Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 03/03/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice AO GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37891 del registro di segreteria, proposto da XX (C.F. XX), nato a [...], il XX rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Brunetti (pec: brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it) e Francesco Del Prete (pec: f.delprete@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Manduria, alla Piazza Vittorio Emanuele II, 20
CONTRO
-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone (C.F. [...]– PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108 ;
- Ministero della Difesa – Previmil (pec previmil@postacert.difesa.it) – rappresentato in giudizio dal Capo Reparto Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato.
VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITO i legali delle parti presenti all’udienza del 18 febbraio 2026
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, come sopra generalizzato, già in servizio nella Marina militare e transitato nei ruoli civili, ha chiesto, per i motivi meglio sviluppati nel ricorso, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, mediante l’applicazione:
· dell’i.i.s. in misura intera;
· dei benefici combattentistici;
· dell’indennità speciale annua (I.S.A.) ex art. 32, l. 599/1954;
· dei benefici di cui all’art. 1801, d.lgs. 66/2010,
· delle maggiorazioni di cui all’art. 4, d.lgs. 165/1997,
· delle maggiorazioni di cui all’art. 54, D.P.R. 1092/1973 Si sono costituiti l’INPS ed il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso in assenza dei presupposti per i benefici richiesti.
L’INPS ha, altresì eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento ai benefici di cui all’art.1801 del d.lgs.66/2010.
All’udienza del 17 ottobre 2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa al riconoscimento della maggiorazione dei c.d. “sei scatti di cui all’art. 4 dlgs. 165/1997 e a quella riguardante il riconoscimento dei benefici combattentistici ex l. 336/1970.
All’udienza del 18 febbraio 2026, i legali dell’INPS e del ricorrente hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
1.Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande espressamente rinunciate dal ricorrente.
2.Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda volta al riconoscimento dei benefici di cui all’art.1801 del d.lgs.66/2010.
Infatti la norma sopra indicata riconosce un beneficio stipendiale al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Nel caso di specie il ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione del suddetto beneficio ritenendo che la norma riconosca il diritto a percepire un adeguamento della retribuzione e della pensione.
Tuttavia, ai fini dell’esatta individuazione della causa petendi giova rilevare che la domanda del ricorrente è volta all’ottenimento del beneficio stipendiale, asseritamente mai concesso dal datore di lavoro e che solo indirettamente, ed in relazione ai contributi previdenziali che sarebbero versati solo a seguito dell’effettivo riconoscimento del diritto, andrebbero ad incidere de plano sul trattamento pensionistico in godimento.
Inoltre, alcuna contribuzione figurativa è legata alla domanda giudiziale in questione, né alcun automatico adeguamento della pensione scaturirebbe – essendo fra l’altro il ricorrente soggetto al regime contributivo puro – dal riconoscimento, a meri fini pensionistici, del richiesto beneficio.
Eventuali benefici potrebbero derivare solo a seguito dell’effettiva erogazione del beneficio stipendiale, la cui spettanza non è sindacabile in questa sede, involgendo indubitabilmente il rapporto di lavoro.
In punto di riparto di giurisdizione la Suprema Corte ha più volte sostenuto che “Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l’accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (cfr., Cass., S.U., n. 4237 del 2018, 29396 del 2018, 27893/ del 2021).
Il principio sopra enunciato si attaglia precipuamente al caso in esame in quanto la disposizione normativa è chiaramente volta a riconoscere un trattamento stipendiale strettamente correlato al rapporto di lavoro sovrastante che solo indirettamente e qualora riconosciuto, avrebbe incidenza sul trattamento pensionistico in relazione alla corrispondente contribuzione versata.
3. Quanto ai restanti motivi, il ricorso è infondato.
3.1 Con riferimento all’integrativa speciale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della stessa nella misura intera. Al riguardo questo Giudice ritiene di conformarsi al condivisibile orientamento della giurisprudenza pugliese (cfr. Sent/ord. 25 luglio 2025, n. 170) che ha rigettato analoga richiesta.
Sul punto, poi, hanno rilievo le argomentazioni ampiamente fornite dall’INPS nei propri scritti difensivi (pag.2-4) ai quali, ex art.17 disp.att. c.g.c., espressamente si rimanda in quanto pienamente condivisibili.
Infatti, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, legge n. 724/94, a decorrere dall’1.1.1995, “la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale”: ne deriva che per i trattamenti pensionistici a partire dall’1.1.1995 l’IIS è compresa fra gli altri elementi retributivi per formare l’unica base pensionabile, di guisa che “l’indennità integrativa speciale, dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione pari all’80%, stabilito per i dipendenti civili dall’art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall’art. 54 stesso TU” (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Puglia, 9 febbraio 2021, n.92).
3.2 Del pari infondata è la domanda volta alla riliquidazione del trattamento in godimento mediante il riconoscimento del beneficio ex art. 32, l. 599/1954.
