanzi a questo Tribunale il provvedimento del 16/05/2024 con cui la Commissione territoriale di Roma ha rigettato la domanda di protezione internazionale – ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per richiedenti asilo, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, la Questura di Roma, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai rilasciato il titolo di soggiorno atteso. Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiedenti asilo atteso che il comma 1 dell'art. 4 D. Lgs. 142/2015 prevede che “Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che privare il ricorrente del permesso di soggiorno semestrale vuol dire esporlo ad assoluta incertezza in merito alla propria condizione giuridica e impedirgli l'accesso a tutti i diritti e servizi fondamentali.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato il differimento dell'udienza al fine CP_1 di acquisire le informazioni attinenti al caso presso l'amministrazione competente.
Il giudice con decreto del 8.04.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, “ritenuto che la domanda cautelare e quella di merito possano essere trattate congiuntamente in un'unica udienza”, ha fissato l'udienza del 3.06.2025
Con note del 29 maggio 2025 il ricorrente ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
*****
In via preliminare occorre precisare che la sospensione del provvedimento con cui la Commissione territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale non esaurisce tutte le possibili forme di tutela del richiedente, giacché consente esclusivamente di evitare che venga eseguito un provvedimento di espulsione nelle more del ricorso, ma non vale a regolarizzare sotto ogni profilo la situazione del soggetto a cui sia stato negato il rinnovo. Non si può escludere infatti che il ricorrente si trovi - prima della definizione del giudizio - esposto a pregiudizi diversi dal pericolo di allontanamento. E così, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio è previsto espressamente in favore del richiedente asilo in attesa della decisione della commissione, nonché, in caso di ricorso giurisdizionale, per tutte le ipotesi di sospensione automatica del diniego della Commissione o per i casi di sospensione disposta dal giudice.
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno richiesto.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente ha trovato piena soddisfazione, il giudice ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Onde poter decidere sulle spese occorre far ricorso al criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, alla luce delle risultanze emerse dalla documentazione depositata, appare dimostrata la sussistenza del diritto al momento della domanda (poi confermata dalla stessa condotta tenuta dall'amministrazione) ad ottenere la fissazione il rilascio del permesso di soggiorno semestrale per richiedenti asilo ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 142/2015.
Le spese, dunque, seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1.100,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 03/06/2025
Il giudice
CO IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice CO IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da con il patrocinio dell'avvocato Parte_1
IL OR, nei confronti del , Questura di Roma – rappresentati Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha attivato la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per sentire accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni: “In via cautelare ed urgente, anche con provvedimento inaudita altera parte: ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio e/o in ogni caso dichiarare
l'inespellibilità del ricorrente nonché il diritto al regolare svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente;
In via principale e nel merito: dichiarare l'illegittimità del silenzio- inadempimento formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso per richiesta asilo in favore del sig. da rilasciarsi entro 3 giorni dalla comunicazione del Parte_1 provvedimento. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
L'istante – premesso di aver impugnato dinnanzi a questo Tribunale il provvedimento del 16/05/2024 con cui la Commissione territoriale di Roma ha rigettato la domanda di protezione internazionale – ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per richiedenti asilo, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, la Questura di Roma, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai rilasciato il titolo di soggiorno atteso. Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiedenti asilo atteso che il comma 1 dell'art. 4 D. Lgs. 142/2015 prevede che “Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che privare il ricorrente del permesso di soggiorno semestrale vuol dire esporlo ad assoluta incertezza in merito alla propria condizione giuridica e impedirgli l'accesso a tutti i diritti e servizi fondamentali.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato il differimento dell'udienza al fine CP_1 di acquisire le informazioni attinenti al caso presso l'amministrazione competente.
Il giudice con decreto del 8.04.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, “ritenuto che la domanda cautelare e quella di merito possano essere trattate congiuntamente in un'unica udienza”, ha fissato l'udienza del 3.06.2025
Con note del 29 maggio 2025 il ricorrente ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
*****
In via preliminare occorre precisare che la sospensione del provvedimento con cui la Commissione territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale non esaurisce tutte le possibili forme di tutela del richiedente, giacché consente esclusivamente di evitare che venga eseguito un provvedimento di espulsione nelle more del ricorso, ma non vale a regolarizzare sotto ogni profilo la situazione del soggetto a cui sia stato negato il rinnovo. Non si può escludere infatti che il ricorrente si trovi - prima della definizione del giudizio - esposto a pregiudizi diversi dal pericolo di allontanamento. E così, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio è previsto espressamente in favore del richiedente asilo in attesa della decisione della commissione, nonché, in caso di ricorso giurisdizionale, per tutte le ipotesi di sospensione automatica del diniego della Commissione o per i casi di sospensione disposta dal giudice.
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno richiesto.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente ha trovato piena soddisfazione, il giudice ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Onde poter decidere sulle spese occorre far ricorso al criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, alla luce delle risultanze emerse dalla documentazione depositata, appare dimostrata la sussistenza del diritto al momento della domanda (poi confermata dalla stessa condotta tenuta dall'amministrazione) ad ottenere la fissazione il rilascio del permesso di soggiorno semestrale per richiedenti asilo ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 142/2015.
Le spese, dunque, seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1.100,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 03/06/2025
Il giudice
CO IL