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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/09/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Lavoro festivo nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha infrasettimanale
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 5948/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5948/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 19.09.2025, avente ad CRONOLOGICO
oggetto: “Lavoro festivo infrasettimanale”; N. _______________
e vertente REPERTORIO tra Parte_1 n. 092/2025 R.B
, rappresentato e difeso dagli avv.ti E.
[...]
Barretta e E. De Rosa in virtù di mandato allegato al ricorso,
Discusso nel termine elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cava dei del 19.09.2025 con scambio di note Tirreni (Sa), Corso Umberto I, n. 293; scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
Controparte_1
[...]
, in persona del suo Direttore p.t., con sede
[...]
[...]
in Salerno, Via San Leonardo;
Resistente contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5948/24 R.G. Vicedomini c/o pag. 1 CP_2 §§§
Nel termine del giorno 19.09.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 18.11.2024 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di: 1)
Accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente, O.S.S. di ruolo Reparto di , al compenso per lavoro straordinario con la CP_3
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL
20.09.2001, integrativo del CCNL in data 07.04.1999, e ex art. 29 del
CCNL in data 21.05.2018 - Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo 01.04.2019 – 31.12.2022; 2)
Condannare l resistente al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di euro 2.806,19, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre accessori di legge maturati e maturandi, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) Condannare l resistente al rimborso delle spese di CP_1
lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso in data 08.04.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo di parte), nel termine fissato del giorno 19.09.2025 (da intendersi come termine finale dell'orario di apertura della Cancelleria, come fissato con decreto dal Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n.
1196/1960: cfr. Cass. n. 17603/25 in data 15.04/30.06.2025, par. XXIII)
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_2 CP_2 non si costituiva in giudizio l' resistente, la quale pertanto CP_1
rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno
19.09.2025 la parte costituita ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Per quanto attiene al merito della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, la parte ricorrente ha comunicato che l resistente ha provveduto al pagamento del CP_1
dovuto e che gli accrediti sono stati effettuati sulle buste paga dei mesi di maggio e luglio 2025 (cfr. le note scritte depositate in data 10.09.2025).
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale intervenuto pagamento, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della resistente rimborso delle stesse in favore della parte CP_4
ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato in data
[...]
18.11.2024 e ritualmente notificato in data 08.04.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
Cont Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o Salerno pag. 3 Pt_2 delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 49,00 per spese vive ed euro 1.350,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 19.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 4 Pt_2 CP_2