TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5496 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 08/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/09/2001 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2001, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 08 settembre 2001, anno 2001, atto n. 2, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che la IG venga affidata congiuntamente ad entrambi, che Per_1 provvederanno alla sua cura, alla sua educazione e crescita, come per legge.
3) Disporre che la IG abbia la residenza presso l'abitazione materna. Per_1
4) Disporre che la IG trascorra col padre la giornata del mercoledì Per_1 dalle 18:00 e sino alle 08:00 del mattino seguente ed il giovedì dalle 18:00 alle 20:00, salvo accordi differenti e richieste della minore;
weekend alternati (dal sabato ore 15:00 e sino alle ore 21:00 della domenica) e tutti i giorni nei quali la IG richiede di poter stare col genitore;
i giorni e gli orari verranno determinati alla luce della volontà, degli impegni scolastici, sportivi della stessa, nonché lavorativi del CP_1
5) Disporre che i giorni di visita e i weekend non goduti potranno eventualmente essere recuperati, previo accordo tra le parti e previo consenso della minore.
Pag. 2 di 4 6) I genitori si accordano sin d'ora affinché entrambi si adoperino per far sì che la minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo parentale.
7) Disporre che per le festività natalizie trascorra, ad anni alterni, il 24 Per_1 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro genitore, così come il 26 dicembre ad anni alterni con ciascun genitore, salvo accordi differenti e accordo della minore, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro, salvo accordo della minore.
Relativamente alle vacanze pasquali, vengono concordate, in modo che la IG possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e viceversa l'anno successivo, salvo accordo della minore.
In ordine alle vacanze estive ogni genitore avrà la facoltà di trascorrere con la IG, sempre salvo il suo accordo, almeno 15 (quindici) giorni all'anno da ripartire secondo le esigenze della minore e dei genitori, divise anche in 1 settimana (sette giorni) al mese, nel periodo delle vacanze estive giugno - agosto.
Detto periodo dovrà essere individuato con congruo preavviso, previo accordo, entro il 30 aprile.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la ragazza, nonché le date di partenza e ritorno.
Si impegnano, altresì, a comunicare all'altro genitore il nominativo e i recapiti delle persone che si occuperanno della minore.
8) Disporre che il Signor versi a titolo di mantenimento delle figlie la CP_1 somma di €. 908,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, per il tramite di accredito diretto da parte dell'Amministrazione della Guardia Di Finanza il giorno di accredito dello stipendio.
9) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
10) La retta annuale del Convitto con relativa assicurazione e contributo pari ad
€. 1.542,00, salvo successive integrazioni, sarà sostenuta al 50% da entrambi i genitori finché frequenterà la scuola superiore di primo grado. Per_1
11) Disporre la ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, con detrazione al 50% delle spese effettivamente condivise e detraibili.
Al fine di prevenire eventuali contrasti sull'individuazione delle spese straordinarie si richiamano le spese individuate nelle Linee Guida dal Consiglio Nazionale Forense del novembre 2017.
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
Pag. 3 di 4 equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
13) Disporre che le parti prestino il consenso reciproco ai viaggi sia in Italia che all'estero, che in ogni caso verranno comunicati all'altro genitore con ampio anticipo, al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la IG nel proprio passaporto.
14) Il Signor continuerà a corrispondere il rateo trimestrale di €. CP_1
250,00 (duecentocinquanta/00) della Polizza assicurativa Cattolica n. 0006026046, da lui sottoscritta precedentemente alla data di separazione, a beneficio della IG , con scadenza luglio 2029, per una quota annuale Per_2 di €. 1.000,00 (mille/00); mentre la Signora continuerà a corrispondere Pt_1 al sig. l'importo di €. 50,00 (cinquanta/00) come rimborso per il CP_1 pagamento della Polizza assicurativa n. 50010221069, con Parte_2 scadenza settembre 2032, per una quota annuale di €. 600,00 (seicento/00) da lui sottoscritta precedentemente alla data di separazione a beneficio della IG . Per_1
Entrambi i coniugi si impegnano a portare a termine l'investimento programmato;
in caso di inadempimento, di una delle parti, l'altro se ne farà carico con diritto di rivalsa sull'ex coniuge inadempiente.
15) La Signora rimborserà la somma di €. 91,50 (novantuno/50) mensile al Pt_1
Signor sino alla data di scadenza, Agosto 2025, a titolo di rimborso CP_1 della rata del prestito F.A.F. pari ad €. 183,00 mensili (centottantatre/00).
16) Il Signor manterrà il possesso dell'autovettura KIA Venga tg. CP_1
FV578NX; la Signora manterrà il possesso della vettura KIA Picanto tg. Pt_1
FV153NW; ciascuno dei coniugi assumerà in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità di natura amministrativa (es. sanzioni stradali) e le obbligazioni civilistiche (es. pagamento delle tasse automobilistiche, assicurazione RC Auto, responsabilità danni verso terzi) tenendo indenne l'altro.
17) I coniugi dichiarano di aver regolato interamente, mediante le pattuizioni di cui sopra, i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del matrimonio o a qualsiasi altro titolo o ragione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5496 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 08/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/09/2001 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2001, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 08 settembre 2001, anno 2001, atto n. 2, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che la IG venga affidata congiuntamente ad entrambi, che Per_1 provvederanno alla sua cura, alla sua educazione e crescita, come per legge.
3) Disporre che la IG abbia la residenza presso l'abitazione materna. Per_1
4) Disporre che la IG trascorra col padre la giornata del mercoledì Per_1 dalle 18:00 e sino alle 08:00 del mattino seguente ed il giovedì dalle 18:00 alle 20:00, salvo accordi differenti e richieste della minore;
weekend alternati (dal sabato ore 15:00 e sino alle ore 21:00 della domenica) e tutti i giorni nei quali la IG richiede di poter stare col genitore;
i giorni e gli orari verranno determinati alla luce della volontà, degli impegni scolastici, sportivi della stessa, nonché lavorativi del CP_1
5) Disporre che i giorni di visita e i weekend non goduti potranno eventualmente essere recuperati, previo accordo tra le parti e previo consenso della minore.
Pag. 2 di 4 6) I genitori si accordano sin d'ora affinché entrambi si adoperino per far sì che la minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo parentale.
7) Disporre che per le festività natalizie trascorra, ad anni alterni, il 24 Per_1 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro genitore, così come il 26 dicembre ad anni alterni con ciascun genitore, salvo accordi differenti e accordo della minore, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro, salvo accordo della minore.
Relativamente alle vacanze pasquali, vengono concordate, in modo che la IG possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e viceversa l'anno successivo, salvo accordo della minore.
In ordine alle vacanze estive ogni genitore avrà la facoltà di trascorrere con la IG, sempre salvo il suo accordo, almeno 15 (quindici) giorni all'anno da ripartire secondo le esigenze della minore e dei genitori, divise anche in 1 settimana (sette giorni) al mese, nel periodo delle vacanze estive giugno - agosto.
Detto periodo dovrà essere individuato con congruo preavviso, previo accordo, entro il 30 aprile.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la ragazza, nonché le date di partenza e ritorno.
Si impegnano, altresì, a comunicare all'altro genitore il nominativo e i recapiti delle persone che si occuperanno della minore.
8) Disporre che il Signor versi a titolo di mantenimento delle figlie la CP_1 somma di €. 908,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, per il tramite di accredito diretto da parte dell'Amministrazione della Guardia Di Finanza il giorno di accredito dello stipendio.
9) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
10) La retta annuale del Convitto con relativa assicurazione e contributo pari ad
€. 1.542,00, salvo successive integrazioni, sarà sostenuta al 50% da entrambi i genitori finché frequenterà la scuola superiore di primo grado. Per_1
11) Disporre la ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, con detrazione al 50% delle spese effettivamente condivise e detraibili.
Al fine di prevenire eventuali contrasti sull'individuazione delle spese straordinarie si richiamano le spese individuate nelle Linee Guida dal Consiglio Nazionale Forense del novembre 2017.
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
Pag. 3 di 4 equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
13) Disporre che le parti prestino il consenso reciproco ai viaggi sia in Italia che all'estero, che in ogni caso verranno comunicati all'altro genitore con ampio anticipo, al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la IG nel proprio passaporto.
14) Il Signor continuerà a corrispondere il rateo trimestrale di €. CP_1
250,00 (duecentocinquanta/00) della Polizza assicurativa Cattolica n. 0006026046, da lui sottoscritta precedentemente alla data di separazione, a beneficio della IG , con scadenza luglio 2029, per una quota annuale Per_2 di €. 1.000,00 (mille/00); mentre la Signora continuerà a corrispondere Pt_1 al sig. l'importo di €. 50,00 (cinquanta/00) come rimborso per il CP_1 pagamento della Polizza assicurativa n. 50010221069, con Parte_2 scadenza settembre 2032, per una quota annuale di €. 600,00 (seicento/00) da lui sottoscritta precedentemente alla data di separazione a beneficio della IG . Per_1
Entrambi i coniugi si impegnano a portare a termine l'investimento programmato;
in caso di inadempimento, di una delle parti, l'altro se ne farà carico con diritto di rivalsa sull'ex coniuge inadempiente.
15) La Signora rimborserà la somma di €. 91,50 (novantuno/50) mensile al Pt_1
Signor sino alla data di scadenza, Agosto 2025, a titolo di rimborso CP_1 della rata del prestito F.A.F. pari ad €. 183,00 mensili (centottantatre/00).
16) Il Signor manterrà il possesso dell'autovettura KIA Venga tg. CP_1
FV578NX; la Signora manterrà il possesso della vettura KIA Picanto tg. Pt_1
FV153NW; ciascuno dei coniugi assumerà in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità di natura amministrativa (es. sanzioni stradali) e le obbligazioni civilistiche (es. pagamento delle tasse automobilistiche, assicurazione RC Auto, responsabilità danni verso terzi) tenendo indenne l'altro.
17) I coniugi dichiarano di aver regolato interamente, mediante le pattuizioni di cui sopra, i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del matrimonio o a qualsiasi altro titolo o ragione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4