Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
NEPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2197/2017 R.G..
È comparso per l'attrice, IC AR IA, l'Avv. Passaro, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta Controparte_1
[...] , l'Avv. Brunetto, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note depositate per l'udienza del 15.10.2024.
Sono presenti ai fini della pratica forense i dott.ri Persona 1
Persona 2 e Persona 3
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2197/2017 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa C.F. 1 Parte 1 (C.F. dall'Avv. Francesca Litrico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Acireale, via Fabio n. 18, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
(P.IVA Controparte_1 P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bonaventura Candido, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, in Messina, Via Ghibellina n. 77, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale medica
Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IC Parte 2 a convenivaPt 3 al fine di ottenere in giudizio la Controparte 1 la condanna al risarcimento dei danni patiti per la patologia infettiva contratta in ambito ospedaliero (infezione da stafilococcus A) a seguito di intervento chirurgico di artroprotesi di anca sx eseguito in data 04.03.2015.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- affetta da coxartrosi dell'anca sx, in data 03.03.2015, veniva ricoverata presso la Controparte_1 e in data 04.03.2015 sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca sx per coxartrosi e trasferita in riabilitazione il giorno successivo, tuttavia, da subito, la sig.ra Pt_1 lamentava algie all'anca operata, presentando rialzi febbrili, flogosi e secrezione dalla ferita chirurgica. Per tale circostanza, le veniva praticata puntura evacuativa con aspirazione di 40 cc di liquido siero ematico torbido ed effettuato tampone il cui esame culturale risultava positivo per Stafilococcus. Quindi, trasferita in ortopedia per il proseguimento delle cure, la stessa veniva accettata con diagnosi di “Artroprotesi anca sx complicata da infezione articolare (stafilococcus A)” e dimessa il 13.04.2015; - ancora ricoverata in riabilitazione dal 27.04.2015 sino al 15.05.2015, presentava dolori sempre più accentuati all'anca operata, soprattutto durante la deambulazione. La stessa, poi, in data 01.07.2015, in considerazione dei risultati poco confortanti, era costretta a rivolgersi, ove veniva ricoverata per altri interventi, al MIOA di Albenga (Savona), struttura specializzata in malattie infettive ortopediche con la seguente diagnosi: “Sepsi artroprotesi anca sinistra con infezione". Si rendeva necessario un successivo ricovero dal 27.07.2015 al
08.08.2015 per la rimozione del dispositivo impiantato al femore sx, effettuare artrotomia per rimozione protesi anca sx ed inserzione spaziatore di cemento. Con il ricovero del 06.11.2015, sempre presso la struttura di Albenga, le veniva rimosso lo spaziatore di cemento e posizionata la protesi;
veniva dimessa il
21.11.2015 per proseguire la riabilitazione presso la Casa di Cura denominata
"Villa Sofia" in Acireale.
Alla luce di quanto evidenziato, dedotto l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, parte attrice agiva in giudizio per vedere dichiarare la responsabilità contrattuale della struttura convenuta per la imperizia dei sanitari coinvolti nel trattamento della paziente, con il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (ovvero del danno biologico, quantificato nella misura non inferiore al 20% per un ammontare pari ad € 124.339,00 inclusa la personalizzazione massima, nonché del danno esistenziale e morale) e dei danni patrimoniali. Relativamente a quest'ultimo, parte attrice oltre a chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute e quantificate in € 4.000,00 - deduceva un danno da inibita partecipazione al sostentamento familiare, riportando in atti di lavorare al tempo in Acireale, presso il Centro commerciale BenVesti, con la mansione di commessa e stipendio mensile di € 730,00, lamentando che le era stato comunicato il licenziamento immediato per l'avvenuto superamento del periodo di comporto a causa dei gravi postumi protrattisi oltre il termine del suddetto periodo, chiedendo, quindi, il risarcimento di detto danno, quantificato in atti in € 8.767,00.
Con atto del 19.07.2017 si costituiva in giudizio la Controparte 1 la quale evidenziava la correttezza delle procedure seguite
[...] "
e la conformità alle Linee guida, deducendo, nel merito, che l'infezione nosocomiale contratta dalla paziente rappresentava un evento possibile e prevedibile, ma non prevenibile (rientrando la fattispecie in esame tra i casi che sfuggono ai controlli di sicurezza predisposti dalle strutture sanitarie, quale inevitabile complicanza dell'intervento chirurgico), specificando che parte attrice aveva espressamente rinunciato, in sede di sottoscrizione del modulo di consenso informato, al risarcimento del danno "nell'ipotesi di ricorso ad altro operatore, per la correzione degli interventi correggibili" (essendosi, nella specie, sottoposta ad altri interventi chirurgici presso il MIOA di Albenga, Savona), chiedendo, così, la condanna della Pt 1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., e in via subordinata l'accertamento della partecipazione colposa dell'attrice nella causazione dell'evento per aver interrotto il nesso di causa rivolgendosi ad altra struttura, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite. Successivamente, a seguito di rinvii disposti nel corso del giudizio e del deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. e di note scritte delle parti, veniva disposto con provvedimento del 05.12.2022 l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e nominato apposito Collegio peritale.
Così istruita documentalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza dell'11.02.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va precisato che in tema di colpa medica, per consolidata giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto"), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie)
e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. In particolare, in relazione al nesso, in ambito civilistico, si perimetra lo stesso alla relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio del “più probabile che non” (ex multis, Cass. civ., sez. 3^, 16-01-2009, n. 975). E nel caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, poi, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (Cass. ord., sez. 6^, 29-07-2010,
n. 17694). Va pure aggiunto che in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c. (Cassazione civile sez. III,
20/10/2021, n.29001).
In ispecie, la domanda in esame va qualificata come domanda volta ad accertare l'inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 c.c. e ss. e del contratto di spedalità o di assistenza sanitaria (C. Cass.,
SS. UU., n. 9556/2002) concluso con la convenuta, la quale, ai sensi degli artt.
1218, 1228 e 1176 c.c., risponde per fatto dei dipendenti e dei sanitari di cui si avvale (C. Cass., Sez. III, n. 1620/2012 e n. 7768/2016 per cui "in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente”).
Per completezza, si ricorda che in ordine al riparto dell'onere probatorio, chi si duole dell'inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (C. Cass., SS.UU., n. 13533/2001). Tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi di responsabilità professionale del medico. In questi casi è dunque onere del professionista dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (C. Cass., sez. III, 23-05-2001, n.
7027; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705) e ciò anche quando l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236
c. c. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova. Costituisce, invero, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà
e tale prova va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (C. Cass., Sez. III, n. 24791/2008). Il medico, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, richiesta in generale per qualsiasi tipo di obbligazione (art. 1176 I comma c.c.), ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, II comma, c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
Svolte le doverose considerazioni che precedono, ai fini del vaglio della presente domanda occorre stabilire se sussistano i danni lamentati da parte attrice e se questi ultimi siano stati cagionati da una condotta colpevole della struttura e quindi dei suoi dipendenti.
Al fine di ottenere ogni utile elemento con riguardo alla condotta contestata è stata espletata apposita CTU medico legale. Il Collegio nominato, a seguito di una apprezzabile descrizione della tipologia di intervento e dei rischi correlati, sulla scorta della ricostruzione degli eventi effettuata sulla base della documentazione sanitaria prodotta agli atti, accertava “che appare evidente il rapporto causale tra il trattamento chirurgico e il quadro clinico evoluto della Sig.ra Parte 1 "
e ciò anche alla luce del fatto che “nel caso in esame siano apprezzabili già nei giorni successivi all'intervento la positività degli indici di flogosi, ipertermia, algia locale con flogosi, l'apertura di un tramite fistoloso e al positività colturale al summenzionato batterio".
Nello specifico, si legge nella consulenza espletata che “E' evidente e facile sostenere che le lesioni refertate al paziente in oggetto e successivamente certificate, così come l'evoluzione diagnostica e terapeutica, il quadro clinico ed i postumi residuati sono in rapporto causale con le cure prestate presso la Controparte_2 in esito al praticato trattamento chirurgico di impianto protesico. Esiste infatti un preciso nesso causa effetto (soddisfazione dei criteri cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione) tra le lesioni riportate ed i postumi residuati".
Ancora "La prevenzione delle infezioni chirurgiche rappresenta uno dei presupposti fondamentali per garantire il successo della procedura intrapresa... Sono quindi importanti lo sviluppo e l'adozione di protocolli di profilassi adeguati e condivisi che possano essere recepiti agevolmente e stabilmente inseriti nella pratica clinica di tutti i chirurghi ortopedici... Sebbene sia stato in passato argomento controverso, è oramai accertato che l'impiego della profilassi antibiotica in chirurgia ortopedica maggiore rappresenta il metodo più efficace nella prevenzione delle infezioni chirurgiche postoperatorie... Esaminando le casistiche riguardanti l'eziologia delle infezioni post-chirurgiche, si desume che i principali agenti di infezione in chirurgia ortopedica sono US species coagulasi negative, soprattutto
US ID e US aureus, che vengono isolati nella maggior parte delle infezioni post-operatorie. La profilassi è quindi essenzialmente antistafilococcica".
Ciò premesso, lo stesso Collegio peritale evidenziava ulteriormente che "In generale la chirurgia ortopedica d'elezione è considerata una chirurgia "pulita" per definizione, e in quanto tale gravata da un'incidenza d'infezione inferiore al 2%.
Appare evidente che nel caso in esame, in considerazione alla modalità di insorgenza dell'infezione (in termini di tempistica e sintomatologia clinica), alla tipologia di batterio isolato (stafilococus aureus) è possibile ipotizzare la patogenesi intraoperatoria".
Le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi prive di vizi logici, sono condivisibili.
Come riportato in premessa, il convenuto si è difeso adducendo la correttezza del proprio operato. Le risultanze della consulenza espletata, tuttavia, se da una parte consentono di rilevare la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, dall'altro evidenziavano che “l'infezione sopraggiunta ha determinato un prolungamento del periodo di malattia, che si è notevolmente dilatato con necessità di ulteriori interventi chirurgici. Infatti, se l'intervento di impianto protesico realizzatosi in data
04.03.2015 fosse andato a buon termine, la paziente avrebbe potuto riprendere la completa deambulazione nel periodo massimo di giorni 90 (novanta) comprensivi di giorni 15 (ricovero ospedaliero) ed il resto (75 giorni) per la relativa riabilitazione.
Considerato che la paziente è guarita clinicamente 29.12.2015, epoca della dimissione dalla Casa di Cura Villa Sofia, ben si comprende come il prolungamento del periodo sia ben diverso. Dalla data del primo ricovero (03.03.2014) alla data di guarigione (ultima attestazione specialistica in data 29.12.2015) sono trascorsi 300
(trecento) giorni. A questo periodo vanno sottratti i 90 (novanta) giorni comunque necessari per l'intervento e la riabilitazione dopo l'applicazione dell'artroprotesi. Ci troviamo insomma dinanzi a un reale prolungamento del periodo d'infortunio pari a giorni 210 (duecentodieci). In tale lungo periodo si individua un periodo comprensivo dei 4 ricoveri successivi c/o Casa di Cura COT Messina del 27.04.2015 (diciannove giorni), c/o PO Albenga del 27.07.2015 (tredici giorni), c/o PO Albenga del 06.11.2015 (venti giorni), c/o Villa Sofia di Acireale di invalidità temporanea assoluta pari a giorni 77 (settantasette) seguito e preceduto da un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta) da un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 40 (quaranta) da un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 63 (sessantatre)".
Conclude il Collegio che "Per quanto concerne i postumi permanenti, siamo al cospetto di un'implementazione degli stessi rispetto a quanto sarebbe lecito attendersi al cospetto di un impianto protesico, senza infezione, di artroprotesi di anca sinistra. Il lecito attendersi sarebbe stato un postumo permanente, a danno biologico non superiore ed in riferimento alle tabelle orientative, ad un 15% (quindici) circa. Il quadro attuale, figlio della patologia di base e della subentrata infezione, può essere quantificato avuto riguardo della soggettività e dell'obiettività riscontrata durante le operazioni peritali - nella misura del 22% (ventidue) circa oltre il 3% (tre) per una seconda cicatrice, determinante ulteriore pregiudizio estetico. Ciò posto, si dovrà riconoscere un postumo permanente, a danno biologico, pari a un
10% (dieci per cento) da risarcirsi come danno differenziale tra ciò che comunque sarebbe residuato alla corretta applicazione della protesi d'anca (15%) e ciò che invece è attualmente globalmente presente 25% (venticinque) circa, comprensivo del peggioramento estetico ovvero da ammettersi al risarcimento dal 16% (compreso) al
25% (compreso).", precisando poi che “Per ciò che concerne la quantificazione dei postumi è corretto apportare modifica nella quantificazione finale ovvero si ribadisce che in atto è possibile confermare in misura del 22% (ventidue) circa oltre il 3% (tre) per una seconda cicatrice, determinante ulteriore pregiudizio estetico. Ciò posto, si dovrà riconoscere un postumo permanente, a danno biologico, pari a un 9% (nove per cento) da risarcirsi come danno differenziale derivante da 7% + 3% di danno estetico. Pur tuttavia, appare corretto riconoscere la riduzione globale dell'intregrità psicofisica in misura del 9% in quanto non trattasi di somma aritmetica delle singole voci menzionate".
Aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio.
Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la
Suprema Corte, infatti, "il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive"
(Cass. n. 11081/2020).
Nel caso di specie, risulta in atti provato l'an della pretesa risarcitoria sulla scorta della documentazione allegata che attesta l'instaurazione del rapporto con la struttura convenuta, l'insorgenza della patologia e la genesi della stessa, atteso che le conseguenze lesive riportate da parte attrice, come chiarito dal CTU, rappresentano delle complicanze prevedibili e entro certi limiti prevenibili.
Orbene, nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (C. Cass., Sez. III, n.
13328/2015; n. 20806/2009). Dunque, essendo le complicanze riscontrate sulla paziente prevedibili e pure prevenibili con l'adozione di una corretta condotta, queste ultime non possono che essere poste causalmente a carico della
CP_1 che le ha determinate non tenendo la corretta condotta professionale.
Peraltro, la struttura convenuta eccepisce in atti che l'attrice aveva in sede di
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firma del modulo di consenso informato acconsentito a che eventuali difetti
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potessero essere corretti, con cure anche chirurgiche, presso il chirurgo che l'aveva operata, senza ulteriore pagamento di parcella, con la precisazione che se si fosse rivolta ad un altro chirurgo avrebbe rinunciato a qualsiasi risarcimento, che l'intervento successivamente eseguito presso un altro chirurgo aveva comportato l'applicazione della condizione in esame e che la richiesta risarcitoria intervenuta risultava, pertanto, pretestuosa e condannabile ex art. 96 c.p.c..
Ora, è noto che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e
32 Cost., e pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative (Corte Costituzionale, sentenza n. 438 del 2008). Le informazioni devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32 Cost., comma 2. Il consenso informato deve essere, quindi, considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute
(Cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-08-2013, n. 19220). La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende sia dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto, nonché dal verificarsi in conseguenza dell'esecuzione del
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trattamento stesso e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa di un
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aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. Cass. n. 20984/2008; n.
16543/2011). In ordine alle connotazioni del consenso, esso deve essere personale (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifico e esplicito (Cass. 23 maggio 2001, n. 7027), reale ed effettivo, sicché non è consentito il consenso presunto, ed attuale, nei casi in cui ciò sia possibile (v. Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748). Infine, deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico. Tale consenso implica, quindi, la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (Cass., Sez. III, n. 7027/2001). La prova di avere adempiuto correttamente all'onere informativo grava sul medico (cfr. C. Cass.,
Sez. III, n. 19220/2013; 20984/2012).
Orbene, facendo applicazione dei principi dianzi riportati, non merita accoglimento l'eccezione della C.O.T. fondata sulla clausola di non risarcibilità, che prevede un esonero di responsabilità per il chirurgo, dal contenuto talmente generico da collidere con i requisiti del consenso informato sopra menzionati. E in ogni caso una clausola di tal fatta risulterebbe nulla (ipotesi di nullità di protezione prevista dalla legge - ai sensi degli artt. 33 e 36, c. 2, lett. b) d. lgs. n.
206/2005, in quanto ha per oggetto o per effetto di: b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista). La nullità della clausola impedisce l'applicazione della stessa, dunque la convenuta va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di seguito indicata, come indicato dalla CTU quale fonte tecnica oggettiva di convincimento, conforme al mandato.
E ciò anche alla luce del recente orientamento espresso dal Supremo Giudice, in tema di infezioni nosocomiali, secondo cui "spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica ( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. Con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva” (Cass. sez. III,
23/02/2021 n. 4864, Cass. Sez. III 15/06/2020 n. 11599). Specificamente, la
Suprema Corte elenca le attività di prevenzione del rischio infettivo, per cui le strutture dovranno dar prova di averle attuate (Cass. Civ. n. 6386/2023 del 3 marzo 2023) e nel caso di specie non risulta dagli atti e dai documenti di causa che la struttura abbia assolto a tale onere probatorio.
Difatti, la Suprema Corte si è soffermata sul tema delle infezioni nosocomiali e della prova che l'ente ospedaliero deve fornire in giudizio, tanto con riguardo alle misure adottate che con riguardo ai vertici dell'azienda coinvolti dal percorso della medicina sicura, chiarendo ed elencando tutte le attività di prevenzione del rischio infettivo, per cui le strutture dovranno dar prova di averle attuate, sulla base della
"specificità dell'infezione” per la quale è promossa l'azione giudiziaria. Di tal ché,
a fronte della dimostrazione resa in via presuntiva da parte del danneggiato circa l'aver contratto l'infezione in ambito ospedaliero, l'ente ospedaliero dovrà dimostrare: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
1) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. Quanto agli oneri soggettivi, nella sentenza in commento, la Cassazione entra anche nel merito delle responsabilità personali dei dirigenti apicali, del direttore sanitario e del dirigente di struttura complessa (ex primario), esplicitando quali sono gli obblighi soggettivi in capo a ciascun soggetto dell' (Corte di Cassazione - Sez. III Civ. - Sentenza n. 6386Parte 4 del 03-03-2023). Pertanto, la domanda della Pt 1 deve ritenersi fondata ed accolta nei termini di seguiti indicati.
L'attrice formula domanda di risarcimento del danno biologico che può dirsi provato e che si liquida - in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle c.d.
Tabelle Milanesi relative all'anno 2024 - in € 15.553,75 quale voce di danno biologico temporaneo (composto, secondo la quantificazione effettuata dai consulenti d'ufficio, da una invalidità temporanea totale pari a € 8.855,00, una invalidità temporanea parziale al 75% pari a € 2.587,50, una invalidità temporanea parziale al 50% pari a € 2.300,00 e una invalidità temporanea parziale al 25% pari a € 1.811,25) ed in € 41.843,00 quale voce di danno permanente differenziale.
Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dall'attrice, in quanto non appare allegato né provato che le condotte ascrivibili alla parte convenuta abbiano determinato conseguenze ulteriori, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita della paziente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021).
Diversamente, deve dirsi infondata la pretesa di risarcimento del danno morale ed esistenziale, posto che secondo orientamento della Suprema Corte costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cosiddetto "esistenziale" (Corte di
Cassazione sez. III Civile ordinanza 3 luglio - 4 novembre 2020, n. 24473) e deve essere allegato e provato puntualmente la voce di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza non né più revocabile in dubbio e discutibile la diversa ontologia del danno morale e, dunque, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo. In base a tale condivisibile orientamento, detto danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato, che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta, sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito;
ma altro e diverso aspetto del danno risulta la sofferenza interiore (danno cd. morale) che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente (Cass. civ. n. 1126/2015). E “Al fine di bandire ogni automatismo occorre però che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (Cass. civ. n. 19189/2020). Nel caso di specie, al di là della generica formula riportata in atti
("...condannare...al risarcimento dei danni patrimoniali e non...") il danno morale non risulta in alcun modo supportato da puntuale e compiuto riscontro probatorio, non emergendo in atti allegata alcuna specifica circostanza relativa alla sussistenza di una specifica sofferenza giustificativa del danno morale, limitandosi alla generica richiesta della posta risarcitoria, senza fornire alcun elemento utile a supporto della domanda.
Quanto al preteso danno patrimoniale derivato dalle spese mediche asseritamente sostenute, le stesse sono in atti indicate genericamente e forfettariamente, in assenza di specifico supporto documentale che ne consenta l'accoglimento.
Quanto al danno lamentato per la perdita del rapporto di lavoro in ragione dell'avvenuto superamento del periodo di comporto, l'attrice ha documentato l'intervenuto licenziamento per superamento di detto periodo, ma non ha fornito idonea prova del superamento di tale periodo quale conseguenza delle vicende in contestazione.
Risulta, tra l'atro, evidenziato in sede di relazione peritale che “E' presente alle operazioni peritali l'attrice e perizianda svolgente attività Parte 1 lavorativa di commessa in atto e all'epoca dei fatti in causa". La domanda di per il risarcimento per il danno patrimoniale subito licenziamento per superamento di periodo di comporto va pertanto rigettata.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (pari a € 57.396,75) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione" (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante, per un importo pari ad € 8.433,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico,
Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
à per l'effetto condanna la CP 1 al risarcimento del danno in favore dell'attrice, per un importo complessivo pari ad € 57.396,75;
- condanna la CP 1 alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice per un importo pari ad € 8.433,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato;
- condanna la CP_1 al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo