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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO BR Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5033/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250009808148000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7113/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 2.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e GI BR Ricorrente_1depositato in data 30.7.2025, , col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420250009808148000 notificatagli in data 3.5.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2020 e 2022, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 7.509,21.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure GI BR e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2020; quanto poi all'annualità 2022 evidenziava che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. All'odierna udienza nessuna delle parti presenziava e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. GI BR ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2020 a mezzo raccomandata A/R regolarmente consegnata (a mani del ricorrente) in data 8.5.2023, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata della cartella impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)].
Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale triennale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica della cartella (3.5.2025) non era decorso il nuovo termine triennale. Passando poi all'annualità 2022, la pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Nemmeno potrebbe dirsi applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili,
o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza. Si impone dunque il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 780,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO BR Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5033/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250009808148000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7113/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 2.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e GI BR Ricorrente_1depositato in data 30.7.2025, , col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420250009808148000 notificatagli in data 3.5.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2020 e 2022, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 7.509,21.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure GI BR e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2020; quanto poi all'annualità 2022 evidenziava che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. All'odierna udienza nessuna delle parti presenziava e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. GI BR ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2020 a mezzo raccomandata A/R regolarmente consegnata (a mani del ricorrente) in data 8.5.2023, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata della cartella impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)].
Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale triennale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica della cartella (3.5.2025) non era decorso il nuovo termine triennale. Passando poi all'annualità 2022, la pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Nemmeno potrebbe dirsi applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili,
o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza. Si impone dunque il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 780,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)