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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N.738/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.738/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nata a [...] il 1° ottobre 1991 (c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio PAOLONE, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pianella (PE) alla via Milano n.1,
1 sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 24 aprile 2024 da e Parte_1 CP_1 considerato che la sentenza n.101/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 18 giugno 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 29 agosto 2025;
rilevato che all'udienza del 3 novembre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Casalincontrada il 26 giugno 2022 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalincontrada di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.3 – Parte II – Serie A – Anno 2022.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 5 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.738/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nata a [...] il 1° ottobre 1991 (c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio PAOLONE, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pianella (PE) alla via Milano n.1,
1 sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 24 aprile 2024 da e Parte_1 CP_1 considerato che la sentenza n.101/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 18 giugno 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 29 agosto 2025;
rilevato che all'udienza del 3 novembre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Casalincontrada il 26 giugno 2022 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalincontrada di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.3 – Parte II – Serie A – Anno 2022.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 5 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2