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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. IO NI Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 773 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata\o a Palermo (PA), in data 04/05/1977 elettivamente Parte_1 domiciliata in Bagheria, via Dante n. 79, presso lo studio dell'avv. Mineo Anna Maria, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 22/06/1974 elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, via Dasnte n. 58/A, presso lo studio dell'avv. Carra' Raffaele, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la precisazione di cui al verbale di udienza del 30/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/02/2025.
All'udienza del 30 settembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “ A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Il figlio , ancora minore d'età, viene affidato ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 dell'art.155, cod. civ., secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza presso l'abitazione della madre sita in residente in [...]
A.
C) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, ove lo stesso non si opponga, ogni volta lo richiederà secondo condizioni e modalità che verranno di volta in volta concordate anche compatibilmente con le rispettive esigenze personali, lavorative e con gli impegni scolastici e ludici del minore dando un preavviso di almeno 24 ore e, comunque, ogni qual volta lo stesso lo richiedesse;
in caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà in ogni caso tenere con sé il figlio due volta a settimana il mercoledì e venerdì prelevando lo stesso dopo la scuola e tenendolo con sé sino alle 20.00; inoltre, con criterio di alternanza, nella giornata di sabato dalle ore 14,00 alle ore
22.00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,00, sempre tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti.
Il padre durante le festività avrà facoltà di avere con sé il figlio alternativamente: in particolare, ad anni alterni, il signor potrà tenere con sé il figlio durante le festività CP_1 natalizie, dalle ore 16.00 della Vigilia di Natale alle ore 21.00 del 26 dicembre e l'anno successivo dalle ore 16.00 del 31 dicembre alle ore 21.00 del 2 gennaio. Ad anni alterni le festività pasquali (un anno il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e l'anno successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 21.00).
Durante il periodo estivo, il signor potrà tenere con sé il figlio 7 giorni consecutivi CP_1
(previa comunicazione del periodo, entro il 30.06), garantendo contatti telefonici con la madre.
D) Entrambi i coniugi eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle decisioni su questioni attinenti all'ordinaria amministrazione, si occuperanno in egual misura della cura, educazione ed istruzione del figlio, mentre le decisioni di maggior interesse saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
E) Il signor si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 figlio la somma di € 400,00 (Euro quattrocento euro/00) da versarsi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
F) Inoltre, si impegna a corrispondere l'assegno Unico del figlio direttamente alla sig.ra fino a quando quest' ultima formulerà a nome proprio la richiesta per la Parte_1 corresponsione dell'assegno unico;
ad ogni modo, il sig. si impegna a rinunciare alla CP_1 metà dell'assegno unico in favore della sig.ra Pt_1 G) Inoltre, le parti si accordano che decorsi sei mesi dall'iscrizione a ruolo del ricorso, il sig.
verserà a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00, tenuto CP_1 Pers conto che la sig.ra avrà possibilità di percepire l' Pt_1
H) Si conviene, altresì, che il signor provvederà a contribuire nella misura del Controparte_1
50% a tutte le eventuali spese straordinarie che dovessero servire nell'esclusivo interesse del figlio quali: spese mediche, tasse scolastiche, spese libri scolastici, spese relative a lezioni private ove necessarie per il migliore rendimento scolastico, spese relative alla frequenza di corsi di lingue straniere, spese per viaggi d'istruzione, spese dentistiche anche per apparecchio ortodontico, spese per la frequenza di attività sportive, e comunque ad ogni evenienza imprevista o economicamente rilevante;
I) La casa coniugale sita nel Comune di Monreale via Walter Tobagi n.10 A, di proprietà del sig. , resta assegnata, unitamente a tutti gli arredi, quest'ultimi acquistati dalla CP_1 sig.ra in uso alla stessa per abitarci con il figlio. La sig.ra si impegna e si Pt_1 Pt_1 obbliga a volturare tutte le utenze, elettrica, idrica, energetica, provvedendo al loro pagamento e si farà altresì carico del pagamento della TARI, degli oneri condominiali, delle spese di manutenzione della caldaia domestica e di ogni altra spesa occorrenda.
J) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere e si obbligano a comunicarsi con lettera raccomandata A.R. eventuali cambi di residenza;
K) I coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli”.
Inoltre le parti, ad integrazione delle superiori condizioni, hanno precisato a verbale quanto di seguito riportato:
“Le parti in modo concorde chiariscono che, con la clausola “G” dell'accordo di separazione si intende subordinare la riduzione del contributo a titolo di mantenimento di € 400,00 mensili sino a € 250,00 mensili, all'effettivo ottenimento dell'assegno di inclusione, a favore della sig.ra ”. Parte_1
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/02/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 18/07/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Bagheria al n.74 - parte II - seire A - Anno 2008);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente del Tribunale
IO NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. IO NI Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 773 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata\o a Palermo (PA), in data 04/05/1977 elettivamente Parte_1 domiciliata in Bagheria, via Dante n. 79, presso lo studio dell'avv. Mineo Anna Maria, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 22/06/1974 elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, via Dasnte n. 58/A, presso lo studio dell'avv. Carra' Raffaele, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la precisazione di cui al verbale di udienza del 30/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/02/2025.
