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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/09/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2641 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Rampini Ernesto.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loreni Laura
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. De Giorgio Mario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di
1 carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo del debito contributivo indicato nella intimazione di pagamento n.05720239005170350000 notificata in data 23.06.2023 sul presupposto della mancata notifica delle cartelle (Cartella n. 05720170025556470000, n. 05720170044823545000, n. 05720190024031741000) ed avvisi di addebito (Avviso di addebito n. 35720160003916085000; Avviso di addebito n. 35720180002632853000; Avviso di addebito n. 35720190002134272000) aventi ad oggetto contributi previdenziali ( ed ), eccependo la intervenuta prescrizione CP_3 CP_1 dei crediti contributivi.
3. Preliminarmente si rileva il carattere totalmente inconferente di tutte le eccezioni sollevate dalla difesa attorea, senza allegazioni concretamente riferibili al caso di specie, del tutto generiche e manifestatamente infondate.
4. È opportuno ricordare che in linea generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
2 In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_2
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto
[...] all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
5. Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda;
può ritenersi che la parte opponente abbia chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale sotteso alle cartelle ed avvisi di addebito indicati in ricorso (ricompresi tra gli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata), in quanto estinto per prescrizione, affermando che, non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, tutti i contributi richiesti risulterebbero prescritti.
6. Sulla base dei principi sopra specificati, legittimato a resistere all'azione con la quale il debitore contesta nel merito la sussistenza del credito, eccependone l'estinzione per CP_ prescrizione, non può che essere l'ente impositore, cioè l' e l' , mentre CP_3 legittimato passivo a resistere all'azione volta a far valere vizi formali della cartella di pagamento è l'ente concessionario alla riscossione, cioè l' Controparte_2
, costituendo la cartella atto esecutivo la cui responsabilità è affidata all'ente
[...] concessionario alla riscossione.
7. Nella fattispecie in esame quanto alle cartelle esattoriali:
- Cartella n. 05720170025556470000
- Cartella n. 05720170044823545000
- Cartella n. 05720190024031741000 L'Ente creditore della pretesa contributiva risulta essere l' il quale, tuttavia, non CP_3 CP_ risulta convenuto in giudizio, in quanto risultano convenuti in giudizio soltanto l' e l' . Controparte_2
Orbene, secondo quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità – e ribadito da ultimo dalla Sezioni Unite – “in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore, cioè
3 dell (v. al riguardo anche Cass. Sez. Lav. n. 18522 del 9.9.2011), unico titolare del CP_1 credito che è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa. Egualmente non vi è dubbio che nella fattispecie CP_ l'opponente faceva valere in giudizio una causa estintiva del credito vantato dall quale quella della prescrizione quinquennale, per cui solo quest'ultimo avrebbe avuto titolo ed interesse a contrastarla per dimostrare, al contrario, la insussistenza della eccepita prescrizione della sua pretesa creditoria…” (cfr. Cass. n. 24371/2019). Tale orientamento risulta ribadito anche di recente dalle Sezioni unite che hanno ribadito, su una questione di massima di particolare importanza, che: “13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo (Cass. SU 7514/2022).
7.1. Dunque, in considerazione dei principi di diritto sopra espressi, non avendo il ricorrente evocato in giudizio il soggetto titolare del credito indicato nelle suddette cartelle esattoriali, ossia l' con riferimento alle stesse l'opposizione deve essere CP_3 rigettata.
8. Quanto agli avvisi di addebito, preliminarmente si rileva che a differenza di quanto indicato in ricorso, si tratta soltanto dei tre avvisi di addebito di seguito riportati, rappresentando il quarto una mera duplicazione del terzo:
- Avviso di addebito n. 35720160003916085000
4 - Avviso di addebito n. 35720180002632853000
- Avviso di addebito n. 35720190002134272000 CP_ Come emerge dalla produzione documentale allegata al fascicolo dell' (ricevute di avvenuta consegna), in alcun modo contestata dalla parte opponente, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, risultano tutti correttamente notificati:
- Avviso di addebito n. 35720160003916085000 notificato in data 29.11.2016;
- Avviso di addebito n. 35720180002632853000 notificato in data 20.12.2018;
- Avviso di addebito n. 35720190002134272000 notificato in data 30.09.2019.
