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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5767/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
, nato il [...] in [...] ed Parte_1
ivi residente a[...], C.F.:
, elettivamente domiciliato in Pagani (SA) alla via C.F._1
Mangino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Casalino, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
PEC:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. – via D'Alessandro n. 13, 84014 - Nocera Inferiore (SA); pec t Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: assegno sociale – Mancata comunicazione annuale del mod. RED relativo alla situazione reddituale – Revoca dell'assegno sociale.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell' convenuto cui il CP_1
ricorso ed il decreto di fissazione risultano tempestivamente notificati a mezzo pec.
Nel merito con autonome comunicazione datate 30 agosto 2024 l' ha CP_1
richiesto la ripetizione dell'indebito sulla pensione cat. AS n. 04608524 per un importo di euro 5.535,97 erogato dal 01/01/2023 al 30/11/2023, nonché dell'ulteriore importo di euro 5.953,87 erogato allo stesso titolo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
L'indebito scaturiva dalla revoca della prestazione (assegno sociale) a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni annuali del reddito per le suddette annualità, che l'avente diritto aveva l'obbligo di comunicare all'
[...]
. CP_2
L'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009 ha introdotto il comma 10 bis che prevede espressamente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso” (Art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito in L. 14/2009).
L' , rimasta contumace, non ha documentato di aver inviato all'assicurato CP_1
nessuna comunicazione, né di aver provveduto alla preventiva sospensione dell'assegno sociale.
Ne consegue che la revoca è illegittima e che deve essere annullata.
Conseguono i provvedimenti di annullamento e la condanna di cui al dispositivo avuto riguardo alla mancata corresponsione dell'assegno sociale di dicembre 2023 e della 13^.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale n. 04608524 attribuito alla parte ricorrente, condanna l al pagamento della somma di € 1.006,54 (di cui € 503,27 per CP_1
la mensilità di dicembre 2023 ed € 503,27 per la tredicesima mensilità 2023) ed annulla la richiesta di ripetizione dell'indebito per gli anni 2019 e 2023 per un importo complessivo di € 11.489,84; condanna l' al pagamento delle CP_1
spese di lite, determinate, con attribuzione al procuratore antistatario, in euro
1.100,00 oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 4.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
, nato il [...] in [...] ed Parte_1
ivi residente a[...], C.F.:
, elettivamente domiciliato in Pagani (SA) alla via C.F._1
Mangino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Casalino, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
PEC:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. – via D'Alessandro n. 13, 84014 - Nocera Inferiore (SA); pec t Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: assegno sociale – Mancata comunicazione annuale del mod. RED relativo alla situazione reddituale – Revoca dell'assegno sociale.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell' convenuto cui il CP_1
ricorso ed il decreto di fissazione risultano tempestivamente notificati a mezzo pec.
Nel merito con autonome comunicazione datate 30 agosto 2024 l' ha CP_1
richiesto la ripetizione dell'indebito sulla pensione cat. AS n. 04608524 per un importo di euro 5.535,97 erogato dal 01/01/2023 al 30/11/2023, nonché dell'ulteriore importo di euro 5.953,87 erogato allo stesso titolo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
L'indebito scaturiva dalla revoca della prestazione (assegno sociale) a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni annuali del reddito per le suddette annualità, che l'avente diritto aveva l'obbligo di comunicare all'
[...]
. CP_2
L'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009 ha introdotto il comma 10 bis che prevede espressamente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso” (Art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito in L. 14/2009).
L' , rimasta contumace, non ha documentato di aver inviato all'assicurato CP_1
nessuna comunicazione, né di aver provveduto alla preventiva sospensione dell'assegno sociale.
Ne consegue che la revoca è illegittima e che deve essere annullata.
Conseguono i provvedimenti di annullamento e la condanna di cui al dispositivo avuto riguardo alla mancata corresponsione dell'assegno sociale di dicembre 2023 e della 13^.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale n. 04608524 attribuito alla parte ricorrente, condanna l al pagamento della somma di € 1.006,54 (di cui € 503,27 per CP_1
la mensilità di dicembre 2023 ed € 503,27 per la tredicesima mensilità 2023) ed annulla la richiesta di ripetizione dell'indebito per gli anni 2019 e 2023 per un importo complessivo di € 11.489,84; condanna l' al pagamento delle CP_1
spese di lite, determinate, con attribuzione al procuratore antistatario, in euro
1.100,00 oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 4.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)