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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/12/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 349 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Maria Teresa Brena Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PRIMOSIG SASA e dell'avv. PEGAN FRANCESCA ( ) Via C.F._1
Duca d'Aosta 42 34170 Gorizia , con elezione di domicilio in VIA DUCA D'AOSTA, 42 34170 GORIZIA, presso e nello studio dell'avv. PRIMOSIG SASA
-appellante- CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._5
BR ET , con elezione di domicilio in VIA C. COLOMBO, N.19 04023 FORMIA presso e nello studio dell'avv. BR ET;
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._6
UN TO IN , con elezione di domicilio in VIA SETTALA, 2N01 20124 MILANO presso e nello studio dell'avv. UN TO IN;
-appellati- CONCLUSIONI : PE Pt_1
Per tutti i motivi di cui in parte narrativa, e previo accertamento della fondatezza e legittimità dei motivi di gravame sopra esposti, accogliere la domanda formulata da riformare la sentenza n. 7024/24 del Tribunale di MI, Parte_1
e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: In via preliminare:
1 accertare e dichiarare l'applicabilità della legge croata alla presente controversia ex art. 4 del Regolamento CE 864/2007 (cd. Regolamento Roma II); Nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare Parte_2
per tutti i motivi di cui in narrativa, alla refusione in favore di di
[...] Pt_1 qualsiasi somma venisse posta a carico della stessa all'esito del giudizio;
IN OGNI CASO Spese, diritti ed onorari dell'intero giudizio di primo grado e del presente grado interamente rifuse.
PE , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita,
Rigettare l'appello proposto dalla parte appellante in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto esposto in parte motiva del presente atto, avverso la sentenza n. 7024/2024 del Tribunale di MI (rg.n. 35847/2020), con conferma sul punto della sentenza impugnata;
Accogliere l'appello incidentale proposto dalle parti appellate per tutti i motivi contenuti nel paragrafo 13 e seguenti, 14 e seguenti e 15 e seguenti del presente atto e per l'effetto condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento in favore degli appellanti incidentali di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti, meglio ivi descritti ed anche descritti in atto di citazione del primo grado, ovvero altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo.
In via subordinata all'accoglimento del quarto e quinto motivo dell'appello principale, accogliere il primo motivo di appello incidentale condizionato per le motivazioni tutte di cui al § 16 del presente atto, previa rimessione in istruttoria sui capitoli di prova dal numero 10 al numero 67 di cui alle note ex art. 183 n 2 cpc del primo grado di giudizio integralmente trascritti in calce al presente atto;
In via subordinata all'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale, accogliere il secondo motivo di appello incidentale condizionato per le motivazioni tutte di cui al § 17 del presente atto, previa rimessione in istruttoria sui capitoli di prova dal numero 1 al 9 di cui alle note ex art. 183 n 2 cpc del primo grado di giudizio integralmente trascritti in calce al presente atto;
In via subordinata all'accoglimento del quarto motivo dell'appello principale, accogliere il terzo motivo di appello incidentale condizionato per le motivazioni tutte
2 di cui al § 18 del presente, previa rimessione in istruttoria sui capitoli di prova dal numero 10 al numero 67 di cui alle note ex art. 183 n 2 cpc del primo grado di giudizio integralmente trascritti in calce al presente atto;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria, oltre, IVA e CAP.
IN VIA ISTRUTTORIA
B)Insiste nella ammissione delle istanze istruttorie tutte articolate nelle note ex art. 183 n.2 cpc depositate il 21.11.2021 in primo grado nel giudizio rg.n. 35847/2020, che di seguito si trascrivono integralmente. sull'an debeatur
-vero che nel pomeriggio del giorno 2 novembre 2018, alle ore 16.30 circa, il sig.
percorreva, quale terzo trasportato sul sedile posteriore a bordo Parte_3 della vettura “Renault Clio” tg. VT148-DD, la Strada Statale DC 34, tra le località croate di Viljevo e Donji Miholjac, con direzione di marcia da Donji Miholjac a Viljevo;
-vero che la Strada Statale DC-34, all'altezza del KM 35+550, nel tratto compreso tra le città di Viljevo e Donji Miholjac, è stretta e fiancheggiata, sia a destra che a sinistra, da fossati privi di protezione;
-vero che, al km 35 + 550 circa della Strada Statale DC-34, la vettura “Renault Clio” tg. VT148DD sulla quale si trovava trasportato il sig. iniziava CP_1 manovra di sorpasso di un autoarticolato Man targato DA808DA con rimorchio;
-vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il traffico era intenso in entrambi i sensi di marcia;
-vero che il conducente della vettura “Renault Clio” tg. VT148DD iniziava la Contro manovra di sorpasso del camion spostandosi sulla corsia di sinistra, in maniera repentina e senza sporgersi prima e senza controllare se provenissero autovetture dall'opposto senso di marcia;
-vero che, nel corso della manovra di sorpasso dell'autoarticolato, la vettura
“Renault Clio” tg. VT148-DD, mentre tentava all'improvviso di rientrare e ultimare la manovra di sorpasso, ha urtato, con la propria parte laterale destra, la parte laterale anteriore sinistra dell'autoarticolato;
-vero che, dopo l'urto, la vettura “Renault Clio” tg. VT148-DD subì plurimi ribaltamenti, che la portarono a ruotare in aria a circa 2-2,5 mt da terra, per finire
3 la corsa nel fossato che costeggiava la carreggiata, a circa 15/20 mt da questa, e posizionandosi inclinata con la parte destra a terra;
-vero che, nel momento in cui la vettura “Renault Clio” tg. VT148-DD intraprendeva la manovra di sorpasso dell'autocarro tg. DA808DA, l'opposto senso di marcia era percorso dalla vettura Nissan tg. OS346-KD;
-vero che, dopo l'impatto, sia alcuni passanti che il personale di soccorso, hanno effettuato manovre rianimatorie sulla persona di , che è morto poco Parte_3 dopo l'arrivo dell'ambulanza.
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 1 a 9
> Sig. (residente in [...]a Virovitica, RK NI Testimone_1
Bogdanica 4);
> Sig. (residente in [...]a Donji Miholjac, 7); Parte_4 Persona_1
> Sig.ra (residente in [...]a Donji Miholjac, 7); Parte_5 Persona_1
> Sig. (residente in [...]a Osijek, Labinska 34); Controparte_6
> Sig. (residente in [...]a Koncanica, Koncanica n. 431); CP_7
Si chiede che i suddetti testimoni siano sentiti con rogatoria estera, ovvero con prova dinanzi alla Corte di appello di MI, alla presenza di un interprete di lingua croata.
in punto di quantum debeatur
10. vero che il sig. era un figlio premuroso ed un fratello sempre Parte_3 presente, con carattere socievole e capace di coinvolgere la intera famiglia;
11. vero che la famiglia ha vissuto unita, tutti sotto lo stesso tetto, sino ai CP_1 rispettivi matrimoni di ed;
CP_4 CP_2
12. vero che la famiglia ha sempre condiviso con ogni aspetto della vita Pt_3 quotidiana fino alla condivisione dei medesimi hobbies e all'organizzazione di viaggi insieme;
13. vero che la famiglia tutta riunita, anche allagata, fino alla morte di si Pt_3 riuniva, per lunghi pranzi e cene insieme, almeno una volta alla settimana;
14. vero che anche quando studiava lontano da casa, prima a Roma e poi Pt_3
a Genova, tornava dalla propria famiglia a Camporosso ogni fine settimana;
15. vero che ogni venerdì sera, quando rientrava dalla settimana trascorsa Pt_3 all'università e la domenica, prima di ripartire, organizzava cene con tutta la famiglia, comprese quelle delle sorelle;
4 16. vero che, quando era lontano da casa, per motivi di studio o di svago, Pt_3 era sempre presente con i genitori e le sorelle, ai quali faceva lunghe videochiamate, anche più volte al giorno;
17. vero che, dopo la morte di i suoi familiari vivono in un profondo Pt_3 dolore dovuto alla mancanza di tutte le cose quotidiane che condividevano con lui;
18. vero che, dopo la morte di le dinamiche familiari sono cambiate e le Pt_3 riunioni familiari si sono drasticamente ridotte ed alcun momento conviviale viene organizzato a casa dei genitori di Pt_3
19. vero che la famiglia ha appreso della tragica morte di tramite i CP_1 Pt_3 contatti del figlio sul social network Facebook;
20. vero è che non appena appresa la notizia dell'incidente, i giìenitori sono partiti immediatamente da Camporosso fino ad Osijek, senza mai fermarsi per la strada, compiendo un viaggio di quattordici ore, nella disperazione più totale;
21. vero è che appena arrivati sul luogo dell'incidente, nel campo erano ancora presenti i restilasciati dagli operatori sanitari ed i pezzi dell'autovettura Renault Clio, e che questa immagine è sempre presente negli occhi dei genitori,i quali la ripetono continuamente;
22. vero è che subito dopo i fatti di cui al capitolo precedente, i genitori si sono recati nell'appartamenteo dove viveva e la raccolta degli effetti personali Pt_3 di resta ancora oggi un momento straziante nei racconti dei genitori;
Pt_3
23. vero che ha frequentato, durante l'anno accademico 2017/2018 Parte_3
(dal settembre 2017 al giugno 2018), la facoltà di medicina dell'università di Osijek tramite progetto “Erasmus”.
24. vero che e , mamma e padre di dal Controparte_3 Controparte_1 Pt_3 giorno in cui hanno appreso della morte del figlio, si sono chiusi in sé stessi e nel loro dolore, hanno volti e sguardi spenti e soffrono di insonnia;
25. vero che, dopo la morte di i sigg.ri e Pt_3 Controparte_3 CP_1
, rifiutano qualsiasi contatto con il mondo esterno, evitando anche di andare al
[...] mare o di accompagnare i nipoti al parco giochi o a scuola;
26. vero che, dal giorno della morte del figlio, i genitori si recano sulla tomba del figlio in ogni momento libero;
27. vero che, in casa, tutto è fermo alla morte di i vestiti sono ancora Pt_3 nell'armadio, la camera si trova ancora nello stato in cui l'ha lasciata ed Pt_3 in casa sono presenti numerosi ricordi e fotografie che lo raffigurano;
28. vero che i sigg.ri e , ancora oggi dormono Controparte_3 Controparte_1 nella camera di e la madre dorme con la maglia preferita del figlio;
Pt_3
5 29. vero che i sigg.ri e sin dalla morte del Controparte_3 Controparte_1 figlio, rifiutano qualsiasi invito di amici e conoscenti ad uscire, andare in vacanza al cinema o al teatro;
30. vero che i sigg.ri e , prima della morte del Controparte_3 Controparte_1 figlio, erano soliti organizzare, durante i fine settimana, o durante le ferie estive e natalizie, pranzi con amici e parenti;
31. vero che i sigg.ri e , prima della morte del Controparte_3 Controparte_1 figlio, frequentavano abitualmente comitive di amici, con i quali condividevano l'organizzazione di pranzi a casa, uscite al ristorante, gite fuori porta o a teatro;
32. vero che esternava i suoi sentimenti per la madre abbracciandola e Pt_3 baciandola spesso, confidandole tutte le sue problematiche;
33. vero che e la madre si aggiornavano costantemente per ogni minimo Pt_3 spostamento o attività quotidiana, quali il caffè con gli amici o l'uscita serale;
34. vero che durante gli studi, anche quelli universitari, era solito ripetere Pt_3 le lezioni ad alta voce alla madre;
35. vero che la sig.ra , prima della morte di amava Controparte_3 Pt_3 cucinare per intere tavolate di amici e parenti;
36.vero che condivideva con la madre l'amore per la cucina e le chiedeva Pt_3 le ricette che, poi, sperimentava quando era lontano da casa;
37. vero che, dalla morte del figlio, la sig.ra ha smesso di dedicarsi alla cucina CP_3
e prepara solo pasti frugali;
38. vero che, dalla morte del figlio, la sig.ra esce di casa solo per recarsi a CP_3 lavoro ed evita qualsiasi altra uscita;
39. vero che, dopo la morte di la sig.ra insegnante da oltre Pt_3 CP_3 vent'anni presso il liceo di Camporosso, ha chiesto il trasferimento presso altro istituto scolastico ( a Ventimiglia) in quanto tutto le ricordava, nella scuola, il figlio;
40. vero che il sig. , prima della morte del figlio, era una persona Controparte_1 molto attiva, anche nel sociale, con hobbies ed interessi condivisi spesso anche con la famiglia, che spaziavano dall'attività politica all'associazionismo sportivo;
41. vero che il sig. era stato collocato in pensione il giorno prima della morte CP_1 di Pt_3
42. vero che, prima della morte di il sig. amava uscire Pt_3 Controparte_1 in bici ed andare a sciare, attività sportive che condivideva con Pt_3
43. vero che il sig. ed il figlio erano soliti, durante Controparte_1 Pt_3
l'inverno, organizzare vacanze sulla neve, anche con gli amici;
6 44. vero che il sig. ed il figlio condividevano la passione Controparte_1 Pt_3 per la bicicletta e che l'ultima uscita insieme in bici di padre e figlio è stata, il giorno 20.10.2018, sulla ciclabile da Camporosso a San Lorenzo;
45. vero che, dalla morte del figlio, il sig. è salito in sella ad una Controparte_1 bici unicamente, il 20.10.2019, ad un anno dalla morte di ed ha ripercorso Pt_3 lo stesso tratto ciclabile fatto con prima della sua morte;
Pt_3
46. vero che, dopo la morte di il sig. ha smesso di sciare Pt_3 Controparte_1
e di fare gite in montagna;
47. vero che sino alla morte del figlio, è stato Presidente del Controparte_1
“Gruppo Sci del dopolavoro ferroviario di Ventimiglia” e, per 25 anni, ha organizzato corsi di sci e settimane sulla neve, accompagnato, nelle iniziative, anche da che si occupava di accompagnare i ragazzi con disabilità; Pt_3
48. vero che , prima della morte del figlio, svolgeva attività politica Controparte_1
e ricopriva la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia;
49. vero che, dalla morte del figlio, il sig. ha abbandonato Controparte_1 qualsiasi attività e carica politica;
50. vero che aveva lavorato tutta l'estate per poter regalare ai genitori una Pt_3 crociera;
51. vero che l'unica uscita dei coniugi è stato il viaggio, ad un anno dalla CP_1 morte del figlio, ad OsijeK per ripercorrere l'ultimo giorno di vita di Pt_3
52. vero che ed , sin dalla nascita di più piccolo di oltre CP_4 CP_2 Pt_3 dieci anni, si sono comportate con lui come seconde mamme, accudendolo, proteggendolo ed incoraggiandolo in ogni aspetto della vita;
53. vero che e le sorelle ed erano molto uniti ed Parte_3 CP_2 CP_4 affiatati, con sempre presente nella vita delle sorelle;
Pt_3
54. vero che, anche dopo il matrimonio di ed i rapporti tra CP_2 CP_4 Pt_3
e le sorelle hanno continuato ad essere continui e quotidiani, vivendo nel medesimo complesso residenziale;
55. vero che quando era fuori casa sentiva le sorelle, telefonicamente, Pt_3 anche più volte al giorno;
56. vero che le sorelle si rivolgevano a per confidenze su lavoro, famiglia e Pt_3 nipotine;
57. vero che aveva rinunciato ad intraprendere un percorso di studi CP_4 universitari presso l'Università di Pavia perché troppo distante dall'amato fratello
Pt_3
7 58. vero che prima della morte del fratello, era persona solare ed CP_4 energica;
59. vero che, dalla morte del fratello, ed sono chiuse in sé stesse, CP_4 CP_2 rifiutano di uscire e di frequentare gli amici di una vita;
60. vero che i tre fratelli condividevano la passione per le riunioni conviviali CP_1
a casa dei genitori;
61. vero è che era il padrino di battesimo della prima figlia di Parte_3 Per;
CP_4
62.vero è che quando nacque , la seconda figlia di era Per_3 CP_4 Pt_3 presente al parto e fu il primo a prenere in braccio la piccola;
Per_3
63. vero che era l'anima delle riunioni familiari, capace di parlare Parte_3 di qualsiasi argomento con ognuno dei familiari;
64. vero che, dalla morte di le riunioni familiari sono sporadiche, oltre che Pt_3 tristi e malinconiche;
65. vero che ed condividevano con la passione per lo sci;
CP_4 CP_2 Pt_3
66. vero che ed provano dolore nel vedere i genitori soffrenti e chiusi CP_4 CP_2 in sé stessi dalla morte di Pt_3
67. vero che ed , dalla morte di sono sempre presenti nella CP_4 CP_2 Pt_3 vita dei genitori e si organizzano tra loro in modo da non lasciarli mai soli.
