TAR Roma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 3983
TAR
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per deficit assoluto del presupposto, di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, deficit del requisito dell'attualità, perplessità, violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.)

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa (art. 143 TUEL) preveda un procedimento rigoroso e articolato per lo scioglimento degli organi degli enti locali, basato su elementi concreti, univoci e rilevanti di infiltrazione criminale. Ha esaminato la relazione conclusiva della commissione di accesso, che ha evidenziato elementi di oggettiva gravità giustificanti la gestione straordinaria, tra cui accordi per il sostegno elettorale in cambio di etero-direzione di procedure urbanistiche e affidamento di appalti, affidamento di incarichi a società i cui soci sono stati arrestati per reati gravi, annullamento di aggiudicazioni di lavori a seguito di pressioni esterne, affidamenti diretti di servizi a ditte legate alla criminalità organizzata o con soci gravati da precedenti penali, e ripetute proroghe di contratti di tesoreria e supporto alla gestione tributi.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per deficit assoluto del presupposto, di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, deficit del requisito dell'attualità, perplessità, violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.)

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa (art. 143 TUEL) preveda un procedimento rigoroso e articolato per lo scioglimento degli organi degli enti locali, basato su elementi concreti, univoci e rilevanti di infiltrazione criminale. Ha esaminato la relazione conclusiva della commissione di accesso, che ha evidenziato elementi di oggettiva gravità giustificanti la gestione straordinaria, tra cui accordi per il sostegno elettorale in cambio di etero-direzione di procedure urbanistiche e affidamento di appalti, affidamento di incarichi a società i cui soci sono stati arrestati per reati gravi, annullamento di aggiudicazioni di lavori a seguito di pressioni esterne, affidamenti diretti di servizi a ditte legate alla criminalità organizzata o con soci gravati da precedenti penali, e ripetute proroghe di contratti di tesoreria e supporto alla gestione tributi.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per deficit assoluto del presupposto, di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, deficit del requisito dell'attualità, perplessità, violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.)

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa (art. 143 TUEL) preveda un procedimento rigoroso e articolato per lo scioglimento degli organi degli enti locali, basato su elementi concreti, univoci e rilevanti di infiltrazione criminale. Ha esaminato la relazione conclusiva della commissione di accesso, che ha evidenziato elementi di oggettiva gravità giustificanti la gestione straordinaria, tra cui accordi per il sostegno elettorale in cambio di etero-direzione di procedure urbanistiche e affidamento di appalti, affidamento di incarichi a società i cui soci sono stati arrestati per reati gravi, annullamento di aggiudicazioni di lavori a seguito di pressioni esterne, affidamenti diretti di servizi a ditte legate alla criminalità organizzata o con soci gravati da precedenti penali, e ripetute proroghe di contratti di tesoreria e supporto alla gestione tributi.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per deficit assoluto del presupposto, di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, deficit del requisito dell'attualità, perplessità, assenza di prova sul nesso causale tra patologie amministrative e condizionamento della malavita organizzata

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa (art. 143 TUEL) preveda un procedimento rigoroso e articolato per lo scioglimento degli organi degli enti locali, basato su elementi concreti, univoci e rilevanti di infiltrazione criminale. Ha esaminato la relazione conclusiva della commissione di accesso, che ha evidenziato elementi di oggettiva gravità giustificanti la gestione straordinaria, tra cui accordi per il sostegno elettorale in cambio di etero-direzione di procedure urbanistiche e affidamento di appalti, affidamento di incarichi a società i cui soci sono stati arrestati per reati gravi, annullamento di aggiudicazioni di lavori a seguito di pressioni esterne, affidamenti diretti di servizi a ditte legate alla criminalità organizzata o con soci gravati da precedenti penali, e ripetute proroghe di contratti di tesoreria e supporto alla gestione tributi.

  • Rigettato
    Violazione di legge e violazione del giusto procedimento per perplessità, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento

    Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni resistenti, ritenendo che i ricorrenti, in quanto ex amministratori, abbiano un interesse a ricorrere ai fini della dichiarazione di incandidabilità. Tuttavia, ha contestato che la loro posizione di cessati dalla carica legittimi alcuna prerogativa di partecipazione procedimentale, respingendo pertanto il motivo relativo all'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 3983
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3983
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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