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Sentenza breve 12 dicembre 2025
Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/12/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01143/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 02347 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01143/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2025, proposto da
Res Ambiente s.r.l., in giudizio personalmente in persona del legale rappresentante pro tempore CH Gizzo, con sede in Conegliano (TV), via Pittoni 14, e con domicilio digitale all'indirizzo PEC: resambiente@legalmail.it;
contro
Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Botteon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento N. 01143/2025 REG.RIC.
del silenzio serbato dall'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane sull'istanza di accesso agli atti e chiarimenti del 6-3-2025;
e per l'annullamento, previa sospensione, del disciplinare di incarico sottoscritto in data 16-6-2023 dalla dott.ssa Giorgia Elvassore per carenza di potere di rappresentanza legale; nonché per l'adozione di ogni provvedimento consequenziale e/o utile ai fini del ristabilimento della legalità violata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Filippo Dallari
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- con ordinanza n. 2146 del 20-11-2025 questa Sezione ha respinto la domanda di accertamento e di declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Unione
Montana sull'istanza di accesso agli atti e chiarimenti del 6-3-2025;
Considerato che:
- alla camera di consiglio del 10-12-2025, stante l'eccezione dell'Amministrazione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto da un soggetto non abilitato al patrocinio, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso nella parte in cui ha chiesto l'annullamento del disciplinare di incarico sottoscritto in data 16-6-2023;
- a fronte di tale dichiarazione di rinuncia, l'Amministrazione ha dichiarato di non opporsi, insistendo tuttavia per la refusione delle spese di giudizio; N. 01143/2025 REG.RIC.
- alla medesima camera di consiglio del 10-12-2025, avvertite le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
- ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a.: “La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”;
Ritenuto che pertanto è necessario dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio, in relazione alla domanda di annullamento del disciplinare di incarico sottoscritto in data 16-6-2023, per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della questione esaminata e della natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio in relazione alla domanda di annullamento del disciplinare di incarico sottoscritto in data 16-6-2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01143/2025 REG.RIC.
IC AR, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
TO ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari IC AR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/12/2025
N. 02347 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01143/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2025, proposto da
Res Ambiente s.r.l., in giudizio personalmente in persona del legale rappresentante pro tempore CH Gizzo, con sede in Conegliano (TV), via Pittoni 14, e con domicilio digitale all'indirizzo PEC: resambiente@legalmail.it;
contro
Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Botteon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento N. 01143/2025 REG.RIC.
del silenzio serbato dall'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane sull'istanza di accesso agli atti e chiarimenti del 6-3-2025;
e per l'annullamento, previa sospensione, del disciplinare di incarico sottoscritto in data 16-6-2023 dalla dott.ssa Giorgia Elvassore per carenza di potere di rappresentanza legale; nonché per l'adozione di ogni provvedimento consequenziale e/o utile ai fini del ristabilimento della legalità violata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Filippo Dallari
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- con ordinanza n. 2146 del 20-11-2025 questa Sezione ha respinto la domanda di accertamento e di declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Unione
Montana sull'istanza di accesso agli atti e chiarimenti del 6-3-2025;
Considerato che:
- alla camera di consiglio del 10-12-2025, stante l'eccezione dell'Amministrazione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto da un soggetto non abilitato al patrocinio, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso nella parte in cui ha chiesto l'annullamento del disciplinare di incarico sottoscritto in data 16-6-2023;
- a fronte di tale dichiarazione di rinuncia, l'Amministrazione ha dichiarato di non opporsi, insistendo tuttavia per la refusione delle spese di giudizio; N. 01143/2025 REG.RIC.
- alla medesima camera di consiglio del 10-12-2025, avvertite le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
- ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a.: “La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”;
Ritenuto che pertanto è necessario dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio, in relazione alla domanda di annullamento del disciplinare di incarico sottoscritto in data 16-6-2023, per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della questione esaminata e della natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio in relazione alla domanda di annullamento del disciplinare di incarico sottoscritto in data 16-6-2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01143/2025 REG.RIC.
IC AR, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
TO ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari IC AR
IL SEGRETARIO