Si indicano a testimoni sui capitoli dal numero 10 al numero 67 i signori
> Sig. residente a [...], Corso Vittorio Emanuele nr. Testimone_2
236/B int.06;
> Sig. residente a [...], Corso Vittorio Emanuele nr. Testimone_3
236/F int.06;
> Sig.ra residente a [...], Corso Vittorio Emanuele nr. 236/F. Tes_4
PE Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di MI adita, ogni contraria istanza disattesa, nel merito in via principale: Rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza N.7024/2024 pubblicata in data 15.07.2024. In parziale riforma della suddetta sentenza accogliere l'appello incidentale proposto perché la sentenza di primo grado è parzialmente viziata in fatto e in diritto nonché illogica, carente di motivazione ed in riforma della stessa, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità della parte convenuta per il sinistro per cui è causa, dichiarare che la parte convenuta proprietaria della vettura nulla deve alle parti appellate;
In ogni caso:
8 dichiarare e confermare che tenuta a manlevare il signor Parte_1
di quanto lo stesso fosse condannato a corrispondere alle parti Controparte_8 attrici. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali stragiudiziali art 20 DM 55/2014 e 23/2018, Tabella 25 Tariffa e per la fase d'introduzione della negoziazione e Tabella 25 bis Tariffa, oltre alle competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio, ex art 4 DM 55/2014 e 147/2022, Tabella 2 Tariffa, tutte maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, di C.P.A. ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto anticipatario. Per l'art. 9 L. 488/99 s.s., il valore del procedimento è entro
€ 260.000,00 Ordinare l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G n 35847/2020, Tribunale di MI, sez X, dottor Marco Carbonaro In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutte le istanze così come dedotte nella memoria ex art 183, VI co., n. 2, c.p.c. depositata nel corso del primo grado, che ha qui da intendersi ritrascritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 Controparte_3
ed convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_2 Controparte_4
MI, , e (mandataria Parte_2 Parte_1 CP_9 in Italia per la liquidazione dei sinistri dell'assicuratore estero, Parte_1
, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non
[...]
(detratti gli acconti già percepiti) subiti in conseguenza del decesso del Persona_4
, in seguito a un sinistro stradale avvenuto in data 02.11.2018 in
[...]
Croazia, allorché mentre percorreva la strada statale DC-34, alla guida Persona_5 del veicolo Renault Clio targato (HR) VT148-DD, di proprietà di , Parte_2 assicurato presso la CI croata sul quale viaggiavano Parte_1 anche e (fratello di , veniva Parte_3 Testimone_1 Parte_2 in collisione, durante la fase di rientro da una manovra di sorpasso, con l'autoarticolato che lo precedeva. Allegavano che, in conseguenza del violento impatto, l'autovettura veniva spinta al di fuori della carreggiata e che il congiunto, seduto sul sedile posteriore, veniva sbalzato fuori dall'abitacolo, decedendo poco dopo. Gli attori, sulla base della legge croata sulla sicurezza stradale, affermavano quindi l'esclusiva responsabilità del conducente per avere Persona_5 imprudentemente effettuato la manovra di sorpasso del camion.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, in Parte_1 particolare evidenziando che la polizza non poteva operare in quanto il conducente,
era risultato sprovvisto di licenza di guida;
che sia il proprietario del Persona_5 veicolo, che la vittima, , erano a conoscenza di Parte_2 Parte_3 tale circostanza;
che il conducente dell'autocarro aveva peraltro concorso nella
9 causazione del sinistro;
che non aveva neppure indossato la cintura Parte_3 di sicurezza, a differenza degli altri due passeggeri (il e , Per_5 Testimone_1 che avevano riportato solo lievi lesioni.
Contestava, in ogni caso, non solo la debenza ma anche la quantificazione dei danni per mancanza di allegazione e prova, anche alla luce delle somme già percepite dagli attori. Deduceva, altresì, che il danno non patrimoniale doveva essere quantificato secondo i criteri stabiliti dalla legge croata, la quale, inoltre, nulla accordava ai fratelli non conviventi della vittima.
Da ultimo, svolgeva domanda subordinata di manleva nei confronti di
[...]
Parte_2
Costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree e di essere Parte_2 manlevato dalla compagnia assicuratrice del proprio veicolo e/o dalla mandataria della stessa, anch'essa convenuta.
Non si costituiva , che veniva pertanto dichiarata contumace. CP_9
Con sentenza n. 7024/2024 il Tribunale di MI ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
CP_9
DICHIARA l'inammissibilità della domanda di manleva proposta da
[...] verso e in applicazione della legge Parte_2 CP_9 Parte_1 croata, DICHIARA responsabile del sinistro occorso in Croazia in data CP_10
02.11.2018 e nel quale è deceduto , con concorso della vittima Parte_3
nella causazione del danno nella misura del 30% (con il residuo Parte_3
70% a carico del conducente , e per l'effetto, tenuto conto della somma CP_10 di 49.252 euro già corrisposta a parte attrice,
CONDANNA ed in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 pagare:
- a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Controparte_1 somma residua di 45.729 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo,
e, a titolo di danno patrimoniale, la somma residua di 4.548,84 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Controparte_3 somma residua di 45.729 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
10 - ad , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la CP_2 somma di 24.500 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- ad , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Controparte_4 somma di 24.500 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- a tutti gli attori, in solido tra loro, a titolo di danno patrimoniale per attività stragiudiziale, la somma complessiva residua di 2.450 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le domande tutte di verso;
Parte_1 Parte_2
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_2 [...]
Parte_1
COMPENSA per un terzo le spese di lite tra parte attrice e i convenuti e Parte_2
Pt_1
CONDANNA ed in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 rimborsare a , , ed Controparte_1 Controparte_3 CP_2 CP_4
, in solido tra loro, i residui due terzi, che si liquidano in euro 12.000 per
[...] compensi (euro 2.600 per fase di studio;
euro 1.700 per fase introduttiva;
euro 3.500 per fase istruttoria ed euro 4.200 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 363 per esborsi (2/3 di C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria”.
In particolare, il giudice di prime cure (dopo aver, preliminarmente, dichiarato l'inammissibilità, per tardività, della domanda di manleva proposta da
[...] verso e , nonché il difetto di legittimazione passiva Parte_2 Pt_1 CP_9 di , per via dell'evocazione in giudizio anche dell'assicuratore straniero, CP_9
) ha ricostruito la dinamica dei fatti attribuendo la responsabilità Parte_1 esclusiva dell'accaduto al conducente del veicolo, esclusa, invece, la Persona_5 responsabilità concorrente, nella causazione dell'incidente, del conducente del tir sorpassato.
Ha, conseguentemente, accertato, in applicazione della legge sostanziale croata, la responsabilità risarcitoria di quale proprietario del veicolo Parte_2 condotto dal nonché l'obbligo della compagnia assicurativa a Per_5 Pt_1 risarcire gli attori in solido con il proprietario.
Sul punto, ha rilevato il primo giudice che:
11 - la guida del veicolo da parte del non poteva configurarsi come “uso non Per_5 autorizzato” ai sensi dell'art. 1070 comma 1 della legge croata sui rapporti obbligatori n. 35 del 2005, circostanza che, se ricorrente, avrebbe escluso la responsabilità del proprietario del veicolo;
- non erano nemmeno configurabili, nel caso in specie, le invocate cause di inoperatività della polizza (art. 23 n. 3 e art. 24 legge 151 del 2005), avendo ritenuto non raggiunta la prova, gravante sull'assicuratore, della consapevolezza, né in capo alla vittima, né in capo al proprietario del veicolo, Parte_3 [...]
che il conducente, non fosse provvisto di patente di guida. Parte_2 Persona_5
Il tribunale ha quindi, su tali basi, ritenuto operante la polizza assicurativa e, per l'effetto, rigettato la domanda di rivalsa formulata dalla compagnia nei confronti dell (“ferma semmai la possibilità per l'assicuratore di rivalersi, non tanto Parte_2 sull'assicurato incolpevole, quanto sul conducente stesso privo di patente, che tuttavia non è parte del presente giudizio”).
Il primo giudice ha nondimeno riconosciuto – in applicazione degli articoli 1092 e
1106 della legge croata sulle obbligazioni civili n. 35 del 2005 – il concorso di colpa della vittima (sul presupposto che, se avesse usato le cinture non Parte_3 avrebbe avuto conseguenze fatali e avrebbe riportato lesioni comparabili a quelle degli altri due soggetti coinvolti, e , riducendo del Testimone_1 Persona_5
30% il risarcimento dovuto e ponendo il residuo 70% a carico del conducente con conseguente condanna di e in solido tra loro, al Parte_2 Pt_1 pagamento del 70% dei danni risarcibili.
In ordine al quantum, a proposito del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il tribunale ha, anzitutto, disapplicato la legge croata nella parte in cui subordina il risarcimento del danno ai germani della vittima al requisito della convivenza e della comunione stabile di vita, valutandola incompatibile con l'ordine pubblico;
ha constatato, inoltre, che i criteri formulati dalla Corte Suprema croata per la quantificazione del danno non patrimoniale fossero meramente orientativi, sì che, per provvedere alla quantificazione dell'”equo” risarcimento (ex art. 1101 legge obbligazioni civili) era necessario tenere conto (alla stregua di quanto avviene anche secondo la legge italiana) dell'età della vittima e dei congiunti danneggiati, dell'eventuale convivenza e dell'intensità del legame.
Quindi, il giudice ha liquidato il danno de quo nei seguenti termini:
12 - per i genitori e : “liquidazione di una Controparte_1 Controparte_3
somma pari a 100.000 euro ciascuno, apparendo equo procedere ad almeno il raddoppio dell'importo standard previsto dalla legge croata, comprendendo la somma di 100.000 euro anche la liquidazione in via equitativa di rivalutazione e interessi dal decesso sino all'attualità, calcolati sull'intero sino al pagamento dell'acconto nel dicembre 2019 e sul residuo da allora all'attualità”;
- per le sorelle ed : “appare equo procedere CP_2 Controparte_4 ugualmente ad almeno il raddoppio dell'importo standard e dunque liquidare in 35.000 euro ciascuna il danno, anch'esso comprensivo in via equitativa di rivalutazione e interessi sino all'attualità”.
Ha statuito, peraltro, che “di tali somme, considerato il concorso di colpa del de cuius in misura del 30%, deve essere posto a carico dei convenuti il 70%, pari a 70.000 euro per ciascun genitore e 24.500 euro per ciascuna sorella” e che “dalla somma di
70.000 per ciascun genitore deve, infine, essere sottratto l'importo pagato da a titolo di acconto per danno “da morte” (doc. 16 att.) (20.816 euro per CP_9 ciascun genitore), rivalutato all'attualità da dicembre 2019 e dunque pari a 24.271 euro, al fine di sottrarlo in via omogenea dal risarcimento complessivo, liquidato all'attualità”.
Ha dichiarato, conseguentemente, che “in conclusione, a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del congiunto è liquidata a e Pt_3 Controparte_1
la somma residua di euro 45.729 ciascuno e a ed Controparte_3 CP_2
la somma di 24.500 euro ciascuna. Controparte_4
Su tali somme decorreranno unicamente gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo”.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali (spese di rimpatrio salma e connesse pratiche amministrative e spese di estrazione e traduzione atti polizia e procura croate), il tribunale ha riconosciuto:
- a favore del solo , la voce relativa alle spese di traduzione, nel Parte_3
ridotto importo di euro 4.548,84 (“con rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo”);
13 - in favore degli attori, in solido tra loro, la voce relativa alle spese di assistenza stragiudiziale, prestata dalla CI nel ridotto importo di euro 2.450,00 CP_11
(“oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo”), al netto del pagamento già percepito da per spese legali (di 1.670 euro). Sul punto, il tribunale ha, in CP_9 particolare, ritenuto dimostrata l'obbligazione, gravante sugli attori, di pagamento di tali spese, ciò sulla base del contratto concluso tra gli attori medesimi e la CI di UL , e, segnatamente, della clausola contrattuale che prevedeva CP_11
l'obbligo dei primi al compenso, in favore della seconda, pari al 10% del risarcimento ottenuto anche in via giudiziale.
Ha constatato che il detto obbligo ricorreva, peraltro, “soltanto qualora il risarcimento sia ottenuto dalla mandataria in nome e per conto dei mandanti, circostanza CP_11 che ricorre per il pagamento dell'acconto di circa 47.500 euro ma non per l'odierna liquidazione giudiziale, ricorrente nella specie”; su tali basi, e valuto che l'attività documentata era relativamente modesta, ha quindi equitativamente quantificato la voce di tale danno limitatamente al 10% di 47.500 (detratti euro 1.670), percepiti da con l'intermediazione di , nulla invece riconoscendo, a titolo di CP_9 CP_11 rimborso spese legali, relativamente alla posta risarcitoria accertata in sentenza.
Non ha riconosciuto le altre voci di danno dedotte, in parte perché non provate e in parte perché assorbite dagli importi già percepiti da . CP_9
Da ultimo, ha regolato le spese di lite, compensandole nella misura di 1/3 tra gli attori e i convenuti, ponendo i residui 2/3 a carico di quest'ultimi e compensandole interamente tra i convenuti medesimi (considerata l'inammissibilità delle domande dell verso e l'infondatezza di quelle di verso Parte_2 Pt_1 Pt_1
. Parte_2
Avverso la sentenza ha proposto appello adducendone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui:
- ha riconosciuto l'operatività della polizza assicurativa sulla base di una erronea interpretazione della normativa e della giurisprudenza croata;
- ha escluso, sulla base di una inesatta ricostruzione della dinamica del sinistro, la responsabilità concorrente del conducente del tir, senza, peraltro, considerare la rilevanza di tale questione nei confronti (se non della vittima, quantomeno) della compagnia assicurativa, atteso che da un ipotetico positivo accertamento della predetta corresponsabilità sarebbero potute scaturire pretese restitutorie dell'assicurazione nei confronti del conducente del tir;
14 - pur riconoscendo un rilevantissimo contributo causale del danneggiato rispetto Contr alla causazione del sinistro, ha determinato la misura del concorso di colpa del nella sola percentuale del 30%. Parte appellante ha quindi chiesto che la detta
[...] percentuale venga rideterminata in misura superiore;
- ha raddoppiato i parametri per la quantificazione del danno non patrimoniale previsti dalla legge croata, malgrado tali parametri, a differenza di quelli previsti dalle tabelle dei tribunali di MI e Roma, fissino un tetto massimo del danno liquidabile, oltre il quale il giudice non può spingersi. Su tali basi, ha chiesto la rideterminazione in difetto degli importi liquidati in favore degli attori a ristoro del danno parentale;
- ha, infine, determinato il danno in favore delle sorelle della vittima in violazione della legge croata, che esclude il riconoscimento del risarcimento del danno parentale in capo ai germani che non abbiano una “comunione stabile di vita” con il danneggiato.
Si costituivano , , ed Controparte_1 Controparte_3 CP_2 CP_4
interponendo a loro volta appello incidentale, con cui hanno censurato la
[...] liquidazione del danno patrimoniale e il computo degli interessi di mora, e appello incidentale condizionato, affidati, ciascuno di essi, a tre motivi.
In particolare, hanno impugnato incidentalmente la gravata sentenza, nella parte in cui:
- ha liquidato in euro 3.500 (al lordo del concorso di colpa della vittima) il danno patrimoniale consistito nel costo dell'assistenza stragiudiziale;
- ha liquidato gli interessi compensativi dalla data della sentenza, invece che dalla data del fatto illecito;
- ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c.
In via condizionata all'accoglimento del gravame principale, gli appellati hanno impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui:
- ha rigettato le richieste istruttorie volte a dimostrare l'intensità del vincolo affettivo tra la vittima ed i familiari;
- ha attribuito alla vittima un concorso di colpa del 30%;
15 - ha ritenuto non contrastante con l'ordine pubblico la legge croata, nonostante tale legge accordi ai familiari della vittima un risarcimento pari a un ventesimo di quello accordato dal diritto vivente italiano.
Si costituiva anche , ribadendo, contrariamente a quanto assunto Parte_2 dalla CI appellante (cfr. primo motivo di appello principale), Pt_1
l'operatività della polizza, non potendosi ravvisare in capo al proprietario del veicolo alcuna colpa tale da giustificare la conseguenza della perdita della copertura assicurativa.
Ha inoltre interposto appello incidentale, con cui deduce:
- l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del primo giudice, e, segnatamente, l'inesatta valutazione della condotta del conducente del tir;
- l'omessa valutazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario del veicolo, del concorso della vittima nella causazione del sinistro;
- l'errata determinazione del concorso di colpa del danneggiato nella limitata misura del 30%;
- l'erronea interpretazione della legge e dei principi croati in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del “tetto massimo” liquidabile, sia sotto il profilo del riconoscimento del danno da partita parentale in capo ai fratelli e sorelle in assenza di stabile comunione.
, ed hanno Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 eccepito la tardività dell'appello incidentale proposto da . Parte_2
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre affrontare il tema dell'ammissibilità del gravame incidentale di questo è stato depositato in data 05.09.2025, Parte_2 mentre la sentenza è stata pubblicata il 15.07.2024. Il ricorso incidentale sarebbe dunque da considerarsi tardivo in relazione al termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (scadente in data 15.02.2025).
16 Reputa al riguardo la Corte che detta impugnazione sia ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
L'art. 334 c.p.c. consente infatti alla parte contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario per impugnare o della propria acquiescenza.
Va a tale proposito rilevato che, come affermato a partire dalla sentenza delle Sez.
Un. della Corte di cassazione n. 24627/2007 (e ribadito dalle Sez. Un. con sentenza n.
8486/2024), “Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”.
È stato infatti evidenziato che l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e deriva dall'impugnazione altrui, allorché, cioè, l'accoglimento dell'impugnazione principale darebbe luogo a una soccombenza totale oppure a una soccombenza più grave di quella stabilita dalla sentenza impugnata (cfr. da ultimo anche Cass. civ. sez.
I, n. 24761/2025; Cass. civ. n. 1404/2025).
Ciò premesso in generale, risulta evidente che, nella specie, l'interesse all'impugnazione incidentale, da parte dell (in parte qua, di natura adesiva Parte_2 rispetto a quella di giacché i motivi di doglianza sono sovrapponibili al Pt_1 secondo, terzo, quarto e quinto dell'appello principale) è insorto a seguito dell'impugnazione principale della stessa perché le contestazioni della Pt_1 compagnia, sotto il profilo della inoperatività della polizza ( primo motivo di appello principale), lo espongono al rischio di trovarsi esposto con il suo solo patrimonio a fronteggiare la pretesa risarcitoria dei parenti del defunto . CP_1
1. Errata applicazione della legge croata:
17 a) Sostiene l'appellante che il Tribunale ha interpretato in modo errato gli articoli
1069 e 1071 della legge croata sui rapporti obbligatori . In particolare ritiene che la polizza assicurativa non avrebbe dovuto coprire il sinistro, poiché l'auto era guidata da un conducente non autorizzato ( cioè il veicolo era stato affidato dal proprietario al fratello il quale all'insaputa dell lo aveva a sua volta affidato al . Parte_2 CP_10
Il motivo di appello non è fondato. Infatti l'art 1070/2 comma della legge croata prevede che oltre all'utente non autorizzato è responsabile anche il proprietario dell'autoveicolo se per sua colpa o per colpa delle persone che avrebbero dovuto prendersi cura del veicolo ha consentito l'uso non autorizzato del veicolo. Nella specie è pacifico che il fratello affidatario del veicolo abbia Tes_1 colpevolmente consentito la guida dello stesso anche a soggetto privo di patente con conseguente responsabilità solidale anche del proprietario del veicolo.
Per quanto riguarda, poi, il rapporto tra assicurato e assicurazione viene in considerazione la legge croata delle assicurazioni e in particolare, gli art 23 e 24 che si esaminano a seguire.
b) Esclusione del risarcimento ai passeggeri consapevoli:
-Ai sensi dell'art. 23 della legge croata sulle assicurazioni, il passeggero non ha diritto al risarcimento se consapevole di essere trasportato da un conducente non autorizzato. Secondo sapeva che non aveva la patente, Pt_1 Parte_3 CP_10 contesta che il Tribunale non abbia considerato che conosceva il croato e CP_1 aveva vissuto in Croazia, quindi poteva capire la conversazione sulla guida senza patente intavolata tra il e il CP_10 Tes_1
Anche l nel suo appello incidentale tardivo avanza lo stesso motivo di Parte_2 impugnazione ritenendo che non debba essere riconosciuto il risarcimento del danno al . CP_1
Anche questo motivo di gravame non è fondato atteso che come correttamente statuito dal primo giudice, non è provato che il avesse ascoltato la CP_1 conversazione intercorsa tra il e che avesse comunque compreso CP_10 Tes_1 esattamente i termini della questione ( ossia che avesse consentito la guida a Tes_1 per far esercitare l'amico privo di patente e privo di un “foglio rosa” alla CP_12 guida) non essendo madrelingua croato e anzi praticando la lingua straniera in occasione degli studi all'estero: dunque manca la prova che lo stesso fosse consapevole di tale circostanza. Né sono state dedotte prove a dimostrazione del fatto che il avesse Parte_3 effettivamente compreso che il VC era privo di qualsivoglia titolo abilitativo alla guida, discutendo della questione con gli amici , avallando la funesta decisione.
c)inoperatività della garanzia ai sensi dell'art 24 della legge croata .
Assume l'appellante che l'art. 24 della Legge sull'assicurazione obbligatoria nella circolazione stradale, delinea una serie di circostanze in cui “la persona assicurata
18 perde i diritti dell'assicurazione”. Tra di esse viene espressamente annoverata sub n. 2 l'ipotesi di guida da parte di “conducente non in possesso di una patente di guida valida del tipo o della categoria appropriata”. Conseguentemente, nel caso di specie, poiché al verificarsi del sinistro il veicolo assicurato era condotto da un soggetto privo di patente, deve legittimamente ritenersi che la polizza non operasse, ricadendosi pacificamente nell'ipotesi sopra indicata di esclusione della copertura assicurativa, con conseguente: a- rigetto della domanda dei o CP_1
b- in subordine di condanna dell' alla refusione in favore di Parte_2 di qualsiasi somma venisse posta a carico della stessa all'esito del giudizio. Pt_1
Sub a, osserva la corte che, anzitutto , l'art. 24 comma 21 della legge croata prevede che la perdita dei diritti assicurativi dell'assicurato in caso di guida senza patente non ha effetto sul diritto al risarcimento del danno del danneggiato, sicchè legittimamente i hanno ottenuto l'indennizzo da parte dell'assicurazione. CP_1
Sub b. per quanto riguarda il diritto alla rivalsa l'appellante censura la sentenza del primo giudice laddove ritiene che la perdita del diritto dell'assicurato sia subordinata alla prevedibilità da parte dell'assicurato che il veicolo era guidato da persona sprovvista di patente. Tanto premesso si è visto che la legge croata all'art 24 primo comma riconosce il diritto di rivalsa all'assicurazione nel caso di guida senza patente. 1 Articolo 24 (Compensazione dei danni in caso di decadenza del diritto all'assicurazione)
(1) L'assicurato perde il diritto all'assicurazione nei seguenti casi:
se il conducente non ha utilizzato il veicolo per lo scopo per cui era destinato;
se il conducente non possedeva una patente valida per il tipo o categoria appropriata, salvo che durante le lezioni di guida, quando un candidato alla patente conduceva il veicolo rispettando tutte le regolamentazioni che disciplinano tali lezioni;
se al conducente è stata confiscata la patente o gli è stata vietata la circolazione o è stata applicata una misura protettiva che gli vieta la conduzione di un veicolo di una determinata tipologia o categoria ovvero la revoca della validità della patente o la misura protettiva che vieta l'uso di una patente straniera sul territorio della Repubblica di Croazia;
se il conducente ha condotto il veicolo sotto l'influenza di alcol oltre il limite stabilito, narcotici, medicinali psicoattivi o altre sostanze psicoattive;
se il conducente ha causato il danno intenzionalmente;
se il danno è avvenuto perché il veicolo era gravemente difettoso dal punto di vista tecnico e il conducente era consapevole di tale circostanza. (2) La decadenza del diritto all'assicurazione sulla base del comma (1), punti (1) – (6) del presente articolo non influenza il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, e il danneggiato può presentare richiesta di indennizzo all'assicuratore responsabile. (3) L'impresa di assicurazione che ha, sulla base del comma (1), punto (5) del presente articolo, pagato un risarcimento al danneggiato ha il diritto al rimborso dell'intero importo pagato in danni, interessi e spese dalla persona responsabile del danno;
e nei casi del comma (1), punti (1), (2), (3), (4) e (6), ha diritto al rimborso fino ad un massimo di dodici (12) medie retribuzioni nette secondo l'ultimo rapporto ufficiale dell'Ufficio centrale di statistica.
19 Ritiene la corte che il riferimento normativo alla guida senza patente attenga all'assicurato o al soggetto cui l'assicurato abbia consapevolmente affidato il mezzo e non possa valere anche in tutti i casi in cui il mezzo sia guidato, invito domino, da soggetto non munito di patente atteso che, in tale ipotesi si finirebbe del tutto illogicamente a ritenere che nel caso di furto di autoveicolo condotto dal ladro privo di patente l'assicurazione avrebbe diritto di rivalsa nei confronti di colui che ha subito il furto. Nel caso di specie l'assicurato ha legittimamente affidato il mezzo a soggetto munito di patente , mentre quanto accaduto successivamente e cioè l'incauto affidamento del mezzo da parte del terzo autorizzato a soggetto non munito di patente è avvenuto illecitamente invito domino non diversamente che nel caso di furto di autoveicolo sicchè deve essere escluso il diritto di rivalsa dell'assicurazione nei confronti dell'ignaro assicurato. Del resto, in senso contrario non risulta allegata giurisprudenza croata da parte dell'appellante che evoca decisioni in cui vi era consapevolezza da parte dell'assicurato e del trasportato della mancanza di titolo abilitativo alla guida da parte del trasportato con conseguente esclusione dell'indennizzo.
2. Errata ricostruzione della dinamica che ha riconosciuto una responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro:
- come anche con il suo appello incidentale, sostiene che Pt_1 Parte_2 anche il conducente del camion abbia avuto un ruolo nell'incidente, poiché non ha ridotto la velocità ( conducente viaggiava ad una velocità di 74 km/h CP_7 con un limite previsto di 60 km/h.) allorchè si è reso conto che il veicolo che lo precedeva lo stava superando mentre sopraggiungeva nel senso opposto altro veicolo. Ritiene la corte che anche questa censura non sia fondata. Infatti dalla descrizione della dinamica del sinistro come emerge dalla sentenza del collegio supremo croato, risulta che il ha perso il controllo del veicolo allorchè spostandosi CP_10 improvvisamente sulla corsia di sinistra per effettuare il sorpasso del tir ha “colpito” la banchina (circostanza confermata dal e dal , ha CP_10 Testimone_1 cominciato a sbandare ed è ritornato sulla carreggiata di destra urtando con la parte laterale destra la parte laterale sinistra del camion. Dunque, assodato ( come emerge dalle testimonianze raccolte in occasione del processo penale) che vi erano le condizioni di traffico per effettuare la manovra di sorpasso, il sinistro si è verificato esclusivamente per l'inesperienza del conducente che improvvisamente e accelerando è uscito sulla corsia sinistra e spostandosi troppo ha urtato la banchina sinistra e ha perso il controllo del veicolo. Non sussiste dunque nesso causale tra la velocità del camion ( di poco sopra il limite) e il sinistro atteso che se anche il camion avesse rallentato il sinistro si sarebbe comunque verificato, essendo stato determinato esclusivamente dall'incapacità del conducente di governare il veicolo .