Tale disposizione prevede il riconoscimento di un’indennità speciale annua in favore del “…sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio…”.
Nel caso di specie, il ricorrente non è cessato dal servizio per infermità ex art. 923 lett. b) c.o.m., ma è transitato nei ruoli civili del Ministero ai sensi della lettera h della norma citata: dunque non deve essergli liquidato il beneficio richiesto, in quanto spettante soltanto in caso di infermità proveniente da causa di servizio che abbia generato la cessazione definitiva del servizio stesso, e non il transito in altri ruoli (cfr. Sez. Giurisdiz. Lombardia, 13 ottobre 2025, n.148).
3.3 Con riferimento, infine, alla richiesta di maggiorazione di cui all’art.54 del d.p.r. 1092/1973 va evidenziato che la domanda proposta dal ricorrente non appare di chiara formulazione ma risulta, comunque, finalizzata a rivendicare il diritto alla maggiorazione della percentuale prevista dall’art. 67 comma 3 d.p.r. 1092/1973.
Anche in questo caso, tuttavia, il ricorso si appalesa infondato in quanto questo Giudice ritiene insuperabile il dato normativo nonché la circostanza che il TO è transitato nei ruoli civili con più di quindici anni di servizio (precisamente 26 anni e 8 mesi).
Sul punto appare sufficiente richiamare, in quanto pienamente condivisibile, quanto recentissimamente statuito dal Giudice di appello di questa Corte secondo il quale “…Il primo giudice ha dunque, correttamente, ritenuto inapplicabile al caso in esame il terzo comma dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973, norma dedicata ai militari cui spetta la pensione privilegiata per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (primo comma), la cui misura, in caso di pensione ascrivibile alla 7^ categoria, è aumentata dello 0,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile solo nel caso in cui il militare abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, ma non abbia ancora maturato l’anzianità di “almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo”, prevista, per l’accesso alla “pensione normale” per il militare che cessa dal servizio militare, nel primo comma dell’art. 52 del citato DPR.
Infatti il XXX, già alla data di inabilità al servizio militare (settembre 2014) aveva raggiunto una anzianità di servizio ultraventennale, così superando il requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo 67.
In altri termini è corretta la prospettazione dell’INPS laddove afferma che si principia “dal presupposto che il militare abbia diritto alla pensione di privilegio, ove il riferimento alla pensione normale è solo il comune denominatore per la base di calcolo comparativo.
Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere unicamente per le pensioni di 7^ e 8^ categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne abbia maturati 15 di cui 12 effettivi” (Corte dei conti, Sez. I Giurisdiz.Centr., 23 dicembre 2025, n.224)
La stessa pronuncia ha ritenuto, poi, che “…L’interpretazione sostenuta dalla difesa del ricorrente finisce per stravolgere la ratio interna agli artt. 52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto se da un lato si offre una lettura evolutiva del requisito contributivo per l’accesso alla pensione c.d. normale, non si capisce perché non si debba offrire una lettura altrettanto evolutiva del requisito minimo dei 5 anni effettivi individuato dal comma 3 dell’art. 67 che, ragionevolmente, conserva un senso di equità solo se l’accesso alla pensione normale è quello individuato dal primo comma dell’art. 52, ovverosia in rapporto ai 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 effettivi.
(Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
Anche l’ulteriore prospettazione dell’appellante per cui “Diversamente, del resto, si arriverebbe al paradosso per il quale, per la medesima pensione privilegiata di 7^ Categoria, ad un militare con 6 anni di servizio spetterebbe una percentuale pari al 41,2% della base pensionabile, mentre ad un altro militare con 20 anni di effettivo servizio -come il qui esponente (ben 14 in più) -solo il 40% della propria base pensionabile…” non può rilevare ai fini della questione in esame….”(cfr. Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
Si è detto, in particolare, che “…tanto la sentenza n. 266/2024 della Sezione III centrale della Corte dei conti, quanto la sentenza n. 63/A/23 della Sezione d’Appello per la regione Sicilia (dalla prima richiamata e posta a fondamento del suo decisum), sono esplicite nell’affermare che “il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1 , e 52, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973” (cfr., Corte 13 dei conti, Sez. III App. n. 266/2024)” (Corte dei conti, Sez. I Giurisdiz.Centr., 23 dicembre 2025, n.224).
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Alla luce di quanto sopra esposto, in ragione della soccombenza sulle questioni decise nel merito, si ritiene di condannare il ricorrente al pagamento delle spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alle domande aventi ad oggetto i benefici di cui alla l.366/1970 e le maggiorazioni di cui all’art.4 del d.lgs.165/1997 a seguito della espressa rinuncia formulata in udienza.
Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda del beneficio di cui all’art.1801 del D.lgs.66/2010.
Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida in € 800,00 a favore dell’INPS ed in € 500,00 a favore del Ministero della Difesa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
AO SS
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 03/03/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 03/03/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo AO SS Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 03/03/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente