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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6098 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6105 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 02/07/2025, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), difeso dall'AVVOCATURA
[...] P.IVA_1
GENERALE DELLO STATO, presso cui in Roma, via dei Portoghesi, 12 per legge domicilia.
APPELLANTE
E
(c.f. , domiciliato in viale Controparte_1 C.F._1
Mazzini, 88 in ROMA, presso lo studio dell'avv. PELLEGRINI
AR ST (c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n.20039/22 emessa dal Tribunale di Roma in data 21/09/2022.
Conclusioni dell'appellante: “voglia la Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, riformare l'ordinanza impugnata rigettando tutte le pretese 'ex adverso' avanzate in primo grado. Con vittoria di spese.” Conclusioni dell'appellato: “chiede il rigetto dell'appello presentato dal
, stante la sua totale infondatezza, Parte_2
r.g. n. 1 in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, con conferma della statuizione di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.” FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, depositato in via telematica il 21.06.2021, e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza conveniva in giudizio l'epigrafato chiedendo, , Parte_1 Controparte_1 il trattamento economico previsto ex art. 39 del d.lvo n. 368/1999 e dal d.m. 8 agosto 2014, n. 612, che si quantificava in euro 104.000,00 (centoquattromila/00), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza fino al soddisfo;
in via subordinata, condannare le Amministrazioni resistenti in solido al risarcimento dei danni subiti dal Dott. in ragione di almeno CP_1 euro 104.000,00 (centoquattromila/00), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza fino al soddisfo;
Il ricorrente, in fatto, deduceva: - che con ricorso al Tar Lazio - Roma impugnava il provvedimento con cui non veniva ammesso alle Scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2013/14,
-il TAR Lazio con ordinanza 958/15 rigettava l'istanza cautelare proposta;
- che il Consiglio di Stato, in riforma del predetto provvedimento, con ordinanza n.2943/15 accoglieva l'istanza cautelare proposta;
- che il ricorrente si iscriveva quindi alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria, provvedendo a frequentare regolarmente il corso, a sostenerne gli esami e a conseguire, in data 05.09.2019, il relativo diploma di specializzazione ed il titolo di specialista in psichiatria;
- che, trattandosi di immatricolazione disposta in fase cautelare ancora 'sub iudice', il ricorrente non percepiva alcuna remunerazione durante la frequenza del corso;
- che con sentenza n. 2268/2018, passata in giudicato, il TAR del Lazio confermava il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla Scuola di Specializzazione, dichiarando l'improcedibilità del ricorso per consolidamento della posizione del ricorrente;
- che quest'ultimo provvedeva in più occasioni a sollecitare via pec il l'Università Parte_1 al fine di vedersi corrispondere il trattamento economico previsto dalla legge, comprensivo degli arretrati a decorrere dalla data di immatricolazione;
- che in data 07.12.2020, con sentenza n. 7732/2020, il Consiglio di Stato rigettava la domanda di ottemperanza alla sentenza del TAR n.2268/2018 formulata dal ricorrente, sul rilievo che tale giudizio non fosse esperibile per l'esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale quale quello in questione;
- che il ricorrente formulava istanza di chiarimenti ex art. 112 comma V c.p.a. in relazione alla quale il
r.g. n. 2 Consiglio di Stato affermava il diritto del alla retribuzione per CP_1 tutto il periodo di frequenza del corso di Specializzazione, con decorrenza dal primo giorno di servizio, precisando che tale diritto dovesse essere riconosciuto dal giudice ordinario (ordinanza n. 2098/2021)”. All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “[…] - condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento, di favore di , di Controparte_1 euro 102.000,00, importo a cui dovranno essere detratte le trattenute di legge - condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore di
delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro Controparte_1
5.000,00, oltre euro 406,50 per spese non imponibili, spese generali e accessori come per legge”. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « [….] Nel merito deve osservarsi che è pacifico e documentato che il in esecuzione del provvedimento CP_1
n. 2943/2015 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) - - era ammesso, in pendenza del giudizio azionato davanti al TAR-Lazio con cui era stato impugnato il provvedimento di mancata ammissione alle scuole di specializzazione in medicina, a.a. 2013-2014, con riserva alla scuola di specializzazione in psichiatria. In conseguenza di ciò (ammissione con riserva senza percezione del relativo trattamento economico) frequentava regolarmente il corso e sosteneva i relativi esami con profitto, conseguendo, in data 05.09.2019, il diploma della scuola di specializzazione ed il titolo di specialista in psichiatria con votazione 70 e lode.
Il giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio dal medesimo si CP_1 concludeva con una pronuncia di rito (sentenza n.2268/2018, cfr doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) con la quale il ricorso era dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte del consolidamento della posizione acquisita in via cautelare da parte ricorrente. La predetta sentenza non si pronunciava sulla spettanza del trattamento economico previsto per i medici frequentanti le scuole di specializzazione, ma evidenziava nel caso in esame il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dall'applicazione dell'art.4 cm.2 bis d.l. 115/05, bensì dal superamento degli esami del primo e secondo anno del corso di studi, che ha determinato il conseguente provvedimento della amministrazione di consentire l'iscrizione alla frequenza del terzo anno di corso ai posti evidentemente vacanti e ritenuti utili per l'ammissione del ricorrente. Ne consegue che non può dubitarsi del diritto del ad ottenere la CP_1 retribuzione per tutto il periodo trascorso nel corso di specializzazione ai sensi degli artt. 37-41 del D. Lgs., il che equivale a produrre obbligazione a stipulare (a sanatoria), cosi come era stato indicato dalla richiamata ordinanza n.2809/2021 del Consiglio di Stato.
r.g. n. 3 Del resto è noto che in virtù della direttiva 75/363/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea (da ultimo sent. 24 gennaio 2018, nelle cause riunite C 616/16 e C 617/16), ogni formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista ex artt. 37-41 D. Lgs. 17/08/1999, n. 368, è correlato il relativo compenso (espressamente individuato dalla legge, art. 39 del D.Lgs n.368/1999 e art. 9 D. M. 8 agosto 2014 n. 612). Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento annuo onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica.
La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica è determinata in euro 3.300,00 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto dall' sede della Scuola in Parte_2 dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell' che della parte a carico del . Parte_2 Parte_1
Il comma 6 del medesimo art. 9 d.m. cit. prevede che al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno;
di talché, essendo la durata legale del corso di quattro anni, nessuna sospensione può ritenersi avvenuta. Il compenso è quindi pari ad euro 22.700,00 per quattro anni di euro 11.200,00 (4.600,00 per i primi due anni ed euro 6.600,00 per gli altri due), salve le trattenute di legge. Trattandosi di un debito di valuta non è dovuta rivalutazione, ma solo gli interessi a far data dalla richiesta del ricorrente senza rilievo ad alcun atto anteriore di costituzione in mora “. Il Parte_1
ha proposto appello.
[...]
ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 02/07/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene due motivi:
r.g. n. 4 I).il primo è rubricato: « 1. Erronea ricostruzione del giudice di prime cure.
Mancanza di inadempimenti imputabili alle parti pubbliche. Avvenuta rinuncia da parte del ricorrente alla borsa di specializzazione.
II) il secondo è rubricato: « 2. Errata quantificazione del quantum” In via subordinata qualora il Collegio avesse ritenuto di confermare le statuizioni del giudice di primo grado in punto di spettanza del trattamento di cui alla borsa di specializzazione, si rilevava comunque l'erroneità dell'iter seguito dal Tribunale nella quantificazione delle spettanze. Gli oneri di allegazione e prova gravanti su parte ricorrenti, infatti, non erano stati adempiuti. Il giudice invero si sarebbe sostituito all'impulso processuale di parte, sopperendo alla carenza della domanda.
L'appello è infondato.
I).Quanto alla ricostruzione processuale degli eventi corretta e completa è
l'analisi effettuata dal giudice di prime cure. Invero questa la scansione degli eventi processuali della vicenda fra le parti svoltasi dinanzi al Giudice Amministrativo.
1. Il dott. con ricorso al T.A.R. del Lazio – Roma (R.G.N. CP_1
479/2015) impugnava, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di mancata sua ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014.
2. Dopo la reiezione nel giudizio di primo grado dell'istanza cautelare, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, in riforma del predetto provvedimento, con Ordinanza n. 2943/2015, accoglieva l'appello cautelare ed il dott.
conseguentemente, si immatricolava alla Scuola di Controparte_1
Specializzazione in Psichiatria presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, provvedendo a frequentare regolamente il corso, a sostenere i relativi esami con profitto ed, addirittura, conseguendo, in data 05 settembre 2019, il diploma della scuola di specializzazione ed il titolo di specialista in PSICHIATRIA [SPEC – Ordin. 2015], con votazione 70 e lode /70. 3. La predetta iscrizione - giusto richiamato provvedimento cautelare del
Consiglio di Stato - avveniva, tuttavia, senza l'erogazione del trattamento economico normativamente previsto, trattandosi di immatricolazione disposta in fase cautelare e ancora sub iudice, essendo soggetto ancora alla conferma con sentenza definitiva di merito ed allo scioglimento positivo della riserva di iscrizione.
