Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431 del 2024 promossa da:
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Antonella Comito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via G.
Garibaldi, n. 38, giusta procura speciale in atti, e nato a [...] il Parte_2
17.03.1966 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro D'Erme ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Corso della Repubblica n. 265, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “RICORRONO / all'intestato Tribunale affinché, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate: / a) disporre l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Per Per_1 Persona_2
l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori stessi.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di
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/ a) disporre che il SI. T_
, possa tenere ambedue i figli a settimane alternate ivi incluso il pernotto dal venerdì alle
[...]
ore 19,00 fino alla domenica alle ore 19,00 (quando ceneranno con la mamma), nonché tutte le settimane dal mercoledì ivi incluso il pernotto dalle ore 13,00 (quando prenderà ambedue i figli da scuola, salvo eventuali problemi che dovranno essere risolti di volta in volta e previo avviso da rendersi almeno il giorno prima) fino al giovedì mattina quando provvederà a accompagnarli a scuola;
qualora dovessero insorgere problematiche legate agli orari, alle giornate e/o ai pernotti, i genitori di comune accordo potranno mutare le modalità dianzi indicate previo preavviso da rendersi il giorno prima. / b) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, previo preavviso di cinque giorni alla madre mediante messaggistica elettronica
(WhatsApp o sms) e/o previa telefonata;
/ c) ciascun genitore si occuperà delle attività sportive, ludiche, ricreative dei minori, durante i giorni in cui gli stessi saranno con loro;
/ d) disporre che, per quanto concerne le festività natalizie (suddivise in due periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al
06/01), il potrà tenere i figli in via alternativa con la SI.ra per cinque gg T_ Parte_1
consecutivi a scelta ed alternati.
e) Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori dei minori si alterneranno la Pasqua e così il lunedì dell'Angelo. / f) In ordine alle vacanze estive, il SI. trascorrerà con i figli 2 settimane T_
anche non consecutive;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno;
/ I genitori dovranno comunicare reciprocamente, con un preavviso di quindici giorni, il loro programma di vacanza, compresi i recapiti dell'albergo e le date di partenza e ritorno. / g) Posto che ambedue i genitori lavorano, questi di comune accordo sceglieranno una colonia estiva, la cui spesa verrà ripartita tra gli stessi al 50%, colonia che i minori frequenteranno dalla fine della scuola fino al 31 luglio di ogni anno. / h) il SI. dovrà contribuire al T_ mantenimento dei figli minori con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 450,00
(quattrocentocinquanta/00), con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso aumentato ad € 500,00
(cinquecento/00decorso ad un anno dalla data di sottoscrizione del ricorso. Dal 2° anno dalla sottoscrizione del ricorso verrà corrisposta la rivalutazione ISTAT oltre che alla contribuzione delle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo vigente presso questo
Tribunale; / i) L'assegno mensile per i figli dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c postale n. 000056355878 intestato alla SI.ra entro e non oltre Parte_1
il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare. / j) Il SI. dovrà concorrere alle spese straordinarie T_
dei figli nella misura del 50% con la SI.ra . Le spese straordinarie, ove anticipate da Parte_1
uno dei genitori, verranno rimborsate in presenza di idonei giustificativi (vedi protocollo). Per
l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento al protocollo d'intesa in uso
Pagina 2 al Tribunale di Latina. Con riguardo alle spese straordinarie, in presenza di richiesta scritta,
l'altro genitore avrà 8 (otto) giorni di tempo per esprimere il proprio dissenso;
in difetto, il silenzio deve intendersi quale accettazione. / k) L'assegno del figlio unico, verrà interamente beneficiato dalla SI.ra e il SI. sin d'ora presta il suo espresso consenso in caso di richiesta Parte_1 T_ in tal senso da parte dell'INPS; / l) Posto che ambedue i genitori lavorano, questi concordemente rilasceranno delega scritta ai parenti della , SIg. , Parte_1 Testimone_1 Tes_2
e affinchè prelevino da scuola uno o ambedue i minori li portino con
[...] Testimone_3
sé a casa. Laddove questi fossero a loro volta impossibilitati, o qualora fossero impossibilitati per qualsivoglia urgente motivo gli stessi genitori, ambedue concordano di rilasciare alla scuola immediata delega in favore di e che preleveranno i bambini e li Persona_3 Persona_4
accompagneranno a casa dalla nonna materna;
/ m) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. / n) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. / o) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. /
p) Le parti concordemente chiedono che l'udienza di comparizione avvenga nelle forme della trattazione scritta”. Conclusioni come specificate dalle parti all'udienza del 21 ottobre 2024: a seguito di richiesta di chiarimenti del G.I. le parti hanno specificato di concordare: “che nella somma maggiorata di € 50,00 dopo il primo anno dalla sottoscrizione del ricorso è compresa la rivalutazione Istat, salvo versamento alla collocataria della differenza ove la rivalutazione fosse maggiore.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, Per_5
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il 18 luglio
[...] Persona_2
2015, dalla loro relazione sentimentale ormai interrotta, chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate e come specificate dalle parti all'udienza del 21 ottobre 2024, che sono state lette dal Giudice relatore in udienza ad entrambe le parti, presenti anche personalmente, che le hanno integralmente confermate, salva la specificazione indicata in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Pagina 3 Ritiene il Collegio, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse dei minori e meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 431 del 2024, così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti ad entrambi i genitori secondo le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo come specificate all'udienza del 21 ottobre
2024.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di ConSIlio del 31 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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