Alla luce di tutto quanto precede, può in conclusione ragionevolmente ritenersi:
20 - da un canto, che il guidatore del camion sia stato del tutto incolpevolmente coinvolto nel sinistro, proprio perché, viste le condizioni di traffico del tutto favorevoli, non avrebbe nemmeno potuto avvertire, quantomeno nella primordiale, ma già decisiva, fase della manovra, un imminente pericolo e, dunque, l'esigenza di intraprendere la graduale azione di frenata, in modo da diminuire la velocità;
- dall'altro se anche avesse rallentato ciò non avrebbe comunque consentito al di concludere il sorpasso in quanto il veicolo condotto dal è andato a Per_5 Per_5 sbattere contro la banchina nella prima fase del sorpasso e il conducente ne ha perso il controllo;
Dunque i motivi di appello di e di devono essere rigettati Pt_1 Parte_2
3. errata determinazione del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%.
come anche nel suo appello incidentale ritiene che qualora il de Pt_1 Parte_2 cuius avesse indossato correttamente le cinture di sicurezza, tenuto conto del fatto che l'abitacolo del veicolo non ha subito danni strutturali rilevanti, che nella parte posteriore non sono stati introdotti corpi contundenti e che tutti gli altri occupanti – muniti di cinture – hanno riportato soltanto lesioni lievi, si può ragionevolmente ritenere, alla luce del principio id quod plerumque accidit, che anch'egli sarebbe rimasto illeso o avrebbe subito conseguenze di minima entità. Tanto premesso, osserva la Corte che si pone, a questo proposito, il tema dell'applicabilità alla fattispecie sub iudice della previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ( che stabilisce che ” se il fatto colposo del creditore ha concorso a produrre il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”). Da tempo le Sezioni Unite ( sent del 17 febbraio 1964 n. 351) hanno statuito che la norma deve essere inquadrata nell'ambito del principio causalistico con la funzione di regolare l'efficienza causale del comportamento del danneggiato, e quindi l'entità del risarcimento. Secondo questa angolazione, il concetto di gravità della colpa non è riferito all'elemento psicologico, ma alla maggiore o minore rilevanza causale del comportamento negligente o imprudente del soggetto danneggiato rispetto all'efficienza causale della condotta del danneggiante. Il contesto in cui si svolgono i fatti costituisce, pertanto, lo spettro di indagine al fine di verificare se vi sia una effettiva condotta (attiva od omissiva) posta in essere dal danneggiato che rilevi quale fattore concorrente nella produzione del danno secondo un giudizio improntato alla regolarità causale.
21 Venendo alla fattispecie sub iudice ritiene la corte che l'efficienza causale della condotta del danneggiante sia stata assolutamente prevalente nella produzione del danno . Infatti il veicolo, a seguito del sinistro, si è ribaltato più volte e, sebbene risulti che il sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo, emerge dalle fotografie del veicolo
CP_1 incidentato che il tetto posteriore dell'abitacolo dove si trovava il è sfondato
CP_1 in modo rilevante a differenza della parte anteriore che ha subito meno danni. Non può dunque ritenersi che se il avesse indossato la cintura di sicurezza
CP_1 avrebbe subito le stesse minime lesioni del conducente e dell'altro passeggero atteso il differente impatto che il sinistro ha avuto sulla parte anteriore e posteriore del mezzo. Le lesioni patite dal sono diffuse e tutte mortali o gravemente
CP_1 invalidanti interessando l'epicranio, il cervello, gli organi della cassa toracica e lo scheletro. Deve pertanto ritenersi che l'uso delle cinture di sicurezza avrebbe potuto ridurre la gravità di alcune lesioni ma che certamente nel complesso le stesse sarebbero state comunque devastanti per il Dunque nessuna censura può
CP_1 essere mossa al primo giudice che ha ricondotto il concorso di colpa del ad
CP_1 una percentuale al 30% , atteso che le cinture di sicurezza avrebbero costretto il giovane all'interno di un abitacolo sfondato nel tetto con sicura compromissione quanto meno della parte superiore del corpo del a differenza di quanto è
CP_1 accaduto per gli altri due giovani. Devono dunque essere rigettati i motivi di appello di e Pt_1 Parte_2
4. e contestano la liquidazione del danno non essendo stati Pt_1 Parte_2 applicati i parametri croati ( più restrittivi dei nostri) nella liquidazione del danno parentale.
La censura non è fondata. Infatti come correttamente rilevato dal primo giudice, la legge croata si limita a stabilire che deve essere garantito un equo indennizzo monetario ai parenti in caso di decesso del familiare. In ordine alla quantificazione, la Corte croata ha elaborato criteri ( come del resto la giurisprudenza italiana) che orientano il giudice adattandoli al caso concreto, tenendo conto dell'età della vittima e dei danneggiati dell'eventuale convivenza e dell'intensità del legame.
Premesso ciò, il giudice non è vincolato formalmente ai criteri giurisprudenziali, ma è tenuto a rispettarli come standard consolidati e può derogarvi in presenza di circostanze concrete particolari, da esplicitare in motivazione;
Nella fattispecie sub iudice è quello che è accaduto atteso che il primo giudice ha tenuto conto della giovane età della vittima e dell'intensità del legame familiare (unico figlio ancora convivente con i genitori) documentato anche da numerose fotografie di momenti di serena intimità familiare, la liquidazione equitativa che ha
22 comportato il raddoppio dei criteri giurisprudenziali croati non è né arbitraria nè slegata dai parametri di riferimento e non integra errore di diritto.
5. Per quanto riguarda la liquidazione del danno ai fratelli della vittima, Pt_1 lamenta che la legge croata non riconosce alcun risarcimento in assenza di convivenza. Per gli stessi motivi impugna anche chiedendo la riforma Parte_2 della sentenza. Il primo giudice ha ritenuto che escludere in radice il risarcimento dei danni ai parenti della vittima non conviventi laddove sussista una comunione di vita , contrasta con i principi di ordine pubblico nazionale e internazionale . Tuttavia, ad avviso di questa corte, non è necessario invocare i principi di ordine pubblico nella fattispecie sub iudice atteso che la legge croata riconosce il risarcimento ai germani laddove esisteva una comunione di vita stabile tra loro e la persona deceduta senza fare riferimento ad un regime di convivenza.
Infatti, la convivenza non è requisito costitutivo, ma solo un indice presuntivo dell'intensità del vincolo;
ciò che rileva è la comunione di vita e di affetti, espressione dei diritti inviolabili della persona. Dunque, di questa norma deve essere fornita una interpretazione coerente con la legge e la giurisprudenza croata nonché con i principi inviolabili dell'individuo, sicchè l'intensità del vincolo , normalmente presunta in costanza di convivenza, può essere tuttavia dimostrata anche laddove manchi la convivenza ( per motivi familiari o di studio) ma ciò nonostante permanga saldo “l'affectio familiaris”. Nella specie poi il tribunale, ha ritenuto provato, come documentato da molteplici fotografie di momenti di condivisione familiare, che i fratelli mantenevano rapporti intensi e costanti, di reciproco aiuto e frequentazione che radicano il diritto al risarcimento.
Il rigetto integrale dell'appello principale di e incidentale di fa Pt_1 Parte_2 venire meno la necessità di affrontare il gravame incidentale condizionato di
, ed;
mentre Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 deve essere esaminato quello incidentale da costoro autonomamente interposto.
1. Con il primo motivo di appello incidentale, , , Controparte_1 Controparte_3
ed si dolgono del fatto che il giudice di prime cure ha CP_2 Controparte_4 liquidato il danno patrimoniale per spese legali avuto conto del solo risarcimento ottenuto in sede stragiudiziale, senza, invece, riconoscere la predetta voce di danno anche avuto riguardo al risarcimento ottenuto in sede giudiziale.
23 Sul punto, sostengono gli appellanti incidentali che il contratto concluso tra i CP_1
e la CI di UL prevedeva, a carico degli stipulanti, l'obbligo CP_11 di pagare a un compenso pari al 10% del risarcimento ottenuto dalla CI CP_11 non solo in sede transattiva ma anche, espressamente, in sede giudiziale;
che, avendo i ottenuto, con la gravata sentenza, un risarcimento complessivo di oltre CP_1
190.000,00 euro, era allora sorta in capo a costoro l'obbligazione di versare alla CI (complessivamente) il 10% di tale importo, ovvero euro 19.000,00; CP_11 che il tribunale, investito della domanda di risarcimento anche di tale voce di danno, ha però riconosciuto, in favore degli attori, il rimborso delle sole spese legali dovute in relazione al risarcimento ottenuto dai (a titolo di acconto) in sede CP_1 stragiudiziale (47.500,0 euro), liquidando, in via equitativa, il detto danno nella minor somma di euro 3.500,00 (al lordo del concorso di colpa con la vittima); che il tribunale non ha riconosciuto il rimborso delle spese legali in relazione anche al risarcimento accertato in sentenza sul presupposto , a dire dei , “che il CP_1 contratto stipulato tra i danneggiati e prevedeva l'obbligo dei primi di CP_11 versare alla seconda il 10% del risarcimento solo nel caso di liquidazione stragiudiziale, non nel caso di condanna del responsabile all'esito del giudizio”.
La censura non merita di essere accolta, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellati-appellanti incidentali, in nessun punto del gravato passaggio motivazionale il primo giudice ha affermato che l'obbligo di versare alla CI il 10% del risarcimento riguardasse il solo caso di liquidazione CP_11 stragiudiziale, e non, invece, il caso di condanna all'esito di giudizio.
Anzi, valga l'esatto contrario. Il tribunale, sul punto, ha constatato che “il contratto inter partes prevede un compenso pari al 10% del risarcimento ottenuto (art. 11 doc.
13”, specificando poi espressamente “anche in via giudiziale”.
Nel respingere tale istanza risarcitoria (quella relativa al compenso dovuto alla CI di UL per il risarcimento liquidato in sentenza), il giudice ha piuttosto rilevato che il compenso dovuto a era sì previsto anche in caso di risarcimento CP_11
“in via giudiziale”, ma “soltanto qualora il risarcimento sia ottenuto dalla mandataria in nome e per conto dei mandanti, circostanza che ricorre per il CP_11 pagamento dell'acconto di circa 47.500 euro ma non per l'odierna liquidazione giudiziale”. Infatti, la clausola contrattuale invocata dagli appellanti incidentali recita: “nel caso in cui la mandataria ottenga un risarcimento in nome e per conto del mandante, ad essa sono dovuti i seguenti compensi …”, fattispecie che non ricorre nella specie in quanto il risarcimento giudiziale non è stato ottenuto grazie all'attività di assistenza della mandataria bensì tramite il mandato conferito al difensore. CP_11
24 7.2. Ritiene, invece, questa Corte fondato il secondo motivo di appello incidentale, con cui i sig lamentano la sottostima degli interessi compensativi, in quanto CP_1 tutti erroneamente computati dal primo giudice sulla somma residuata dopo la detrazione dell'acconto (rivalutato) e dalla sentenza al saldo.
Infatti, secondo i più recenti indirizzi della Cassazione ( Cass Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 ) “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.” Il corretto computo comporta, quindi, che le somme liquidate a ciascun genitore ammontanti a 70.000 in moneta attuale sia devalutata al momento del sinistro verificatosi il 2-11-18 e così pure l'acconto corrisposto nel dicembre 2019 di euro
20.816. Gli interessi compensativi vanno poi calcolati secondo il tasso equitativamente determinato del 2% :
1. dall'illecito fino al pagamento dell'acconto sul capitale rivalutato anno per anno secondo gli indici istat (FOI);
2. dal pagamento dell'acconto fino alla liquidazione definitiva sulla somma che residua, detratto l'acconto, rivalutata annualmente2
Tale conteggio comporta che sia dovuto l'importo di euro 6694 euro, a titolo di interessi compensativi, in più per ciascun genitore con accoglimento quindi dell'appello incidentale dei Pt_6
. È altresì fondato il terzo motivo del gravame incidentalmente proposto dagli
[...] odierni appellati-appellanti incidentali, avendo il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda esplicitamente svolta dai di condanna dei debitori CP_1 in solido al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. (pag. 12,
25 atto di citazione primo grado: “Dalla notifica dell'atto di citazione in poi, invece, spetterà agli attori, a titolo di mora, il saggio – pur sempre – legale previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.”). Va quindi disposta la condanna della compagnia assicurativa al pagamento, in solido con l in favore dei danneggiati, degli Parte_2 interessi al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziale (10.07.2020) sino al saldo.
Infatti, “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” ( Cass Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
In conclusione all'esito del giudizio devono essere rigettati l'appello principale di e quello incidentale mentre deve essere parzialmente accolto Pt_1 Parte_2
l'appello incidentale dei . CP_1
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede e prevalentemente soccombenti e, pertanto, Pt_1 Parte_2
i predetti sono tenuti al pagamento delle spese di entrambi i gradi che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, compensate per un terzo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte di e Pt_1 Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, Rigetta l'appello principale proposto da e quello Parte_1 incidentale di avverso la sentenza n. 7024/24 del tribunale di Parte_2
MI ; in parziale accoglimento dell'appello incidentale dei sig , Controparte_1 CP_2
e CP_4 Controparte_3 condanna e in via solidale tra loro a pagare a Pt_1 Parte_2 Controparte_1
e a l'ulteriore importo di euro 6694,00 ciascuno;
Controparte_3 condanna e in via solidale tra loro a pagare sugli importi Pt_1 Parte_2 liquidati a titolo di risarcimento danni ai sig , , e Controparte_1 CP_2 CP_4
26 gli interessi ex art 1284 comma 4, anziché al tasso legale, dalla Controparte_3 sentenza al saldo;
condanna in ia solidale l'appellante principale e Parte_1
l'appellante incidentale al pagamento in favore degli appellati Parte_2
, , e Controparte_1 CP_2 CP_4 Controparte_3 delle spese del giudizio che liquida per il primo grado già compensate per 1/3 in euro 12.000 per compensi (euro 2.600 per fase di studio;
euro 1.700 per fase introduttiva;
euro 3.500 per fase istruttoria ed euro 4.200 per fase decisionale) ,oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge , ed euro 363 per esborsi (2/3 di C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria, e per il secondo grado già compensate per 1/3 in euro 6000 oltre spese generali e oneri di legge, ugualmente con distrazione a favore dell'avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria;
conferma per il resto l'impugnata sentenza. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 Parte_2 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in MI, 5/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Maria Teresa Brena
Provvedimento redatto con l'ausilio del Magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Capitale devalutato al 2018 → € 59.322; interessi compensativi sul capitale rivalutato fino all'acconto euro 1398 ; acconto devalutato al 2018 = 20.654. ; Capitale residuo → € 38668 ;Interessi compensativi sul capitale rivalutato dal 2020 ad oggi → € 5296 euro
Totale interessi compensativi euro 6694
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Maria Teresa Brena Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PRIMOSIG SASA e dell'avv. PEGAN FRANCESCA ( ) Via C.F._1
Duca d'Aosta 42 34170 Gorizia , con elezione di domicilio in VIA DUCA D'AOSTA, 42 34170 GORIZIA, presso e nello studio dell'avv. PRIMOSIG SASA
-appellante- CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._5
BR ET , con elezione di domicilio in VIA C. COLOMBO, N.19 04023 FORMIA presso e nello studio dell'avv. BR ET;
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._6
UN TO IN , con elezione di domicilio in VIA SETTALA, 2N01 20124 MILANO presso e nello studio dell'avv. UN TO IN;
-appellati- CONCLUSIONI : PE Pt_1
Per tutti i motivi di cui in parte narrativa, e previo accertamento della fondatezza e legittimità dei motivi di gravame sopra esposti, accogliere la domanda formulata da riformare la sentenza n. 7024/24 del Tribunale di MI, Parte_1
e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: In via preliminare:
1 accertare e dichiarare l'applicabilità della legge croata alla presente controversia ex art. 4 del Regolamento CE 864/2007 (cd. Regolamento Roma II); Nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare Parte_2
per tutti i motivi di cui in narrativa, alla refusione in favore di di
[...] Pt_1 qualsiasi somma venisse posta a carico della stessa all'esito del giudizio;
IN OGNI CASO Spese, diritti ed onorari dell'intero giudizio di primo grado e del presente grado interamente rifuse.
