Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 266
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    Per l'annualità 2020, la notifica dell'avviso di accertamento è stata dimostrata e i vizi relativi all'accertamento sono inoppugnabili. Per l'annualità 2022, la legge regionale consente l'iscrizione a ruolo diretta senza previa notifica di avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria

    La notifica dell'avviso di accertamento per il 2020 interrompe la prescrizione. Per il 2022, l'iscrizione a ruolo è avvenuta nei termini di decadenza previsti dalla legge regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 266
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 266
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo