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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2436/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1 Pt_2 CP_2
All'udienza del 15/07/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna
Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'Avv. Trovato Riccardo , il quale insiste in ricorso e Parte_1
CP_ in atti, tuttavia relativamente alla chiamata di , vista la memoria dell e fatte le CP_3 opportune verifiche, dichiara di rinunciare alla domanda nei confronti di . CP_4
Precisa le conclusioni riportandosi alle note depositate in data 9.11.2024;
Per l'avv. Doriana Alaimo, in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano;
CP_1
Per l'avv. Tiziana Signorelli, in sostituzione dell'avv. Iudica;
Pt_2
Per l'avv. Sicuso Giovanni, in sostituzione dell'avv. Gigliola Marino. CP_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 15/07/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2436 /2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Trovato Riccardo David Roberto, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_5 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso unitamente e disgiuntamente dall'avv. Marcedone Ivano, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv., giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
- resistente
,(c. f . Controparte_7
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. M. Gigliola Marino giusta P.IVA_4 procura generale ad lites per notaio Dott.ssa. Laura Arcoleo iscritta al Collegio notarile dei
Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese , rep. n. 2536 Racc . n. 1915 del 19.1.2023 nonché l'avv. Giovanni Sicuso giusta procura generale alle liti in atti e memoria di costituzione di nuovo procuratore del 20.11.2024
– resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento, avvisi di addebito e cartelle di pagamento.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2023 ha proposto opposizione Parte_1 alla intimazione di pagamento n. 29120229006506947 000 notificata in data 01.06.2023, relativa ai seguenti atti: cartella di pagamento n. 29120140013843686 000 e cartella di pagamento n.29120150011431737000 per somme dovute a;
cartella di pagamento n. CP_2
29120110004444980 000, avviso di addebito n. 59120140001537858 000, avviso di addebito n. 59120140002887974 000 e avviso di addebito n. 59120150000862476 000 relativi a contributi previdenziali . A fondamento del ricorso ha eccepito la omessa CP_1 notifica degli atti presupposti della intimazione di pagamento e la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 anche successivamente alla eventuale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle alle date indicate nella intimazione di pagamento CP_
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, ha depositato prova della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito relativi a contributi CP_ previdenziali e ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza rilevando che la prescrizione non è maturata anche in considerazione della sospensione per complessivi 542 giorni per effetto della normativa dettata nel periodo di emergenza della pandemia covid-19
Costituitosi l ha sostenuto l'infondatezza del ricorso stante la regolare CP_2 notifica dele cartelle relative ai premi e la responsabilità dell'agente della riscossione CP_2 per l'attività successiva e di sua competenza.
Costituitasi preliminarmente ha evidenziato la Controparte_8 carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle doglianze asseritamente imputabili all'ente impositore. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della eccezione di prescrizione.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è infondata.
Le resistenti hanno dato prova di avere notificato le cartelle e gli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di deve essere accolta. Pt_2
3 Con il ricorso in opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. il signor ha convenuto Pt_1 in giudizio l' chiedendo dichiarare illegittima ovvero annullare Controparte_9
l'opposta intimazione con l'unica motivazione che i contributi richiesti (e portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi addebito ivi indicati) non sarebbero dovuti perché prescritti, senza fare valere alcun vizio specifico della procedura esecutiva.
Nel caso in cui il ricorrente impugna una intimazione di pagamento, una cartella esattoriale,
o un semplice ruolo, per contestare la prescrizione del credito richiesto, le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che l'azione abbia natura di opposizione all'esecuzione - e pertanto, azione di accertamento negativo del credito- e che ci sia carenza di legittimazione a contraddire dell'agente della riscossione convenuto in giudizio.
Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n.
7514 del 8.3.2022), chiamata appositamente a risolvere i contrasti interpretativi della giurisprudenza sulla questione, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.(cfr. Cass. 19 giugno 2019 n. 16425).
La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala
Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato “il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non
4 meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile” (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116).
Partendo da tali premesse argomentative le Sezioni unite hanno ravvisato una azione che investe il merito della pretesa previdenziale in quelli ipotesi in cui si chiede accertarsi l'in- fondatezza della pretesa o, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento. Secondo la Suprema Corte, in tali fattispecie si deve ravvisare un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. In quanto, ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica degli avvisi di addebito, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez.
U. 25 luglio 2007 n. 16412).
Così precisata la natura dell'azione proposta ed esaminata le Sezioni unite della Cassazione, con un intervento nomofilattico finalizzato alla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore hanno statuito che:
“Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposi-zione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del
5 diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004
n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex
1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusiva-mente del medesimo.” (Cass. SS UU sent. N. 7514/2022).
Nel caso in esame, avendo il ricorrente fatto valere esclusivamente ragioni che investono il merito della pretesa contributiva (prescrizione) e nessun vizio particolare relativo alla procedura di riscossione, può affermarsi, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite, che ricorre una ipotesi di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo e la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore.
Pertanto deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
La cartella di pagamento n. 29120110004444980 000 è stata notificata in data
20.06.2011; la cartella di pagamento n. 29120140013843686 000 è stata notificata in data
22.10.2014; la cartella di pagamento n. 29120150011431737 000 è stata notificata in data
02.09.2015; l'avviso di addebito n. 59120120000740221 000 è stato notificato in data
04.06.2012; l'avviso di addebito n. 59120140001537858 000 è stato notificato in data
31.10.2014; l'avviso di addebito n. 59120140002887974 000 è stato notificato in data
13.03.2015. L'Agente della Riscossione non ha dato prova di avere interrotto il decorso della prescrizione con la notifica di atti con efficacia interruttiva prima della notifica della intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio. La intimazione di pagamento opposta è stata notificata all'opponente solo in data 01.06.2023, ovvero, quando era già ampiamente maturato il termine prescrizione quinquennale dalla precedente notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di e CP_1 CP_2 in solido in favore del ricorrente e liquidate come in dispositivo nella misura dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della natura documentale della causa, e i compensi ridotti ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Le spese di lite devono essere compensate tra il ricorrente e tenuto conto della Pt_2 recente consolidarsi della giurisprudenza che ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di nelle opposizioni avverso le intimazioni di pagamento che riguardano soltanto il Pt_2 merito della pretesa contributiva.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In accoglimento della opposizione dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti dalla cartella di pagamento n. 29120140013843686 000, dalla cartella di pagamento n.29120150011431737000 nonché dalla cartella di pagamento n.
29120110004444980 000 , dall'avviso di addebito n. 59120140001537858 000, dall' avviso di addebito n. 59120140002887974 000 e dall'avviso di addebito n.
59120150000862476 000 che per l'effetto annulla e, conseguentemente, dichiara insussistente il diritto del concessionario della riscossione di preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento delle pretese contributive portate dalle predette cartelle e dai predetti avvisi di addebito e richieste con intimazione di pagamento n. 29120229006506947 000 impugnata.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e;
in persona del CP_1 CP_2 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi Euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore dell'avv. Trovato Riccardo dichiaratosi antistatario. compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 15/07/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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