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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 3.7.2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.3083/2024 R.A.L., promosso da da
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Marucci, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio legale in Frosinone, Via Belgio n.12, giusta mandato in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti del 23.1.2023 a rogito notaio in Roma n. rep. 37590/7131, ed elettivamente domiciliato con il procuratore in Frosinone, Per_1
Piazza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell' CP_1
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.1.883,46, contestato dall' con nota CP_1 CP_1 dell'11.1.2024, nella quale l'ente aveva affermato che nel periodo da maggio ad ottobre 2023 erano stati indebitamente erogati all'attrice i ratei della pensione di invalidità civile in godimento, non spettanti per il superamento del limite reddituale.
L'attore ha invocato l'irripetibilità dell'indebito: 1) per la non addebitabilità alla percipiente della erogazione non dovuta;
2) per l'esistenza di una situazione idonea a generare affidamento.
L' si è costituito, instando per il rigetto del ricorso, in quanto l'indebito contestato era sorto CP_1
a seguito di domanda di ricostituzione n. 2068974700051 presentata dalla ricorrente, con la quale la stessa aveva chiesto la sospensione della prestazione, dichiarando il superamento del limite reddituale previsto per la fascia 30 - invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione - pari a €.17.920,00, avendo un reddito da lavoro dichiarato pari a €.20.000. Era evidente l'eccedenza rispetto al limite reddituale previsto dalla legge, che aveva determinato il ricalcolo, con conseguente insorgenza delle somme indebitamente corrisposte per il periodo dal 1.5.2023 al 31.10.2023. Il recupero andava confermato, considerato che l'indebito era stato accertato e contestato nel pieno rispetto dei modi e dei tempi di verifica e comunicazione previsti dalla legge, secondo cui l'accertamento deve intervenire l'anno successivo rispetto a quello in cui l'indebito è stato verificato (indebito accertato con ricostituzione in data 25.9.2023 e contestato alla ricorrente con comunicazione dell'11.1.2024).
Sulle conclusioni indicate dalle parti la causa è stata decisa con sentenza all'esito dell'udienza del
3.7.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte.
La domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità dell'indebito di €.1.883,46, contestato dall' con nota dell'11.1.2024, non può essere accolta. CP_1
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, ben possono essere richiamate alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza della Cassazione n.13915 del 20.5.2021, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
La Cassazione ha evidenziato che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della
L. n.412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
E' vero, in sostanza, che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si possa CP_1 fare applicazione della disciplina della L. n.412 del 1991, art.13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
L' sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella CP_1 di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art.42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in
L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione, in conformità con quanto espresso da Cass. n.28771 dei 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la della Corte di
Cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006,
n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali. Ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n.16088 del 2020; Cass. n.26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n.1446 del 2008).
Questo è il principio di diritto sancito da Cass. n.28771/2018: "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del
1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Nel caso di specie, l' ha chiesto la restituzione di quanto pagato all'attrice - in epoca CP_1 precedente alla data di comunicazione dell'accertamento dell'indebito – a titolo di ratei della pensione di invalidità civile in godimento della ricorrente.
Orbene, emerge dalla documentazione prodotta in atti, che l'indebito contestato è sorto a seguito di domanda di ricostituzione n. 2068974700051 presentata dalla ricorrente, con la quale la stessa ha dichiarato il superamento del limite reddituale previsto per la fascia 30 - invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione - pari a €.17.920,00, avendo un reddito da lavoro dichiarato pari a €.20.000.
L'incontestata eccedenza rispetto al limite reddituale previsto dalla legge ha determinato il ricalcolo, con conseguente insorgenza dell'indebito per il periodo dal 1.5.2023 al 31.10.2023.
L'indebito è stato accertato e contestato nel rispetto dei modi e dei tempi di verifica e comunicazione previsti dalla legge, secondo cui l'accertamento deve intervenire l'anno successivo rispetto a quello in cui l'indebito è stato verificato (indebito accertato con ricosti-uzione in data
25.9.2023 e contestato alla ricorrente con comunicazione dell'11.1.2024).
La circostanza che l'attrice, con la domanda di ricostituzione n. 2068974700051, ebbe a chiedere la sospensione della prestazione di invalidità civile in godimento esclude in radice che la ricorrente si trovasse in una situazione di legittimo affidamento in ordine all'erogazione della prestazione, oggetto dell'indebito per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve affermarsi la piena ripetibilità dell'indebito di €.1.883,46, contestato dall'Istituto con nota dell'11.1.2024.
Il ricorso va quindi rigettato.
Dichiara il ricorrente tenuto a rifondere all' le spese di lite, nella misura indicata in CP_1 dispositivo, non ricorrendo le condizioni per l'esenzione ai sensi del novellato art.152 disp. att. c.p.c., giacchè la ricorrente ha ammesso che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n.115.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite, liquidate in €.886,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
Frosinone, 30.7.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi