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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 411/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Catania - P.zza G. Verga Indirizzo_1 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720250006001215000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare la cartella di pagamento.
Resistenti: dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio le controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Contestava la legittimità della cartella di pagamento, deducendo di avere regolarmente assolto l'obbligo di versare il contributo unificato nel giudizio proposto avanti al Tribunale di Catania (rubricato al R.G. Trib. n.
6690/2020 Tribunale di Catania - Sezione Lavoro).
Si costituiva Equitalia Giustizia S.p.a., contestando quanto osservato da controparte e rilevando che il ricorrente, benché formalmente richiesto, non aveva provveduto al deposito dell'originale del contributo unificato, come, invece, previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 24.04.2017.
Eccepiva poi che, non avendo la parte impugnato l'invito al pagamento (regolarmente notificato l'1 febbraio
2024), il ricorso, nel merito, era inammissibile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo il difetto di giurisdizione, nonché
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Interveniva volotariamente il Ministero Della Giustizia - Tribunale di Catania, rilevando, a sua volta, che:
- il ricorrente aveva depositato telematicamente, innanzi al Tribunale di Catania, un ricorso per ingiunzione di pagamento;
- unitamente al ricorso veniva depositata, sempre per il tramite dell'apposito canale telematico, la nota d'iscrizione a ruolo della causa, accompagnata dalla scansione del contrassegno relativo al contributo unificato (ammontante ad €. 259,00);
- l'istante, disattendendo le istruzioni impartite dalla cancelleria, aveva depositato nel fascicolo informatico il modulo scansionato, senza tuttavia seguire le prescritte modalità di annullamento e, soprattutto, aveva omesso di consegnare l'originale del contrassegno.
Eccepiva che, in ogni caso, la contestazione era tardiva, perché la parte non aveva impugnato l'invito al pagamento tempestivamente notificato. Concludeva eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come giustamente eccepito dalle parti convenute, il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
(Cass., Sez. Unite, Ordinanza n. 8810 del 3 aprile 2025).
E poiché l'invito al pagamento è stato regolarmente notificato, l'impugnazione della cartella di pagamento
è ammissibile solo per vizi propri.
Come disposto dall'art. 19, comma 3, dell'anzidetto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, ognuno degli atti autonomamente ricorribili può essere impugnato solo per vizi propri;
solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.
Nella presente sede non è, perciò, possibile eccepire, per la prima volta, eventuali vizi di legittimità del provvedimento e, quindi, del merito della pretesa impositiva.
Le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico del ricorrente, si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida - in favore di ciascuna delle controparti costituite - in complessivi € 500,00.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 411/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Catania - P.zza G. Verga Indirizzo_1 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720250006001215000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare la cartella di pagamento.
Resistenti: dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio le controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Contestava la legittimità della cartella di pagamento, deducendo di avere regolarmente assolto l'obbligo di versare il contributo unificato nel giudizio proposto avanti al Tribunale di Catania (rubricato al R.G. Trib. n.
6690/2020 Tribunale di Catania - Sezione Lavoro).
Si costituiva Equitalia Giustizia S.p.a., contestando quanto osservato da controparte e rilevando che il ricorrente, benché formalmente richiesto, non aveva provveduto al deposito dell'originale del contributo unificato, come, invece, previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 24.04.2017.
Eccepiva poi che, non avendo la parte impugnato l'invito al pagamento (regolarmente notificato l'1 febbraio
2024), il ricorso, nel merito, era inammissibile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo il difetto di giurisdizione, nonché
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Interveniva volotariamente il Ministero Della Giustizia - Tribunale di Catania, rilevando, a sua volta, che:
- il ricorrente aveva depositato telematicamente, innanzi al Tribunale di Catania, un ricorso per ingiunzione di pagamento;
- unitamente al ricorso veniva depositata, sempre per il tramite dell'apposito canale telematico, la nota d'iscrizione a ruolo della causa, accompagnata dalla scansione del contrassegno relativo al contributo unificato (ammontante ad €. 259,00);
- l'istante, disattendendo le istruzioni impartite dalla cancelleria, aveva depositato nel fascicolo informatico il modulo scansionato, senza tuttavia seguire le prescritte modalità di annullamento e, soprattutto, aveva omesso di consegnare l'originale del contrassegno.
Eccepiva che, in ogni caso, la contestazione era tardiva, perché la parte non aveva impugnato l'invito al pagamento tempestivamente notificato. Concludeva eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come giustamente eccepito dalle parti convenute, il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
(Cass., Sez. Unite, Ordinanza n. 8810 del 3 aprile 2025).
E poiché l'invito al pagamento è stato regolarmente notificato, l'impugnazione della cartella di pagamento
è ammissibile solo per vizi propri.
Come disposto dall'art. 19, comma 3, dell'anzidetto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, ognuno degli atti autonomamente ricorribili può essere impugnato solo per vizi propri;
solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.
Nella presente sede non è, perciò, possibile eccepire, per la prima volta, eventuali vizi di legittimità del provvedimento e, quindi, del merito della pretesa impositiva.
Le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico del ricorrente, si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida - in favore di ciascuna delle controparti costituite - in complessivi € 500,00.