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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5227/2020 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Loffredo, giusta procura Parte_1
alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gomez d'Ayala, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Piezzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA preso atto che l'udienza del 22.1.2025, fissata per la discussione e decisione, con la concessione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5227/2020 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Loffredo, giusta procura Parte_1
alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gomez d'Ayala, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
(c.f. ; p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Piezzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma Parte_1 della sentenza n. 947/20 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 28.04.2020, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 463/2020 la quale così provvedeva: “Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore Drs.sa Maria Tudino, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, cosi provvede:-rigetta la domanda attorea;
accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla e, per l'effetto, Controparte_3
condanna a pagare alla stessa, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di € 3.091,72 oltre interessi contrattualmente dovuti;
condanna parte attrice alla rifusione in favore della predetta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 785,00 di cui € 85,00 per spese oltre al 15% per pese generali/IVA e Cassa come per legge;
condanna parte attrice alla rifusione in favore della
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che Controparte_1 liquida nella somma di € 800,00 oltre al 15% per spese generali, Iva e cassa come per legge;
pone le spese della CTU tecnica ammontanti od € 500,00 oltre oneri di legge definitivamente a carico della parte attrice”.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore in iudicando nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo dichiarato infondata la domanda attorea omettendo di valutare il comportamento omissivo e/o in mala fede della la quale, solo successivamente CP_1 all'introduzione del giudizio innanzi al Giudice di pace, procedeva a rettificare la sovrafatturazione operata in danno della Sig.ra e, per giunta, sulla base di un dato di partenza di metri cubi Parte_1 di gas diverso da quello effettivo (7.955 mc, quest'ultimi come conteggiati e fatturati fino al 30 Agosto
2007, in luogo di 6919 mc, dato erroneo comunicato dalla ad . Viziata Controparte_1 CP
Contr da error in iudicando era, altresì, la domanda riconvenzionale promossa in primo grado da d accolta dal giudice di prime cure, in quanto non dovute nella misura erroneamente statuita in sentenza.
Censurabile era, altresì, il capo relativo alla condanna alle spese di giudizio irrogata nei confronti della ricorrente, per non aver tenuto conto del comportamento in mala fede della la CP_1 quale solo successivamente all'introduzione del giudizio innanzi al Giudice di pace procedeva a rettificare la sovrafatturazione dei reali consumi della Sig.ra Parte_1
Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito
Tribunale di :“A) Accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 947/20, resa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore – dott.ssa Maria Tudino e pubblicata dalla Cancelleria il 28
Aprile 2020; Rep. N. 463/2020; Cron. N. 3280/20, dichiarare che alla data dell'introduzione del giudizio (07/08 Marzo 2011), effettivamente la sull'utenza intestata alla Sig.ra Controparte_1
aveva comunicato e fatturato consumi in eccesso per la misura di 3.012 mc Parte_1
(7955 mc – 4943 mc); B) Accogliere l'appello, ed in riforma della sentenza n. 947/20, resa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore – dott.ssa Maria Tudino e pubblicata dalla Cancelleria il 28
Aprile 2020; Rep. N. 463/2020; Cron. N. 3280/20, dichiarare, in via principale, che nulla era dovuto dall'appellante per il periodo 16.12.1999/31.12.2007 come contrariamente ed erroneamente statuito nell'impugnata sentenza con la quale è stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla CP
; in via incidentale, rigettare, comunque la domanda riconvenzionale proposta dall' per
[...] CP consumi intervenuti nel periodo 10.09.2007 a tutto il 24.06.2013, essendo per la stessa assolutamente incerto e non provato il consumo, dal quale devono essere ancora decurtati i consumi mai rettificati
e pari ad ulteriori 1.043 mc ( 7955 – 6943); C) Accogliere l'appello e per l'effetto, riformare la sentenza anche in ordine alla condanna alle spese statuita in danno della Sig.ra Parte_1
e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità della ora
[...] Controparte_1
condannare quest'ultima Controparte_1 ovvero le convenute appellate in solido tra loro e/o alternativamente, al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre quanto anticipato dalla sig.ra Parte_1 per la svolta CTU in primo grado;
nonché oltre al 15 % prescritto dalla legge per rimborso spese forfetario, IVA e CAP sempre come per legge;
il tutto con distrazione in favore dell'antescritto procuratore antistatario in sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.”.
Con comparsa di risposta depositata il 12.02.2021 si costituiva in giudizio Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa
[...] domanda unitamente alla produzione documentale allegata, ritenendola inammissibile, improponibile e priva di fondamento sia sul piano fattuale, oltre che giuridico. Evidenziava che le determinazioni assunte dal giudice di prime cure fondassero sulla ricostruzione tecnica elaborata dall'ausiliario del giudice, il quale aveva provveduto a ricostruire analiticamente, e correttamente, la vicenda sotto il profilo tecnico contabile. Chiedeva, pertanto, al Tribunale “In via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art.342 e/o 348 cpc;
In via principale voglia rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto In ogni caso voglia condannare l' appellante al pagamento delle spese del grado.”.
