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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 817 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 ricorrente
entrambi elettivamente domiciliati in IA (VT) Piazza Matteotti n. 14 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piferi che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 29.05.2024 ed Parte_1 [...]
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare la separazione CP_1 personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate.
Con decreto del 20.09.2024 veniva fissata udienza cartolare ex art. 473 bis. 51
c.p.c. al 19.11.2024, assegnando alle parti termine per il deposito telematico dei moduli sottoscritti dalle parti e dai difensori. 2
All'udienza del 19.11.2024 il giudice, rilevato che le parti non avevano depositato i moduli richiesti con decreto emesso il 20.09.2024, rinviava la causa all'udienza del 18.03.2025 con avviso che in caso di mancato deposito della suddetta documentazione il giudizio sarebbe stato dichiarato estinto.
All'udienza del 18.03.2025 le parti non depositavano i moduli prescritti.
Deve ritenersi che il mancato deposito di note di udienza e della documentazione richiesta abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad un provvedimento giurisdizionale.
Deve dunque dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a coltivare il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c., iscritto al n. 817/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 18 marzo 2025.
Il Presidente est.
Gianluca Gelso
Sezione Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 817 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 ricorrente
entrambi elettivamente domiciliati in IA (VT) Piazza Matteotti n. 14 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piferi che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 29.05.2024 ed Parte_1 [...]
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare la separazione CP_1 personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate.
Con decreto del 20.09.2024 veniva fissata udienza cartolare ex art. 473 bis. 51
c.p.c. al 19.11.2024, assegnando alle parti termine per il deposito telematico dei moduli sottoscritti dalle parti e dai difensori. 2
All'udienza del 19.11.2024 il giudice, rilevato che le parti non avevano depositato i moduli richiesti con decreto emesso il 20.09.2024, rinviava la causa all'udienza del 18.03.2025 con avviso che in caso di mancato deposito della suddetta documentazione il giudizio sarebbe stato dichiarato estinto.
All'udienza del 18.03.2025 le parti non depositavano i moduli prescritti.
Deve ritenersi che il mancato deposito di note di udienza e della documentazione richiesta abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad un provvedimento giurisdizionale.
Deve dunque dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a coltivare il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c., iscritto al n. 817/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 18 marzo 2025.
Il Presidente est.
Gianluca Gelso