PE , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita,
Rigettare l'appello proposto dalla parte appellante in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto esposto in parte motiva del presente atto, avverso la sentenza n. 7024/2024 del Tribunale di MI (rg.n. 35847/2020), con conferma sul punto della sentenza impugnata;
Accogliere l'appello incidentale proposto dalle parti appellate per tutti i motivi contenuti nel paragrafo 13 e seguenti, 14 e seguenti e 15 e seguenti del presente atto e per l'effetto condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento in favore degli appellanti incidentali di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti, meglio ivi descritti ed anche descritti in atto di citazione del primo grado, ovvero altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo.
In via subordinata all'accoglimento del quarto e quinto motivo dell'appello principale, accogliere il primo motivo di appello incidentale condizionato per le motivazioni tutte di cui al § 16 del presente atto, previa rimessione in istruttoria sui capitoli di prova dal numero 10 al numero 67 di cui alle note ex art. 183 n 2 cpc del primo grado di giudizio integralmente trascritti in calce al presente atto;
In via subordinata all'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale, accogliere il secondo motivo di appello incidentale condizionato per le motivazioni tutte di cui al § 17 del presente atto, previa rimessione in istruttoria sui capitoli di prova dal numero 1 al 9 di cui alle note ex art. 183 n 2 cpc del primo grado di giudizio integralmente trascritti in calce al presente atto;
In via subordinata all'accoglimento del quarto motivo dell'appello principale, accogliere il terzo motivo di appello incidentale condizionato per le motivazioni tutte
2 di cui al § 18 del presente, previa rimessione in istruttoria sui capitoli di prova dal numero 10 al numero 67 di cui alle note ex art. 183 n 2 cpc del primo grado di giudizio integralmente trascritti in calce al presente atto;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria, oltre, IVA e CAP.
IN VIA ISTRUTTORIA
B)Insiste nella ammissione delle istanze istruttorie tutte articolate nelle note ex art. 183 n.2 cpc depositate il 21.11.2021 in primo grado nel giudizio rg.n. 35847/2020, che di seguito si trascrivono integralmente. sull'an debeatur
-vero che nel pomeriggio del giorno 2 novembre 2018, alle ore 16.30 circa, il sig.
percorreva, quale terzo trasportato sul sedile posteriore a bordo Parte_3 della vettura “Renault Clio” tg. VT148-DD, la Strada Statale DC 34, tra le località croate di Viljevo e Donji Miholjac, con direzione di marcia da Donji Miholjac a Viljevo;
-vero che la Strada Statale DC-34, all'altezza del KM 35+550, nel tratto compreso tra le città di Viljevo e Donji Miholjac, è stretta e fiancheggiata, sia a destra che a sinistra, da fossati privi di protezione;
-vero che, al km 35 + 550 circa della Strada Statale DC-34, la vettura “Renault Clio” tg. VT148DD sulla quale si trovava trasportato il sig. iniziava CP_1 manovra di sorpasso di un autoarticolato Man targato DA808DA con rimorchio;
-vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il traffico era intenso in entrambi i sensi di marcia;
-vero che il conducente della vettura “Renault Clio” tg. VT148DD iniziava la Contro manovra di sorpasso del camion spostandosi sulla corsia di sinistra, in maniera repentina e senza sporgersi prima e senza controllare se provenissero autovetture dall'opposto senso di marcia;
-vero che, nel corso della manovra di sorpasso dell'autoarticolato, la vettura
“Renault Clio” tg. VT148-DD, mentre tentava all'improvviso di rientrare e ultimare la manovra di sorpasso, ha urtato, con la propria parte laterale destra, la parte laterale anteriore sinistra dell'autoarticolato;
-vero che, dopo l'urto, la vettura “Renault Clio” tg. VT148-DD subì plurimi ribaltamenti, che la portarono a ruotare in aria a circa 2-2,5 mt da terra, per finire
3 la corsa nel fossato che costeggiava la carreggiata, a circa 15/20 mt da questa, e posizionandosi inclinata con la parte destra a terra;
-vero che, nel momento in cui la vettura “Renault Clio” tg. VT148-DD intraprendeva la manovra di sorpasso dell'autocarro tg. DA808DA, l'opposto senso di marcia era percorso dalla vettura Nissan tg. OS346-KD;
-vero che, dopo l'impatto, sia alcuni passanti che il personale di soccorso, hanno effettuato manovre rianimatorie sulla persona di , che è morto poco Parte_3 dopo l'arrivo dell'ambulanza.
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 1 a 9
> Sig. (residente in [...]a Virovitica, RK NI Testimone_1
Bogdanica 4);
> Sig. (residente in [...]a Donji Miholjac, 7); Parte_4 Persona_1
> Sig.ra (residente in [...]a Donji Miholjac, 7); Parte_5 Persona_1
> Sig. (residente in [...]a Osijek, Labinska 34); Controparte_6
> Sig. (residente in [...]a Koncanica, Koncanica n. 431); CP_7
Si chiede che i suddetti testimoni siano sentiti con rogatoria estera, ovvero con prova dinanzi alla Corte di appello di MI, alla presenza di un interprete di lingua croata.
in punto di quantum debeatur
10. vero che il sig. era un figlio premuroso ed un fratello sempre Parte_3 presente, con carattere socievole e capace di coinvolgere la intera famiglia;
11. vero che la famiglia ha vissuto unita, tutti sotto lo stesso tetto, sino ai CP_1 rispettivi matrimoni di ed;
CP_4 CP_2
12. vero che la famiglia ha sempre condiviso con ogni aspetto della vita Pt_3 quotidiana fino alla condivisione dei medesimi hobbies e all'organizzazione di viaggi insieme;
13. vero che la famiglia tutta riunita, anche allagata, fino alla morte di si Pt_3 riuniva, per lunghi pranzi e cene insieme, almeno una volta alla settimana;
14. vero che anche quando studiava lontano da casa, prima a Roma e poi Pt_3
a Genova, tornava dalla propria famiglia a Camporosso ogni fine settimana;
15. vero che ogni venerdì sera, quando rientrava dalla settimana trascorsa Pt_3 all'università e la domenica, prima di ripartire, organizzava cene con tutta la famiglia, comprese quelle delle sorelle;
4 16. vero che, quando era lontano da casa, per motivi di studio o di svago, Pt_3 era sempre presente con i genitori e le sorelle, ai quali faceva lunghe videochiamate, anche più volte al giorno;
17. vero che, dopo la morte di i suoi familiari vivono in un profondo Pt_3 dolore dovuto alla mancanza di tutte le cose quotidiane che condividevano con lui;
18. vero che, dopo la morte di le dinamiche familiari sono cambiate e le Pt_3 riunioni familiari si sono drasticamente ridotte ed alcun momento conviviale viene organizzato a casa dei genitori di Pt_3
19. vero che la famiglia ha appreso della tragica morte di tramite i CP_1 Pt_3 contatti del figlio sul social network Facebook;
20. vero è che non appena appresa la notizia dell'incidente, i giìenitori sono partiti immediatamente da Camporosso fino ad Osijek, senza mai fermarsi per la strada, compiendo un viaggio di quattordici ore, nella disperazione più totale;
21. vero è che appena arrivati sul luogo dell'incidente, nel campo erano ancora presenti i restilasciati dagli operatori sanitari ed i pezzi dell'autovettura Renault Clio, e che questa immagine è sempre presente negli occhi dei genitori,i quali la ripetono continuamente;
22. vero è che subito dopo i fatti di cui al capitolo precedente, i genitori si sono recati nell'appartamenteo dove viveva e la raccolta degli effetti personali Pt_3 di resta ancora oggi un momento straziante nei racconti dei genitori;
Pt_3
23. vero che ha frequentato, durante l'anno accademico 2017/2018 Parte_3
(dal settembre 2017 al giugno 2018), la facoltà di medicina dell'università di Osijek tramite progetto “Erasmus”.
24. vero che e , mamma e padre di dal Controparte_3 Controparte_1 Pt_3 giorno in cui hanno appreso della morte del figlio, si sono chiusi in sé stessi e nel loro dolore, hanno volti e sguardi spenti e soffrono di insonnia;
25. vero che, dopo la morte di i sigg.ri e Pt_3 Controparte_3 CP_1
, rifiutano qualsiasi contatto con il mondo esterno, evitando anche di andare al
[...] mare o di accompagnare i nipoti al parco giochi o a scuola;
26. vero che, dal giorno della morte del figlio, i genitori si recano sulla tomba del figlio in ogni momento libero;
27. vero che, in casa, tutto è fermo alla morte di i vestiti sono ancora Pt_3 nell'armadio, la camera si trova ancora nello stato in cui l'ha lasciata ed Pt_3 in casa sono presenti numerosi ricordi e fotografie che lo raffigurano;
28. vero che i sigg.ri e , ancora oggi dormono Controparte_3 Controparte_1 nella camera di e la madre dorme con la maglia preferita del figlio;
Pt_3
5 29. vero che i sigg.ri e sin dalla morte del Controparte_3 Controparte_1 figlio, rifiutano qualsiasi invito di amici e conoscenti ad uscire, andare in vacanza al cinema o al teatro;
30. vero che i sigg.ri e , prima della morte del Controparte_3 Controparte_1 figlio, erano soliti organizzare, durante i fine settimana, o durante le ferie estive e natalizie, pranzi con amici e parenti;
31. vero che i sigg.ri e , prima della morte del Controparte_3 Controparte_1 figlio, frequentavano abitualmente comitive di amici, con i quali condividevano l'organizzazione di pranzi a casa, uscite al ristorante, gite fuori porta o a teatro;
32. vero che esternava i suoi sentimenti per la madre abbracciandola e Pt_3 baciandola spesso, confidandole tutte le sue problematiche;
33. vero che e la madre si aggiornavano costantemente per ogni minimo Pt_3 spostamento o attività quotidiana, quali il caffè con gli amici o l'uscita serale;
34. vero che durante gli studi, anche quelli universitari, era solito ripetere Pt_3 le lezioni ad alta voce alla madre;
35. vero che la sig.ra , prima della morte di amava Controparte_3 Pt_3 cucinare per intere tavolate di amici e parenti;
36.vero che condivideva con la madre l'amore per la cucina e le chiedeva Pt_3 le ricette che, poi, sperimentava quando era lontano da casa;
37. vero che, dalla morte del figlio, la sig.ra ha smesso di dedicarsi alla cucina CP_3
e prepara solo pasti frugali;
38. vero che, dalla morte del figlio, la sig.ra esce di casa solo per recarsi a CP_3 lavoro ed evita qualsiasi altra uscita;
39. vero che, dopo la morte di la sig.ra insegnante da oltre Pt_3 CP_3 vent'anni presso il liceo di Camporosso, ha chiesto il trasferimento presso altro istituto scolastico ( a Ventimiglia) in quanto tutto le ricordava, nella scuola, il figlio;
40. vero che il sig. , prima della morte del figlio, era una persona Controparte_1 molto attiva, anche nel sociale, con hobbies ed interessi condivisi spesso anche con la famiglia, che spaziavano dall'attività politica all'associazionismo sportivo;
41. vero che il sig. era stato collocato in pensione il giorno prima della morte CP_1 di Pt_3
42. vero che, prima della morte di il sig. amava uscire Pt_3 Controparte_1 in bici ed andare a sciare, attività sportive che condivideva con Pt_3
43. vero che il sig. ed il figlio erano soliti, durante Controparte_1 Pt_3
l'inverno, organizzare vacanze sulla neve, anche con gli amici;
6 44. vero che il sig. ed il figlio condividevano la passione Controparte_1 Pt_3 per la bicicletta e che l'ultima uscita insieme in bici di padre e figlio è stata, il giorno 20.10.2018, sulla ciclabile da Camporosso a San Lorenzo;
45. vero che, dalla morte del figlio, il sig. è salito in sella ad una Controparte_1 bici unicamente, il 20.10.2019, ad un anno dalla morte di ed ha ripercorso Pt_3 lo stesso tratto ciclabile fatto con prima della sua morte;
Pt_3
46. vero che, dopo la morte di il sig. ha smesso di sciare Pt_3 Controparte_1
e di fare gite in montagna;
47. vero che sino alla morte del figlio, è stato Presidente del Controparte_1
“Gruppo Sci del dopolavoro ferroviario di Ventimiglia” e, per 25 anni, ha organizzato corsi di sci e settimane sulla neve, accompagnato, nelle iniziative, anche da che si occupava di accompagnare i ragazzi con disabilità; Pt_3
48. vero che , prima della morte del figlio, svolgeva attività politica Controparte_1
e ricopriva la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia;
49. vero che, dalla morte del figlio, il sig. ha abbandonato Controparte_1 qualsiasi attività e carica politica;
50. vero che aveva lavorato tutta l'estate per poter regalare ai genitori una Pt_3 crociera;
51. vero che l'unica uscita dei coniugi è stato il viaggio, ad un anno dalla CP_1 morte del figlio, ad OsijeK per ripercorrere l'ultimo giorno di vita di Pt_3
52. vero che ed , sin dalla nascita di più piccolo di oltre CP_4 CP_2 Pt_3 dieci anni, si sono comportate con lui come seconde mamme, accudendolo, proteggendolo ed incoraggiandolo in ogni aspetto della vita;
53. vero che e le sorelle ed erano molto uniti ed Parte_3 CP_2 CP_4 affiatati, con sempre presente nella vita delle sorelle;
Pt_3
54. vero che, anche dopo il matrimonio di ed i rapporti tra CP_2 CP_4 Pt_3
e le sorelle hanno continuato ad essere continui e quotidiani, vivendo nel medesimo complesso residenziale;
55. vero che quando era fuori casa sentiva le sorelle, telefonicamente, Pt_3 anche più volte al giorno;
56. vero che le sorelle si rivolgevano a per confidenze su lavoro, famiglia e Pt_3 nipotine;
57. vero che aveva rinunciato ad intraprendere un percorso di studi CP_4 universitari presso l'Università di Pavia perché troppo distante dall'amato fratello
Pt_3
7 58. vero che prima della morte del fratello, era persona solare ed CP_4 energica;
59. vero che, dalla morte del fratello, ed sono chiuse in sé stesse, CP_4 CP_2 rifiutano di uscire e di frequentare gli amici di una vita;
60. vero che i tre fratelli condividevano la passione per le riunioni conviviali CP_1
a casa dei genitori;
61. vero è che era il padrino di battesimo della prima figlia di Parte_3 Per;
CP_4
62.vero è che quando nacque , la seconda figlia di era Per_3 CP_4 Pt_3 presente al parto e fu il primo a prenere in braccio la piccola;
Per_3
63. vero che era l'anima delle riunioni familiari, capace di parlare Parte_3 di qualsiasi argomento con ognuno dei familiari;
64. vero che, dalla morte di le riunioni familiari sono sporadiche, oltre che Pt_3 tristi e malinconiche;
65. vero che ed condividevano con la passione per lo sci;
CP_4 CP_2 Pt_3
66. vero che ed provano dolore nel vedere i genitori soffrenti e chiusi CP_4 CP_2 in sé stessi dalla morte di Pt_3
67. vero che ed , dalla morte di sono sempre presenti nella CP_4 CP_2 Pt_3 vita dei genitori e si organizzano tra loro in modo da non lasciarli mai soli.
Si indicano a testimoni sui capitoli dal numero 10 al numero 67 i signori
> Sig. residente a [...], Corso Vittorio Emanuele nr. Testimone_2
236/B int.06;
> Sig. residente a [...], Corso Vittorio Emanuele nr. Testimone_3
236/F int.06;
> Sig.ra residente a [...], Corso Vittorio Emanuele nr. 236/F. Tes_4
PE Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di MI adita, ogni contraria istanza disattesa, nel merito in via principale: Rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza N.7024/2024 pubblicata in data 15.07.2024. In parziale riforma della suddetta sentenza accogliere l'appello incidentale proposto perché la sentenza di primo grado è parzialmente viziata in fatto e in diritto nonché illogica, carente di motivazione ed in riforma della stessa, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità della parte convenuta per il sinistro per cui è causa, dichiarare che la parte convenuta proprietaria della vettura nulla deve alle parti appellate;
In ogni caso:
8 dichiarare e confermare che tenuta a manlevare il signor Parte_1
di quanto lo stesso fosse condannato a corrispondere alle parti Controparte_8 attrici. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali stragiudiziali art 20 DM 55/2014 e 23/2018, Tabella 25 Tariffa e per la fase d'introduzione della negoziazione e Tabella 25 bis Tariffa, oltre alle competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio, ex art 4 DM 55/2014 e 147/2022, Tabella 2 Tariffa, tutte maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, di C.P.A. ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto anticipatario. Per l'art. 9 L. 488/99 s.s., il valore del procedimento è entro
€ 260.000,00 Ordinare l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G n 35847/2020, Tribunale di MI, sez X, dottor Marco Carbonaro In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutte le istanze così come dedotte nella memoria ex art 183, VI co., n. 2, c.p.c. depositata nel corso del primo grado, che ha qui da intendersi ritrascritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 Controparte_3
ed convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_2 Controparte_4
MI, , e (mandataria Parte_2 Parte_1 CP_9 in Italia per la liquidazione dei sinistri dell'assicuratore estero, Parte_1
, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non
[...]
(detratti gli acconti già percepiti) subiti in conseguenza del decesso del Persona_4
, in seguito a un sinistro stradale avvenuto in data 02.11.2018 in
[...]
Croazia, allorché mentre percorreva la strada statale DC-34, alla guida Persona_5 del veicolo Renault Clio targato (HR) VT148-DD, di proprietà di , Parte_2 assicurato presso la CI croata sul quale viaggiavano Parte_1 anche e (fratello di , veniva Parte_3 Testimone_1 Parte_2 in collisione, durante la fase di rientro da una manovra di sorpasso, con l'autoarticolato che lo precedeva. Allegavano che, in conseguenza del violento impatto, l'autovettura veniva spinta al di fuori della carreggiata e che il congiunto, seduto sul sedile posteriore, veniva sbalzato fuori dall'abitacolo, decedendo poco dopo. Gli attori, sulla base della legge croata sulla sicurezza stradale, affermavano quindi l'esclusiva responsabilità del conducente per avere Persona_5 imprudentemente effettuato la manovra di sorpasso del camion.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, in Parte_1 particolare evidenziando che la polizza non poteva operare in quanto il conducente,
era risultato sprovvisto di licenza di guida;
che sia il proprietario del Persona_5 veicolo, che la vittima, , erano a conoscenza di Parte_2 Parte_3 tale circostanza;
che il conducente dell'autocarro aveva peraltro concorso nella
9 causazione del sinistro;
che non aveva neppure indossato la cintura Parte_3 di sicurezza, a differenza degli altri due passeggeri (il e , Per_5 Testimone_1 che avevano riportato solo lievi lesioni.
Contestava, in ogni caso, non solo la debenza ma anche la quantificazione dei danni per mancanza di allegazione e prova, anche alla luce delle somme già percepite dagli attori. Deduceva, altresì, che il danno non patrimoniale doveva essere quantificato secondo i criteri stabiliti dalla legge croata, la quale, inoltre, nulla accordava ai fratelli non conviventi della vittima.
Da ultimo, svolgeva domanda subordinata di manleva nei confronti di
[...]
Parte_2
Costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree e di essere Parte_2 manlevato dalla compagnia assicuratrice del proprio veicolo e/o dalla mandataria della stessa, anch'essa convenuta.
Non si costituiva , che veniva pertanto dichiarata contumace. CP_9
Con sentenza n. 7024/2024 il Tribunale di MI ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
CP_9
DICHIARA l'inammissibilità della domanda di manleva proposta da
[...] verso e in applicazione della legge Parte_2 CP_9 Parte_1 croata, DICHIARA responsabile del sinistro occorso in Croazia in data CP_10
02.11.2018 e nel quale è deceduto , con concorso della vittima Parte_3
nella causazione del danno nella misura del 30% (con il residuo Parte_3
70% a carico del conducente , e per l'effetto, tenuto conto della somma CP_10 di 49.252 euro già corrisposta a parte attrice,
CONDANNA ed in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 pagare:
- a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Controparte_1 somma residua di 45.729 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo,
e, a titolo di danno patrimoniale, la somma residua di 4.548,84 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Controparte_3 somma residua di 45.729 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
10 - ad , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la CP_2 somma di 24.500 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- ad , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Controparte_4 somma di 24.500 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- a tutti gli attori, in solido tra loro, a titolo di danno patrimoniale per attività stragiudiziale, la somma complessiva residua di 2.450 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le domande tutte di verso;
Parte_1 Parte_2
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_2 [...]
Parte_1
COMPENSA per un terzo le spese di lite tra parte attrice e i convenuti e Parte_2
Pt_1
CONDANNA ed in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 rimborsare a , , ed Controparte_1 Controparte_3 CP_2 CP_4
, in solido tra loro, i residui due terzi, che si liquidano in euro 12.000 per
[...] compensi (euro 2.600 per fase di studio;
euro 1.700 per fase introduttiva;
euro 3.500 per fase istruttoria ed euro 4.200 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 363 per esborsi (2/3 di C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria”.
In particolare, il giudice di prime cure (dopo aver, preliminarmente, dichiarato l'inammissibilità, per tardività, della domanda di manleva proposta da
[...] verso e , nonché il difetto di legittimazione passiva Parte_2 Pt_1 CP_9 di , per via dell'evocazione in giudizio anche dell'assicuratore straniero, CP_9
) ha ricostruito la dinamica dei fatti attribuendo la responsabilità Parte_1 esclusiva dell'accaduto al conducente del veicolo, esclusa, invece, la Persona_5 responsabilità concorrente, nella causazione dell'incidente, del conducente del tir sorpassato.
Ha, conseguentemente, accertato, in applicazione della legge sostanziale croata, la responsabilità risarcitoria di quale proprietario del veicolo Parte_2 condotto dal nonché l'obbligo della compagnia assicurativa a Per_5 Pt_1 risarcire gli attori in solido con il proprietario.
Sul punto, ha rilevato il primo giudice che:
11 - la guida del veicolo da parte del non poteva configurarsi come “uso non Per_5 autorizzato” ai sensi dell'art. 1070 comma 1 della legge croata sui rapporti obbligatori n. 35 del 2005, circostanza che, se ricorrente, avrebbe escluso la responsabilità del proprietario del veicolo;
- non erano nemmeno configurabili, nel caso in specie, le invocate cause di inoperatività della polizza (art. 23 n. 3 e art. 24 legge 151 del 2005), avendo ritenuto non raggiunta la prova, gravante sull'assicuratore, della consapevolezza, né in capo alla vittima, né in capo al proprietario del veicolo, Parte_3 [...]
che il conducente, non fosse provvisto di patente di guida. Parte_2 Persona_5
Il tribunale ha quindi, su tali basi, ritenuto operante la polizza assicurativa e, per l'effetto, rigettato la domanda di rivalsa formulata dalla compagnia nei confronti dell (“ferma semmai la possibilità per l'assicuratore di rivalersi, non tanto Parte_2 sull'assicurato incolpevole, quanto sul conducente stesso privo di patente, che tuttavia non è parte del presente giudizio”).
Il primo giudice ha nondimeno riconosciuto – in applicazione degli articoli 1092 e
1106 della legge croata sulle obbligazioni civili n. 35 del 2005 – il concorso di colpa della vittima (sul presupposto che, se avesse usato le cinture non Parte_3 avrebbe avuto conseguenze fatali e avrebbe riportato lesioni comparabili a quelle degli altri due soggetti coinvolti, e , riducendo del Testimone_1 Persona_5
30% il risarcimento dovuto e ponendo il residuo 70% a carico del conducente con conseguente condanna di e in solido tra loro, al Parte_2 Pt_1 pagamento del 70% dei danni risarcibili.
In ordine al quantum, a proposito del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il tribunale ha, anzitutto, disapplicato la legge croata nella parte in cui subordina il risarcimento del danno ai germani della vittima al requisito della convivenza e della comunione stabile di vita, valutandola incompatibile con l'ordine pubblico;
ha constatato, inoltre, che i criteri formulati dalla Corte Suprema croata per la quantificazione del danno non patrimoniale fossero meramente orientativi, sì che, per provvedere alla quantificazione dell'”equo” risarcimento (ex art. 1101 legge obbligazioni civili) era necessario tenere conto (alla stregua di quanto avviene anche secondo la legge italiana) dell'età della vittima e dei congiunti danneggiati, dell'eventuale convivenza e dell'intensità del legame.
Quindi, il giudice ha liquidato il danno de quo nei seguenti termini:
12 - per i genitori e : “liquidazione di una Controparte_1 Controparte_3
somma pari a 100.000 euro ciascuno, apparendo equo procedere ad almeno il raddoppio dell'importo standard previsto dalla legge croata, comprendendo la somma di 100.000 euro anche la liquidazione in via equitativa di rivalutazione e interessi dal decesso sino all'attualità, calcolati sull'intero sino al pagamento dell'acconto nel dicembre 2019 e sul residuo da allora all'attualità”;
- per le sorelle ed : “appare equo procedere CP_2 Controparte_4 ugualmente ad almeno il raddoppio dell'importo standard e dunque liquidare in 35.000 euro ciascuna il danno, anch'esso comprensivo in via equitativa di rivalutazione e interessi sino all'attualità”.
Ha statuito, peraltro, che “di tali somme, considerato il concorso di colpa del de cuius in misura del 30%, deve essere posto a carico dei convenuti il 70%, pari a 70.000 euro per ciascun genitore e 24.500 euro per ciascuna sorella” e che “dalla somma di
70.000 per ciascun genitore deve, infine, essere sottratto l'importo pagato da a titolo di acconto per danno “da morte” (doc. 16 att.) (20.816 euro per CP_9 ciascun genitore), rivalutato all'attualità da dicembre 2019 e dunque pari a 24.271 euro, al fine di sottrarlo in via omogenea dal risarcimento complessivo, liquidato all'attualità”.
Ha dichiarato, conseguentemente, che “in conclusione, a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del congiunto è liquidata a e Pt_3 Controparte_1
la somma residua di euro 45.729 ciascuno e a ed Controparte_3 CP_2
la somma di 24.500 euro ciascuna. Controparte_4
Su tali somme decorreranno unicamente gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo”.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali (spese di rimpatrio salma e connesse pratiche amministrative e spese di estrazione e traduzione atti polizia e procura croate), il tribunale ha riconosciuto:
- a favore del solo , la voce relativa alle spese di traduzione, nel Parte_3
ridotto importo di euro 4.548,84 (“con rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo”);
13 - in favore degli attori, in solido tra loro, la voce relativa alle spese di assistenza stragiudiziale, prestata dalla CI nel ridotto importo di euro 2.450,00 CP_11
(“oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo”), al netto del pagamento già percepito da per spese legali (di 1.670 euro). Sul punto, il tribunale ha, in CP_9 particolare, ritenuto dimostrata l'obbligazione, gravante sugli attori, di pagamento di tali spese, ciò sulla base del contratto concluso tra gli attori medesimi e la CI di UL , e, segnatamente, della clausola contrattuale che prevedeva CP_11
l'obbligo dei primi al compenso, in favore della seconda, pari al 10% del risarcimento ottenuto anche in via giudiziale.
Ha constatato che il detto obbligo ricorreva, peraltro, “soltanto qualora il risarcimento sia ottenuto dalla mandataria in nome e per conto dei mandanti, circostanza CP_11 che ricorre per il pagamento dell'acconto di circa 47.500 euro ma non per l'odierna liquidazione giudiziale, ricorrente nella specie”; su tali basi, e valuto che l'attività documentata era relativamente modesta, ha quindi equitativamente quantificato la voce di tale danno limitatamente al 10% di 47.500 (detratti euro 1.670), percepiti da con l'intermediazione di , nulla invece riconoscendo, a titolo di CP_9 CP_11 rimborso spese legali, relativamente alla posta risarcitoria accertata in sentenza.
Non ha riconosciuto le altre voci di danno dedotte, in parte perché non provate e in parte perché assorbite dagli importi già percepiti da . CP_9
Da ultimo, ha regolato le spese di lite, compensandole nella misura di 1/3 tra gli attori e i convenuti, ponendo i residui 2/3 a carico di quest'ultimi e compensandole interamente tra i convenuti medesimi (considerata l'inammissibilità delle domande dell verso e l'infondatezza di quelle di verso Parte_2 Pt_1 Pt_1
. Parte_2
Avverso la sentenza ha proposto appello adducendone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui:
- ha riconosciuto l'operatività della polizza assicurativa sulla base di una erronea interpretazione della normativa e della giurisprudenza croata;
- ha escluso, sulla base di una inesatta ricostruzione della dinamica del sinistro, la responsabilità concorrente del conducente del tir, senza, peraltro, considerare la rilevanza di tale questione nei confronti (se non della vittima, quantomeno) della compagnia assicurativa, atteso che da un ipotetico positivo accertamento della predetta corresponsabilità sarebbero potute scaturire pretese restitutorie dell'assicurazione nei confronti del conducente del tir;
14 - pur riconoscendo un rilevantissimo contributo causale del danneggiato rispetto Contr alla causazione del sinistro, ha determinato la misura del concorso di colpa del nella sola percentuale del 30%. Parte appellante ha quindi chiesto che la detta
[...] percentuale venga rideterminata in misura superiore;
- ha raddoppiato i parametri per la quantificazione del danno non patrimoniale previsti dalla legge croata, malgrado tali parametri, a differenza di quelli previsti dalle tabelle dei tribunali di MI e Roma, fissino un tetto massimo del danno liquidabile, oltre il quale il giudice non può spingersi. Su tali basi, ha chiesto la rideterminazione in difetto degli importi liquidati in favore degli attori a ristoro del danno parentale;
- ha, infine, determinato il danno in favore delle sorelle della vittima in violazione della legge croata, che esclude il riconoscimento del risarcimento del danno parentale in capo ai germani che non abbiano una “comunione stabile di vita” con il danneggiato.
Si costituivano , , ed Controparte_1 Controparte_3 CP_2 CP_4
interponendo a loro volta appello incidentale, con cui hanno censurato la
[...] liquidazione del danno patrimoniale e il computo degli interessi di mora, e appello incidentale condizionato, affidati, ciascuno di essi, a tre motivi.
In particolare, hanno impugnato incidentalmente la gravata sentenza, nella parte in cui:
- ha liquidato in euro 3.500 (al lordo del concorso di colpa della vittima) il danno patrimoniale consistito nel costo dell'assistenza stragiudiziale;
- ha liquidato gli interessi compensativi dalla data della sentenza, invece che dalla data del fatto illecito;
- ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c.
In via condizionata all'accoglimento del gravame principale, gli appellati hanno impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui:
- ha rigettato le richieste istruttorie volte a dimostrare l'intensità del vincolo affettivo tra la vittima ed i familiari;
- ha attribuito alla vittima un concorso di colpa del 30%;
15 - ha ritenuto non contrastante con l'ordine pubblico la legge croata, nonostante tale legge accordi ai familiari della vittima un risarcimento pari a un ventesimo di quello accordato dal diritto vivente italiano.
Si costituiva anche , ribadendo, contrariamente a quanto assunto Parte_2 dalla CI appellante (cfr. primo motivo di appello principale), Pt_1
l'operatività della polizza, non potendosi ravvisare in capo al proprietario del veicolo alcuna colpa tale da giustificare la conseguenza della perdita della copertura assicurativa.
Ha inoltre interposto appello incidentale, con cui deduce:
- l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del primo giudice, e, segnatamente, l'inesatta valutazione della condotta del conducente del tir;
- l'omessa valutazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario del veicolo, del concorso della vittima nella causazione del sinistro;
- l'errata determinazione del concorso di colpa del danneggiato nella limitata misura del 30%;
- l'erronea interpretazione della legge e dei principi croati in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del “tetto massimo” liquidabile, sia sotto il profilo del riconoscimento del danno da partita parentale in capo ai fratelli e sorelle in assenza di stabile comunione.
, ed hanno Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 eccepito la tardività dell'appello incidentale proposto da . Parte_2
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre affrontare il tema dell'ammissibilità del gravame incidentale di questo è stato depositato in data 05.09.2025, Parte_2 mentre la sentenza è stata pubblicata il 15.07.2024. Il ricorso incidentale sarebbe dunque da considerarsi tardivo in relazione al termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (scadente in data 15.02.2025).
16 Reputa al riguardo la Corte che detta impugnazione sia ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
L'art. 334 c.p.c. consente infatti alla parte contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario per impugnare o della propria acquiescenza.
Va a tale proposito rilevato che, come affermato a partire dalla sentenza delle Sez.
Un. della Corte di cassazione n. 24627/2007 (e ribadito dalle Sez. Un. con sentenza n.
8486/2024), “Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”.
È stato infatti evidenziato che l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e deriva dall'impugnazione altrui, allorché, cioè, l'accoglimento dell'impugnazione principale darebbe luogo a una soccombenza totale oppure a una soccombenza più grave di quella stabilita dalla sentenza impugnata (cfr. da ultimo anche Cass. civ. sez.
I, n. 24761/2025; Cass. civ. n. 1404/2025).
Ciò premesso in generale, risulta evidente che, nella specie, l'interesse all'impugnazione incidentale, da parte dell (in parte qua, di natura adesiva Parte_2 rispetto a quella di giacché i motivi di doglianza sono sovrapponibili al Pt_1 secondo, terzo, quarto e quinto dell'appello principale) è insorto a seguito dell'impugnazione principale della stessa perché le contestazioni della Pt_1 compagnia, sotto il profilo della inoperatività della polizza ( primo motivo di appello principale), lo espongono al rischio di trovarsi esposto con il suo solo patrimonio a fronteggiare la pretesa risarcitoria dei parenti del defunto . CP_1
1. Errata applicazione della legge croata:
17 a) Sostiene l'appellante che il Tribunale ha interpretato in modo errato gli articoli
1069 e 1071 della legge croata sui rapporti obbligatori . In particolare ritiene che la polizza assicurativa non avrebbe dovuto coprire il sinistro, poiché l'auto era guidata da un conducente non autorizzato ( cioè il veicolo era stato affidato dal proprietario al fratello il quale all'insaputa dell lo aveva a sua volta affidato al . Parte_2 CP_10
Il motivo di appello non è fondato. Infatti l'art 1070/2 comma della legge croata prevede che oltre all'utente non autorizzato è responsabile anche il proprietario dell'autoveicolo se per sua colpa o per colpa delle persone che avrebbero dovuto prendersi cura del veicolo ha consentito l'uso non autorizzato del veicolo. Nella specie è pacifico che il fratello affidatario del veicolo abbia Tes_1 colpevolmente consentito la guida dello stesso anche a soggetto privo di patente con conseguente responsabilità solidale anche del proprietario del veicolo.
Per quanto riguarda, poi, il rapporto tra assicurato e assicurazione viene in considerazione la legge croata delle assicurazioni e in particolare, gli art 23 e 24 che si esaminano a seguire.
b) Esclusione del risarcimento ai passeggeri consapevoli:
-Ai sensi dell'art. 23 della legge croata sulle assicurazioni, il passeggero non ha diritto al risarcimento se consapevole di essere trasportato da un conducente non autorizzato. Secondo sapeva che non aveva la patente, Pt_1 Parte_3 CP_10 contesta che il Tribunale non abbia considerato che conosceva il croato e CP_1 aveva vissuto in Croazia, quindi poteva capire la conversazione sulla guida senza patente intavolata tra il e il CP_10 Tes_1
Anche l nel suo appello incidentale tardivo avanza lo stesso motivo di Parte_2 impugnazione ritenendo che non debba essere riconosciuto il risarcimento del danno al . CP_1
Anche questo motivo di gravame non è fondato atteso che come correttamente statuito dal primo giudice, non è provato che il avesse ascoltato la CP_1 conversazione intercorsa tra il e che avesse comunque compreso CP_10 Tes_1 esattamente i termini della questione ( ossia che avesse consentito la guida a Tes_1 per far esercitare l'amico privo di patente e privo di un “foglio rosa” alla CP_12 guida) non essendo madrelingua croato e anzi praticando la lingua straniera in occasione degli studi all'estero: dunque manca la prova che lo stesso fosse consapevole di tale circostanza. Né sono state dedotte prove a dimostrazione del fatto che il avesse Parte_3 effettivamente compreso che il VC era privo di qualsivoglia titolo abilitativo alla guida, discutendo della questione con gli amici , avallando la funesta decisione.
c)inoperatività della garanzia ai sensi dell'art 24 della legge croata .
Assume l'appellante che l'art. 24 della Legge sull'assicurazione obbligatoria nella circolazione stradale, delinea una serie di circostanze in cui “la persona assicurata
18 perde i diritti dell'assicurazione”. Tra di esse viene espressamente annoverata sub n. 2 l'ipotesi di guida da parte di “conducente non in possesso di una patente di guida valida del tipo o della categoria appropriata”. Conseguentemente, nel caso di specie, poiché al verificarsi del sinistro il veicolo assicurato era condotto da un soggetto privo di patente, deve legittimamente ritenersi che la polizza non operasse, ricadendosi pacificamente nell'ipotesi sopra indicata di esclusione della copertura assicurativa, con conseguente: a- rigetto della domanda dei o CP_1
b- in subordine di condanna dell' alla refusione in favore di Parte_2 di qualsiasi somma venisse posta a carico della stessa all'esito del giudizio. Pt_1
Sub a, osserva la corte che, anzitutto , l'art. 24 comma 21 della legge croata prevede che la perdita dei diritti assicurativi dell'assicurato in caso di guida senza patente non ha effetto sul diritto al risarcimento del danno del danneggiato, sicchè legittimamente i hanno ottenuto l'indennizzo da parte dell'assicurazione. CP_1
Sub b. per quanto riguarda il diritto alla rivalsa l'appellante censura la sentenza del primo giudice laddove ritiene che la perdita del diritto dell'assicurato sia subordinata alla prevedibilità da parte dell'assicurato che il veicolo era guidato da persona sprovvista di patente. Tanto premesso si è visto che la legge croata all'art 24 primo comma riconosce il diritto di rivalsa all'assicurazione nel caso di guida senza patente. 1 Articolo 24 (Compensazione dei danni in caso di decadenza del diritto all'assicurazione)
(1) L'assicurato perde il diritto all'assicurazione nei seguenti casi:
se il conducente non ha utilizzato il veicolo per lo scopo per cui era destinato;
se il conducente non possedeva una patente valida per il tipo o categoria appropriata, salvo che durante le lezioni di guida, quando un candidato alla patente conduceva il veicolo rispettando tutte le regolamentazioni che disciplinano tali lezioni;
se al conducente è stata confiscata la patente o gli è stata vietata la circolazione o è stata applicata una misura protettiva che gli vieta la conduzione di un veicolo di una determinata tipologia o categoria ovvero la revoca della validità della patente o la misura protettiva che vieta l'uso di una patente straniera sul territorio della Repubblica di Croazia;
se il conducente ha condotto il veicolo sotto l'influenza di alcol oltre il limite stabilito, narcotici, medicinali psicoattivi o altre sostanze psicoattive;
se il conducente ha causato il danno intenzionalmente;
se il danno è avvenuto perché il veicolo era gravemente difettoso dal punto di vista tecnico e il conducente era consapevole di tale circostanza. (2) La decadenza del diritto all'assicurazione sulla base del comma (1), punti (1) – (6) del presente articolo non influenza il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, e il danneggiato può presentare richiesta di indennizzo all'assicuratore responsabile. (3) L'impresa di assicurazione che ha, sulla base del comma (1), punto (5) del presente articolo, pagato un risarcimento al danneggiato ha il diritto al rimborso dell'intero importo pagato in danni, interessi e spese dalla persona responsabile del danno;
e nei casi del comma (1), punti (1), (2), (3), (4) e (6), ha diritto al rimborso fino ad un massimo di dodici (12) medie retribuzioni nette secondo l'ultimo rapporto ufficiale dell'Ufficio centrale di statistica.
19 Ritiene la corte che il riferimento normativo alla guida senza patente attenga all'assicurato o al soggetto cui l'assicurato abbia consapevolmente affidato il mezzo e non possa valere anche in tutti i casi in cui il mezzo sia guidato, invito domino, da soggetto non munito di patente atteso che, in tale ipotesi si finirebbe del tutto illogicamente a ritenere che nel caso di furto di autoveicolo condotto dal ladro privo di patente l'assicurazione avrebbe diritto di rivalsa nei confronti di colui che ha subito il furto. Nel caso di specie l'assicurato ha legittimamente affidato il mezzo a soggetto munito di patente , mentre quanto accaduto successivamente e cioè l'incauto affidamento del mezzo da parte del terzo autorizzato a soggetto non munito di patente è avvenuto illecitamente invito domino non diversamente che nel caso di furto di autoveicolo sicchè deve essere escluso il diritto di rivalsa dell'assicurazione nei confronti dell'ignaro assicurato. Del resto, in senso contrario non risulta allegata giurisprudenza croata da parte dell'appellante che evoca decisioni in cui vi era consapevolezza da parte dell'assicurato e del trasportato della mancanza di titolo abilitativo alla guida da parte del trasportato con conseguente esclusione dell'indennizzo.
2. Errata ricostruzione della dinamica che ha riconosciuto una responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro:
- come anche con il suo appello incidentale, sostiene che Pt_1 Parte_2 anche il conducente del camion abbia avuto un ruolo nell'incidente, poiché non ha ridotto la velocità ( conducente viaggiava ad una velocità di 74 km/h CP_7 con un limite previsto di 60 km/h.) allorchè si è reso conto che il veicolo che lo precedeva lo stava superando mentre sopraggiungeva nel senso opposto altro veicolo. Ritiene la corte che anche questa censura non sia fondata. Infatti dalla descrizione della dinamica del sinistro come emerge dalla sentenza del collegio supremo croato, risulta che il ha perso il controllo del veicolo allorchè spostandosi CP_10 improvvisamente sulla corsia di sinistra per effettuare il sorpasso del tir ha “colpito” la banchina (circostanza confermata dal e dal , ha CP_10 Testimone_1 cominciato a sbandare ed è ritornato sulla carreggiata di destra urtando con la parte laterale destra la parte laterale sinistra del camion. Dunque, assodato ( come emerge dalle testimonianze raccolte in occasione del processo penale) che vi erano le condizioni di traffico per effettuare la manovra di sorpasso, il sinistro si è verificato esclusivamente per l'inesperienza del conducente che improvvisamente e accelerando è uscito sulla corsia sinistra e spostandosi troppo ha urtato la banchina sinistra e ha perso il controllo del veicolo. Non sussiste dunque nesso causale tra la velocità del camion ( di poco sopra il limite) e il sinistro atteso che se anche il camion avesse rallentato il sinistro si sarebbe comunque verificato, essendo stato determinato esclusivamente dall'incapacità del conducente di governare il veicolo .
