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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6792 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La Corte composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5128/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 27 giugno 2025 e vertente
TRA
C.F.: ), , (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
, (C.F. ), e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) C.F._3
Avv. Salvatore di Fazio (C.F. ) C.F._4
Avv. Luigi Vocella (C.F. ) C.F._5
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._6
Avv. Francesco Di Ciollo (C.F. ) C.F._7
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E Controparte_2
( già ) (C. F. e P.IVA
[...] CP_2 Controparte_3
) P.IVA_2
Avv. David Maria Marino (C.F. C.F._8
Avv. Sara Sparagna (C.F. ) C.F._9
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1491/2019 emessa dal Tribunale di Latina
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1491/2019 il Tribunale di Latina, nel provvedere sulla domanda risarcitoria per responsabilità professionale proposta dalla e dai soci Parte_1 Pt_2
e , ha così statuito:
[...] Parte_3 Parte_4
“1) condanna a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Pt_1
17.425,03 (57.070,06:2 – 11.110,00) oltre interessi legali dalla data di notifica del presente giudizio;
2) condanna a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_2
di euro 5.727,18 (11.454,37:2) oltre interessi legali dalla data di notifica del presente giudizio
3) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_4
la somma di euro 8.677,90 oltre interessi legali dalla data di notifica del presente giudizio
4) condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_3
euro 7.110,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del presente giudizio
5) rigetta la richiesta di manleva nei confronti di Controparte_3
avanzata dal;
[...] Controparte_1
6) Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano già compensate in € 370,00 per spese, € 5.500,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie, in favore degli avv.ti Salvatore Di Fazio e Luigi
Vocella
7) Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in, € 7.500,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie, in favore di Controparte_3
Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di parte convenuta così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte”.
Avverso la citata sentenza la e i soci e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento delle Parte_4
conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, riformare la
Sentenza di primo grado n. 1491/2019 del 08.06.2019, pubblicata data 10.06.2019, notificata al procuratore domiciliatario in data 27.06.2019, relativa al giudizio n.
301378/2012 rg - Tribunale Ordinario di Latina, Giudice Dott. Gabrielli, ed il conseguente integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, ovvero:
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del dott.
[...]
al contratto di mandato ottenuto dalle parti attrici, in proprio e nella loro CP_1
qualità di soci della per la tenuta della contabilità, nella redazione dei Parte_1
bilanci, nonché, nella condotta processuale, vista anche la mancata promozione dei giudizi di appello, nonostante avesse avuto espresso mandato dalle parti attrici, e, per
l'effetto condannare lo stesso al risarcimento verso ciascuna delle medesime attrici, ciascuna per il proprio titolo, così come specificato in motivazione, nella complessiva somma di € 500.000,00, ognuno per la propria quota, o nella misura che sarà ritenuta congrua e di legge e, comunque, non inferiore alle somme intimate dall'Agenzia delle
Entrate, da quantificarsi, anche in via equitativa, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e fino all'effettivo soddisfo. b) accertare e dichiarare che nulla è dovuto al dott. dagli attori in Controparte_1
ragione della attività professionale svolta, stante il grave inadempimento posto in essere nello svolgimento del mandato.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame e con vittoria di spese del primo giudizio con riforma della condanna alle spese in ragione dell'assenza di corresponsabilità da parte del sig. e con la maggiorazione di cui Parte_2
all'art. 4 comma 2 del DM n. 55/2014, vista la difesa di ben quattro parti”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituto che eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, per infondatezza.
Con provvedimento del 19 dicembre 2019, la Corte ha riunito al presente procedimento quello recante il n. 5237/2019 R.G, avente ad oggetto l'appello proposto avvero la medesima sentenza da , che ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni di seguito riportate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento integrale dei sopra estesi motivi:
IN VIA CAUTELARE ED URGENTE in pendenza del presente gravame, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cpc si chiede sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata n
1491/2019, anche con decreto inaudita altera parte, essendo evidente che la stessa è stata pronunciata in assenza dei presupposti di fatto e di diritto , potendo parte appellata procedere all'esecuzione per rilascio, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, avendo già intimato gli attori in primo grado atto di precetto.
NEL MERITO accertare e dichiarare che la domanda di parte attrice è inammissibile, infondata e non provata ed in accoglimento dei sopra estesi motivi integralmente riformare la sentenza quivi appellata e per l'effetto:
I – in Via preliminare e pregiudiziale in accoglimento del primo motivo, riformare
l'appellata sentenza nella parte in cui ha escluso l'operatività della garanzia assicurativa in relazione alla polizza con clausola Claims Made e per l'effetto in caso di conferma , sia pure in modo parziale della condanna del dott al CP_1
risarcimento del danno, si chiede condannarsi la compagnia di assicurazione terza chiamata in forza della Polizza n. 1020.1000052058 in sostituzione della polizza n
1020.1000052053, a garantire e manlevare l'appellante da ogni richiesta risarcitoria entro il massimale sottoscritto, previa revoca della condanna del dott. alla CP_1
refusione delle spese di lite , così come determinate nel dispositivo .
II- Conseguentemente in accoglimento dei motivi di appello nn 2,3,4,5 e 6 riformarsi
l'appellata sentenza per le ragioni tutte ivi articolate e conseguentemente respingersi la domanda risarcitoria, così come articolata in primo grado sia dalla società Pt_1
che dai soci.
III- In integrale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, così come articolata , sulla base della prova testimoniale espletata e sulle produzioni delle parcelle vistate dall'ordine dei Dottori commercialisti, depositate in cancelleria in data 28-12-2012, non contestate, si chiede accertarsi e dichiararsi che i convenuti sono debitori del dott. per mancata CP_1
corresponsione delle parcelle professionali ed in particolare che la sig.ra Parte_3
è debitrice del convenuto della somma pari a € 4.100,00, oltre agli accessori di legge, come documentato dalla parcella vista dall' in data Controparte_4
13.12.2012; che è debitore del convenuto della somma pari a € Parte_2
18.000,00, oltre agli accessori di legge, come documentato dalla parcella vista dall' in data 13.12.2012; che la soc. è Controparte_4 Parte_1
debitrice del convenuto della somma pari a € 27.110,00, oltre agli accessori di legge, come documentato dalla parcella vista dall' in data Controparte_4
13.12.2012; che la sig.ra è debitrice del convenuto della somma Parte_4
pari a € 4.200,00, oltre agli accessori di legge, come documentato dalla parcella vista dall'Ordine dei Dottori commercialisti in data 13.12.2012.Conseguentemente si chiede condannarsi i convenuti al pagamento di tali importi maggiorati degli interessi moratori compensativi e corrispettivi fino all'effettivo soddisfo, con il favore delle spese.
