Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1747
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata specificazione dei motivi di ricorso

    Il ricorso è inammissibile per mancata specificazione dei motivi in base ai quali andrebbe rilevata l'identità dei fatti oggetto delle due sentenze indicate. Il ricorso è del tutto generico in quanto si limita, in modo assertivo, a fare riferimento alla dedotta identità del numero di iscrizione nel registro degli indagati, senza altro indicare specificamente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dei motivi nuovi nella memoria integrativa

    Non è possibile valutare ai fini dell'ammissibilità del ricorso principali i motivi e le ragioni, in fatto e in diritto, indicate nella memoria depositata dal ricorrente, con allegata documentazione. Invero, i motivi prospettati nell'articolata memoria, depositata tempestivamente, non possono essere esaminati, posto che in caso di inammissibilità del ricorso principale, a mente dell'art. 593 cod. proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, questa si estende anche ai motivi nuovi, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche se successivamente, come nel caso al vaglio, sono stati depositati (ammissibili) motivi ad integrazione, nei termini di legge.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1747
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo