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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2024, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, Parte_1
n. 76, presso lo studio dell'Avv. Francesca Linari, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 20, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Corrado Testa, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa, in data 27.06.2009, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 50, Parte II, Serie A, Anno Per_ 2009), sono genitori di (nata in data [...]) ed (nata in [...] Per_1
29.05.2013).
2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 07.10.2021, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Velletri del
04.11.2021.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 03.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
- Affidamento condiviso delle figlie ed ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé delle stesse;
- Collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di Villanova di
Guidonia, Via Guglielmo Pepe, n. 15;
- Determinazione del regime di frequentazione delle figlie minori con il padre come indicato nel ricorso (con esclusione del pernotto infrasettimanale);
- Contributo del padre al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 375,00, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
- Percezione integrale dell'assegno unico erogato in favore delle figlie da parte della madre;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo. 3
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e presso il Comune di Rocca di Papa, in data Parte_1 Controparte_1
27.06.2009;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca di Papa di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 50, Parte II, Serie A, Anno 2009);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 06.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, Parte_1
n. 76, presso lo studio dell'Avv. Francesca Linari, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 20, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Corrado Testa, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa, in data 27.06.2009, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 50, Parte II, Serie A, Anno Per_ 2009), sono genitori di (nata in data [...]) ed (nata in [...] Per_1
29.05.2013).
2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 07.10.2021, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Velletri del
04.11.2021.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 03.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
- Affidamento condiviso delle figlie ed ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé delle stesse;
- Collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di Villanova di
Guidonia, Via Guglielmo Pepe, n. 15;
- Determinazione del regime di frequentazione delle figlie minori con il padre come indicato nel ricorso (con esclusione del pernotto infrasettimanale);
- Contributo del padre al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 375,00, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
- Percezione integrale dell'assegno unico erogato in favore delle figlie da parte della madre;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo. 3
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e presso il Comune di Rocca di Papa, in data Parte_1 Controparte_1
27.06.2009;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca di Papa di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 50, Parte II, Serie A, Anno 2009);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 06.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai