Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N___5675/2021___ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il 3-4-2025 Depositata il 3-4-2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 5675/2021 promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappr e difesa dall' avv Taveri Angelo Daniele
opponente contro
, rappr e difeso dal' avv Falconieri Salvatore Controparte_1
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.05.21 Parte_2 proponeva opposizione avverso il D.I. n.340/2021 del
[...]
Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta della odierna parte opposta, le si ingiungeva il pagamento della somma di euro 13.231,00 oltre accessori e spese della fase monitoria) a titolo di differenze retributive per tredicesima mensilità per gli anni dal 2016 al 2020 e per quattordicesima mensilità per gli anni dal 2015 al 2020.
A sostegno dell'opposizione, incontestata la sussistenza del rapporto di lavoro così come indicato nel ricorso per ingiunzione del 10.3.2021, l' opponente contestava il conteggio formulato dalla parte opposta.
Evidenziava in particolare che a) l' importo del salario su base mensile era pari ad euro 1148,00; b) che le somme percepite a titolo di premi ad personam andavano imputate a tredicesima mensilità; che l' opposto aveva ricevuto la somma di euro 240,00 in data 1.9.2016 in esecuzione dell' accordo di ristrutturazione dei debiti;
che per i periodi di maternità
Sulla scorta di tanto, chiedeva revocarsi il predetto D.I.
La parte opposta, regolarmente citata, chiedeva il rigetto dell' opposizione.
All'udienza del 3.4.2025 il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e come tale deve essere accolta nei limiti che seguono.
Costituisce principio generale (coerentemente con il sistema delineato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di proprie spettanze retributive ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro, l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto non solo risulta confermata dalla documentazione in atti (cfr. estratto conto previdenziale allegato) ma costituisce, in realtà, fatto pacifico tra le parti.
All'atto della propria costituzione nel giudizio di opposizione, infatti, il datore di lavoro non ha effettuato alcuna contestazione sul punto, opponendo all'avversa pretesa l' errato calcolo delle somme richieste a titolo di tredicesima e di quattordicesima.
Va premesso che l' opposto ha fatto valere in giudizio un credito a titolo di tredicesima per gli anni dal 2016 al 2020 e a titolo di quattordicesima per gli anni dal 2015 al 2020 assolvendo all' onere probatorio gravante sullo stesso mediante la produzione di tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro intercorso con l' opponente: dagli atti emerge infatti che al lavoratore spettava, ai sensi degli artt 44 e
45 CCNL applicabili al caso di specie la corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità nelle annualità suindicate.
L' opponente contesta la quantificazione del credito effettuata dall' opposto.
Per quanto concerne il quantum della tredicesima l' art 44 del CCNL prevede che “entro il 20 dicembre di ciascun anno l' Istituzione corrisponderà al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all' art 41(…) Dall' ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione”.
Con riguardo al quantum della quattordicesima invece l' art 45 del CCNL stabilisce che “al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all' art 41 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (…). Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi individuati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell' articolo riguardanti la tredicesima mensilità(…) Dall' ammontare della quattordicesima mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione”.
A ciò si aggiunga che l' art 41 del CCNL così dispone: “Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione mensile globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti: a) minimo retributivo mensile conglobato nazionale del livello di inquadramento;
b) eventuali scatti di anzianità;
c) eventuali superminimi e/o assegni ad personam;
d) indennità di funzione;
e) altre indennità previste dal presente CCNL”.
Tanto premesso, secondo la prospettazione dell' opponente i calcoli effettuati dall' opposto sarebbero errati per le ragioni che seguono:
a)-“Perché dalle buste paga di quegli anni risulta che l' importo orario del salario è di euro 7,00 e l' importo base dello stesso è di euro
1148,00”: trattasi di una contestazione fondata, in quanto l' importo della tredicesima mensilità per ciascuna annualità è pari, a mente dell' art 44 del CCNL, ad una mensilità della retribuzione di cui all' art 41 del CCNL
(e dunque pari ad euro 1148,00 per gli anni dal 2016 al 2020 come da buste paga in atti per un totale a titolo di tredicesima di euro 5.740,00) mentre l' importo della quattordicesima mensilità per ciascuna annualità è pari,
a mente dell' art 45 del CCNL, ad una mensilità della retribuzione di cui all' art 41 del CCNL in atto al 30 giugno immediatamente precedente (e dunque pari ad euro 1148,00 per gli anni dal 2015 al 2020 come da buste paga in atti per un totale a titolo di quattordicesima di euro 6.888,00) per un totale di euro 12.628,00 (e non di euro 13.231,00 come indicato nel decreto ingiuntivo opposto. b)-“Perché la ha comunque ricevuto delle somme di denaro CP_1 computabili/imputabili a tredicesima mensilità, seppur indicate nella busta paga sotto altra dicitura di premi ad personam”: trattasi in questo caso di doglianza infondata, in quanto l' art 45 del CCNl esclude espressamente che gratifiche, indennità o premi individuati a titolo di merito individuale o collettivo possano essere assorbiti dalla quattordicesima e, in ogni caso, dalle buste paga in atti emesse dall' opponente in favore dell' opposta dal 2015 al 2020 risulta sia la dicitura di “premio ad personam” sia quella di “tredicesima e quattordicesima”, circostanza da cui si evince la scissione tra tali voci retributive e la non assorbenza della seconda nella prima.
c)-“Per i periodi di maternità obbligatoria la tredicesima è dovuta nella percentuale non coperta dall' indennità ovvero il 20 % del rateo CP_2 spettante, mentre la quattordicesima mensilità non deve essere corrisposta”.
Trattasi di doglianza fondata ai sensi dell' art 62 ccnl cit secondo cui “Per tutto il periodo di congedo obbligatorio la lavoratrice percepirà
l' indennità giornaliera a carico dell' per il Controparte_3 medesimo periodo di congedo obbligatorio la lavoratrice avrà diritto a percepire dall' istituzione la tredicesima mensilità limitatamente all' aliquota corrispondente al 20 % della retribuzione di cui all' art 42” laddove l' art 46 prevede che “Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio”.
Tanto premesso, dall' esame delle buste paga in atti, la parte opposta sembra aver goduto nell' anno 2018 di un periodo di maternità anticipata e obbligatoria.
Ne consegue che per l' anno 2018 le somme dovute a titolo di tredicesima mensilità a carico del datore di lavoro possono essere forfettariamente rideterminate nella misura di euro 229,6 (pari al 20% della retribuzione mensile di euro 1148,00) laddove nessun obbligo incombe a carico del datore di lavoro a titolo di quattordicesima.
Ne consegue che dall' importo di euro 12.628,00 (come sopra ricalcolato al punto sub a) vanno detratte le ulteriori somme non a carico dal datore di lavoro di euro 1148,00 (a titolo di quattordicesima 2018 per il periodo di maternità obbligatoria) e di euro 918,4 (a titolo di tredicesima 2018 per il periodo di maternità obbligatoria) con la conseguenza che l' importo complessivamente dovuto dal datore di lavoro alla parte apposta (a titolo di tredicesima per gli anni dal 2016 al 2020 e a titolo di quattordicesima per gli anni dal 2015 al 2020) risulta pari ad euro 10.561,6.
d)- Infine contrariamente a quanto indicato nei conteggi di parte opponente, non si può tener conto dell' acconto di euro 240,00 corrisposto a seguito dell' accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto dal prospetto dell' accordo non risulta l' imputazione di tali somme ai crediti in contestazione e non vi è traccia di rinunce ad ulteriori crediti ex art
2113 c.c.
Avendo il lavoratore/opposto adempiuto nei limiti innanzi esposti all' onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, gravava sul datore di lavoro /opponente l' onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi;
a tal fine l' opposizione deve essere fondata su prova scritta in quanto la prova per testimoni di pagamenti non
è ammissibile ai sensi degli artt 2721 e 2726 c.c.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è adempiuto.
Per quanto esposto l' opposizione deve essere accolta nei limiti innanzi indicati.
Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente per due terzi e per il resto sono compensate (ai sensi dell' art 92 c.p.c.)- considerata la modesta riduzione del quantum debeatur -e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.05.2021, così decide:
-accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando la parte opponente al pagamento in favore dell' opposta della minor somma lorda di euro 10.561,6, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza dei singoli diritti e fino all' effettivo soddisfo.
-compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' opponente al pagamento dei restanti 2/3 liquidati in euro 2000,00 per compensi professionali comprensivi della fase monitoria, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione.
- Lecce, 3.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesca Costa