4. Successivamente, con sentenza n. 2268/2018, ormai passata in giudicato, il confermava il provvedimento di iscrizione del Controparte_2 dott. alla Scuola di specializzazione, in virtù del consolidamento CP_1 della posizione acquisita in fase cautelare.
5. Il dott. stante la definizione del giudizio innanzi l'Autorità CP_1
r.g. n. 5 amministrativa e ritenendo di aver maturato il diritto alla corresponsione del trattamento economico normativamente previsto chiedeva, a più riprese, - invano - (via PEC) al e all'Ateneo, la corresponsione del CP_3 trattamento economico ex lege previsto, in relazione al rapporto di formazione specialistica di cui alla iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso l'Università di Roma “La Sapienza”, comprensivo degli arretrati a decorrere dall'avvenuta immatricolazione.
6. Pertanto, il dott. richiedeva il dovuto riconoscimento CP_1 economico, comprensivo degli arretrati a decorrere dall'avvenuta immatricolazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dinanzi al Consiglio di Stato, che nel rigettare, con la sentenza n. 7732/2020 del 7 dicembre 2020, la domanda di ottemperanza, sul rilievo che tale giudizio non fosse esperibile per l'esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale (quale sarebbe quello in questione), poi, a seguito di istanza di chiarimenti (ex art. 112, comma V, c.p.a.) formulata dal ricorrente, lo stesso Consiglio di Stato, con l'Ordinanza n. 2809/2021, ha avuto occasione di esprimersi sulla spettanza del diritto alla retribuzione prevista per il periodo trascorso nel corso di specializzazione dal dott.
stabilendo testualmente che “… Quindi ora la pretesa attuale CP_1 dell'interessato, avendo ormai conseguito il titolo, è soltanto il diritto alla relativa retribuzione per tutto il periodo trascorso nel corso di specializzazione. Ebbene, questo diritto gli deriva indubbiamente dagli artt. 37-41 del D. Lgs. 17/08/1999, n. 368. … Il compenso richiesto dovrà dunque essere riconosciuto dall'autorità giudiziaria ordinaria, come stabilito dal settimo comma dell'art. 37 cit., … con decorrenza dal primo giorno di servizio nella scuola di specializzazione”. Nel merito, corretta era quindi la notazione che fosse pacifico e documentato che il in esecuzione del provvedimento n. CP_1
2943/2015 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado) - - era stato ammesso, in pendenza del giudizio azionato davanti al TAR-Lazio con cui era stato impugnato il provvedimento di mancata ammissione alle scuole di specializzazione in medicina, a.a. 2013-2014. In conseguenza di ciò (ammissione con riserva senza percezione del relativo trattamento economico) l'interessato frequentava regolarmente il corso e sosteneva i relativi esami con profitto, conseguendo, in data
05.09.2019, il diploma della scuola di specializzazione ed il titolo di specialista in psichiatria con votazione di 70 e lode . Il giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio dal medesimo si CP_1 concludeva poi con una pronuncia di rito (sentenza n.2268/2018, cfr doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) con la quale il ricorso era dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte del consolidamento della posizione acquisita in via cautelare dalla parte ricorrente. La predetta sentenza non si pronunciava sulla spettanza del trattamento r.g. n. 6 economico previsto per i medici frequentanti le scuole di specializzazione, ma evidenziava come nel caso in esame il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dalla decisione giudiziale, ma dal superamento degli esami del primo e secondo anno del corso di studi, che ha determinato il conseguente diritto alla percezione del trattamento economico previsto (evidenziando “che nel caso in esame il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dall'applicazione dell'art.4 comma 2 bis d.l. n.115/2005, bensì dal superamento degli esami del primo e secondo anno del corso di studi, che ha determinato il conseguente provvedimento dell'amministrazione di consentire l'ammissione alla frequenza del terzo anno di corso, su posti evidentemente vacanti e ritenuti utili per l'ammissione del ricorrente”). Per cui, a differenza di quanto dedotto dagli odierni appellanti, il CP_1 in sede di appello cautelare rinunciava alla corresponsione del trattamento solo ai fini della ammissione al corso (avendo l'originario ricorso ad oggetto la legittimità del provvedimento di mancata ammissione alle scuole) e non in via definitiva. Tale interpretazione era del resto conforme a quanto statuito dal Consiglio di Stato - adito nel giudizio n.7732/2020, in sede di ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 2268/2018 - che con ordinanza n.2809/2021 (cfr. doc. 5 del fascicolo del ricorrente) ha affermato che in fase cautelare ed ancora sub iudice soggetta ancora alla conferma con sentenza definitiva poi precisato che nella specie il aveva ammesso il ricorrente in Parte_1 via definitiva al corso di specializzazione su posti vacanti, così come riportato dal TAR nella prima già al tempo della sentenza del Tar Lazio 2268/18, specializzazione in psichiatria, conseguendo successivamente in data 05.09.2019 il diploma della scuola di specializzazione ed il titolo di specialista in psichiatria, così concludendo il percorso accademico;
testualmente stabilendo che: “….ogni diversa conclusione, e a fortiori quella sostenuta dall'Amministrazione, si porrebbe in insanabile contrasto con la sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia Europea, nelle cause riunite C 616/16 e C 617/16, che ha dato la corretta interpretazione della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, stabilendo che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista dev'essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363/CEE (v. da ultimo Cass. SS.UU. 29 ott. 2020 n. 23901). Il compenso richiesto dovrà dunque essere riconosciuto dall'autorità giudiziaria ordinaria, come stabilito dal settimo comma dell'art.37 cit., in esecuzione del contratto ivi previsto, da stipulare (a sanatoria) con decorrenza dal primo giorno di servizio nella scuola di specializzazione”. Ne consegue che non possa dubitarsi del diritto del ad ottenere CP_1
(occorrendo mediante ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di r.g. n. 7 inadempimento, a tal punto rilevante e sussistente, da parte delle amministrazioni tenute pro parte alla corresponsione degli emolumenti maturati, alla richiesta di loro spontaneo pagamento) la retribuzione per tutto il periodo trascorso nel corso di specializzazione ai sensi degli artt. 37-41 del D. Lgs., laddove quanto statuito nella ordinanza a chiarimento del CdS ultima indicata sia come in specie idoneo a produrre obbligazione a stipulare (a sanatoria), cosi come era stato indicato dalla richiamata ordinanza n.2809/2021 del Consiglio di Stato, definitiva ed avente, quanto a tale accertamento, efficacia di giudicato tra le parti. Del resto è noto che in virtù della direttiva 75/363/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea (da ultimo sent. 24 gennaio 2018, nelle cause riunite C 616/16 e C 617/16), ogni formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista deve essere remunerata con emolumento avente natura retributiva (e quindi come tale neppure rinunziabile).
Per cui la invocata rinunzia (momentanea e da considerarsi valida solo ai fini della tutela cautelare invocata dinanzi al g.a. della immediata ammissione d'urgenza alla scuola di specializzazione del CP_1 ottenuta infatti in sede sospensiva dinanzi al TAR, senza che poi seguisse una statuizione di merito sul punto, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della conclusione della scuola di specializzazione e conseguimento del diploma da parte dell'odierno appellato), deve considerarsi in ogni caso superata dall'efficacia di giudicato della citata ordinanza del CdS, non impugnabile, né impugnata con conseguente effetto di incontestabilità della contraria (rispetto al primo grado di giurisdizione dinanzi al g.a.) statuizione del massimo organo della g.a. sulla spettanza al stesso del compenso previsto per la CP_1 frequenza della scuola di specializzazione, statuizione non sindacabile nella presente sede ed avente efficacia anche nella sede civile, dove il diritto di natura economica del doveva essere fatto valere, in mancanza di CP_1 spontaneo adempimento delle amministrazioni interessate, e tenute al pagamento delle spettanze nelle rispettive quote previste normativamente.
II).Anche in punto di “quantum” delle spettanze medesime riconosciute dal giudice di prime cure non vi sono motivi di gravame da considerarsi fondati.
Invero il giudicante ha fatto applicazione dei DD.LL.VI e correlativi DD.MM. richiamati (artt.37-41 D. Lgs. 17/08/1999, n. 368, cui è correlato il relativo compenso, espressamente individuato dalla legge, art. 39 del D.Lgs n.368/1999 e art. 9 D. M. 8 agosto 2014 n. 612) nella determinazione dell'ammontare complessivo per i 4 anni di corso della scuola di specializzazione frequentata dal sebbene non CP_1
r.g. n. 8 specificati dal ricorrente, in applicazione del principio “iura novit curia”, senza che possa rilevarsi ultrapetizione od integrazione ufficiosa delle allegazioni di parte del giudicante.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di , avverso
[...] Controparte_1
l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna le appellanti in solido al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.400,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 22/10/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 9