Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 530 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. autorizzata Parte_1 P.IVA_1
con delibera Giunta Regionale n. 819 del 10.8.2022, con il patrocinio dell'avv. GOBBO ANNA RITA, elettivamente domiciliato presso il Servizio Avvocatura regionale, Palazzo Ajò, C.so Vannucci 96,
Perugia
APPELLANTE contro
( , con il patrocinio dell'avv. BRACA LIDIA (PEC: Controparte_1 CodiceFiscale_1
) e dall'Avv. Gian Luca Pernazza (PEC: Email_1
anche disgiunto, elettivamente domiciliata presso i suddetti Email_2
indirizzi pec
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale Controparte_1
riassumeva dinanzi al Tribunale di Perugia il giudizio introdotto Parte_2
contro la per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento nota prot. n. Parte_1 CP_2
4870/2002 del 16.11.2002, accertare il proprio diritto a non restituire all' la Parte_3
somma di € 7.904,02, condannare l' a corrispondere i premi illegittimamente Parte_3
revocati per l'annualità 96/97-97/98-98/99 pari ad € 9.677,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
La eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la Pt_1
fondatezza delle domande. In via subordinata, in ipotesi di riconoscimento della legittimazione passiva della , chiedeva la condanna della alla restituzione dei premi percepiti. Pt_1 CP_1
Con la sentenza qui impugnata n. 995/2022 il Tribunale di Perugia accertava la legittimazione passiva in capo alla quale incorporante dichiarava l'illegittimità del Parte_1 CP_2
provvedimento con nota prot.n.4870/2 del 16.11.2000 e prot.n.834/2 del 27.2.2001 CP_2
emesso ad integrazione del primo, dichiarava che aveva diritto a mantenere i Controparte_1
contributi già acquisiti per €.7.904,02 (£.15.304.320) già percepiti, con rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta e condannava la stessa al pagamento, in favore Pt_1
dell'attrice, dei contributi relativi alle annualità 96/97,97/98,98/99, pari ad €.9.677,91 con gli interessi e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo, compensando le spese legali.
Avverso detta sentenza propone appello la . Parte_1
L'appellato costituite chiede il rigetto dell'impugnazione e con appello incidentale censura la disciplina delle spese di lite.
Con il primo motivo la censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la Pt_1
legittimazione passiva della quale subentrata nei rapporti attivi e passivi dell' , Parte_1 CP_2
in quanto per effetto della L.R. solo la funzione relativa all'istruzione della domanda è ritornata Pt_4
in capo all , mentre il pagamento delle somme di cui al contributo spetta all' e CP_3 CP_4
pagina 2 di 10 poi all' , ad essa succeduta per effetto del D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, quindi legittimata CP_5
passivamente per tale domanda è l' e non la CP_5 Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato l'insussistenza dell'obbligo di rinnovo annuale della domanda iniziale e della conseguente sanzione decadenziale, e non ha considerato che la IG.ra si era obbligata a conformarsi e CP_1
a rispettare le eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al reg. CEE n. 2078/92, introdotte con successivi regolamenti comunitari.
Con il terzo motivo l'appellante ritiene errata la sentenza là dove fa conseguire la decadenza dal contributo dalle due note impugnate, piuttosto che direttamente ed automaticamente dal CP_2
mancato rispetto da parte della beneficiaria dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 14 del Reg. CEE n.
746/96 e dalla D.G.R. n. 6241/96. Poiché il petitum immediato è la declaratoria di illegittimità della suddetta nota e solo per l'effetto vengono svolte le domande e di accertamento-dichiarazione del diritto e di condanna della la domanda doveva essere rigettata;
inoltre erroneamente Parte_1
la declaratoria di illegittimità era stata estesa alla nota n. 834/2 del 27.2.2001, non impugnata. Infine,
l'azione di condanna per le annualità successive (96/97, 97/98, 98/99) avrebbe dovuto essere rivolta ad altro soggetto, quale l' , unico legittimato a provvedere al pagamento delle somme;
sotto tale CP_5
profilo, la sentenza del Tribunale deve considerarsi illegittima, per violazione dell'art. 102 c.p.c..
In ultimo, l'appellante eccepisce che la sentenza impugnata, accogliendo le domande dell'attrice, non si è espressa sulla domanda riconvenzionale presentata dalla , in via Parte_1
subordinata rispetto alla richiesta di dichiarazione del difetto di legittimazione passiva. In questa sede, pertanto, in via subordinata, per l'ipotesi in cui venisse riconosciuta la legittimazione passiva della medesima, viene riformulata la stessa domanda di condanna della a restituire alla Pt_1 CP_1
appellante la somma di € 7.902,27 per i contributi percepiti indebitamente per le campagne 1994/95 e
1995/96, essendo la stessa decaduta totalmente dal beneficio.
si è costituita contestando tutti i motivi di appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Ha proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza che compensa tra le parti le spese di lite.
La sentenza di primo grado è stata appellata sia nel capo in cui, accertata la illegittimità dei provvedimenti impugnati, è stato accertato il diritto della a mantenere i contributi già CP_1
acquisiti, sia nel capo relativo alla condanna di al versamento dei contributi relativi alle Parte_1
annualità 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 pari alla somma di Euro 9.677,91, avendo il Giudice di prime cure ritenuto che la fosse legittimata passiva. Pt_1
pagina 3 di 10 Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per le ragioni che seguono.
E' pacifico che la giurisdizione spetti al giudice ordinario perché la controversia attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776).
Sempre in premessa si osserva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 132 del 2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014) che l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Occorre quindi tenersi conto, ai fini della definizione dell'oggetto del presente giudizio, che con la riassunzione dinanzi al Giudice ordinario censurava, oltre all'originario Controparte_1
provvedimento prot. 4870/2 del 16.11.2000 impugnato dinanzi al TAR1, anche la nota di CP_2
precisazione ed integrazione 834/2 del 27.2.2001 con la quale venivano superate le precedenti motivazioni, ma confermata la decadenza dal beneficio a causa della mancata rinnovazione della domanda annuale di concessione del premio.
La , anche in via di autotutela, ha precisato che il motivo della decadenza è costituito Pt_1
specificamente da tale inadempimento, revocando implicitamente le motivazioni poste a fondamento pagina 4 di 10 del primo provvedimento impugnato (tanto che ha censurato la sentenza anche là dove aveva motivato anche in ordine alla illegittimità di tali motivi, ritenendola motivazione ultronea).
Per la domanda volta alla verifica di legittimità della pronuncia di decadenza, la legittimazione passiva è indubbiamente in capo alla quale successore di , ente istituzionalmente Pt_1 CP_2
deputato alla gestione amministrativa della procedura e alla fase attuativa e di controllo.
Nel merito, la domanda di adesione al programma agro-ambientale regionale per l'anno 1995 veniva presentata dalla il 27.1.1995, sulla base del Reg. CEE 2078/922 (attuato con CP_1
Programma Agroambientale della Regione Umbria approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 1272 del 24/6/94) che all'articolo 4, comma 10 stabilisce: "E' concesso un premio annuale per ettaro agli imprenditori agricoli che sottoscrivono per almeno cinque anni uno o più impegni di cui all'articolo 2….”.
La lettera della norma non prevedeva, inizialmente, l'onere di presentazione di una domanda di pagamento annuale.
Con la domanda iniziale la parte istante espressamente dichiarava: “- Di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al reg. CEE n. 2078/92, introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di controlli e sanzioni”.
Dopo l'approvazione da parte della Commissione CEE, con decisione 505 del 22.3.1996, delle modifiche apportate al primo Programma regionale agroambientale da parte della , Parte_1
interveniva a livello comunitario il Reg. CEE n. 746 del 24/04/1996 recante modalità di applicazione del
Regolamento CEE n. 2078/92, avente lo scopo dichiarato (esplicitato nei “considerando” iniziali, quali concisa motivazione del provvedimento) di evitare le sovracompensazioni determinate da combinazioni di aiuti e ogni contraddizione nella definizione degli impegni in sede di attuazione dei programmi agro – ambientali, e volta a definire le condizioni minime che gli agricoltori dovevano rispettare nell'ambito dei vari impegni assunti al fine di garantire un'applicazione più equilibrata delle misure”, dettando disposizioni di carattere amministrativo al fine di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure agro – ambientali..” prevedendo che “ …agli agricoltori inadempienti deve essere imposto di rimborsare gli aiuti percepiti….” e “considerando che norme transitorie dovrebbero evitare che le norme del presente regolamento incidano sul contenuto degli 2 Il regolamento CEE n. 2078/1992 del Consiglio, in data 30 giugno 1992 è volto a incoraggiare la diffusione di pratiche agricole a minor impatto ambientale e compensare gli agricoltori per l'opera di conservazione dell'agroecosistema ed è relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;
esso prevede la concessione di aiuti sulla base di programmi zonali pluriennali, ed è stato recepito in Italia mediante l'adozione di Programmi regionali e provinciali, approvati dalla Commissione Europea. pagina 5 di 10 impegni già assunti;
che per quanto attiene alle norme di carattere amministrativo, queste dovrebbero essere applicate agli impegni in corso”.
Il Regolamento 746/96 disponeva al Capitolo III - Disposizioni Amministrative l'articolo 14 -
(Modalità d'impegno e di pagamento), co 3 “ Se gli aiuti vengono corrisposti ai beneficiari almeno una volta all'anno, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto. In ogni caso, qualora siano intervenute o previste modificazioni in relazione all'impegno sottoscritto, il beneficiario è tenuto a dichiararle almeno annualmente.” norma giustificata anche dalla esigenza di prevedere in modo chiaro gli impegni di spesa, tanto che l'art. 17 “Sorveglianza finanziaria” prevedeva che “Il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun esercizio, gli Stati membri comunicano, conformemente alla tabella di cui all'allegato
I ed operando eventualmente una distinzione tra le regioni dell'obiettivo 1 e le altre regioni, informazioni sull'esecuzione di ciascuno dei programmi approvati a norma del regolamento (CEE) n.
2078/92. Tali informazioni devono pervenire alla entro i quarantacinque giorni successivi CP_6
a tali date .
2. Gli Stati membri comunicano alla a scadenza trimestrali e conformemente CP_6
alla tabella di cui all'allegato II, le previsioni di spesa”.
L'art. 19 del Regolamento rubricato “Controlli” prevedeva che “I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle domande successive di pagamento sono eseguiti in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto dei requisiti di concessione degli aiuti.” E al comma 3 veniva previsto che “Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, effettuate anche avvalendosi, ove opportuno, dei dati del sistema integrato, relative alle parcelle e gli animali oggetto di un impegno, in modo da evitare che uno stesso aiuto venga indebitamente concesso due volte per lo stesso anno di applicazione . È soggetto a controllo anche il rispetto dell'impegno quinquennale.”
All'art. 20 rubricato “Rimborso e sanzioni” si prevedeva che “Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli impegni assunti e delle pertinenti norme regolamentari e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse . Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Con Delibera della Giunta Regionale (DGR) 2928 del 30.4.1996 “Aggiornamento del Pt_1
Programma agroambientale di attuazione del Reg. CEE 2078/92” al punto 2.8., Nota 1 veniva quindi prevista la sanzione della decadenza in caso di inadempimento agli obblighi specifici assunti al pagina 6 di 10 momento della sottoscrizione della domanda3 mentre con la successiva DGR 6241 del 3.9.1996
(Determinazioni per la campagna 1996-1997), venivano apportati i necessari adeguamenti al
Programma Regionale, anche nella parte relativa alle norme tecniche e procedure di attuazione dove –
Parte Generale Punto 5 (pag. 51)- veniva inserita la seguente previsione: “per gli anni successivi i pagamenti vengono effettuati sulla base di una domanda annuale di pagamento dell'aiuto con la quale devono essere dichiarate anche eventuali variazioni dell'impegno sottoscritto qualora le specifiche misure lo prevedano...”.
Pertanto, a partire dal 1996 con disciplina immediatamente applicabile come stabilito dal
Regolamento comunitario, veniva stabilito chiaramente, tra gli obblighi specifici, quello della presentazione annuale di domanda di pagamento del premio, a prescindere da eventuali modifiche.
Di ciò era stata resa edotta la in quanto, con lettera raccomandata n. 2180/5 del CP_1
13/06/1997 (all. n. 14 fascicolo Regione primo grado), comunicava all'appellata: "Si fa seguito CP_7
a precedente nota con la quale veniva comunicato che, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Reg.
CEE n. 746/96, e dalla D.G.R. n. 6241/96, le Ditte ammesse a beneficiare dei premi previsti dal
Regolamento CEE n 2078/92 in una delle tre precedenti campagne 1993/94, 1994/95 e 1995/96, sono tenute a presentare a partire dal corrente anno 1996/97, una domanda annuale di pagamento per ciascuna delle pratiche annuali di cui sono titolari. Ciò al fine di conseguire, anche per questo anno, le annualità di premio spettanti ove vengano mantenuti gli impegni assunti con la presentazione delle domande. Dai documenti agli atti di questa non risulta che codesta TT vi abbia provveduto. CP_8
Poiché tale adempimento ha carattere obbligatorio codesta TT è nuovamente invitata a far pervenire all , entro il 30.06.97, la domanda o le domande annuali di pagamento relative alla campagna CP_2
1996/97.Si avverte che l'omesso invio verrà ritenuto come recesso dalla adesione al programma regionale agroambientale e dagli impegni assunti, con conseguente rinuncia ai premi. Verrà inoltre
pagina 7 di 10 avviata l'azione di recupero delle pregresse annualità di premio già percepite, maggiorate degli interessi legali".
L'appellata non riscontrava la raccomandata, tanto che la stessa non conseguiva né il premio per il 1996/1997, né quelli per le altre due annualità successive.
Circa la funzione e lo scopo della introduzione dell'obbligo di domanda annuale si rileva che la normativa comunitaria sopravvenuta nel 1996 imponeva uno stringente controllo da parte degli Stati membri circa l'assunzione ed il rispetto degli impegni quinquennali assunti dai beneficiari della misure, da effettuarsi al momento iniziale di domanda di ammissione, ma anche successivamente sulle domande di pagamento annuale, sia al fine di evitare sovrapposizioni di misure, sia al fine di realizzare gli obiettivi del Programma, sia al fine di avere costante consapevolezza degli impegni di spesa. Ed a tale scopo aveva introdotto una disciplina dettagliata dei controlli e la scansione almeno annuale del rinnovo delle domande, al fine di consentire l'aggiornamento delle dinamiche aziendali, agevolare una campionatura delle domande in corso, facilitare il controllo da parte dell'operatore pubblico in merito alla permanenza delle condizioni, al rispetto dell'impegno, alla spettanza del premio. Deve inoltre considerarsi che la presentazione della domanda consentiva l'inserimento della pratica nella base campionabile da cui estrarre le aziende da sottoporre a sopralluogo diretto per il controllo di rispondenza tra quanto dichiarato e la reale situazione aziendale e di rispetto degli impegni assunti;
inoltre, la presentazione della domanda annuale consentiva l'esatta individuazione degli impegni finanziari (trattasi di misure con cofinanziamento comunitario al 50%) e la rispondenza tra le previsioni di spesa statuali e le risorse erogate a livello comunitario. Sicché l'omessa presentazione da un lato produceva l'effetto di escludere del tutto l'azienda dal possibile controllo, dall'altro non consentiva una verifica puntuale e tempestiva della previsione di spesa, dall'altro impediva la verifica di rispetto degli obblighi per l'intero quinquennio per il quale il beneficiario si era impegnato al rispetto della misura.
Dal che si evince che la presentazione della domanda annuale costituiva sicuramente un obbligo fondamentale a carico dei beneficiari in quanto l'omessa presentazione escludeva l'azienda dal regime dei controlli e dei premi, e incideva sul rispetto della continuità dell'impegno e sulle esatte previsioni di spesa, sicché la violazione dell'obbligo determinava senz'altro la decadenza totale dalla misura in quanto incompatibile con un mantenimento anche solo parziale -cioè relativo agli anni pregressi.
Sebbene l'obbligo sia sopravvenuto solo nel 1996, come già sopra rilevato l'azienda richiedente si era obbligata inizialmente ad accettare le modifiche al regime di aiuti introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di controlli e sanzioni, e d'altro canto è chiaro che pagina 8 di 10 tutti gli impegni e gli obblighi previsti (anche in forza di disciplina sopravvenuta) debbono essere rispettati integralmente per l'intero quinquennio e per ciascuno dei periodi in cui lo stesso si articola.
A conclusione della disamina della normativa comunitaria e Regionale deve quindi concludersi che la sanzione di decadenza sia stata correttamente inflitta alla dunque la domanda di CP_1
accertamento della illegittimità della sanzione e del diritto a ritenere i premi già ottenuti deve essere rigettata, in accoglimento dell'appello.
Ne consegue altresì il rigetto della domanda (formulata in via principale dalla di CP_1
condanna della al pagamento dei premi per gli anni residui non ancora corrisposti, anche sotto Pt_1
il profilo del difetto di legittimazione passiva della . Tale profilo assume rilievo perché la Pt_1
, in ipotesi di riconoscimento della propria legittimazione passiva, ha comunque formulato in Pt_1
subordine domanda di condanna della appellata alla restituzione dei premi percepiti.
Sotto tale profilo si osserva che è ente locale delegato da allo Parte_1 CP_5
svolgimento di poteri istruttori, di controllo e autorizzativi, ma non dispone direttamente delle somme da erogare a titolo di contributi in relazione al Programma regionale agroambientale (Regolamento
CEE 2078/92), così come non incassa direttamente le restituzioni degli stessi ove accertati come indebiti, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato dalla CP_1
Con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 di soppressione dell e istituzione CP_4
dell è stata decentrata a livello di Regioni e di Province CP_8 Controparte_9 CP_5
autonome la funzione di organismo pagatore già esercitata dall' . Alle Regioni e alle Province CP_4
autonome è stato attribuito il compito di istituire “appositi servizi ed organismi per lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale e di Provincia autonoma”, ma l è anche l'Organismo CP_5
pagatore italiano (con competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea) qualora non siano stati costituiti altri organismi pagatori.
Ad oggi non risulta istituito un Organismo pagatore per la , quindi tale Parte_1
funzione sul territorio umbro viene svolta da . Quale ente pagatore per la , CP_5 Parte_1 CP_5
(e prima del Dlgs 165/1999 ) è unico soggetto che dispone dei fondi comunitari destinati ai CP_4
progetti approvati sul territorio (art. 7 D.lgs. n. 165/1999), mancando tale disponibilità diretta in capo a o ad un ente territoriale a ciò appositamente preposto. Parte_1
Pertanto la , come non poteva assumere la veste di soggetto tenuto a subire la Pt_1
pronuncia giurisdizionale di condanna richiesta dalla , non è legittimata a chiedere la CP_1
ripetizione di somme che sono state erogate dall'Organismo Pagatore.
pagina 9 di 10 Tale conclusione determina l'assorbimento del motivo di appello della , relativo al Pt_1
rigetto della domanda subordinata di condanna della alla restituzione dei premi conseguiti CP_1
per le annualità 1994-1995 e 1995-1996.
L'appello incidentale della atteso l'esito del giudizio, deve essere rigettato. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per il primo grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quanto all'appellante incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello rigetta le domande dell'attore dichiara assorbito il motivo di appello principale subordinato;
rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_1
condanna al pagamento, in favore della , delle spese del doppio grado di Controparte_1 Pt_1
giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 4.835 per compenso al difensore e per il presente grado in euro 3.966,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quanto all'appellante incidentale.
Perugia, 12/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il provvedimento 4870/2 del 16.11.2000 riportava in oggetto la dizione dattiloscritta “ Reg. CEE 2078/92- Programma
Regionale Agroambientale – Recupero premi – a seguito di verifiche catastali” e l'aggiunta a penna “COLTURA PRATO NON PREVISTA” e nel corpo faceva riferimento al rinvenimento di anomalie nella individuazione catastale dei terreni dichiarati ai fini dei premi con esclusione di parte dei terreni dal beneficio degli aiuti e comunicazione del recupero delle somme indebitamente percepite in base a quanto previsto nel DM 159/98 e delle DDGR 12201 del 15.12.1994, 2928 del 30.4.1996, 130 del 10.2.1999 e dalle Norme Tecniche e
Procedura di attuazione 3 La stessa disciplina si rinviene successivamente a livello nazionale nel DM Ministero delle politiche agricole e ambientali del 27 marzo 1998, n. 159 “Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze” introduceva quindi la disciplina relativa ai controlli, prevedendo (art. 4) la decadenza totale o parziale dagli aiuti all'esito dei controlli in corso d'impegno che rilevassero le irregolarità di cui agli artt. 5 e 6,specificandi che (co 3) le irregolarità potevano consistere anche in inadempimenti totali o parziali agli impegni assunti e specificando che (co 6) la decadenza parziale o totale comportava altresì l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente gli importi indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi. All'art. 6 co 4 stabiliva che “La decadenza totale per azione o misura è disposta:a) ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto ad almeno uno degli impegni essenziali sottoscritti all'atto della presentazione della domanda e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed eventualmente integrati con atto formale della regione”. Nell'Allegato 2, quanto agli impegni essenziali per la misura di mantenimento o conversione dei seminativi a prato era previsto, oltre che “il mantenimento del prato o conversione dei seminativi a prato”, la voce “- altri impegni essenziali da definire a livello regionale o da altra Autorità competente”.