All'udienza del 30 settembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “ A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Il figlio , ancora minore d'età, viene affidato ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 dell'art.155, cod. civ., secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza presso l'abitazione della madre sita in residente in [...]
A.
C) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, ove lo stesso non si opponga, ogni volta lo richiederà secondo condizioni e modalità che verranno di volta in volta concordate anche compatibilmente con le rispettive esigenze personali, lavorative e con gli impegni scolastici e ludici del minore dando un preavviso di almeno 24 ore e, comunque, ogni qual volta lo stesso lo richiedesse;
in caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà in ogni caso tenere con sé il figlio due volta a settimana il mercoledì e venerdì prelevando lo stesso dopo la scuola e tenendolo con sé sino alle 20.00; inoltre, con criterio di alternanza, nella giornata di sabato dalle ore 14,00 alle ore
22.00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,00, sempre tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti.
Il padre durante le festività avrà facoltà di avere con sé il figlio alternativamente: in particolare, ad anni alterni, il signor potrà tenere con sé il figlio durante le festività CP_1 natalizie, dalle ore 16.00 della Vigilia di Natale alle ore 21.00 del 26 dicembre e l'anno successivo dalle ore 16.00 del 31 dicembre alle ore 21.00 del 2 gennaio. Ad anni alterni le festività pasquali (un anno il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e l'anno successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 21.00).
Durante il periodo estivo, il signor potrà tenere con sé il figlio 7 giorni consecutivi CP_1
(previa comunicazione del periodo, entro il 30.06), garantendo contatti telefonici con la madre.
D) Entrambi i coniugi eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle decisioni su questioni attinenti all'ordinaria amministrazione, si occuperanno in egual misura della cura, educazione ed istruzione del figlio, mentre le decisioni di maggior interesse saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
E) Il signor si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 figlio la somma di € 400,00 (Euro quattrocento euro/00) da versarsi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
F) Inoltre, si impegna a corrispondere l'assegno Unico del figlio direttamente alla sig.ra fino a quando quest' ultima formulerà a nome proprio la richiesta per la Parte_1 corresponsione dell'assegno unico;
ad ogni modo, il sig. si impegna a rinunciare alla CP_1 metà dell'assegno unico in favore della sig.ra Pt_1 G) Inoltre, le parti si accordano che decorsi sei mesi dall'iscrizione a ruolo del ricorso, il sig.
verserà a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00, tenuto CP_1 Pers conto che la sig.ra avrà possibilità di percepire l' Pt_1
H) Si conviene, altresì, che il signor provvederà a contribuire nella misura del Controparte_1
50% a tutte le eventuali spese straordinarie che dovessero servire nell'esclusivo interesse del figlio quali: spese mediche, tasse scolastiche, spese libri scolastici, spese relative a lezioni private ove necessarie per il migliore rendimento scolastico, spese relative alla frequenza di corsi di lingue straniere, spese per viaggi d'istruzione, spese dentistiche anche per apparecchio ortodontico, spese per la frequenza di attività sportive, e comunque ad ogni evenienza imprevista o economicamente rilevante;
I) La casa coniugale sita nel Comune di Monreale via Walter Tobagi n.10 A, di proprietà del sig. , resta assegnata, unitamente a tutti gli arredi, quest'ultimi acquistati dalla CP_1 sig.ra in uso alla stessa per abitarci con il figlio. La sig.ra si impegna e si Pt_1 Pt_1 obbliga a volturare tutte le utenze, elettrica, idrica, energetica, provvedendo al loro pagamento e si farà altresì carico del pagamento della TARI, degli oneri condominiali, delle spese di manutenzione della caldaia domestica e di ogni altra spesa occorrenda.
J) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere e si obbligano a comunicarsi con lettera raccomandata A.R. eventuali cambi di residenza;
K) I coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli”.
Inoltre le parti, ad integrazione delle superiori condizioni, hanno precisato a verbale quanto di seguito riportato:
“Le parti in modo concorde chiariscono che, con la clausola “G” dell'accordo di separazione si intende subordinare la riduzione del contributo a titolo di mantenimento di € 400,00 mensili sino a € 250,00 mensili, all'effettivo ottenimento dell'assegno di inclusione, a favore della sig.ra ”. Parte_1
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/02/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 18/07/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Bagheria al n.74 - parte II - seire A - Anno 2008);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente del Tribunale
IO NI