Con memoria depositata il 24.03.2021 si costituiva, infine, Società incorporante Controparte_1 la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, la quale impugnava e contestava l'avversa domanda e la documentazione prodotta dalla controparte, inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto ed in diritto. Più in particolare, la Società deduceva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione per non avere l'appellante individuato le parti della sentenza da emendare e le modifiche richieste;
quanto al merito chiedeva il rigetto del gravame per avere il giudice di prime cure correttamente ritenuto infondata. la domanda proposta dall'odierna appellante. Deduceva, inoltre, l'infondatezza del motivo di gravame relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, in quanto articolato mediante la formalizzazione del mero dissenso dell'appellante avverso le conclusioni del c.t.u., senza formalizzare puntuali critiche alla spiegata valutazione tecnica operata dal medesimo. Deduceva, infine, l'ulteriore infondatezza del motivo di gravame sollevato dall'appellante relativo alla statuizione di condanna alle spese di lite per essere stata assunta dal giudice di prima fase in ossequio al principio della soccombenza. Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. dichiari inammissibile l'appello proposto nei confronti della e in subordine lo Controparte_1 rigetti in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. condanni l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.”
Celebrata l'udienza cartolare del 25.03.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.05.2023.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 22.1.2025, con la concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, l'appello è ammissibile per le seguenti argomentazioni. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (così, tra le tante, Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate e dei motivi di doglianza.
Quanto al merito, l'appello è infondato e va rigettato essendo la sentenza impugnata esente da censure.
Al riguardo occorre evidenziare come il Giudice di prime cure, in relazione alla fattispecie scrutinata, abbia espressamente dato atto della circostanza che, a seguito dei reclami inoltrati da parte attrice
(proprietaria dell'immobile ubicato in Nocera Inferiore alla Via E. De Filippo n.16 “Parco San Prisco” regolarmente servito da gas metano dalla , per effetto della riscontrata Controparte_1 sovrafatturazione operata da controparte, la predetta Società comunicava ad “che la lettura CP
di sostituzione del misuratore era stata rettificata da mc 6919 a mc 4943; ergo, sulla scorta del nuovo dato (4943 mc) veniva emessa la fattura di conguaglio n. 1105170369 del 14.07.2011 con cui si restituivano all'attrice mc 1976, pari alla differenza tra le due letture, generando un credito in suo favore pari ad € 1033,09. Il predetto credito veniva, quindi, compensato con le precedenti fatture non pagate da parte attrice (“la 20080111 parzialmente compensata per 261,86, la 20100111 per 317,89, la 20100511 per € 26.45, la 1001273400 per €151,83, la 1100305776 per € 75,06 , e la 1103402596 per € 92,69 per un totale di € 1.033,09 come si rileva dall'elenco pagamenti effettuati in atti.”).
E' dato, quindi, acclarato e non sconfessato dall'odierna appellante quello per cui, operate le dovute compensazioni tra la fattura di conguaglio emessa in favore dell'utente, pari a 1033,09 euro, e le fatture non pagate dall'attrice, quest'ultima abbia, nondimeno, sospeso ingiustificatamente ogni pagamento, ditalchè risulta, a carico dell'appellante, una debitoria pari all'importo di € 3.091,72 coerente con quanto correttamente addebitato dall' per consumi effettuati e non pagati, non CP
adeguatamente contestati dall'appellante, né diversamente documentati. In proposito, è da evidenziare che la ricostruzione dei consumi elaborata dal c.t.u. nell'ambito del giudizio di prima fase sia esente da censure e da vizi logico procedurali, in quanto ricostruisce correttamente la vicenda sotto il profilo tecnico, dando atto della sostituzione del precedente misuratore rispetto a quello in uso ed ispezionato. Pertanto, il quadro probatorio esitato in seguito alla definizione del giudizio di prima fase non appare sconfessato da alcun riscontro probatorio di segno contrario idoneo a sovvertire la decisione gravata. Invero, la documentazione contenuta nella produzione di parte di primo grado, scrutinata in sede di c.t.u., è stata correttamente valorizzata dal giudice di prima fase e posta a sostegno delle motivazioni rassegnate nella pronuncia gravata.
La domanda va, dunque, rigettata e la sentenza appellata integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto al governo delle spese processuali del presente grado le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022 ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria, non celebratasi, avuto riguardo al valore del decisum, alla natura documentale della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano per la Controparte_2
somma di euro 852,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
condanna, altresì, l'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata Società incorporante la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_1
si liquidano per la somma di euro 852,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
dà atto ex art 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,24.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire