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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (motivazione contestuale)
nella causa iscritta al n. 4432/23 R.G
TRA
e , in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1
Oreste C lagoli, come in atti
- parte ricorrente – E l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
r entato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino, come in atti
- parte resistente – Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.7.23 la Sig.ra Persona_1 ha convenuto in giudizio l per sentire accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità dell'indebito elevato nei suoi confronti dall' CP_1
Nella specie, parte ricorrente ha esposto: di essere titolare di pensione di invalidità civile a far data dall'anno 2015; che nel 2020,
1 a seguito del decesso del padre, previa regolare richiesta, le veniva erogata dall' pensione di reversibilità; che con lettera del CP_1
23.12.22 l comunicava il ricalcolo della pensione di invalidità, CP_1
a far data dal 1.1.20, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, tenuto conto anche della maggiorazione sociale;
che per tanto a seguito della rideterminazione, dal mese di gennaio 2022 al mese di dicembre 2022 sulla pensione numero 07373364 categoria INVCIV le era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo complessivo pari ad € 4.800,43; che avverso il provvedimento era stato proposto ricorso amministrativo in data 14.3.23 senza alcun esito;
sosteneva che l' aveva CP_1 indebitamente chiesto la restituzione delle somme erogate prima del provvedimento di ricalcolo, dovendo trovare applicazione la disciplina in tema di indebito assistenziale, che esclude la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte stante la buona fede della ricorrente.
Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della CP_1 domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale ed era stato determinato dalla erogazione della “maggiorazione sociale”, che invece, non era dovuta in ragione del superamento dei limiti reddituali derivanti dal cumulo con la quota di pensione di reversibilità del defunto padre, dovendosi applicare la disciplina dell'art. 2033 cc. Ha rilevato, invero, che la rideterminazione era stata determinata dalla circostanza che parte ricorrente nel corso del 2020 era divenuta titolare anche della pensione ai superstiti per il decesso del padre, percependo una quota a far data dal 2/2022 – per importo annuale complessivo pari ad euro 5.541,00 – con la conseguenza che essendo aumentata la somma dei redditi influenti al fine dell'erogazione della pensione di invalidità per l'anno 2022 era stato superato il limite reddituale previsto per poter beneficiare
2 della maggiorazione sociale introdotta dall'articolo 38 della legge 448/2001 sulla prestazione di invalidità civile. Nel corso del giudizio a seguito del decesso della Sig. Persona_1 si costituivano gli odierni ricorrenti quali eredi
[...] riportandosi al ricorso introduttivo sostenendo la irripetibilità delle somme erogate indebitamente per errore dell'Ente e la buona fede dell' accipiens Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. La domanda deve essere accolta per le argomentazioni in fatto e diritto si seguito specificate. La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione di somme a titolo di prestazione di invalidità civile per il periodo compreso dal mese di gennaio al mese di dicembre 2022, per mancanza del requisito reddituale. In punto di diritto va ricordato che le prestazioni di invalidità civile hanno carattere assistenziale e dunque prescindono dalla sussistenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il cui riconoscimento è necessario il possesso di determinati requisiti di tipo reddituale, adeguati di anno in anno dal legislatore. È fuori di dubbio che l'istituto dell'assegno/pensione di invalidità civile si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che, pertanto, ad esso si applichino le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). Nel caso di specie per tanto trattasi di indebito di tipo assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale. Ciò posto, deve osservarsi che la materia in esame è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad alcuni fondamentali principi;
in particolare, esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in riferimento all'indebito, è stata individuata una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla
3 mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socioeconomici o a questioni di altra natura. La Cassazione ha, infatti, affermato che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione di buona fede, idonea ad generare affidamento. Deve, allora, ribadirsi l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza costante in materia, secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, «non si applicano il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia». (cfr. Corte Cost. n. 1/2006). Ebbene, in applicazione del suddetto principio all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che nella
4 fattispecie in esame viene in rilievo, la Suprema Corte ha affermato che «L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato». (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 28771/2019; Cass., n. 28771/2018; Cass., n. 1446/2008; Cass. n. 16088/2020; Cass., n. 26036/2019; Cass., n. 16080/2020; n. 11921/2015; Cass. n. 1446/2008). Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 2020 n. 13223). Il principio generale che se ne ricava è che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che
5 sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito. In particolare la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. 26036/19)
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non
6 potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ). Peraltro la Corte, in punto di dolo in capo all'accipiens, lo ha espressamente escluso in caso di mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Ord. 13223 del 30.6.20, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere), atteso che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni assistenziali o pensionistiche sono sempre conosciuti o comunque conoscibili dell'istituto. Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001
7 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali entro l'anno. Ebbene, nella fattispecie in esame il provvedimento con cui l' CP_1 accertato il venir meno dei presupposti reddituali utili al riconoscimento dell'assegno di invalidità, comunicava il relativo indebito riporta la data del 23.12.22. In applicazione dei principi suesposti, solo a partire da tale data l'Istituto poteva dirsi abilitato ad ottenere la restituzione delle somme non dovute;
tuttavia l'istituto ha indicato come arco temporale dell'indebito il periodo compreso dal mese di gennaio al mese di dicembre 2022, ma in applicazione dei suesposti orientamenti giurisprudenziali, nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione atteso che il ricorrente era percettore di prestazioni erogate dall e dunque dall'Istituto perfettamente conosciute ed aveva CP_1 altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti, come peraltro risulta dalla stessa comunicazione di indebito dell che ha CP_1 effettuato il ricalcolo sulla base proprio dei redditi dichiarati e comunicati. Difatti, come dedotto dall , l'indebito ha avuto origine dal CP_2 ricalcolo dovuto all' avvenuta percezione da parte della
[...]
della maggiorazione sociale non spettante in Controparte_3 ragione del cumulo con la quota di reversibilità del defunto padre, beneficiando della maggiorazione sociale. Per tanto nella fattispecie deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante era percettore di pensioni CP_1 erogate dall' e dunque dall conosciute o conoscibili. CP_1 CP_2
Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non
8 dovuto l'importo richiesto dall' con il provvedimento CP_2 impugnato. Quanto alla domanda restitutoria avendo lo stesso dato atto CP_2 della circostanza che l'indebito era in fase di recupero sul trattamento pensionistico erogato l va condannato alla CP_1 restituzione delle somme percepite. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di euro € 4.800,43 richiesta dall CP_1
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. alla restituzione delle CP_1 somme già trattenute a titolo di indebito
3) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 30 ottobre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (motivazione contestuale)
nella causa iscritta al n. 4432/23 R.G
TRA
e , in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1
Oreste C lagoli, come in atti
- parte ricorrente – E l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
r entato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino, come in atti
- parte resistente – Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.7.23 la Sig.ra Persona_1 ha convenuto in giudizio l per sentire accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità dell'indebito elevato nei suoi confronti dall' CP_1
Nella specie, parte ricorrente ha esposto: di essere titolare di pensione di invalidità civile a far data dall'anno 2015; che nel 2020,
1 a seguito del decesso del padre, previa regolare richiesta, le veniva erogata dall' pensione di reversibilità; che con lettera del CP_1
23.12.22 l comunicava il ricalcolo della pensione di invalidità, CP_1
a far data dal 1.1.20, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, tenuto conto anche della maggiorazione sociale;
che per tanto a seguito della rideterminazione, dal mese di gennaio 2022 al mese di dicembre 2022 sulla pensione numero 07373364 categoria INVCIV le era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo complessivo pari ad € 4.800,43; che avverso il provvedimento era stato proposto ricorso amministrativo in data 14.3.23 senza alcun esito;
sosteneva che l' aveva CP_1 indebitamente chiesto la restituzione delle somme erogate prima del provvedimento di ricalcolo, dovendo trovare applicazione la disciplina in tema di indebito assistenziale, che esclude la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte stante la buona fede della ricorrente.
Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della CP_1 domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale ed era stato determinato dalla erogazione della “maggiorazione sociale”, che invece, non era dovuta in ragione del superamento dei limiti reddituali derivanti dal cumulo con la quota di pensione di reversibilità del defunto padre, dovendosi applicare la disciplina dell'art. 2033 cc. Ha rilevato, invero, che la rideterminazione era stata determinata dalla circostanza che parte ricorrente nel corso del 2020 era divenuta titolare anche della pensione ai superstiti per il decesso del padre, percependo una quota a far data dal 2/2022 – per importo annuale complessivo pari ad euro 5.541,00 – con la conseguenza che essendo aumentata la somma dei redditi influenti al fine dell'erogazione della pensione di invalidità per l'anno 2022 era stato superato il limite reddituale previsto per poter beneficiare
2 della maggiorazione sociale introdotta dall'articolo 38 della legge 448/2001 sulla prestazione di invalidità civile. Nel corso del giudizio a seguito del decesso della Sig. Persona_1 si costituivano gli odierni ricorrenti quali eredi
[...] riportandosi al ricorso introduttivo sostenendo la irripetibilità delle somme erogate indebitamente per errore dell'Ente e la buona fede dell' accipiens Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. La domanda deve essere accolta per le argomentazioni in fatto e diritto si seguito specificate. La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione di somme a titolo di prestazione di invalidità civile per il periodo compreso dal mese di gennaio al mese di dicembre 2022, per mancanza del requisito reddituale. In punto di diritto va ricordato che le prestazioni di invalidità civile hanno carattere assistenziale e dunque prescindono dalla sussistenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il cui riconoscimento è necessario il possesso di determinati requisiti di tipo reddituale, adeguati di anno in anno dal legislatore. È fuori di dubbio che l'istituto dell'assegno/pensione di invalidità civile si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che, pertanto, ad esso si applichino le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). Nel caso di specie per tanto trattasi di indebito di tipo assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale. Ciò posto, deve osservarsi che la materia in esame è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad alcuni fondamentali principi;
in particolare, esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in riferimento all'indebito, è stata individuata una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla
3 mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socioeconomici o a questioni di altra natura. La Cassazione ha, infatti, affermato che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione di buona fede, idonea ad generare affidamento. Deve, allora, ribadirsi l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza costante in materia, secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, «non si applicano il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia». (cfr. Corte Cost. n. 1/2006). Ebbene, in applicazione del suddetto principio all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che nella
4 fattispecie in esame viene in rilievo, la Suprema Corte ha affermato che «L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato». (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 28771/2019; Cass., n. 28771/2018; Cass., n. 1446/2008; Cass. n. 16088/2020; Cass., n. 26036/2019; Cass., n. 16080/2020; n. 11921/2015; Cass. n. 1446/2008). Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 2020 n. 13223). Il principio generale che se ne ricava è che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che
5 sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito. In particolare la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. 26036/19)
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non
6 potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ). Peraltro la Corte, in punto di dolo in capo all'accipiens, lo ha espressamente escluso in caso di mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Ord. 13223 del 30.6.20, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere), atteso che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni assistenziali o pensionistiche sono sempre conosciuti o comunque conoscibili dell'istituto. Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001
7 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali entro l'anno. Ebbene, nella fattispecie in esame il provvedimento con cui l' CP_1 accertato il venir meno dei presupposti reddituali utili al riconoscimento dell'assegno di invalidità, comunicava il relativo indebito riporta la data del 23.12.22. In applicazione dei principi suesposti, solo a partire da tale data l'Istituto poteva dirsi abilitato ad ottenere la restituzione delle somme non dovute;
tuttavia l'istituto ha indicato come arco temporale dell'indebito il periodo compreso dal mese di gennaio al mese di dicembre 2022, ma in applicazione dei suesposti orientamenti giurisprudenziali, nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione atteso che il ricorrente era percettore di prestazioni erogate dall e dunque dall'Istituto perfettamente conosciute ed aveva CP_1 altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti, come peraltro risulta dalla stessa comunicazione di indebito dell che ha CP_1 effettuato il ricalcolo sulla base proprio dei redditi dichiarati e comunicati. Difatti, come dedotto dall , l'indebito ha avuto origine dal CP_2 ricalcolo dovuto all' avvenuta percezione da parte della
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della maggiorazione sociale non spettante in Controparte_3 ragione del cumulo con la quota di reversibilità del defunto padre, beneficiando della maggiorazione sociale. Per tanto nella fattispecie deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante era percettore di pensioni CP_1 erogate dall' e dunque dall conosciute o conoscibili. CP_1 CP_2
Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non
8 dovuto l'importo richiesto dall' con il provvedimento CP_2 impugnato. Quanto alla domanda restitutoria avendo lo stesso dato atto CP_2 della circostanza che l'indebito era in fase di recupero sul trattamento pensionistico erogato l va condannato alla CP_1 restituzione delle somme percepite. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di euro € 4.800,43 richiesta dall CP_1
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. alla restituzione delle CP_1 somme già trattenute a titolo di indebito
3) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 30 ottobre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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