Articolo 58 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
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10 dicembre 2000
Art. 58. (Accisa per i servizi pubblici di trasporto) 1. Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono aggiunte in fine le parole: "e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Note all'art. 58:
- Si riporta il testo della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279 del supplemento ordinario cosi' come modificato dalla presente legge:

"Tabella A Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte. Impieghi Agevolazione 1. Impieghi diversi da carburante per motori o a combustibile per riscaldamento. Esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici. Esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Esenzione 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci. 30% aliquota normale 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: gasolio; 30% aliquota normale benzina. 55% aliquota normale L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione. Esenzione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati. Esenzione 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'amministrazione finanziaria. 30% aliquota normale 9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano). 30% aliquota normale 10. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi. Esenzione 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: metano e gas di petrolio liquefatti gasolio. Esenzione L. 23.000 per 1.000 l olio combustibile e oli minerali greggi, naturali; L. 28.400 per 1.000 kg In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti: gasolio; L. 840 per 1.000 l olio combustibile; 1.000 per 1.000 kg oli minerali greggi, naturali. L. 2.500 per 1.000 kg L'agevolazione è accordata: 50% aliquota normale a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica e vapore; a) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. 50% aliquota normale L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi: a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. 13. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 67). 50% aliquota normale Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui i punti 12 e 13, sono concesse, e nella stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. Le predette agevolazioni sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione. 14. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare. Esenzione 15. Gas di petrolio liquefatti negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico. 10% aliquota normale
Entrata in vigore il 10 dicembre 2000
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