Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
In tema di falsa attestazione sulla identità personale, la condotta di colui che renda molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 495 cod. pen., non potendo ritenersi, in mancanza di un accertamento di quali tra esse siano realmente mendaci, che anche nell'occasione dalla quale muove l'addebito l'imputato abbia reso false generalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2014, n. 41774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41774 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/06/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1226
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 9933/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ALIOU SYLL N. IL 01/03/1983;
avverso la sentenza n. 5562/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDiENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dalla Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, con la quale il predetto è stato giudicato responsabile della detenzione illecita di eroina e cocaina, confezionata in complessivi ventisette involucri, nonché del reato di cui all'art. 495 c.p. in relazione a false generalità dichiarate il 13.3.2013.
In particolare la Corte di appello ha respinto il rilievo difensivo tendente a veder mandato assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 495 c.p. perché le generalità dichiarate il 13.3.2013, in sede di arresto, erano veritiere ed avendo questi ammesso la falsità delle generalità dichiarate in occasione di precedenti controlli di p.g.. Per la Corte di Appello, il fatto che in sede di convalida di arresto l'Imputato avesse dichiarato che le sue vere generalità erano quelle riportate nel verbale dell'arresto e nel verbale identificazione non attribuisce alcun crisma di veridicità a tali dichiarazioni, in mancanza di documenti che ne attestino la genuinità. Parimenti, ha respinto il rilievo difensivo che chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perché nessuno degli elementi rilevanti allo scopo permette di definire il fatto di trascurabile o minimale offensività: non il dato ponderale e qualitativo, non i mezzi e le modalità di presentazione.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv. Alessandro Gasparini.
Con un primo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 c.p., rappresentando che diversamente da quanto sostenuto dalla corte, oggetto della contestazione di cui al capo 2 è soltanto l'aver dichiarato false generalità in occasione dell'arresto in flagranza di reato. Nell'ambito della descrizione dell'addebito le generalità rese nelle precedenti date assumono unicamente valore dimostrativo dell'ipotesi accusatoria. Orbene, continua l'esponente, in assenza di elementi probatori diversi dalle dichiarazioni dell'imputato, il reato in parola non è astrattamente configurabile, a meno di non voler ritenere che l'imputato, avendo mentito in precedenti occasioni, abbia per ciò solo reso false dichiarazioni anche nelle successive. Con riferimento alle ultime generalità dichiarate sotto l'obbligo della verità, non vi sono ragioni per non credere alla implicita ammissione di responsabilità e per sostenere che egli abbia mentito. La tesi fatta propria dal collegio, secondo la quale nel caso di plurime difformi attestazioni di generalità importa che anche l'ultima sia falsa, è l'errata. Essa si fonda su una massima di esperienza che induce presumere che non possa non aver detto il falso nell'ultima occasione colui che lo aveva detto nelle precedenti e inoltre pone in capo all'imputato l'onere probatorio che grava invece sull'accusa.
Con un secondo motivo d si duole di violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Si assume che l'ampia cornice edittale e la durezza del regime sanzionatolo definito da tale articolo rileverebbe la volontà del legislatore di inquadrare nella norma un'ampia serie di fatti che spaziano da quelli di scarsissima offensività a quelli che più gravi ma che in concreto non giustificano le pene più severe di cui al comma 1.
Pertanto, rientrerebbero nell'area di applicazione della fattispecie di cui al comma 5 anche i fatti di media gravità.
Con un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 99 c.p., comma 4, per aver la Corte di appello affermato la contestata recidiva sulla base del mero riscontro formale delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, senza verificare il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. La Corte di appello si sarebbe disinteressata del tema omettendo qualsiasi approfondimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
4.1. Nel motivare il proprio giudizio di sussistenza del reato di cui all'art. 495 c.p. la corte di appello si richiama a quell'orientamento per il quale integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.) la condotta di colui che renda molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità; ne' rileva, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 34894 del 27/05/2010 - dep. 27/09/2010, P.G. in proc. Syll, Rv. 248885). Ed in effetti, nel caso di specie è pacifico che non risulta accertato in quale occasione specifica l'imputato abbia reso false generalità.
Si tratta di una tesi che questo Collegio non ritiene di poter condividere. È indubbio che l'accertamento della falsità delle generalità rese può essere condotto anche in forza di considerazioni di carattere logico;
ma non può dirsi tale il percorso argomentativo che fa perno unicamente sulla circostanza dell'aver l'imputato reso in precedenti occasioni false generalità, è indispensabile che ricorrano altri elementi i quali offrono chiara indicazione del fatto che anche nell'occasione dalla quale muove l'addebito in esame l'imputato abbia reso false generalità; ad esempio perché ricorrenti le medesime motivazioni rinvenibili in occasione delle precedenti false declinazioni;
o per la incongruenza dei dati forniti;
per l'accertamento dell'età (ove tale il dato mendace) attraverso esami clinici. L'inidoneità della sola circostanza di pregresse dichiarazioni mendaci risulta di tutta evidenza solo se si consideri che non può escludersi un mutamento di comportamento, specie se mutato il contesto entro il quale si colloca la condotta oggetto di ultimo esame. D'altro canto la stessa giurisprudenza di legittimità quando si tratta di valutare l'attendibilità di un dichiarante non fa conseguire alla accertata falsità di una dichiarazione la sicura falsità di una diversa e successiva dichiarazione.
Non sembra disagevole cogliere la inaccettabilità di una interpretazione che ritiene false le ultime generalità dichiarate perché in passato certamente se ne sono dichiarate altre, senza che si richieda l'accertamento di quali tra queste siano realmente mendaci. Inaccettabilità derivante dal rapporto di contraddizione con il principio di legalità, che pretende l'attribuzione di uno specifico fatto e non di una condotta non collocabile in un preciso tempo e in preciso spazio. Il processo penale non può sfuggire all'obbligo dell'accertamento del fatto storicamente definito, oggetto che anche le prescrizioni processuali vogliono ben determinato (art. 429, lett. c).
Nè si può mancare di rilevare che la tesi che qui si critica, per quanto rivelatrice di sicure difficoltà processuali, alle quali vorrebbe apprestare rimedio, finisce per aprire il campo a problemi di difficile soluzione, come quelli connessi alla data del commesso reato;
per definizione il principio richiamato dalla Corte di appello si applica quando non si possa accertare quali, tra le diverse rese, siano le false generalità. Ma come fare, allora, a determinare il tempo del commesso reato ai fini della prescrizione?
Non sembra necessario indulgere ulteriormente nell'argomentazione critica.
4.2. Infondati risultano i restanti motivi.
La locuzione utilizzata dal legislatore "lieve entità" rende evidente che esulano dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 i fatti di "media entità", diversamente da quanto pretenderebbe il ricorrente. D'altro canto, l'intera elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale sorta sul tema del fatto lieve di cui alla menzionata disposizione attesta che gli elementi costitutivi di tale fattispecie si rinvengono in corrispondenza di condotte dalla minima portata offensiva;
misura minima che già il solo dato ponderale, ove non allineato, è in grado di escludere. Quanto alla motivazione resa in merito alla ritenuta recidiva, non corrisponde al vero che la Corte di appello si sia limitata all'esame del certificato del casellario giudiziale, avendo essa affermato che "per l'entità della provvista e per le sopra ricordate circostanze, (il fatto oggetto di imputazione) dimostra un salto di qualità criminale dell'appellante, ... così che rispetto a tali precedenti episodi quello attuale si pone in rapporto di continuità e indica il consolidamento del ruolo del Serigne nel circuito illecito di distribuzione della droga, dal quale lo stesso non dato alcun segno di volersi affrancare". Il motivo è quindi manifestamente infondato.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 2) della rubrica (art. 495 c.p.) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino;
il ricorso va rigettato nel resto.
Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il restante reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 2) della rubrica (art. 495 c.p.) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino;
rigetta nel resto il ricorso;
visto l'art. 624 c.p.p. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il restante reato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014