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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/11/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R. V.G. 2505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DI AL LO Presidente rel/est.
Dott. Stefania Caparello Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promosso congiuntamente da
(C.F. ) con l'Avv. ZATACHETTO Parte_1 C.F._1
DANIELA
e da
, ) con gli Avv.ti LOCATELLI Parte_2 C.F._2
NN e LE TE sentito il relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che le parti all'udienza del 19.11.2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 998/21,
7253/20 RG del 07.05.21 pronunciata dal Tribunale di Verona nei seguenti termini:
“-Contribuzione a carico del padre ed in favore della madre per il mantenimento di
a partire dal mese di dicembre 2025 ridotta ad euro 100,00 mensili, fermo il Per_1 riparto al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
l'obbligo contributivo a carico del padre per il mantenimento di verrà meno a Per_1 partire dal dicembre 2026 (escluso dalla contribuzione) qualora all'epoca Per_1
Pagina 1 di 2 avrà un impiego che gli consenta di percepire almeno la somma di euro 850,00 mensili netti;
-Mantenimento della contribuzione in essere per il figlio;
Per_2
-AUU per il figlio interamente alla madre. Per_2
Fermo il resto.
Le parti concordano di valutare nel tempo insieme, se del caso anche tramite professionista di comune fiducia, l'eventuale messa in vendita (a terzi o anche tramite acquisito di uno dei due della quota dell'altro) dell'immobile adibito ad abitazione familiare, nella consapevolezza che il tema prima o poi dovrà essere affrontato.
Spese di lite compensate”.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata;
ritenuto che
, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 998/2021 del Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al verbale di udienza del 19.11.2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 25/11/2025.
La Presidente est.
DI AL LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DI AL LO Presidente rel/est.
Dott. Stefania Caparello Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promosso congiuntamente da
(C.F. ) con l'Avv. ZATACHETTO Parte_1 C.F._1
DANIELA
e da
, ) con gli Avv.ti LOCATELLI Parte_2 C.F._2
NN e LE TE sentito il relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che le parti all'udienza del 19.11.2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 998/21,
7253/20 RG del 07.05.21 pronunciata dal Tribunale di Verona nei seguenti termini:
“-Contribuzione a carico del padre ed in favore della madre per il mantenimento di
a partire dal mese di dicembre 2025 ridotta ad euro 100,00 mensili, fermo il Per_1 riparto al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
l'obbligo contributivo a carico del padre per il mantenimento di verrà meno a Per_1 partire dal dicembre 2026 (escluso dalla contribuzione) qualora all'epoca Per_1
Pagina 1 di 2 avrà un impiego che gli consenta di percepire almeno la somma di euro 850,00 mensili netti;
-Mantenimento della contribuzione in essere per il figlio;
Per_2
-AUU per il figlio interamente alla madre. Per_2
Fermo il resto.
Le parti concordano di valutare nel tempo insieme, se del caso anche tramite professionista di comune fiducia, l'eventuale messa in vendita (a terzi o anche tramite acquisito di uno dei due della quota dell'altro) dell'immobile adibito ad abitazione familiare, nella consapevolezza che il tema prima o poi dovrà essere affrontato.
Spese di lite compensate”.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata;
ritenuto che
, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 998/2021 del Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al verbale di udienza del 19.11.2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 25/11/2025.
La Presidente est.
DI AL LO
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