III- si chiede condannarsi gli appellati alla refusione delle spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituti la e i soci Parte_1 Parte_2
e , che hanno concluso come segue Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via preliminare riunire il presente giudizio di gravame con quello, tra le medesime parti ed avente ad oggetto la richiesta di riforma della Sentenza n. 1491/2019 del
Tribunale di Latina, distinto al n. 5128/2019 rg - Sezione V, con prima udienza fissata per il 12.12.2019, Giudice Relatore Dott.ssa Di Matteo Silvia;
- Ancora in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata per l'assenza dei presupposti di legge in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora, per tutti i motivi di cui alla premessa del presente atto;
- Nel merito: rigettare l'appello avverso poichè infondato in fatto ed in diritto e non corrispondente al vero, per tutti i motivi di cui alla premessa del presente atto;
- Ancora nel merito: accogliere l'appello promosso, distinto al n. 5128/2019 rg, previa riunione;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi.”
Si è, altresì, costituita la Controparte_2
( già )
[...] CP_2 Controparte_3
che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all' Ecc. ma
Corte di Appello di Roma così giudicare:
In via principale: - rigettare l'appello (limitatamente al primo motivo) del dott. nella Controparte_1
parte in cui è stato chiesto l'accertamento dell'operatività della Polizza per uno o più dei motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1491/2019 emessa dal Tribunale di Latina nella parte in cui è stata rigettata la domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti di;
CP_1 CP_2
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza, in ogni caso confermare la Sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti d i per uno o più dei motivi e delle CP_1 CP_2
eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio e rimaste assorbite e qui riproposte ex art. 346 c.p.c.;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
La Corte, con provvedimento del 17 febbraio 2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da per Controparte_1
mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
19 giugno 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata dalla Parte_1
e dai soci e , che hanno agito nei Parte_2 Parte_3 Parte_4
confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa Controparte_1
del comportamento negligente del commercialista nell'assolvimento dell'incarico relativo alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione del bilancio e alla difesa processuale assunta innanzi alle Corti Tributarie.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione Controparte_1
alla chiamata in causa della ai fini della manleva, stante Controparte_3
la vigenza della polizza assicurativa n.1020.1000052058, stipulata in sostituzione della precedente polizza n. 1020.1000052053 sottoscritta il 15 ottobre 2010.
Con la gravata sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità professionale di , e - ravvisando un concorso di colpa nella causazione Controparte_1
del danno nella misura del 50% in capo a quale rappresentante legale e Parte_2
socio della sul presupposto che le lamentate irregolarità fiscale erano state Parte_1
commesse su espressa richiesta della società, nella consapevolezza dei possibili rischi
- ha accolto la pretesa risarcitoria, nella percentuale indicata dal C.t.u., con la decurtazione della metà in relazione alla posizione della e di Parte_1 Parte_2
e in misura integrale nei confronti delle socie e;
ha Parte_3 Parte_4
rigettato la richiesta di condanna al pagamento delle competenze professionali proposta in via riconvenzionale da nei confronti dei soci, per la Controparte_1
genericità della domanda e per la responsabilità del commercialista nella causazione del danno, mentre ha accolto parzialmente la medesima domanda svolta nei riguardi della riconoscendo a titolo di parcelle professionali la somma € 11.110,00, Parte_1
che ha detratto dall'importo accordato a titolo di risarcimento dei danni;
ha rigettato la richiesta di manleva avanzata dal convenuto nei confronti di Controparte_3
; ha compensato le spese di lite tra le parti principali in ragione di 1/3, stante
[...]
la reciproca soccombenza, con condanna del alla refusione dei restanti 2/3; CP_1
ha posto a carico del convenuto le spese di lite sostenute dalla Compagnia Assicurativa.
L'appello principale e l'appello proposto da (divenuto Controparte_1
incidentale in virtù del provvedimento di riunione) sono infondati e vanno respinti.
Preliminarmente, vanno esaminate, per la stretta connessione logica che le lega, le censure sollevate dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale in relazione alla valutazione operata dal giudice di prime cure in merito alla responsabilità professionale di e al concorso di colpa nella causazione del danno in Controparte_1
capo a nella qualità di rappresentante legale e di socio della Parte_2 Parte_1
Mentre, infatti, l'appellante principale assume che la responsabilità delle irregolarità fiscali riscontrate nel bilancio della società è ascrivibile all'inadempimento contrattuale del commercialista e che nessun concorso di colpa è imputabile alla
[...]
l'appellante incidentale sostiene, invece, di essere stato indotto a soddisfare la Pt_1
richiesta espressa proprio da il quale - nella veste di amministratore e di Parte_2
socio della - aveva preteso di imputare i pagamenti degli acconti nel bilancio Parte_1
di competenza per cassa e non anche nel bilancio di competenza dell'anno di vendita degli immobili.
Le censure non meritano condivisione e vanno disattese.
Invero, risulta pacifico e non contestato che nell'anno 2003 la società Parte_1
operante nel settore della costruzione e della vendita di beni immobiliari, ha conferito, verbalmente, al commercialista il mandato professionale per la tenuta Controparte_1
della contabilità, la consulenza fiscale e la redazione dei bilanci annuali.
Dalla documentazione in atti è emerso, altresì, che la è stata sottoposta Parte_1
ad una verifica fiscale all'esito della quale l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento RC3030401067/2009 per l'anno 2006 avendo riscontrato costi non di competenza per un importo pari a € 2.185,00, ricavi non dichiarati per € 380.312,00 e l' I.V.A. indebitamente detratta nella misura di € 145,73; alla è stato, inoltre, Parte_1
contestato di aver detratto dalle fatture di vendita di immobili le fatture d'acconto degli anni 2004 e 2005 in violazione del principio di rilevazione dei ricavi per competenza invece che per cassa, come effettuato dalla società.
Tale avviso di accertamento è stato oggetto di ricorso da parte di
[...]
, il quale ha agito - per conto della e dei soci, destinatari anch'essi CP_1 Parte_1
di ulteriori avvisi di accertamento per l'anno 2006 (in quanto presunti beneficiari pro quota di un maggior reddito accertato rispetto a quello dichiarato dalla società) - dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che si è pronunciata con sentenza n. 488/3/10, sfavorevole agli originari attori.
Avverso tale pronuncia, il professionista ha proposto appello innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale per conto della sola e di e Parte_1 Parte_2
il relativo giudizio si è concluso con la sentenza di rigetto n. 397/39/12.
Ciò posto, il passaggio in giudicato delle pronunce emesse dalle Commissioni
Tributarie ha definitivamente acclarato che le imputazioni dei pagamenti degli acconti nel bilancio di competenza per cassa e non nel bilancio di competenza dell'anno di vendita hanno rappresentato una pratica fiscalmente scorretta e, per l'effetto, sanzionata.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, sussistono, quindi, gli estremi della responsabilità del che, nell'espletamento del mandato ricevuto per la CP_1
“contabilizzazione, fatture attive e passive, prima nota, adempimenti fiscali, ovvero dichiarazione dei redditi IVA, IRES, IRAP, modello 770, redazione del bilancio fiscale”, ha commesso irregolarità fiscali nella gestione del bilancio della Parte_1
e nella redazione della dichiarazione dei redditi delle socie e Parte_3 Parte_4
, non titolari di partita iva.
[...]
Quanto al concorso di responsabilità riconosciuto dal Tribunale in capo alla
[...]
e a nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado, il teste Pt_1 Parte_5
, commercialista e collaboratore di , ha dichiarato Testimone_1 Controparte_1
“non ricordo la data esatta però all'incirca tra l'anno 2005/2006, vi fu un incontro a cui eravamo presenti io, il Dott. , il sig. e la sig.ra CP_1 Parte_2 CP_5
, facemmo presente al sig. che ai sensi dell'art. 109 del TUIR
[...] Parte_2
non era corretto imputare gli acconti ricevuti nell'anno per delle compravendite immobiliari ai ricavi dell'anno stesso, perché queste si dovevano imputare quali ricavi dell'anno di stipula della vendita;
il Sig. ci chiese come si poteva Parte_2
pareggiare la perdita di bilancio e se per pareggiarla potevamo inserire tali acconti delle compravendite nonostante il Dott. avesse illustrato la non regolarità CP_1 dell'imputazione , il Sig. chiese comunque che l'imputazione fosse fatta Parte_2
per l'anno 2006 ovvero prima della stipula del rogito, confidando sul fatto che poteva sfuggire ad un accertamento”.
Ora, l'accordo intervenuto tra e che in quel Controparte_1 Parte_2
momento assumeva decisioni sia per conto della che a tutela della propria Parte_1
posizione di socio, espone entrambi le parti - in pari misura - alle conseguenze pregiudizievoli dell'attività compiuta atteso che, da un lato, il professionista è venuto meno all'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. in quanto, pur avendo informato il cliente delle conseguenze pregiudizievoli delle iniziative da assumere, si è prestato a compiere l'irregolarità fiscale richiesta, mentre avrebbe potuto - in alternativa - disattendere le indebite pretese del cliente ed eventualmente rinunciare all'incarico; dall'altro, la e hanno mostrato piena conoscenza dei Parte_1 Parte_2
meccanismi di gestione del bilancio e, pur nella consapevolezza dei possibili danni derivanti dalle sanzioni e dalle maggiori imposte, hanno sollecitato il compimento delle attività in esame (nei termini concordati nel corso della conversazione) al fine di pareggiare le perdite, auspicando di sfuggire ai controlli.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure si configura, quindi, un concorso di colpa di sia in qualità di legale rappresentante che quale Parte_2
socio della nella causazione dei danni subiti, per avere richiesto al Parte_1
commercialista il compimento dell'irregolarità fiscale nella piena consapevolezza dei rischi conseguenti.
Le censure avanzate dall'appellante principale e dal quello incidentale vanno, quindi, rigettate, restando per l'effetto confermato che il Cardinale è tenuto a risarcire il danno patito dalla società e dal nella misura del 50%, mentre il ristoro del Pt_1
nocumento patito dalle socie, pacificamente rimaste estranee all'accordo, va posto integralmente a carico del commercialista, restando per l'effetto assorbita l'ulteriore doglianza tesa ad imputare anche a queste ultime una percentuale di responsabilità. La seconda doglianza, con la quale parte appellante lamenta che il Tribunale ha errato nella quantificazione dei danni, in quanto ha limitato il risarcimento ai soli esborsi effettivamente sostenuti in concreto dalla e dai soci Parte_1 Parte_2
e , non merita condivisione. Parte_3 Parte_4
Alla stregua della doglianza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere all'integrale riparazione del danno, in quanto il debito tributario gravante sulla
[...]
e sui soci è ancora attuale ed esigibile da parte dell'Erario, come attestato dai Pt_1
documenti prodotti in sede di gravame e, segnatamente, dalle iscrizioni ipotecarie disposte sui beni immobili degli appellanti.
Sul punto, nel premettere che il deposito della citata documentazione è tardivo e, per l'effetto, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di produzione che la parte appellante avrebbe potuto effettuare in primo grado, in difetto di qualsiasi deduzione in merito all'impossibilità di provvedervi tempestivamente per causa alla stessa non imputabile, va osservato che si tratta, comunque, di documenti inconferenti con la questione oggetto di causa e, per l'effetto, irrilevanti, cosicché resta fermo il rilievo svolto dal Tribunale secondo cui, in virtù del lungo lasso di tempo trascorso dalla violazione fiscale e in difetto di riscontri in ordine all'attualità del debito, non risulta alcuna iniziativa in corso dal parte dell'Agenzia delle Entrate (né è presumibile che vi sarà), tale da giustificare il riconoscimento dell'intero importo oggetto dell'irregolarità fiscale, pari a € 377.064,34.
Dall'elaborato peritale redatto dalla C.t.u. dott.ssa le cui Persona_1
risultanze meritano condivisione, in difetto di censure avanzate dai Consulenti di parte che non hanno fatto pervenire osservazioni alla bozza, è emerso, invero, che la
[...]
e i soci hanno provveduto solo in parte al versamento delle somme indicate nelle Pt_1
cartelle esattoriali, con adesione ad alcuni condoni per le socie e Parte_3 [...]
, e per importi minori rispetto alle sanzioni e agli aggi previsti. Parte_4
Pe l'effetto, con decisione che la Corte ritiene di condividere, il giudice di primo grado ha ancorato l'ammontare delle voci di danno agli esborsi effettivamente sostenuti dagli appellanti, esplicitamente indicati nella Consulenza tecnica d'Ufficio nella misura totale di € 84.312,33, così ripartita:
a) € 57.070,06; Parte_1
b) € 11.454,37; Parte_2
c) € 7.110,00; Parte_3
d) € 8.667,90. Parte_4
Come detto, gli importi sub a) e sub b) sono stati, poi, riconosciuti nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di nella duplice veste di Parte_2
legale rappresentante della società e di socio, nella commissione dell'illecito fiscale.
La terza censura, con la quale parte appellante si duole del “mancato risarcimento in favore del Sig. in ragione dell'imputazione penale”, va Parte_2
disattesa.
La parte appellante assume che le conseguenze della condotta negligente tenuta dal commercialista si sono riverberate anche in sede penale, in quanto Controparte_1
ha subito personalmente un'imputazione in ragione dell'elevato importo Parte_2
della presunta evasione fiscale contestata alla Parte_1
Ora, dalla documentazione in atti è emerso che il giudizio penale n. 595/2015 - cui è stato sottoposto - è stato definito con la sentenza n. 10344/2015 con Parte_2
la quale il Tribunale penale di Latina (ex sezione distaccata di Terracina) ha dichiarato
“non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuto a prescrizione”, cosicché - in assenza di indicazioni espresse sul punto dalla parte appellante – non si ravvisa il dedotto pregiudizio, tanto più che il come si è detto Pt_1
in precedenza, si è volontariamente esposto al rischio dell'illecito penale connesso alle irregolarità fiscali commissionate al commercialista. La quarta censura, con la quale parte appellante si duole dell'erroneo
“riconoscimento parziale delle domande sollevate in via riconvenzionale” da
[...]
nei confronti della non può trovare accoglimento. CP_1 Parte_1
Invero, il Tribunale ha accordato all'originario convenuto la somma di €
11.100,00 a titolo di compensi per le prestazioni professionali svolte nei confronti della società e ha disposto la compensazione tra il citato importo - corrispondente, appunto, al credito vantato dal commercialista per le attività svolte - e il debito risarcitorio vantato dalla in ragione dell'inadempimento, pari, come detto, al 50% della Parte_1
somma di € 57.070,06.
Fermo restando che non sono state sollevate censure in ordine alle modalità della compensazione e al relativo conteggio degli interessi, la decisione merita condivisione atteso che il Tribunale ha correttamente riconosciuto al i compensi per le CP_1
prestazioni (non specificamente contestate) aventi carattere di autonomia rispetto a quelle oggetto dell'azione risarcitoria, non potendosi negare il diritto del professionista a percepire il corrispettivo per le attività dalle quali non sono derivate conseguenze pregiudizievoli per la cliente.
Rimanendo sul tema dei compensi, va di converso respinta la censura avanzata dall'appellante incidentale che ha chiesto, in riforma della pronuncia, l'integrale riconoscimento dei compensi per l'intera attività professionale svolta, laddove è evidente che nessun corrispettivo può essere accordato in relazione alle prestazioni che sono state fonte del danno riconosciuto in questa sede.
L'ultima doglianza, con la quale parte appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese di lite in misura integrale e la “erronea quantificazione”, non merita condivisione.
Invero, alla luce dell'esito complessivo del giudizio di primo grado che ha visto acclarati la responsabilità del professionista per l'irregolarità fiscale, il concorso di colpa di in qualità di legale rappresentante e di socio della Parte_2 Parte_1
nella causazione del danno e il diritto del commercialista a percepire la quota dei compensi riferiti alle attività correttamente espletate, la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite tra le parti principali nella misura di 1/3, con condanna del convenuto alla rifusione dei restanti 2/3, appare corretta.
L'ulteriore rilievo afferente all'erronea determinazione dei compensi, con riferimento alla mancata applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del DM
n.55/2014 in ragione del numero delle parti, è del pari infondata, atteso che la norma suindicata prevede la facoltà (e non l'obbligo) di aumentare il compenso in base al numero delle parti rappresentate e, nel caso in esame, alla luce della medesima posizione processuale assunta dalle parti, le cui pretese sono risultate sovrapponibili, la liquidazione nei termini disposti dal Tribunale appare corretta.
Completando l'esame dell'appello incidentale, resta da esaminare il profilo relativo al rapporto tra la Compagnia di Assicurazione e il , il quale si duole CP_1
della “erroneità, illogicità e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto operante l'esclusione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 13 delle condizioni di polizza”.
La censura è infondata.
Risulta pacifico che ha stipulato con la Controparte_1 Controparte_3
una polizza per la copertura della responsabilità civile professionale n.
[...]
1020.1000052058 per il periodo 15 ottobre 2011- 15 ottobre 2012, in sostituzione della precedente polizza n 1020.1000052053 stipulata il 15 ottobre 2010 con retroattività illimitata.
Dalla documentazione in atti è emerso che i fatti oggetto di causa risalgono a data antecedente alla stipula della prima polizza, in quanto l'accertamento fiscale a cui
è stata sottoposta la con relativa notifica dell'avviso di accertamento Parte_1
avvenuta il 17 novembre 2009, e il giudizio promosso dal innanzi alla CP_1
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, conclusosi con la pronuncia sfavorevole n. 488/3/10 il 9 giugno del 2010, si collocano in data antecedente alla sottoscrizione intervenuta il 15 ottobre 2010. Da quanto detto consegue che al momento della stipula della seconda polizza assicurativa, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, era Controparte_1
perfettamente a conoscenza delle possibili pretese risarcitorie a suo carico, tanto più che lo stesso aveva contribuito alla commissione delle irregolarità fiscali nella tenuta del bilancio della Parte_1
La polizza assicurativa non è, quindi, operante, in ragione del disposto di cui all'art. 13 punto 2) delle condizioni della polizza che prevede espressamente l'esclusione “per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a, Circostanze esistenti prima od alla data di questo contratto che
l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a Parte_6
generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui”.
La decisione del Tribunale, che ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della Compagnia Assicurativa, va quindi confermata.
In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere, dunque, respinti.
Le spese del grado, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti principali, vengono compensate.
In relazione al rapporto tra e la Controparte_1 [...]
( già Controparte_2 CP_2 [...]