Alla luce di tutto quanto precede, può in conclusione ragionevolmente ritenersi:
20 - da un canto, che il guidatore del camion sia stato del tutto incolpevolmente coinvolto nel sinistro, proprio perché, viste le condizioni di traffico del tutto favorevoli, non avrebbe nemmeno potuto avvertire, quantomeno nella primordiale, ma già decisiva, fase della manovra, un imminente pericolo e, dunque, l'esigenza di intraprendere la graduale azione di frenata, in modo da diminuire la velocità;
- dall'altro se anche avesse rallentato ciò non avrebbe comunque consentito al di concludere il sorpasso in quanto il veicolo condotto dal è andato a Per_5 Per_5 sbattere contro la banchina nella prima fase del sorpasso e il conducente ne ha perso il controllo;
Dunque i motivi di appello di e di devono essere rigettati Pt_1 Parte_2
3. errata determinazione del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%.
come anche nel suo appello incidentale ritiene che qualora il de Pt_1 Parte_2 cuius avesse indossato correttamente le cinture di sicurezza, tenuto conto del fatto che l'abitacolo del veicolo non ha subito danni strutturali rilevanti, che nella parte posteriore non sono stati introdotti corpi contundenti e che tutti gli altri occupanti – muniti di cinture – hanno riportato soltanto lesioni lievi, si può ragionevolmente ritenere, alla luce del principio id quod plerumque accidit, che anch'egli sarebbe rimasto illeso o avrebbe subito conseguenze di minima entità. Tanto premesso, osserva la Corte che si pone, a questo proposito, il tema dell'applicabilità alla fattispecie sub iudice della previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ( che stabilisce che ” se il fatto colposo del creditore ha concorso a produrre il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”). Da tempo le Sezioni Unite ( sent del 17 febbraio 1964 n. 351) hanno statuito che la norma deve essere inquadrata nell'ambito del principio causalistico con la funzione di regolare l'efficienza causale del comportamento del danneggiato, e quindi l'entità del risarcimento. Secondo questa angolazione, il concetto di gravità della colpa non è riferito all'elemento psicologico, ma alla maggiore o minore rilevanza causale del comportamento negligente o imprudente del soggetto danneggiato rispetto all'efficienza causale della condotta del danneggiante. Il contesto in cui si svolgono i fatti costituisce, pertanto, lo spettro di indagine al fine di verificare se vi sia una effettiva condotta (attiva od omissiva) posta in essere dal danneggiato che rilevi quale fattore concorrente nella produzione del danno secondo un giudizio improntato alla regolarità causale.
21 Venendo alla fattispecie sub iudice ritiene la corte che l'efficienza causale della condotta del danneggiante sia stata assolutamente prevalente nella produzione del danno . Infatti il veicolo, a seguito del sinistro, si è ribaltato più volte e, sebbene risulti che il sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo, emerge dalle fotografie del veicolo
CP_1 incidentato che il tetto posteriore dell'abitacolo dove si trovava il è sfondato
CP_1 in modo rilevante a differenza della parte anteriore che ha subito meno danni. Non può dunque ritenersi che se il avesse indossato la cintura di sicurezza
CP_1 avrebbe subito le stesse minime lesioni del conducente e dell'altro passeggero atteso il differente impatto che il sinistro ha avuto sulla parte anteriore e posteriore del mezzo. Le lesioni patite dal sono diffuse e tutte mortali o gravemente
CP_1 invalidanti interessando l'epicranio, il cervello, gli organi della cassa toracica e lo scheletro. Deve pertanto ritenersi che l'uso delle cinture di sicurezza avrebbe potuto ridurre la gravità di alcune lesioni ma che certamente nel complesso le stesse sarebbero state comunque devastanti per il Dunque nessuna censura può
CP_1 essere mossa al primo giudice che ha ricondotto il concorso di colpa del ad
CP_1 una percentuale al 30% , atteso che le cinture di sicurezza avrebbero costretto il giovane all'interno di un abitacolo sfondato nel tetto con sicura compromissione quanto meno della parte superiore del corpo del a differenza di quanto è
CP_1 accaduto per gli altri due giovani. Devono dunque essere rigettati i motivi di appello di e Pt_1 Parte_2
4. e contestano la liquidazione del danno non essendo stati Pt_1 Parte_2 applicati i parametri croati ( più restrittivi dei nostri) nella liquidazione del danno parentale.
La censura non è fondata. Infatti come correttamente rilevato dal primo giudice, la legge croata si limita a stabilire che deve essere garantito un equo indennizzo monetario ai parenti in caso di decesso del familiare. In ordine alla quantificazione, la Corte croata ha elaborato criteri ( come del resto la giurisprudenza italiana) che orientano il giudice adattandoli al caso concreto, tenendo conto dell'età della vittima e dei danneggiati dell'eventuale convivenza e dell'intensità del legame.
Premesso ciò, il giudice non è vincolato formalmente ai criteri giurisprudenziali, ma è tenuto a rispettarli come standard consolidati e può derogarvi in presenza di circostanze concrete particolari, da esplicitare in motivazione;
Nella fattispecie sub iudice è quello che è accaduto atteso che il primo giudice ha tenuto conto della giovane età della vittima e dell'intensità del legame familiare (unico figlio ancora convivente con i genitori) documentato anche da numerose fotografie di momenti di serena intimità familiare, la liquidazione equitativa che ha
22 comportato il raddoppio dei criteri giurisprudenziali croati non è né arbitraria nè slegata dai parametri di riferimento e non integra errore di diritto.
5. Per quanto riguarda la liquidazione del danno ai fratelli della vittima, Pt_1 lamenta che la legge croata non riconosce alcun risarcimento in assenza di convivenza. Per gli stessi motivi impugna anche chiedendo la riforma Parte_2 della sentenza. Il primo giudice ha ritenuto che escludere in radice il risarcimento dei danni ai parenti della vittima non conviventi laddove sussista una comunione di vita , contrasta con i principi di ordine pubblico nazionale e internazionale . Tuttavia, ad avviso di questa corte, non è necessario invocare i principi di ordine pubblico nella fattispecie sub iudice atteso che la legge croata riconosce il risarcimento ai germani laddove esisteva una comunione di vita stabile tra loro e la persona deceduta senza fare riferimento ad un regime di convivenza.
Infatti, la convivenza non è requisito costitutivo, ma solo un indice presuntivo dell'intensità del vincolo;
ciò che rileva è la comunione di vita e di affetti, espressione dei diritti inviolabili della persona. Dunque, di questa norma deve essere fornita una interpretazione coerente con la legge e la giurisprudenza croata nonché con i principi inviolabili dell'individuo, sicchè l'intensità del vincolo , normalmente presunta in costanza di convivenza, può essere tuttavia dimostrata anche laddove manchi la convivenza ( per motivi familiari o di studio) ma ciò nonostante permanga saldo “l'affectio familiaris”. Nella specie poi il tribunale, ha ritenuto provato, come documentato da molteplici fotografie di momenti di condivisione familiare, che i fratelli mantenevano rapporti intensi e costanti, di reciproco aiuto e frequentazione che radicano il diritto al risarcimento.
Il rigetto integrale dell'appello principale di e incidentale di fa Pt_1 Parte_2 venire meno la necessità di affrontare il gravame incidentale condizionato di
, ed;
mentre Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 deve essere esaminato quello incidentale da costoro autonomamente interposto.
1. Con il primo motivo di appello incidentale, , , Controparte_1 Controparte_3
ed si dolgono del fatto che il giudice di prime cure ha CP_2 Controparte_4 liquidato il danno patrimoniale per spese legali avuto conto del solo risarcimento ottenuto in sede stragiudiziale, senza, invece, riconoscere la predetta voce di danno anche avuto riguardo al risarcimento ottenuto in sede giudiziale.
23 Sul punto, sostengono gli appellanti incidentali che il contratto concluso tra i CP_1
e la CI di UL prevedeva, a carico degli stipulanti, l'obbligo CP_11 di pagare a un compenso pari al 10% del risarcimento ottenuto dalla CI CP_11 non solo in sede transattiva ma anche, espressamente, in sede giudiziale;
che, avendo i ottenuto, con la gravata sentenza, un risarcimento complessivo di oltre CP_1
190.000,00 euro, era allora sorta in capo a costoro l'obbligazione di versare alla CI (complessivamente) il 10% di tale importo, ovvero euro 19.000,00; CP_11 che il tribunale, investito della domanda di risarcimento anche di tale voce di danno, ha però riconosciuto, in favore degli attori, il rimborso delle sole spese legali dovute in relazione al risarcimento ottenuto dai (a titolo di acconto) in sede CP_1 stragiudiziale (47.500,0 euro), liquidando, in via equitativa, il detto danno nella minor somma di euro 3.500,00 (al lordo del concorso di colpa con la vittima); che il tribunale non ha riconosciuto il rimborso delle spese legali in relazione anche al risarcimento accertato in sentenza sul presupposto , a dire dei , “che il CP_1 contratto stipulato tra i danneggiati e prevedeva l'obbligo dei primi di CP_11 versare alla seconda il 10% del risarcimento solo nel caso di liquidazione stragiudiziale, non nel caso di condanna del responsabile all'esito del giudizio”.
La censura non merita di essere accolta, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellati-appellanti incidentali, in nessun punto del gravato passaggio motivazionale il primo giudice ha affermato che l'obbligo di versare alla CI il 10% del risarcimento riguardasse il solo caso di liquidazione CP_11 stragiudiziale, e non, invece, il caso di condanna all'esito di giudizio.
Anzi, valga l'esatto contrario. Il tribunale, sul punto, ha constatato che “il contratto inter partes prevede un compenso pari al 10% del risarcimento ottenuto (art. 11 doc.
13”, specificando poi espressamente “anche in via giudiziale”.
Nel respingere tale istanza risarcitoria (quella relativa al compenso dovuto alla CI di UL per il risarcimento liquidato in sentenza), il giudice ha piuttosto rilevato che il compenso dovuto a era sì previsto anche in caso di risarcimento CP_11
“in via giudiziale”, ma “soltanto qualora il risarcimento sia ottenuto dalla mandataria in nome e per conto dei mandanti, circostanza che ricorre per il CP_11 pagamento dell'acconto di circa 47.500 euro ma non per l'odierna liquidazione giudiziale”. Infatti, la clausola contrattuale invocata dagli appellanti incidentali recita: “nel caso in cui la mandataria ottenga un risarcimento in nome e per conto del mandante, ad essa sono dovuti i seguenti compensi …”, fattispecie che non ricorre nella specie in quanto il risarcimento giudiziale non è stato ottenuto grazie all'attività di assistenza della mandataria bensì tramite il mandato conferito al difensore. CP_11
24 7.2. Ritiene, invece, questa Corte fondato il secondo motivo di appello incidentale, con cui i sig lamentano la sottostima degli interessi compensativi, in quanto CP_1 tutti erroneamente computati dal primo giudice sulla somma residuata dopo la detrazione dell'acconto (rivalutato) e dalla sentenza al saldo.
Infatti, secondo i più recenti indirizzi della Cassazione ( Cass Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 ) “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.” Il corretto computo comporta, quindi, che le somme liquidate a ciascun genitore ammontanti a 70.000 in moneta attuale sia devalutata al momento del sinistro verificatosi il 2-11-18 e così pure l'acconto corrisposto nel dicembre 2019 di euro
20.816. Gli interessi compensativi vanno poi calcolati secondo il tasso equitativamente determinato del 2% :
1. dall'illecito fino al pagamento dell'acconto sul capitale rivalutato anno per anno secondo gli indici istat (FOI);
2. dal pagamento dell'acconto fino alla liquidazione definitiva sulla somma che residua, detratto l'acconto, rivalutata annualmente2
Tale conteggio comporta che sia dovuto l'importo di euro 6694 euro, a titolo di interessi compensativi, in più per ciascun genitore con accoglimento quindi dell'appello incidentale dei Pt_6
. È altresì fondato il terzo motivo del gravame incidentalmente proposto dagli
[...] odierni appellati-appellanti incidentali, avendo il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda esplicitamente svolta dai di condanna dei debitori CP_1 in solido al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. (pag. 12,
25 atto di citazione primo grado: “Dalla notifica dell'atto di citazione in poi, invece, spetterà agli attori, a titolo di mora, il saggio – pur sempre – legale previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.”). Va quindi disposta la condanna della compagnia assicurativa al pagamento, in solido con l in favore dei danneggiati, degli Parte_2 interessi al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziale (10.07.2020) sino al saldo.
Infatti, “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” ( Cass Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
In conclusione all'esito del giudizio devono essere rigettati l'appello principale di e quello incidentale mentre deve essere parzialmente accolto Pt_1 Parte_2
l'appello incidentale dei . CP_1
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede e prevalentemente soccombenti e, pertanto, Pt_1 Parte_2
i predetti sono tenuti al pagamento delle spese di entrambi i gradi che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, compensate per un terzo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte di e Pt_1 Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, Rigetta l'appello principale proposto da e quello Parte_1 incidentale di avverso la sentenza n. 7024/24 del tribunale di Parte_2
MI ; in parziale accoglimento dell'appello incidentale dei sig , Controparte_1 CP_2
e CP_4 Controparte_3 condanna e in via solidale tra loro a pagare a Pt_1 Parte_2 Controparte_1
e a l'ulteriore importo di euro 6694,00 ciascuno;
Controparte_3 condanna e in via solidale tra loro a pagare sugli importi Pt_1 Parte_2 liquidati a titolo di risarcimento danni ai sig , , e Controparte_1 CP_2 CP_4
26 gli interessi ex art 1284 comma 4, anziché al tasso legale, dalla Controparte_3 sentenza al saldo;
condanna in ia solidale l'appellante principale e Parte_1
l'appellante incidentale al pagamento in favore degli appellati Parte_2
, , e Controparte_1 CP_2 CP_4 Controparte_3 delle spese del giudizio che liquida per il primo grado già compensate per 1/3 in euro 12.000 per compensi (euro 2.600 per fase di studio;
euro 1.700 per fase introduttiva;
euro 3.500 per fase istruttoria ed euro 4.200 per fase decisionale) ,oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge , ed euro 363 per esborsi (2/3 di C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria, e per il secondo grado già compensate per 1/3 in euro 6000 oltre spese generali e oneri di legge, ugualmente con distrazione a favore dell'avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria;
conferma per il resto l'impugnata sentenza. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 Parte_2 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in MI, 5/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Maria Teresa Brena
Provvedimento redatto con l'ausilio del Magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Capitale devalutato al 2018 → € 59.322; interessi compensativi sul capitale rivalutato fino all'acconto euro 1398 ; acconto devalutato al 2018 = 20.654. ; Capitale residuo → € 38668 ;Interessi compensativi sul capitale rivalutato dal 2020 ad oggi → € 5296 euro
Totale interessi compensativi euro 6694