Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 25871/2021 promossa da
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Marino Vittorio Bottini e
[...] P.IVA_1
Simona Falconieri, elettivamente domiciliata in Corso Italia n. 19, , presso Pt_1
l'Avvocatura dell'ATS
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea Lo Controparte_1 P.IVA_2
Gaglio e Niccolo' A. Gallitto, elettivamente domiciliata in Via Achille Papa n. 30,
, presso lo studio dell'avv. Ignazio Gatto Pt_1
OPPOSTA
Con note scritte depositate ex artt. 127ter - 281 quinquies.1, 189 c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria eccezione e pretesa, così decidere Nel merito: Accertare l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa avanzata da Controparte_1
e dichiarare che nulla è dovuto dall'ATS Città Metropolitana di Milano, e di
[...]
pagina 1 di 9
.
[...]
Con ogni riserva di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri riflessi (in luogo di iva e cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico ATS Citta Metropolitana di .” Pt_1
Per la convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, in accoglimento del ricorso, contrariis rejectis:
1. in via principale nel merito, rigettare integralmente le domande formulate da in Controparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 7680/2021, R.G. n. 13830/21, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 27.04.2021; 2. in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto di credito nei confronti di Controparte_2
al pagamento in favore di complessivo importo di €
[...] Controparte_1
191.674,39, per l'effetto, condannare Controparte_2
al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 complessivo importo di € 191.674,39 oltre gli interessi legali (ex D. Lgs. n. 231/02), sino all'effettivo soddisfo o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. in via ulteriormente subordinata, nel merito se del caso in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di a vedersi riconosciuto CP_1
l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. e, per l'effetto, condannare
[...]
, ex D. Lgs. n. 231/2008, al Controparte_2 pagamento di € 191.674,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata e comunque, riconvenzionale nel denegato caso in cui non sia confermato il decreto ingiuntivo opposto, l' non Controparte_2
pagina 2 di 9 sia condannata al pagamento di € 191.674,39 in favore di Controparte_1 quale pagamento delle prestazioni contrattuali o, alternativamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., si chiede che venga accertata e dichiarata la corretta assegnazione del budget iniziale relativo all'anno 2019 a Controparte_1
e delle sue rimodulazioni in applicazione della normativa richiamata in
[...] narrativa e, comunque, il corretto utilizzo da parte Controparte_2
dei fondi stanziati dalla
[...] Controparte_2 [...] per l'anno 2019 relativo alla macroarea di attività che comprende le CP_3 attività;
5. in via di ulteriore subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto di credito nei confronti di Controparte_2
per il complessivo importo di € 76.691,23 per i motivi di
[...] cui in narrativa, per l'effetto, condannare Controparte_2
al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_1 complessivo importo di € 79.691,23 oltre interessi legali (ex D. Lgs. n.
[...]
231/02) sino all'effettivo soddisfo nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
6. in via istruttoria, si richiede che l'Ill.mo Giudice adito, revocando l'ordinanza istruttoria del 18 febbraio 2024, voglia ammettere: (a) interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
Controparte_4 chiede venga ammesso l'interrogatorio formale del l.r.p.t.
[...] dell'opponente riguardo la seguente circostanza: 1) vero è che non ha mai contestato nel corso del rapporto contrattuale le prestazioni effettuate da approvando le relative CP_1 rendicontazioni tramite il software gestionale a ciò dedicato? (b) prova testi chiede venga ammessa prova testimoniale relativamente ai CP_1 seguenti capitoli di prova: 1) è vero che nel 2019 la gestione delle attivazioni dei pazienti avveniva direttamente da parte degli enti afferenti ad che aveva Controparte_2 inserito quale soggetto accreditato erogatore di servizi? CP_1
2) è vero che tali attivazioni erano fatte telefonicamente, chiamando il numero a ciò dedicato? CP_1
3) è vero che veniva a conoscenza in tempo reale Controparte_2 dell'attivazione del paziente tramite software gestionale messo a disposizione pagina 3 di 9 dall'Ente stesso e sempre in tempo reale era aggiornata delle prestazioni erogate a tali pazienti?
4) è vero che nel corso del 2019 le prestazioni effettuate da Medicale sono CP_1 state tutte validate attraverso il software gestionale di cui sopra senza obiezione alcuna da parte di in merito a quantità e Controparte_2 tipologia delle stesse, come da documenti sub 32, 33 e 34 che le si mostra?
5) È vero che, nel corso del 2020, preso atto del rifiuto da parte CP_1 di di pagare integralmente le prestazioni rese nel corso del Controparte_2
2019, ha richiesto ad di farsi carico dei pazienti, procedendo alla riallocazione degli stessi ad altri soggetti accreditati erogatore di servizi per consentire a di operare nel limite del budget assegnato, senza CP_1 ottenere tale riallocazione? Si indica come teste la Dr.ssa domiciliata presso la sede di Testimone_1 CP_1 in Arluno (MI), Via Guido Rossa, 3. Controparte_1
(c) consulenza tecnica di ufficio nel caso di contestazioni in merito alla rendicontazione e valorizzazione delle attività rese da in favore di ATS nel corso dell'anno 2019 si chiede CP_1 venga ammessa CTU al fine di verificare la congruità di tali attività e la loro corretta valorizzazione così come indicate nella documentazione prodotta e, poi, oggetto della fattura posta alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). (d) richieste di produzione ex art. 210 c.p.c. e, quindi, si richiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare all' Controparte_2
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di produrre in
[...] giudizio copia dei seguenti documenti in suo possesso: a) documentazione relativa ai fondi regionali Lombardi per l'anno 2019 per il finanziamento dei servizi relativi alla Macroarea servizi socio sanitari, comprensiva di rendicontazioni;
b) documentazione attinente alle modalità di formazione ed assegnazione dei budget assegnati agli enti accreditati, loro modifica ed integrazione. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha depositato avanti al Tribunale di Milano un ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo allegando di aver reso la prestazione oggetto del contratto concluso per l'anno 2019 con di , avente ad oggetto prestazioni Controparte_2 Pt_1 socio sanitarie di assistenza domiciliare integrata con oneri a carico del fondo sanitario, di aver maturato un credito di complessivi € 288.859,86, di cui soltanto € 97.185,39
pagina 4 di 9 pagati da per cui residua un saldo di € 191.674,39, come da fattura n. 20/350260 emessa il 28.10.2020 con scadenza a 90 giorni. Il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. 7680/2021, con cui ha ingiunto ad il pagamento in favore della ricorrente di € 191.674,39, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo e spese del procedimento. L'ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo allegando che: il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che la sua conclusione fosse subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni;
detto sistema prevedeva che le prestazioni dovessero essere erogate garantendo continuità sulla base del budget assegnato;
l'importo complessivo per il 2019, stabilito in virtù di delibere della Giunta Regionale, era di € 79.064,00, successivamente integrato e portato a complessivi € 97.187,39; con ricorso del 6.3.2020, ha chiesto al Controparte_1
TAR Lombardia – Milano l'annullamento, previa sospensione incidentale, della delibera regionale 2672/19 con riferimento ad alcuni specifici punti;
le parti erano in attesa di definizione del processo innanzi al giudice amministrativo;
ciò nonostante
[...] ha emesso, comunque, la fattura, azionata, poi, in sede monitoria, con, Controparte_1 anche, una errata richiesta degli interessi. Ha concluso: per la sospensione del processo, in attesa della pregiudiziale definizione del giudizio avanti al TAR e, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della pretesa creditoria, in via subordinata per la riduzione della somma ingiunta. si è costituita chiedendo, previa concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, per l'accertamento del credito e la condanna di al pagamento della somma oggetto di ingiunzione che, in via ulteriormente subordinata, ha chiesto le fosse riconosciuta a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c.; in ulteriore subordine, ha formulato domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento in ordine alla corretta assegnazione del budget inziale relativo all'anno 2019 a e sue CP_1 rimodulazioni e alla corretta gestione da parte di Controparte_2 Pt_1 dei fondi stanziati dalla per l'anno 2019 relativamente alla microarea Controparte_3 di attività in oggetto. In esito all'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale, con ordinanza del 9.2.2022, accogliendo l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. formulata da ha sospeso il processo in attesa della definizione della controversia innanzi al TAR Lombardia – Milano, sez. III (causa RG 515/2020), atteso che aveva allegato di aver applicato, nel rapporto contrattuale con i punti della delibera Controparte_1 oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo.
pagina 5 di 9 In data 14.6.2022 è intervenuta la sentenza del TAR;
su ricorso ex art. 297 c.p.c. della convenuta opposta, che ha chiesto la prosecuzione del giudizio, il giudice ha fissato l'udienza per la prosecuzione del processo. si è costituita rilevando che, nel processo amministrativo, non CP_1 aveva ottenuto l'annullamento della delibera regionale, che, pertanto, doveva essere posta a fondamento della decisione della presente causa. Ha insistito nelle medesime conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi. All'udienza del 6.6.2023, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c. in occasione del primo dei quali ha sottolineato come il TAR avesse Controparte_1 declinato la propria giurisdizione rispetto alle determinazioni di quanto alla stessa dovuto e ha insistito nell'eccezione di nullità delle clausole contrattuali che vengono integrate/modificate dalle delibere regionali;
oltre a ribadire le conclusioni già precedentemente formulate, ha formulato una nuova domanda volta alla condanna di al pagamento della somma di € 79.691,23 per il caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il giudice, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art 183.7 c.p.c., con ordinanza del 18.2.2024 qui richiamata e ribadita stante la reiterazione delle richieste istruttorie di Controparte_1
la causa è entrata nella fase decisionale ex art 281quinquies.