), le spese del grado, che seguono la soccombenza Controparte_3
dell'appellante incidentale, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda (con riferimento alla posizione della parte chiamata in causa) non è stata espletata affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante principale e di quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa le spese del grado tra la parte appellante principale e la parte appellante incidentale;
4) Condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_2
( già ) delle spese del
[...] CP_2 Controparte_3
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e di quella incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La Corte composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5128/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 27 giugno 2025 e vertente
TRA
C.F.: ), , (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
, (C.F. ), e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) C.F._3
Avv. Salvatore di Fazio (C.F. ) C.F._4
Avv. Luigi Vocella (C.F. ) C.F._5
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._6
Avv. Francesco Di Ciollo (C.F. ) C.F._7
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E Controparte_2
( già ) (C. F. e P.IVA
[...] CP_2 Controparte_3
) P.IVA_2
Avv. David Maria Marino (C.F. C.F._8
Avv. Sara Sparagna (C.F. ) C.F._9
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1491/2019 emessa dal Tribunale di Latina
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1491/2019 il Tribunale di Latina, nel provvedere sulla domanda risarcitoria per responsabilità professionale proposta dalla e dai soci Parte_1 Pt_2
e , ha così statuito:
[...] Parte_3 Parte_4
“1) condanna a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Pt_1
17.425,03 (57.070,06:2 – 11.110,00) oltre interessi legali dalla data di notifica del presente giudizio;
2) condanna a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_2
di euro 5.727,18 (11.454,37:2) oltre interessi legali dalla data di notifica del presente giudizio
3) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_4
la somma di euro 8.677,90 oltre interessi legali dalla data di notifica del presente giudizio
4) condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_3
euro 7.110,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del presente giudizio
5) rigetta la richiesta di manleva nei confronti di Controparte_3
avanzata dal;
[...] Controparte_1
6) Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano già compensate in € 370,00 per spese, € 5.500,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie, in favore degli avv.ti Salvatore Di Fazio e Luigi
Vocella
7) Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in, € 7.500,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie, in favore di Controparte_3
Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di parte convenuta così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte”.
Avverso la citata sentenza la e i soci e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento delle Parte_4
conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, riformare la
Sentenza di primo grado n. 1491/2019 del 08.06.2019, pubblicata data 10.06.2019, notificata al procuratore domiciliatario in data 27.06.2019, relativa al giudizio n.
301378/2012 rg - Tribunale Ordinario di Latina, Giudice Dott. Gabrielli, ed il conseguente integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, ovvero:
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del dott.
[...]
al contratto di mandato ottenuto dalle parti attrici, in proprio e nella loro CP_1
qualità di soci della per la tenuta della contabilità, nella redazione dei Parte_1
bilanci, nonché, nella condotta processuale, vista anche la mancata promozione dei giudizi di appello, nonostante avesse avuto espresso mandato dalle parti attrici, e, per
l'effetto condannare lo stesso al risarcimento verso ciascuna delle medesime attrici, ciascuna per il proprio titolo, così come specificato in motivazione, nella complessiva somma di € 500.000,00, ognuno per la propria quota, o nella misura che sarà ritenuta congrua e di legge e, comunque, non inferiore alle somme intimate dall'Agenzia delle
Entrate, da quantificarsi, anche in via equitativa, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e fino all'effettivo soddisfo. b) accertare e dichiarare che nulla è dovuto al dott. dagli attori in Controparte_1
ragione della attività professionale svolta, stante il grave inadempimento posto in essere nello svolgimento del mandato.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame e con vittoria di spese del primo giudizio con riforma della condanna alle spese in ragione dell'assenza di corresponsabilità da parte del sig. e con la maggiorazione di cui Parte_2
all'art. 4 comma 2 del DM n. 55/2014, vista la difesa di ben quattro parti”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituto che eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, per infondatezza.
Con provvedimento del 19 dicembre 2019, la Corte ha riunito al presente procedimento quello recante il n. 5237/2019 R.G, avente ad oggetto l'appello proposto avvero la medesima sentenza da , che ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni di seguito riportate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento integrale dei sopra estesi motivi:
IN VIA CAUTELARE ED URGENTE in pendenza del presente gravame, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cpc si chiede sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata n
1491/2019, anche con decreto inaudita altera parte, essendo evidente che la stessa è stata pronunciata in assenza dei presupposti di fatto e di diritto , potendo parte appellata procedere all'esecuzione per rilascio, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, avendo già intimato gli attori in primo grado atto di precetto.
NEL MERITO accertare e dichiarare che la domanda di parte attrice è inammissibile, infondata e non provata ed in accoglimento dei sopra estesi motivi integralmente riformare la sentenza quivi appellata e per l'effetto:
I – in Via preliminare e pregiudiziale in accoglimento del primo motivo, riformare
l'appellata sentenza nella parte in cui ha escluso l'operatività della garanzia assicurativa in relazione alla polizza con clausola Claims Made e per l'effetto in caso di conferma , sia pure in modo parziale della condanna del dott al CP_1
risarcimento del danno, si chiede condannarsi la compagnia di assicurazione terza chiamata in forza della Polizza n. 1020.1000052058 in sostituzione della polizza n
1020.1000052053, a garantire e manlevare l'appellante da ogni richiesta risarcitoria entro il massimale sottoscritto, previa revoca della condanna del dott. alla CP_1
refusione delle spese di lite , così come determinate nel dispositivo .
II- Conseguentemente in accoglimento dei motivi di appello nn 2,3,4,5 e 6 riformarsi
l'appellata sentenza per le ragioni tutte ivi articolate e conseguentemente respingersi la domanda risarcitoria, così come articolata in primo grado sia dalla società Pt_1
che dai soci.
III- In integrale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, così come articolata , sulla base della prova testimoniale espletata e sulle produzioni delle parcelle vistate dall'ordine dei Dottori commercialisti, depositate in cancelleria in data 28-12-2012, non contestate, si chiede accertarsi e dichiararsi che i convenuti sono debitori del dott. per mancata CP_1
corresponsione delle parcelle professionali ed in particolare che la sig.ra Parte_3
è debitrice del convenuto della somma pari a € 4.100,00, oltre agli accessori di legge, come documentato dalla parcella vista dall' in data Controparte_4
13.12.2012; che è debitore del convenuto della somma pari a € Parte_2
18.000,00, oltre agli accessori di legge, come documentato dalla parcella vista dall' in data 13.12.2012; che la soc. è Controparte_4 Parte_1
debitrice del convenuto della somma pari a € 27.110,00, oltre agli accessori di legge, come documentato dalla parcella vista dall' in data Controparte_4
13.12.2012; che la sig.ra è debitrice del convenuto della somma Parte_4
pari a € 4.200,00, oltre agli accessori di legge, come documentato dalla parcella vista dall'Ordine dei Dottori commercialisti in data 13.12.2012.Conseguentemente si chiede condannarsi i convenuti al pagamento di tali importi maggiorati degli interessi moratori compensativi e corrispettivi fino all'effettivo soddisfo, con il favore delle spese.
