CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/01/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1162/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ON EL, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15485/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250052556815000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 537/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 15/7/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e SS, impugna cartella di pagamento notificata il 3/6/2025 relativa tassa auto 2019, per complessivi € 382,88. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto,
l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania che deduceva di aver annullato l'atto in autotutela.
All'udienza del 14/1/2026, sentito il ricorrente che si riportava alle proprie conclusioni, la causa era decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio.
La Regione ha dichiarato, in comparsa di costituzione, di aver accolto le ragioni del contribuente annullando glia vvisi di accertamento sottostanti alla cartella. Va da sè che anche la cartella resta, così, caducata. Sicchè
è venuto meno l'interesse ad agire con conseguente estinzione dell'azione. Non è stata materialmente fornita prova del'annullamento della cartella ma è di tutta evidenza che la stessa non possa essere ulteriormente azionata essendo venuto meno il presupposto su cui fonda, a meno di non voler incorrere in forme di responsabilità processuale aggravata.
Le spese seguono la regola della soccombenza virtuale, atteso che l'atto di annullamento in autotutela è intervenuto solo in data 4/12/2025, ben dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di causa che liquida in € 200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti del Concessionario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ON EL, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15485/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250052556815000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 537/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 15/7/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e SS, impugna cartella di pagamento notificata il 3/6/2025 relativa tassa auto 2019, per complessivi € 382,88. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto,
l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania che deduceva di aver annullato l'atto in autotutela.
All'udienza del 14/1/2026, sentito il ricorrente che si riportava alle proprie conclusioni, la causa era decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio.
La Regione ha dichiarato, in comparsa di costituzione, di aver accolto le ragioni del contribuente annullando glia vvisi di accertamento sottostanti alla cartella. Va da sè che anche la cartella resta, così, caducata. Sicchè
è venuto meno l'interesse ad agire con conseguente estinzione dell'azione. Non è stata materialmente fornita prova del'annullamento della cartella ma è di tutta evidenza che la stessa non possa essere ulteriormente azionata essendo venuto meno il presupposto su cui fonda, a meno di non voler incorrere in forme di responsabilità processuale aggravata.
Le spese seguono la regola della soccombenza virtuale, atteso che l'atto di annullamento in autotutela è intervenuto solo in data 4/12/2025, ben dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di causa che liquida in € 200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti del Concessionario.