1-190.1 c.p.c.
[...]
Ciò premesso, occorre evidenziare che, all'esito del giudizio amministrativo, in attesa della cui definizione era stato sospeso il presente processo, risulta in essere la delibera della Giunta Regionale n 2672/2019 del 16.12.2019, che costituisce il presupposto del calcolo del corrispettivo dovuto e pagato da a CP_1
Il punto della delibera contestato (il 6.3.8.13 perché Linde Medicale, avanti al TAR, aveva dichiarato di non avere più interesse all'annullamento degli altri gli altri) è il seguente:
“Con D.G.R. n. XI/1046/2018, al fine di garantire l'equilibrio economico di sistema stante il quadro delle risorse disponibili, erano stati assegnati dei valori economici regressivi sino alla soglia del 106% di produzione per ADI e Domiciliari;
oltre quella soglia si prevedeva di non riconoscere Parte_2 alcuna remunerazione aggiuntiva, non disponendo a quel tempo di risorse destinate a remunerare la produzione superiore a tale soglia.
Considerato che
, dall'analisi dei flussi economici al terzo trimestre 2019 emerge una disponibilità di risorse rispetto al budget originariamente assegnato alla misura RSA Aperta, e richiamata la possibilità contemplata dalla D.G.R. n. XI/1046/2018 di compensazione, in fase di rimodulazione, tra risorse destinate alle unità di offerta tradizionali e Misure, si procederà a utilizzare le suddette disponibilità per incrementare il valore riconosciuto alla produzione realizzata per l'ADI e le Cure
pagina 6 di 9 servizi che rispondono alle stesse esigenze di mantenimento delle persone a Parte_3 domicilio, secondo i seguenti criteri:
• la produzione tra il 100 e il 106% del budget viene riconosciuta per il 40%;
• la produzione tra il 106 e il 160% del budget viene riconosciuta per il 38%;
• non è prevista alcuna remunerazione oltre tale soglia. La suddetta modifica garantisce, in ogni caso, il rispetto dei valori di spesa definiti dalla DGR n. XI/1046/2018, successivamente aggiornati con DGR n. XI/1987/2019 per la gestione sociosanitaria”. Il TAR Lombardia - Milano, con sentenza 492/22 del 14/24.6.2022, passata in giudicato, ha dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile il ricorso, per cui la delibera impugnata rimane la base del calcolo del compenso dovuto a Controparte_1
Per quanto qui rileva, infatti, il giudice amministrativo ha ritenuto che, complessivamente, la delibera regionale n. 2672/19 sia più favorevole rispetto a quella n. 1046/18 perché contempla il riconoscimento del 38% della produzione che superi il budget nel range 106-160%, anche se, poi, per le percentuali superiori al 160% esclude qualsiasi riconoscimento. Tale previsione integra (migliorandola) la disciplina del rapporto contrattuale in oggetto alla luce delle considerazioni che seguono. Invero: il gestore ha: - prima, in data 31.01.2019, sottoscritto il contratto provvisorio “per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ed il soggetto gestore di assistenza domiciliare integrata ADI” per l'anno 2019 (doc. 3 ATS), il cui art. 1 comma 2 prevede espressamente l'accettazione del sistema di finanziamento quale condizione preliminare rispetto alla sottoscrizione dell'accordo; - successivamente, in data 31.05.2019, ha sottoscritto il contratto definitivo (doc. 4 ATS), che, agli artt. 1.2, 2.3 lett. g),h), ribadisce detta accettazione, all'art 2.3 lett. o) stabilisce che le prestazioni vengano erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, con programmazione dell'attività ed adeguamento della capacità produttiva al budget assegnato, all'art.
5.2 prevede, altresì, che non vengano riconosciute somme extra budget, fatte salve le regressioni di cui alla delibera 1046/18, e il cui art. 10 così recita: “le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali”; - infine, ha sottoscritto, in data 30.09.2019, l'addendum di adeguamento del budget annuale, che nel contratto era stabilito in € 65.887,00, e che veniva così incrementato a € 79.064,00, con la precisazione che “ai sensi della deliberazione n. IX/1987 del 23.07.2019 le ulteriori risorse non potranno essere oggetto di rimodulazioni” (doc. 8 ATS). Lo strumento della c.d.”regressione tariffaria” è considerato legittimo da giurisprudenza costante, trattandosi di un metodo di remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo e in relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale. Si aggiunga che “la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. “extra pagina 7 di 9 budget” è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti rispetto a quelle concordate” (Cass. Sez. III sentenza n. 27608 del 29 ottobre 2019; cfr. anche Cass. Sez. I ord. n. 17011 del 26 maggio 2022). Dunque, consapevole del budget fissato a € 65.887,00, delle regressioni CP_1 tariffarie di cui alla delibera 1046/18 e della circostanza che le sopravvenute normative regionali avrebbero potuto modificare e integrare il contratto, ben avrebbe potuto esimersi dal concludere il contratto in virtù dell'autonomia negoziale che domina i rapporti giuridici tra le parti in luogo di sollevare ora, senza fondamento, un'eccezione di nullità delle clausole contrattuali che vengono integrate/modificate dalle delibere regionali. Invece, ha sottoscritto il contratto con si è fatta carico di prestazioni ulteriori rispetto a quelle che avrebbero potuto essere riconosciute dall'Azienda opponente (per un valore di € 288.859,86, pari al 365,35% del budget assegnatole), ha sottoposto al giudice amministrativo la questione della legittimità della delibera regionale 2672/2019, ove dispone che non è prevista alcuna remunerazione oltre la soglia del 160% del budget, ritenendola penalizzante rispetto alla precedente n. 1046/2018, che, sul punto, si limitava a stabilire che oltre il 106% “non veniva garantita” la remunerazione delle prestazioni. La società opposta, in sostanza, richiede somme che ATS -contraente soggetto al vincolo delle risorse pubbliche disponibili- non ha corrisposto, né avrebbe potuto corrispondere, per prestazioni non coperte dal budget prestabilito in contratto e che ciò malgrado la società opposta ha reso fino alla percentuale del 365,35% del budget assegnatole. ATS, invece, in ottemperanza alla delibera come sopra richiamata ha correttamente riconosciuto e pagato a per l'anno 2019, la somma di € 97.185,47 Controparte_1
(docc. 12 e 15 ATS), pari al limite massimo che poteva essere corrisposto. Nemmeno la domanda volta ad ottenere la somma ingiunta con il decreto opposto a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. può trovare accoglimento. Trattasi infatti di azione residuale esercitabile laddove non vi siano altre azioni esperibili. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo (Cass. Sez. Unite, 05 dicembre 2023, n. 33954). Nel caso di specie il titolo giustificativo esiste - il contratto tra le parti - e l'azione esperibile (ed effettivamente esperita) era la richiesta di ingiunzione di pagamento di quanto ritenuto dovuto in virtù dell'esistenza del contratto medesimo. Non vi è quindi spazio per l'azione di cui all'art. 2041 c.c. e la relativa domanda svolta da parte convenuta opposta deve essere dichiarata inammissibile. pagina 8 di 9 Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale di con cui Controparte_1 chiede che venga accertata e dichiarata la corretta assegnazione del budget iniziale relativo all'anno 2019 a e delle sue rimodulazioni in applicazione Controparte_1 della normativa e, comunque, il corretto utilizzo da parte Controparte_2
dei fondi stanziati dalla
[...] Controparte_2 Controparte_3 per l'anno 2019 relativamente alla macroarea di attività. La convenuta opposta potrebbe, infatti, avanzare soltanto una reconventio reconventionis, che sia conseguenza delle domande proposte dall'opponente (Cass. 16564/18), circostanza questa che difetta nel caso di specie. Infine, la domanda, ulteriormente subordinata, di condanna al pagamento della somma di € 79.691,23 deve essere dichiarata inammissibile in quanto avanzata soltanto in sede di memoria ex art 183.6 n 1 c.p.c. In definitiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta, il titolo deve essere revocato e non possono trovare accoglimento le domande a vario titolo formulate dalla parte opposta. La convenuta soccombente va condannata a rifondere all'opponente le spese processuali, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22 con riduzione della fase istruttoria in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione proposta da Parte_4 di al decreto ingiuntivo n. 7680/2021 emesso dal Tribunale di
[...] Pt_1
Milano in favore di e revoca il predetto titolo;
Controparte_1 rigetta la pretesa creditoria dell'opposta; dichiara inammissibile la domanda formulata da ai sensi dell'art. Controparte_1
2041 c.c.; dichiara inammissibili le domande formulate in via riconvenzionale da Controparte_1
[...] condanna a rifondere ad Controparte_1 Parte_4 di le spese processuali, liquidate in € 406,50 per spese, €
[...] Pt_1
11.268,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, oltre oneri riflessi. Milano, 26.4.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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