III- si chiede condannarsi gli appellati alla refusione delle spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituti la e i soci Parte_1 Parte_2
e , che hanno concluso come segue Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via preliminare riunire il presente giudizio di gravame con quello, tra le medesime parti ed avente ad oggetto la richiesta di riforma della Sentenza n. 1491/2019 del
Tribunale di Latina, distinto al n. 5128/2019 rg - Sezione V, con prima udienza fissata per il 12.12.2019, Giudice Relatore Dott.ssa Di Matteo Silvia;
- Ancora in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata per l'assenza dei presupposti di legge in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora, per tutti i motivi di cui alla premessa del presente atto;
- Nel merito: rigettare l'appello avverso poichè infondato in fatto ed in diritto e non corrispondente al vero, per tutti i motivi di cui alla premessa del presente atto;
- Ancora nel merito: accogliere l'appello promosso, distinto al n. 5128/2019 rg, previa riunione;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi.”
Si è, altresì, costituita la Controparte_2
( già )
[...] CP_2 Controparte_3
che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all' Ecc. ma
Corte di Appello di Roma così giudicare:
In via principale: - rigettare l'appello (limitatamente al primo motivo) del dott. nella Controparte_1
parte in cui è stato chiesto l'accertamento dell'operatività della Polizza per uno o più dei motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1491/2019 emessa dal Tribunale di Latina nella parte in cui è stata rigettata la domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti di;
CP_1 CP_2
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza, in ogni caso confermare la Sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti d i per uno o più dei motivi e delle CP_1 CP_2
eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio e rimaste assorbite e qui riproposte ex art. 346 c.p.c.;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
La Corte, con provvedimento del 17 febbraio 2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da per Controparte_1
mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
19 giugno 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata dalla Parte_1
e dai soci e , che hanno agito nei Parte_2 Parte_3 Parte_4
confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa Controparte_1
del comportamento negligente del commercialista nell'assolvimento dell'incarico relativo alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione del bilancio e alla difesa processuale assunta innanzi alle Corti Tributarie.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione Controparte_1
alla chiamata in causa della ai fini della manleva, stante Controparte_3
la vigenza della polizza assicurativa n.1020.1000052058, stipulata in sostituzione della precedente polizza n. 1020.1000052053 sottoscritta il 15 ottobre 2010.
Con la gravata sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità professionale di , e - ravvisando un concorso di colpa nella causazione Controparte_1
del danno nella misura del 50% in capo a quale rappresentante legale e Parte_2
socio della sul presupposto che le lamentate irregolarità fiscale erano state Parte_1
commesse su espressa richiesta della società, nella consapevolezza dei possibili rischi
- ha accolto la pretesa risarcitoria, nella percentuale indicata dal C.t.u., con la decurtazione della metà in relazione alla posizione della e di Parte_1 Parte_2
e in misura integrale nei confronti delle socie e;
ha Parte_3 Parte_4
rigettato la richiesta di condanna al pagamento delle competenze professionali proposta in via riconvenzionale da nei confronti dei soci, per la Controparte_1
genericità della domanda e per la responsabilità del commercialista nella causazione del danno, mentre ha accolto parzialmente la medesima domanda svolta nei riguardi della riconoscendo a titolo di parcelle professionali la somma € 11.110,00, Parte_1
che ha detratto dall'importo accordato a titolo di risarcimento dei danni;
ha rigettato la richiesta di manleva avanzata dal convenuto nei confronti di Controparte_3
; ha compensato le spese di lite tra le parti principali in ragione di 1/3, stante
[...]
la reciproca soccombenza, con condanna del alla refusione dei restanti 2/3; CP_1
ha posto a carico del convenuto le spese di lite sostenute dalla Compagnia Assicurativa.
L'appello principale e l'appello proposto da (divenuto Controparte_1
incidentale in virtù del provvedimento di riunione) sono infondati e vanno respinti.
Preliminarmente, vanno esaminate, per la stretta connessione logica che le lega, le censure sollevate dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale in relazione alla valutazione operata dal giudice di prime cure in merito alla responsabilità professionale di e al concorso di colpa nella causazione del danno in Controparte_1
capo a nella qualità di rappresentante legale e di socio della Parte_2 Parte_1
Mentre, infatti, l'appellante principale assume che la responsabilità delle irregolarità fiscali riscontrate nel bilancio della società è ascrivibile all'inadempimento contrattuale del commercialista e che nessun concorso di colpa è imputabile alla
[...]
l'appellante incidentale sostiene, invece, di essere stato indotto a soddisfare la Pt_1
richiesta espressa proprio da il quale - nella veste di amministratore e di Parte_2
socio della - aveva preteso di imputare i pagamenti degli acconti nel bilancio Parte_1
di competenza per cassa e non anche nel bilancio di competenza dell'anno di vendita degli immobili.
Le censure non meritano condivisione e vanno disattese.
Invero, risulta pacifico e non contestato che nell'anno 2003 la società Parte_1
operante nel settore della costruzione e della vendita di beni immobiliari, ha conferito, verbalmente, al commercialista il mandato professionale per la tenuta Controparte_1
della contabilità, la consulenza fiscale e la redazione dei bilanci annuali.
Dalla documentazione in atti è emerso, altresì, che la è stata sottoposta Parte_1
ad una verifica fiscale all'esito della quale l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento RC3030401067/2009 per l'anno 2006 avendo riscontrato costi non di competenza per un importo pari a € 2.185,00, ricavi non dichiarati per € 380.312,00 e l' I.V.A. indebitamente detratta nella misura di € 145,73; alla è stato, inoltre, Parte_1
contestato di aver detratto dalle fatture di vendita di immobili le fatture d'acconto degli anni 2004 e 2005 in violazione del principio di rilevazione dei ricavi per competenza invece che per cassa, come effettuato dalla società.
Tale avviso di accertamento è stato oggetto di ricorso da parte di
[...]
, il quale ha agito - per conto della e dei soci, destinatari anch'essi CP_1 Parte_1
di ulteriori avvisi di accertamento per l'anno 2006 (in quanto presunti beneficiari pro quota di un maggior reddito accertato rispetto a quello dichiarato dalla società) - dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che si è pronunciata con sentenza n. 488/3/10, sfavorevole agli originari attori.
Avverso tale pronuncia, il professionista ha proposto appello innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale per conto della sola e di e Parte_1 Parte_2
il relativo giudizio si è concluso con la sentenza di rigetto n. 397/39/12.
Ciò posto, il passaggio in giudicato delle pronunce emesse dalle Commissioni
Tributarie ha definitivamente acclarato che le imputazioni dei pagamenti degli acconti nel bilancio di competenza per cassa e non nel bilancio di competenza dell'anno di vendita hanno rappresentato una pratica fiscalmente scorretta e, per l'effetto, sanzionata.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, sussistono, quindi, gli estremi della responsabilità del che, nell'espletamento del mandato ricevuto per la CP_1
“contabilizzazione, fatture attive e passive, prima nota, adempimenti fiscali, ovvero dichiarazione dei redditi IVA, IRES, IRAP, modello 770, redazione del bilancio fiscale”, ha commesso irregolarità fiscali nella gestione del bilancio della Parte_1
e nella redazione della dichiarazione dei redditi delle socie e Parte_3 Parte_4
, non titolari di partita iva.
[...]
Quanto al concorso di responsabilità riconosciuto dal Tribunale in capo alla
[...]
e a nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado, il teste Pt_1 Parte_5
, commercialista e collaboratore di , ha dichiarato Testimone_1 Controparte_1
“non ricordo la data esatta però all'incirca tra l'anno 2005/2006, vi fu un incontro a cui eravamo presenti io, il Dott. , il sig. e la sig.ra CP_1 Parte_2 CP_5
, facemmo presente al sig. che ai sensi dell'art. 109 del TUIR
[...] Parte_2
non era corretto imputare gli acconti ricevuti nell'anno per delle compravendite immobiliari ai ricavi dell'anno stesso, perché queste si dovevano imputare quali ricavi dell'anno di stipula della vendita;
il Sig. ci chiese come si poteva Parte_2
pareggiare la perdita di bilancio e se per pareggiarla potevamo inserire tali acconti delle compravendite nonostante il Dott. avesse illustrato la non regolarità CP_1 dell'imputazione , il Sig. chiese comunque che l'imputazione fosse fatta Parte_2
per l'anno 2006 ovvero prima della stipula del rogito, confidando sul fatto che poteva sfuggire ad un accertamento”.
Ora, l'accordo intervenuto tra e che in quel Controparte_1 Parte_2
momento assumeva decisioni sia per conto della che a tutela della propria Parte_1
posizione di socio, espone entrambi le parti - in pari misura - alle conseguenze pregiudizievoli dell'attività compiuta atteso che, da un lato, il professionista è venuto meno all'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. in quanto, pur avendo informato il cliente delle conseguenze pregiudizievoli delle iniziative da assumere, si è prestato a compiere l'irregolarità fiscale richiesta, mentre avrebbe potuto - in alternativa - disattendere le indebite pretese del cliente ed eventualmente rinunciare all'incarico; dall'altro, la e hanno mostrato piena conoscenza dei Parte_1 Parte_2
meccanismi di gestione del bilancio e, pur nella consapevolezza dei possibili danni derivanti dalle sanzioni e dalle maggiori imposte, hanno sollecitato il compimento delle attività in esame (nei termini concordati nel corso della conversazione) al fine di pareggiare le perdite, auspicando di sfuggire ai controlli.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure si configura, quindi, un concorso di colpa di sia in qualità di legale rappresentante che quale Parte_2
socio della nella causazione dei danni subiti, per avere richiesto al Parte_1
commercialista il compimento dell'irregolarità fiscale nella piena consapevolezza dei rischi conseguenti.
Le censure avanzate dall'appellante principale e dal quello incidentale vanno, quindi, rigettate, restando per l'effetto confermato che il Cardinale è tenuto a risarcire il danno patito dalla società e dal nella misura del 50%, mentre il ristoro del Pt_1
nocumento patito dalle socie, pacificamente rimaste estranee all'accordo, va posto integralmente a carico del commercialista, restando per l'effetto assorbita l'ulteriore doglianza tesa ad imputare anche a queste ultime una percentuale di responsabilità. La seconda doglianza, con la quale parte appellante lamenta che il Tribunale ha errato nella quantificazione dei danni, in quanto ha limitato il risarcimento ai soli esborsi effettivamente sostenuti in concreto dalla e dai soci Parte_1 Parte_2
e , non merita condivisione. Parte_3 Parte_4
Alla stregua della doglianza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere all'integrale riparazione del danno, in quanto il debito tributario gravante sulla
[...]
e sui soci è ancora attuale ed esigibile da parte dell'Erario, come attestato dai Pt_1
documenti prodotti in sede di gravame e, segnatamente, dalle iscrizioni ipotecarie disposte sui beni immobili degli appellanti.
Sul punto, nel premettere che il deposito della citata documentazione è tardivo e, per l'effetto, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di produzione che la parte appellante avrebbe potuto effettuare in primo grado, in difetto di qualsiasi deduzione in merito all'impossibilità di provvedervi tempestivamente per causa alla stessa non imputabile, va osservato che si tratta, comunque, di documenti inconferenti con la questione oggetto di causa e, per l'effetto, irrilevanti, cosicché resta fermo il rilievo svolto dal Tribunale secondo cui, in virtù del lungo lasso di tempo trascorso dalla violazione fiscale e in difetto di riscontri in ordine all'attualità del debito, non risulta alcuna iniziativa in corso dal parte dell'Agenzia delle Entrate (né è presumibile che vi sarà), tale da giustificare il riconoscimento dell'intero importo oggetto dell'irregolarità fiscale, pari a € 377.064,34.
Dall'elaborato peritale redatto dalla C.t.u. dott.ssa le cui Persona_1
risultanze meritano condivisione, in difetto di censure avanzate dai Consulenti di parte che non hanno fatto pervenire osservazioni alla bozza, è emerso, invero, che la
[...]
e i soci hanno provveduto solo in parte al versamento delle somme indicate nelle Pt_1
cartelle esattoriali, con adesione ad alcuni condoni per le socie e Parte_3 [...]
, e per importi minori rispetto alle sanzioni e agli aggi previsti. Parte_4
Pe l'effetto, con decisione che la Corte ritiene di condividere, il giudice di primo grado ha ancorato l'ammontare delle voci di danno agli esborsi effettivamente sostenuti dagli appellanti, esplicitamente indicati nella Consulenza tecnica d'Ufficio nella misura totale di € 84.312,33, così ripartita:
a) € 57.070,06; Parte_1
b) € 11.454,37; Parte_2
c) € 7.110,00; Parte_3
d) € 8.667,90. Parte_4
Come detto, gli importi sub a) e sub b) sono stati, poi, riconosciuti nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di nella duplice veste di Parte_2
legale rappresentante della società e di socio, nella commissione dell'illecito fiscale.
La terza censura, con la quale parte appellante si duole del “mancato risarcimento in favore del Sig. in ragione dell'imputazione penale”, va Parte_2
disattesa.
La parte appellante assume che le conseguenze della condotta negligente tenuta dal commercialista si sono riverberate anche in sede penale, in quanto Controparte_1
ha subito personalmente un'imputazione in ragione dell'elevato importo Parte_2
della presunta evasione fiscale contestata alla Parte_1
Ora, dalla documentazione in atti è emerso che il giudizio penale n. 595/2015 - cui è stato sottoposto - è stato definito con la sentenza n. 10344/2015 con Parte_2
la quale il Tribunale penale di Latina (ex sezione distaccata di Terracina) ha dichiarato
“non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuto a prescrizione”, cosicché - in assenza di indicazioni espresse sul punto dalla parte appellante – non si ravvisa il dedotto pregiudizio, tanto più che il come si è detto Pt_1
in precedenza, si è volontariamente esposto al rischio dell'illecito penale connesso alle irregolarità fiscali commissionate al commercialista. La quarta censura, con la quale parte appellante si duole dell'erroneo
“riconoscimento parziale delle domande sollevate in via riconvenzionale” da
[...]
nei confronti della non può trovare accoglimento. CP_1 Parte_1
Invero, il Tribunale ha accordato all'originario convenuto la somma di €
11.100,00 a titolo di compensi per le prestazioni professionali svolte nei confronti della società e ha disposto la compensazione tra il citato importo - corrispondente, appunto, al credito vantato dal commercialista per le attività svolte - e il debito risarcitorio vantato dalla in ragione dell'inadempimento, pari, come detto, al 50% della Parte_1
somma di € 57.070,06.
Fermo restando che non sono state sollevate censure in ordine alle modalità della compensazione e al relativo conteggio degli interessi, la decisione merita condivisione atteso che il Tribunale ha correttamente riconosciuto al i compensi per le CP_1
prestazioni (non specificamente contestate) aventi carattere di autonomia rispetto a quelle oggetto dell'azione risarcitoria, non potendosi negare il diritto del professionista a percepire il corrispettivo per le attività dalle quali non sono derivate conseguenze pregiudizievoli per la cliente.
Rimanendo sul tema dei compensi, va di converso respinta la censura avanzata dall'appellante incidentale che ha chiesto, in riforma della pronuncia, l'integrale riconoscimento dei compensi per l'intera attività professionale svolta, laddove è evidente che nessun corrispettivo può essere accordato in relazione alle prestazioni che sono state fonte del danno riconosciuto in questa sede.
L'ultima doglianza, con la quale parte appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese di lite in misura integrale e la “erronea quantificazione”, non merita condivisione.
Invero, alla luce dell'esito complessivo del giudizio di primo grado che ha visto acclarati la responsabilità del professionista per l'irregolarità fiscale, il concorso di colpa di in qualità di legale rappresentante e di socio della Parte_2 Parte_1
nella causazione del danno e il diritto del commercialista a percepire la quota dei compensi riferiti alle attività correttamente espletate, la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite tra le parti principali nella misura di 1/3, con condanna del convenuto alla rifusione dei restanti 2/3, appare corretta.
L'ulteriore rilievo afferente all'erronea determinazione dei compensi, con riferimento alla mancata applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del DM
n.55/2014 in ragione del numero delle parti, è del pari infondata, atteso che la norma suindicata prevede la facoltà (e non l'obbligo) di aumentare il compenso in base al numero delle parti rappresentate e, nel caso in esame, alla luce della medesima posizione processuale assunta dalle parti, le cui pretese sono risultate sovrapponibili, la liquidazione nei termini disposti dal Tribunale appare corretta.
Completando l'esame dell'appello incidentale, resta da esaminare il profilo relativo al rapporto tra la Compagnia di Assicurazione e il , il quale si duole CP_1
della “erroneità, illogicità e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto operante l'esclusione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 13 delle condizioni di polizza”.
La censura è infondata.
Risulta pacifico che ha stipulato con la Controparte_1 Controparte_3
una polizza per la copertura della responsabilità civile professionale n.
[...]
1020.1000052058 per il periodo 15 ottobre 2011- 15 ottobre 2012, in sostituzione della precedente polizza n 1020.1000052053 stipulata il 15 ottobre 2010 con retroattività illimitata.
Dalla documentazione in atti è emerso che i fatti oggetto di causa risalgono a data antecedente alla stipula della prima polizza, in quanto l'accertamento fiscale a cui
è stata sottoposta la con relativa notifica dell'avviso di accertamento Parte_1
avvenuta il 17 novembre 2009, e il giudizio promosso dal innanzi alla CP_1
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, conclusosi con la pronuncia sfavorevole n. 488/3/10 il 9 giugno del 2010, si collocano in data antecedente alla sottoscrizione intervenuta il 15 ottobre 2010. Da quanto detto consegue che al momento della stipula della seconda polizza assicurativa, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, era Controparte_1
perfettamente a conoscenza delle possibili pretese risarcitorie a suo carico, tanto più che lo stesso aveva contribuito alla commissione delle irregolarità fiscali nella tenuta del bilancio della Parte_1
La polizza assicurativa non è, quindi, operante, in ragione del disposto di cui all'art. 13 punto 2) delle condizioni della polizza che prevede espressamente l'esclusione “per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a, Circostanze esistenti prima od alla data di questo contratto che
l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a Parte_6
generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui”.
La decisione del Tribunale, che ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della Compagnia Assicurativa, va quindi confermata.
In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere, dunque, respinti.
Le spese del grado, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti principali, vengono compensate.
In relazione al rapporto tra e la Controparte_1 [...]
( già Controparte_2 CP_2 [...]
), le spese del grado, che seguono la soccombenza Controparte_3
dell'appellante incidentale, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda (con riferimento alla posizione della parte chiamata in causa) non è stata espletata affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante principale e di quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa le spese del grado tra la parte appellante principale e la parte appellante incidentale;
4) Condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_2
( già ) delle spese del
[...] CP_2 Controparte_3
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e di quella incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino