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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1590/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il
4.3.2025– pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1590/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. IOSCA Parte_1
ANTONIO BIAGIO;
• , contumace CP_1
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha notificato atto di sfratto per finita locazione Parte_1 commerciale a , essendo scaduto il contratto indicato in atti, CP_1 in quanto non prorogato alla scadenza contrattuale, poiché inviata regolare disdetta.
All'udienza di comparizione, ha chiesto la convalida Parte_1 dello sfratto, non si è presentato. CP_1
Vista la data in cui inviata la missiva in cui formulata la disdetta, il Giudice non ha convalidato, ma, considerata la lettera con cui si era CP_1 impegnato a rilasciare l'immobile entro il 31.8.2024, ha mutato il rito, concedendo alle parti termine per il deposito di note integrative e nuova documentazione.
pagina1 di 3 Nella sua memoria, ha così concluso: Parte_1
“reitera le conclusioni già rassegnate nell'atto d'intimazione di sfratto e chiede disporsi la convalida dello sfratto per finita locazione il cui termine
è scaduto il 31/08/2024, con risoluzione del contratto del 01/09/2012, registrato in Matera al n. 2433 il 21/09/2012, relativo all'immobile sito in
Matera alla via Lucana n. 308, piano terra, in capo al locatario Sig.
[...]
(c.f.: ) con intimazione allo stesso CP_1 C.F._1 all'immediato rilascio libero da persone e cose in favore della proprietaria;
con condanna al pagamento dei canoni di locazione maturati
e scaduti da maggio 2024 ed a tutt'oggi pari a €. 4.950,00 (€.550,00 x 9 mesi) e di tutti quelli che continueranno a maturare fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze delle due fasi processuali”. Chiamato a decidere, osserva questo Giudice che, preliminarmente, non può convalidare lo sfratto, essendo la causa oltre la fase sommaria.
Quanto alla risoluzione contrattuale, osserva che, secondo la prescrizione dell'art. 28 della legge 392/1978, il contratto di locazione commerciale, come quello nella fattispecie in esame, si rinnova di sei anni in sei anni, salvo disdetta da parte del locatore da comunicare al conduttore 12 mesi prima della scadenza contrattuale.
Alla clausola n. 2 del contratto agli atti, le parti hanno espressamente pattuito quanto rilevato innanzi
La disdetta posta a fondamento della controversia agli atti è del giorno
8.4.2024.
Considerando la scadenza contrattuale (31.8.2024), la disdetta risulta tardiva, posto che effettuata in un termine inferiore ai 12 mesi prima della scadenza contrattuale e, quindi, non idonea a risolvere il contratto di locazione alla scadenza indicata in citazione, quad'anche la missiva faccia riferimento a precedenti comunicazioni verbali dello stesso oggetto
(comunque sfornite di prova) che sarebbero pure inefficaci allo scopo, poiché il contratto avendo la forma scritta, la stessa forma è estesa alla risoluzione dei rapporti, obbligo previsto da norme imperative di ordine pubblico, consistenti nel contrasto all'evasione fiscale, tant'è che la nullità della disdetta data a voce è rilevabile dal giudice anche d'ufficio (Cass. ord. n. 18971/2022).
Osserva questo Giudice che, quando vi è concorde volontà del locatore e del conduttore di risolvere il contratto di locazione, questo può essere risolto anticipatamente, a prescindere dal momento dell'accordo rispetto alla data della scadenza contrattuale.
pagina2 di 3 Trattasi, pertanto di risoluzione consensuale del contratto di locazione.
Dalla documentazione agli atti (missiva del 7.8.2024), emerge la volontà del conduttore di rilasciare l'immobile al 31.8.2024, dando seguito alla richiesta di rilascio, sebbene tardiva, circostanza che potrebbe portare all'interpretazione di un accordo tra le parti di risoluzione contrattuale anticipata, fattispecie differente da quella in esame, dove il locatore ha reiterato le domande avanzate nell'atto di sfratto.
Essendo la disdetta tardiva, quindi inefficace a produrre gli effetti della risoluzione contrattuale alla scadenza del 31.8.2024, la domanda deve essere rigettata.
Deve essere rigettata, altresì, la domanda rivolta ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione, essendo completamente nuova rispetto a quelle di cui all'atto introduttivo, dove, tra l'altro, esplicitamente non richiesta, quindi, inammissibile.
Nulla sulle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta contumace.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) rigetta le domande.
Matera 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il
4.3.2025– pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1590/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. IOSCA Parte_1
ANTONIO BIAGIO;
• , contumace CP_1
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha notificato atto di sfratto per finita locazione Parte_1 commerciale a , essendo scaduto il contratto indicato in atti, CP_1 in quanto non prorogato alla scadenza contrattuale, poiché inviata regolare disdetta.
All'udienza di comparizione, ha chiesto la convalida Parte_1 dello sfratto, non si è presentato. CP_1
Vista la data in cui inviata la missiva in cui formulata la disdetta, il Giudice non ha convalidato, ma, considerata la lettera con cui si era CP_1 impegnato a rilasciare l'immobile entro il 31.8.2024, ha mutato il rito, concedendo alle parti termine per il deposito di note integrative e nuova documentazione.
pagina1 di 3 Nella sua memoria, ha così concluso: Parte_1
“reitera le conclusioni già rassegnate nell'atto d'intimazione di sfratto e chiede disporsi la convalida dello sfratto per finita locazione il cui termine
è scaduto il 31/08/2024, con risoluzione del contratto del 01/09/2012, registrato in Matera al n. 2433 il 21/09/2012, relativo all'immobile sito in
Matera alla via Lucana n. 308, piano terra, in capo al locatario Sig.
[...]
(c.f.: ) con intimazione allo stesso CP_1 C.F._1 all'immediato rilascio libero da persone e cose in favore della proprietaria;
con condanna al pagamento dei canoni di locazione maturati
e scaduti da maggio 2024 ed a tutt'oggi pari a €. 4.950,00 (€.550,00 x 9 mesi) e di tutti quelli che continueranno a maturare fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze delle due fasi processuali”. Chiamato a decidere, osserva questo Giudice che, preliminarmente, non può convalidare lo sfratto, essendo la causa oltre la fase sommaria.
Quanto alla risoluzione contrattuale, osserva che, secondo la prescrizione dell'art. 28 della legge 392/1978, il contratto di locazione commerciale, come quello nella fattispecie in esame, si rinnova di sei anni in sei anni, salvo disdetta da parte del locatore da comunicare al conduttore 12 mesi prima della scadenza contrattuale.
Alla clausola n. 2 del contratto agli atti, le parti hanno espressamente pattuito quanto rilevato innanzi
La disdetta posta a fondamento della controversia agli atti è del giorno
8.4.2024.
Considerando la scadenza contrattuale (31.8.2024), la disdetta risulta tardiva, posto che effettuata in un termine inferiore ai 12 mesi prima della scadenza contrattuale e, quindi, non idonea a risolvere il contratto di locazione alla scadenza indicata in citazione, quad'anche la missiva faccia riferimento a precedenti comunicazioni verbali dello stesso oggetto
(comunque sfornite di prova) che sarebbero pure inefficaci allo scopo, poiché il contratto avendo la forma scritta, la stessa forma è estesa alla risoluzione dei rapporti, obbligo previsto da norme imperative di ordine pubblico, consistenti nel contrasto all'evasione fiscale, tant'è che la nullità della disdetta data a voce è rilevabile dal giudice anche d'ufficio (Cass. ord. n. 18971/2022).
Osserva questo Giudice che, quando vi è concorde volontà del locatore e del conduttore di risolvere il contratto di locazione, questo può essere risolto anticipatamente, a prescindere dal momento dell'accordo rispetto alla data della scadenza contrattuale.
pagina2 di 3 Trattasi, pertanto di risoluzione consensuale del contratto di locazione.
Dalla documentazione agli atti (missiva del 7.8.2024), emerge la volontà del conduttore di rilasciare l'immobile al 31.8.2024, dando seguito alla richiesta di rilascio, sebbene tardiva, circostanza che potrebbe portare all'interpretazione di un accordo tra le parti di risoluzione contrattuale anticipata, fattispecie differente da quella in esame, dove il locatore ha reiterato le domande avanzate nell'atto di sfratto.
Essendo la disdetta tardiva, quindi inefficace a produrre gli effetti della risoluzione contrattuale alla scadenza del 31.8.2024, la domanda deve essere rigettata.
Deve essere rigettata, altresì, la domanda rivolta ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione, essendo completamente nuova rispetto a quelle di cui all'atto introduttivo, dove, tra l'altro, esplicitamente non richiesta, quindi, inammissibile.
Nulla sulle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta contumace.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) rigetta le domande.
Matera 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3