9. Giova rammentare, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, relativa tra l'altro ad una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la stessa è qualificabile quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, la cui verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice in base all'esame degli atti (arg. Cass. 8931/2011; Cass. 19366/2013; Cass. 3045/1999; Cass. 3404/2004; Cass. 10724/2000). Ne deriva che l'azione di accertamento negativo del credito risulta preclusa dalla sopravvenuta incontrovertibilità dello stesso decorsi i 40 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che ogni doglianza relativa ai crediti iscritti di cui alla cartella notificata e non opposta (ivi compresa la prescrizione) non può più essere fatta valere una volta spirato il detto termine. Tuttavia, come noto, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
10. Emerge dalla produzione documentale allegata al fascicolo processuale dell'
[...]
che a seguito della notifica degli avvisi di addebito da parte Controparte_2 CP_ dell' nelle date sopra indicate, sono stati notificati alla parte opponente i seguenti atti interruttivi della prescrizione: per l'avviso di addebito Avviso di addebito n. 35720160003916085000 (notificato in data
29.11.2016) e Avviso di addebito n. 35720180002632853000 (notificato in data 20.12.2018)
5 Preavviso di fermo amministrativo n. 05780201900009458000 notificato in data 10.07.2019 (giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti) e poi l'avviso di intimazione di pagamento in questa sede impugnato (notificato in data 23.06.2023); e per l'avviso di addebito n. 35720190002134272000 (notificato in data 30.09.2019), l'intimazione di pagamento in questa sede impugnato (notificato in data 23.06.2023). Il tutto nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 L. n. 335/95, anche ed indipendentemente dal termine di sospensione della prescrizione previsto durante il periodo pandemico.
11. A fronte della documentazione comprovante la regolarità della notifica fornita dall' , ma anche da , si rileva che entrambi gli Enti hanno Controparte_2 CP_1 assolto l'onere probatorio sugli stessi incombenti della regolarità della prova della notifica (sia per gli avvisi di addebito che per le intimazioni di pagamento); nè la parte ricorrente, in virtù dei principi di circolarità degli oneri probatori, ha sollevato alcun rilievo circa la regolarità della documentazione provante la notifica. In considerazione, pertanto, della incontroveribilità del credito contributivo portato dali avvisi di addebito notificati e non opposti (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007) e della presenza, successivamente alla notifica, di validi atti interruttivi della prescrizione, il ricorso non può che essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione € 5.200 – 26.000) e dell'attività processuale svolta.
13. Ritiene inoltre il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 4 c.p.c. Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi pendenti dinanzi al Tribunale patrocinati dall'avv. Bianchini poi sostituita dall'avv. Rampini, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale;
tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati;
l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate. È evidente, pertanto, che l'azione risulta introdotta in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna ex art. 96 comma 4 c.p.c. alla somma di €
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
(R.G. 2641/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte,
[...] così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1 si liquidano in € 2.697,00 oltre accessori di legge;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' CP_4 che si liquidano in € 2.697,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi;
- condanna la parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento di € 1.000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
7
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2641 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Rampini Ernesto.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loreni Laura
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. De Giorgio Mario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di
1 carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo del debito contributivo indicato nella intimazione di pagamento n.05720239005170350000 notificata in data 23.06.2023 sul presupposto della mancata notifica delle cartelle (Cartella n. 05720170025556470000, n. 05720170044823545000, n. 05720190024031741000) ed avvisi di addebito (Avviso di addebito n. 35720160003916085000; Avviso di addebito n. 35720180002632853000; Avviso di addebito n. 35720190002134272000) aventi ad oggetto contributi previdenziali ( ed ), eccependo la intervenuta prescrizione CP_3 CP_1 dei crediti contributivi.
3. Preliminarmente si rileva il carattere totalmente inconferente di tutte le eccezioni sollevate dalla difesa attorea, senza allegazioni concretamente riferibili al caso di specie, del tutto generiche e manifestatamente infondate.
4. È opportuno ricordare che in linea generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
2 In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_2
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto
[...] all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
5. Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda;
può ritenersi che la parte opponente abbia chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale sotteso alle cartelle ed avvisi di addebito indicati in ricorso (ricompresi tra gli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata), in quanto estinto per prescrizione, affermando che, non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, tutti i contributi richiesti risulterebbero prescritti.
6. Sulla base dei principi sopra specificati, legittimato a resistere all'azione con la quale il debitore contesta nel merito la sussistenza del credito, eccependone l'estinzione per CP_ prescrizione, non può che essere l'ente impositore, cioè l' e l' , mentre CP_3 legittimato passivo a resistere all'azione volta a far valere vizi formali della cartella di pagamento è l'ente concessionario alla riscossione, cioè l' Controparte_2
, costituendo la cartella atto esecutivo la cui responsabilità è affidata all'ente
[...] concessionario alla riscossione.
7. Nella fattispecie in esame quanto alle cartelle esattoriali:
- Cartella n. 05720170025556470000
- Cartella n. 05720170044823545000
- Cartella n. 05720190024031741000 L'Ente creditore della pretesa contributiva risulta essere l' il quale, tuttavia, non CP_3 CP_ risulta convenuto in giudizio, in quanto risultano convenuti in giudizio soltanto l' e l' . Controparte_2
Orbene, secondo quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità – e ribadito da ultimo dalla Sezioni Unite – “in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore, cioè
3 dell (v. al riguardo anche Cass. Sez. Lav. n. 18522 del 9.9.2011), unico titolare del CP_1 credito che è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa. Egualmente non vi è dubbio che nella fattispecie CP_ l'opponente faceva valere in giudizio una causa estintiva del credito vantato dall quale quella della prescrizione quinquennale, per cui solo quest'ultimo avrebbe avuto titolo ed interesse a contrastarla per dimostrare, al contrario, la insussistenza della eccepita prescrizione della sua pretesa creditoria…” (cfr. Cass. n. 24371/2019). Tale orientamento risulta ribadito anche di recente dalle Sezioni unite che hanno ribadito, su una questione di massima di particolare importanza, che: “13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo (Cass. SU 7514/2022).
7.1. Dunque, in considerazione dei principi di diritto sopra espressi, non avendo il ricorrente evocato in giudizio il soggetto titolare del credito indicato nelle suddette cartelle esattoriali, ossia l' con riferimento alle stesse l'opposizione deve essere CP_3 rigettata.
8. Quanto agli avvisi di addebito, preliminarmente si rileva che a differenza di quanto indicato in ricorso, si tratta soltanto dei tre avvisi di addebito di seguito riportati, rappresentando il quarto una mera duplicazione del terzo:
- Avviso di addebito n. 35720160003916085000
4 - Avviso di addebito n. 35720180002632853000
- Avviso di addebito n. 35720190002134272000 CP_ Come emerge dalla produzione documentale allegata al fascicolo dell' (ricevute di avvenuta consegna), in alcun modo contestata dalla parte opponente, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, risultano tutti correttamente notificati:
- Avviso di addebito n. 35720160003916085000 notificato in data 29.11.2016;
- Avviso di addebito n. 35720180002632853000 notificato in data 20.12.2018;
- Avviso di addebito n. 35720190002134272000 notificato in data 30.09.2019.
9. Giova rammentare, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, relativa tra l'altro ad una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la stessa è qualificabile quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, la cui verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice in base all'esame degli atti (arg. Cass. 8931/2011; Cass. 19366/2013; Cass. 3045/1999; Cass. 3404/2004; Cass. 10724/2000). Ne deriva che l'azione di accertamento negativo del credito risulta preclusa dalla sopravvenuta incontrovertibilità dello stesso decorsi i 40 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che ogni doglianza relativa ai crediti iscritti di cui alla cartella notificata e non opposta (ivi compresa la prescrizione) non può più essere fatta valere una volta spirato il detto termine. Tuttavia, come noto, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
10. Emerge dalla produzione documentale allegata al fascicolo processuale dell'
[...]
che a seguito della notifica degli avvisi di addebito da parte Controparte_2 CP_ dell' nelle date sopra indicate, sono stati notificati alla parte opponente i seguenti atti interruttivi della prescrizione: per l'avviso di addebito Avviso di addebito n. 35720160003916085000 (notificato in data
29.11.2016) e Avviso di addebito n. 35720180002632853000 (notificato in data 20.12.2018)
5 Preavviso di fermo amministrativo n. 05780201900009458000 notificato in data 10.07.2019 (giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti) e poi l'avviso di intimazione di pagamento in questa sede impugnato (notificato in data 23.06.2023); e per l'avviso di addebito n. 35720190002134272000 (notificato in data 30.09.2019), l'intimazione di pagamento in questa sede impugnato (notificato in data 23.06.2023). Il tutto nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 L. n. 335/95, anche ed indipendentemente dal termine di sospensione della prescrizione previsto durante il periodo pandemico.
11. A fronte della documentazione comprovante la regolarità della notifica fornita dall' , ma anche da , si rileva che entrambi gli Enti hanno Controparte_2 CP_1 assolto l'onere probatorio sugli stessi incombenti della regolarità della prova della notifica (sia per gli avvisi di addebito che per le intimazioni di pagamento); nè la parte ricorrente, in virtù dei principi di circolarità degli oneri probatori, ha sollevato alcun rilievo circa la regolarità della documentazione provante la notifica. In considerazione, pertanto, della incontroveribilità del credito contributivo portato dali avvisi di addebito notificati e non opposti (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007) e della presenza, successivamente alla notifica, di validi atti interruttivi della prescrizione, il ricorso non può che essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione € 5.200 – 26.000) e dell'attività processuale svolta.
13. Ritiene inoltre il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 4 c.p.c. Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi pendenti dinanzi al Tribunale patrocinati dall'avv. Bianchini poi sostituita dall'avv. Rampini, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale;
tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati;
l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate. È evidente, pertanto, che l'azione risulta introdotta in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna ex art. 96 comma 4 c.p.c. alla somma di €
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
(R.G. 2641/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte,
[...] così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1 si liquidano in € 2.697,00 oltre accessori di legge;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' CP_4 che si liquidano in € 2.697,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi;
- condanna la parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento di € 1.000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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