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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1727/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 6 giugno 2025 tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Scuderi Giuseppe
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. Vitale Silvestro P.IVA_1
(C.F. ), quale erede di Controparte_2 C.F._2
, assistita e difesa dall'Avv. Vitale Vincenzo Persona_1
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Spagnolo Santo
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4581/2022 pubblicata il
10.11.2022
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, annullare la Sentenza impugnata, alla luce delle motivazioni sopra esposte, e conseguentemente : 1) riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale degli appellati IG.ra , quale erede del Dott. Controparte_4 Per_1
, quale esecutore dell'intervento chirurgico, sussistendo nella
[...] fattispecie un preciso nesso di causalità materiale tra la condotta professionalmente inadeguata, incompleta mal eseguita e non condotta secondo le regole dell'arte medica da parte dello stesso e le sofferenze patite dalla stessa
IG.ra , nonché la responsabilità solidale del Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, in virtù del Controparte_1 rapporto contrattuale instauratosi con il paziente. D) Per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutte le voci del danno subite dall'odierna nella misura di €.449.724,00, oltre interessi legali dalla data del singolo intervento al soddisfo e rivalutazione monetaria o nella maggior o minor somma dovuta a seguito della CTU che espressamente si richiede. E) In via istruttoria chiede disporsi CTU al fine di accertare sulla base della documentazione medica prodotta in atti e della relazione medico legale redatta dal dott. ed in seguito a visita di parte attrice, i danni subiti Persona_2
dallo stesso in seguito agli interventi subiti, nonché natura-evoluzione-entità dell'invalidità permanente dello stesso, nonché esistenza di nesso causale tra imperizia e negligenza del Dott. , Persona_1 Controparte_5
e le patologie patite dall'attrice ed all'esito quantificare i danni subiti
[...] dalla stessa. Con spese e compensi dei due gradi del giudizio da distrarre a favore dell'odierno difensore per averli anticipati
Per Parte Appellata Controparte_6
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di impugnazione in oggetto o comunque rigettare i motivi di appello, confermando tutte le statuizioni della sentenza emessa dal Giudice monocratico.
In via del tutto subordinata dichiarare inammissibili le domande proposte dalla pag. 2/14 o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in Pt_1 diritto. Con vittoria di spese e compensi del grado di appello.
Per Parte Appellata , quale erede di : Controparte_2 Persona_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria richiesta, a conferma totale della sentenza n. 4581.2022, pubblicata il 10.11.2022, dal
Tribunale di Catania, Sezione Quinta Civile, Giudice dott. Artino, • IN VIA
PRELIMINARE dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig. Pt_1
per violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio della necessaria specificità dei motivi di gravame;
• NEL MERITO comunque rigettare le richieste istruttorie avanzate e l'appello in toto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
• CON INTEGRALE CONFERMA della sentenza in ogni suo capo e punto inclusa la condanna per lite temeraria ex art. 96 ultimo comma c.p.c.; •
CONDANNARE ATRESI' parte appellante al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. per aver proposto un appello altrettanto temerariamente, con mala fede e colpa grave, nella consapevolezza della sua infondatezza;
• Con vittoria di spese e compensi di questo e del precedente grado di giudizio.
Per Parte Appellata Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. e stante l'assenza di impugnazione del capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite;
- dichiarare rinunciate le domande svolte, nel primo grado del giudizio, da , per difetto di specifica riproposizione ex art. 346 Parte_1
c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - respingere, in ogni caso, il proposto appello, siccome inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., erroneo ed infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
Per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'interposto gravame e pag. 3/14 di proposizione di domanda di manleva ad opera di nei Controparte_2 confronti di così statuire: - ritenere e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità della domanda di garanzia svolta nei riguardi dell'odierna deducente, stante il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c.; - ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla garanzia nei confronti di CP_3
e, in ogni caso, inoperante la garanzia assicurativa, per i motivi esposti in narrativa;
- in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, disporre la condanna esclusiva del CCMC;
- in ipotesi di condanna anche della convenuta n.q., accertare la quota di responsabilità imputabile al medico e alla CP_2
struttura sanitaria;
- in ogni caso, ridurre il risarcimento nei limiti del danno iatrogeno allegato e provato, con esclusione dei postumi legati alle patologie da cui è affetta la paziente e che sarebbero comunque residuati, e di quelli legati all'operato di altri soggetti, che hanno preso in cura la paziente successivamente all'intervento di artroprotesi del 2008; - in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, contenere la condanna di entro il limite del CP_3 massimale, tenuto conto dello scoperto, delle franchigie e degli ulteriori limiti contrattuali previsti, ed entro il limite della quota di responsabilità ascritta in capo al dott. - rigettare la domanda di cumulo di interessi e Per_1 rivalutazione monetaria, ovvero fare applicazione dell'indicato criterio di calcolo. In via istruttoria - rigettare la richiesta di CTU medico-legale, perché esplorativa e inconducente, anche tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso dall'intervento oggetto di causa e delle successive cure cui l'attrice è stata sottoposta;
- nel caso di ammissione della CTU, estendere il mandato al
Consulente al fine di individuare la quota di danno iatrogeno strettamente legata all'operato del dr. distinguendola da quella legata alle patologie da Per_1 cui è affetta l'attrice e all'operato di altri soggetti che hanno preso in cura la paziente successivamente all'intervento di artroprotesi del 2008. Con vittoria di spese e di compensi.
pag. 4/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 luglio 2008, veniva sottoposta ad intervento Parte_1
chirurgico per impianto di artroprotesi al ginocchio sinistro. Dimessa dal
[...]
, veniva ricoverata presso altra struttura per la Controparte_1
sottoposizione ad un ciclo di riabilitazione motoria. Nonostante l'intensa attività riabilitativa prescritta dal chirurgo, la continuava ad avere problemi nella Pt_1 deambulazione e decideva, pertanto, di sottoporsi ad esame radiografico e si rivolgeva al dott. per ottenere, sulla base del referto, un Persona_2 parere medico in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e la condotta del sanitario nell'ambito dell'intervento di gonartrosi.
Il dott. sosteneva che, dalla situazione clinica descritta nel referto - Per_2
ossia protesi articolare sinistra ben posizionata ma con presenza nella sua interlinea esterna di frammento radiopaco lamellare (topo articolare ?), risalita del ginocchio destro di 7 mm, irregolarità di tutto il margine superiore esterno della rotula destra che appare discretamente lateralizzata - era configurabile una condotta professionale inadeguata del dott. Per_1
La , pertanto, conveniva in giudizio il Pt_1 Controparte_1
e il dott. per sentir accertare e dichiarare la responsabilità del
[...] Per_1 sanitario e della casa di cura per l'errata esecuzione dell'intervento di protesi e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti.
Con sentenza n. 4581/2022 pubblicata il 10.11.2022, il Tribunale di Catania rigettava la domanda risarcitoria e condannava al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio sostenute dal Controparte_6
da , quale erede del dott. e
[...] Controparte_2 Per_1 dalla compagnia assicurativa nonché ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c.
Il Tribunale sosteneva la sussistenza di un difetto di specifica allegazione tanto dell'inadempimento qualificato del medico quanto del nesso eziologico tra detto pag. 5/14 inadempimento e l'evento lesivo, ritenendo che la mera produzione della relazione del consulente tecnico di parte non era sufficiente a soddisfare il predetto onere.
Facendo leva su tali circostanze, condannava la per colpa grave ai sensi Pt_1
dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per aver la stessa “intrapreso l'iniziativa giudiziaria non accompagnandola ad una adeguata allegazione delle qualificate inadempienze concretanti la responsabilità sanitaria”.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione per le Parte_1 ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come in epigrafe.
Costituitisi in giudizio il e Controparte_1 [...]
, in qualità di erede del dott. hanno chiesto il rigetto CP_2 Per_1
dell'appello, formulando le conclusioni sopra riportate.
La compagnia assicurativa ha dedotto l'inoperatività della Controparte_3 polizza e nel merito l'infondatezza dell'appello, concludendo come in epigrafe.
Con ordinanza del 7 aprile 2023, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e, contestualmente, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio affidandola ad un collegio peritale composto dalla dott.ssa (medico legale) e il dott. Persona_3
(specialista ortopedico). Persona_4
Acquisita la relazione di CTU, all'udienza del 6 giugno 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nella Parte_1 parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il nesso di causalità tra l'inadempimento del medico e l'evento dannoso non fosse stato specificamente allegato.
pag. 6/14 Deduce, all'uopo, di aver, sin dall'atto di citazione, descritto in maniera puntuale e specifica il predetto nesso di causalità e di aver, dunque, adeguatamente assolto i propri oneri di allegazione e prova mediante la riproduzione delle argomentazioni sostenute dal consulente, oltre che attraverso la produzione in giudizio della perizia di parte, ritenendo, quindi, allegata e provata la sussistenza di un preciso nesso di causalità materiale tra la condotta professionalmente inadeguata dei sanitari e le sofferenze dalla stessa patite, a seguito dell'errato approccio chirurgico al trattamento della gonartrosi, un intervento incompleto, mal eseguito e non condotto secondo le regole dell'arte medica dal Dr. Centro Catanese di Medicina e Chirurgia di Catania.. CP_7
Le parti appellate contestano siffatta ricostruzione e aderendo perfettamente alle conclusioni del giudice di primo grado, ritengono che l'appellante si sia limitata a contestare genericamente l'operato del sanitario, non argomentando in ordine all'errore che sarebbe stato commesso e all'incidenza causale di questo sul danno lamentato.
Il motivo d'appello deve considerarsi infondato nei limiti di seguito specificati.
Preme a questa Corte, in primo luogo, richiamare i principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità sanitaria.
In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. N. 5922 del 2024) ha recentemente ribadito che grava sul paziente, quale soggetto danneggiato, l'onere di allegare e dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto che “È evidente come l'attrice non specifichi e descriva in maniera sufficientemente puntuale quali precise leges artis siano state violate dal medico, né la stessa ha allegato e descritto specificamente quale sia la connessione naturalistica tra la lesione della salute e la condotta del medico. Di conseguenza, in concreto parte attrice pag. 7/14 avrebbe dovuto anche precisare secondo canoni scientifici il processo causale che lega l'inadempimento del sanitario all'evento infausto. Gli oneri di allegazione specifica appena esposti non sono stati soddisfatti dall'attrice, che in citazione si è limitata ad una esposizione generica e non adeguatamente individuata tanto dell'inadempimento qualificato del medico quanto del nesso eziologico tra detto inadempimento e l'evento lesivo, in tal modo non circoscrivendo in maniera netta il thema probandum et decidendum anche e soprattutto ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa di controparte.
All'uopo, non può giovare la mera allegazione della relazione del consulente tecnico di parte, unitamente all'atto di citazione. L'allegazione deve servire a perimetrare i fatti da inserire nel thema probandum et decidendum e la mera produzione di una relazione di consulenza tecnica di parte, senza un espresso richiamo alle parti di essa, delle quali si manifesti la volontà di avvalersi ai fini della individuazione delle ragioni della domanda, è atto equivoco, inidoneo a raggiungere lo scopo, anche ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa di controparte”.
Sulla base di tali considerazioni il primo giudice ha dichiarato inammissibile la chiesta CTU medico legale, definendola, per la sua genericità, strumento meramente esplorativo.
Orbene, ritiene il Collegio che tale motivazione non sia conforme all'orientamento della giurisprudenza sopra richiamata, posto che, sotto il profilo dell'allegazione, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge come la signora abbia sostenuto, a più riprese, l'asserita Pt_1
correlazione tra l'intervento chirurgico e l'aggravamento della patologia e, di conseguenza, quanto al profilo probatorio, che, come tra l'altro aveva richiesto la stessa con l'atto di citazione, il Tribunale avrebbe dovuto disporre una Pt_1
CTU medico legale.
pag. 8/14 Pertanto, questa Corte, ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio da affidare ad un collegio peritale (come imposto dall'art. 1 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, la c.d. legge ), ha chiesto ai consulenti CP_8 nominati di accertare, sulla base degli elementi già acquisiti al giudizio, se le patologie denunciate da per come emergenti dall'esito Parte_1
dell'esame RX ginocchio effettuati dalla stessa in data 11.2.2009, siano conseguenza immediata e diretta (sia in via esclusiva sia di concausa) dell'intervento di impianto di artroprotesi al ginocchio sinistro;
in caso positivo, quali esiti invalidanti di natura temporanea e permanente abbia riportato l'appellante in relazione ai fatti di cui è causa, con indicazione della relativa percentuale di invalidità ai fini del danno biologico.
Le conclusioni raggiunte dal collegio peritale nominato rilevano l'assenza di profili di responsabilità del medico e, di conseguenza, della struttura sanitaria.
Invero i consulenti hanno rilevato che:
- “le radiografie sottoposte alla valutazione del presente Collegio peritale, effettuate in capo alla IG.ra in data 11/02/2009 presso lo Parte_1
studio Ascanio di Catania, sono state praticate in maniera non del tutto idonea per quanto attiene alla rotazione dell'arto. Non si tratta pertanto di reali proiezioni anteroposteriore e latero -laterale del ginocchio operato, ma di proiezioni oblique;
questo è evidente data la non coassialità dei condili femorali nella proiezione laterale e la non perfetta visualizzazione della testa del perone nella proiezione anteroposteriore;
- la presenza di una proiezione radiografica non idonea limita in parte la possibilità di esprimere valutazioni sulla rotazione delle componenti protesiche, poiché tale dato è chiaramente influenzato dal corretto posizionamento dell'arto nel corso dell'esame radiografico;
- purtuttavia, è altamente improbabile che un esame radiografico effettuato a regola d'arte avrebbe documentato un franco errore di posizionamento rotatorio pag. 9/14 delle componenti protesiche, non visualizzabile già nelle proiezioni in nostro possesso, seppur non del tutto idonee. Se infatti fosse stato presente un errore macroscopico di mal posizionamento dell'impianto protesico del ginocchio, questo sarebbe stato comunque, quantomeno in parte, visualizzato sulle lastre radiografiche in nostro possesso;
- per quanto riguarda i restanti parametri radiografici, quali appunto il posizionamento in anteroposteriore dell'impianto, il dimensionamento dell'impianto, l'altezza della rotula, non è ravvisabile sotto il profilo ortopedico un errore tecnico, essendo tali parametri in linea con quelli attesi per un intervento di protesizzazione del ginocchio correttamente eseguito, anche in relazione all'anatomia radiografica preoperatoria della paziente;
- riguardo alla postulata asimmetria delle componenti, così come refertata dal radiologo, quest'ultima non appare rilevante dopo disamina dell'esame radiografico e, anche qualora se ne dovesse accettare l'esistenza, essa potrebbe essere frutto della non corretta esecuzione tecnica dell'esame piuttosto che di incongruo posizionamento della protesi.
- per quanto riguarda infine la locuzione “topo articolare” riportata nel citato referto radiografico, sono necessarie alcune ulteriori precisazioni. Tale dizione, invero ormai desueta, nasce per i casi di osteocondrite dissecante e definisce il distacco di un frammento osteocartilagineo dal condilo femorale, condizione tipica di quella malattia. Nel tempo tale definizione è stata utilizzata per definire in genere dei frammenti osteocartilaginei o dei frammenti di tessuto sinoviale o capsulare calcificato. Il topo articolare rinvenuto e descritto dal radiologo nel febbraio 2009 altro non è che un piccolissimo frammento di capsula articolare calcifica o una scaglia lamellare di osso, residuata alle resezioni ossee che si eseguono consuetudinariamente durante l'intervento di protesizzazione del ginocchio. Tale frammento appare visibile nello spazio articolare poiché questo
è occupato dall'inserto protesico in polietilene, materiale radiotrasparente.
pag. 10/14 - deve escludersi categoricamente che tale microscopico frammento possa avere determinato una qualsivoglia conseguenza clinica, e si conferma graniticamente che frammenti calcifici sono di frequente riscontro nelle radiografie di controllo postoperatorie di protesi di ginocchio, e quasi mai segnalati dai radiologi, stante la loro assoluta ininfluenza clinica.
- sulla scorta di quanto sino ad ora argomentato, si può in definitiva affermare che, sebbene le radiografie di controllo del l '11 febbraio 2009 effettuate sulla sig.ra non siano state eseguite “a regola d'arte”, il dato Parte_1 radiografico disponibile non consente di identificare macroscopici errori di posizionamento o dimensionamento dell'impianto protesico, tali da giustificare una sintomatologia clinica rilevante;
- è tuttavia noto, come largamente argomentato in precedenza, che gli esiti clinici della chirurgia protesica del ginocchio possono essere insoddisfacenti sotto il profilo clinico soggettivo del paziente, in relazioni a svariate motivazioni svincolate dalla corretta tecnica chirurgica praticata”.
I consulenti hanno, quindi, concluso che “l'esame radiografico effettuato in capo alla IG.ra in data 11/02/2009, seppur non effettuato a Parte_1 regola d'arte, non permette di individuare macroscopici errori tecnici dell'intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro, dalla stessa subito in data 10/07/2008 presso il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia di Catania, ad opera del Dott. . Per_1
Alla luce di quanto emerso dalla CTU espletata nel corso del presente giudizio
(alla quale i consulenti nominati dalle parti non hanno formulato alcuna osservazione ) – alle cui conclusioni questa Corte intende aderire poiché assolutamente esenti da rilievi logico-giuridici – deve, quindi, escludersi la responsabilità professionale del dott. e della struttura sanitaria presso la Per_1
quale il medico operava, nonché la prova in ordine alla sussistenza del nesso di pag. 11/14 causalità tra le patologie riportate dall'appellante e gli inadempimenti attribuiti alla parte appellata e la domanda proposta da va rigettata.
Le considerazioni sopra effettuate consentono di chiarire le ragioni per cui questa Corte ritiene fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo d'appello con cui la ricorrente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per avere la stessa “intrapreso l'iniziativa giudiziaria non accompagnandola ad una adeguata allegazione delle qualificate inadempienze concretanti la responsabilità sanitaria”.
Ed invero, sebbene la pretesa fatta valere dall'odierna appellante debba ritenersi infondata per le motivazioni sopra esposte, questa Corte non condivide, per come detto, le argomentazioni sostenute dal giudice di primo grado in ordine al difetto di specifica allegazione del danno e del nesso di causalità.
La , infatti, nella fase introduttiva del giudizio di primo grado, oltre a Pt_1
produrre la consulenza tecnica di parte redatta dal medico legale, nell'atto di citazione ne riproduceva le argomentazioni sebbene in termini necessariamente meno tecnici rispetto a quelli utilizzati dal professionista, tra cui “appare evidente con ragionevole certezza, la sussistenza di un preciso nesso di causalità materiale tra la condotta professionalmente inadeguata dei sanitari e le sofferenze patite dalla IG.ra avendo determinato, l'errato Parte_1 approccio chirurgico alla gonartrosi, un intervento incompleto, mal eseguito e non condotto secondo le regole dell'arte medica dal Dr.
[...]
. Invero, risulta ictu oculi evidente Controparte_9
che l'intervento eseguito invece di risolvere le problematiche patite dall'attrice non ha fatto altro che aggravare e creare nuove patologie cliniche in danno della stessa……. Appare evidente, difatti, che gli specialisti e la casa di cura ognuno secondo le rispettive responsabilità hanno violato quei doveri propri dell'attività esercitata che hanno conseguentemente posto in essere una pag. 12/14 alterazione all'integrità psicofisica della . NO che è stato valutato dal Pt_1
Dott. nella misura del 55%”. Persona_5
Tale allegazione consente di escludere una responsabilità aggravata, posto che, secondo la giurisprudenza “la responsabilità di cui all'art. 96, terzo comma,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.,
a prescindere poi da quelli sovranazionali” (cfr., tra le tante, Cass. n. 19948 del
2023).
Alla luce dell'accoglimento del secondo motivo di appello, risultano sussistere i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio nella misura di un quarto, mentre i restanti tre quarti seguono la soccombenza e vanno posti a carico dell'appellante, nella misura liquidata come in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda).
Le spese della CTU espletata nel corso del presente grado di giudizio, sì come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
, , in qualità di erede del dott.
[...] Controparte_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Per_1 Controparte_3
pag. 13/14 4581/2022 del 10.11.2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) in accoglimento del secondo motivo d'appello, revoca la condanna inflitta a ex art. 96, comma 3, c.p.c.; Parte_1
b) conferma per il resto la sentenza appellata;
c) compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di un quarto e condanna l'appellante al pagamento dei restanti tre quarti, in Parte_1
favore di , Controparte_6 [...]
(in qualità di erede del dott. e di , CP_2 Per_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero, in favore di ciascuna, in complessivi € 20.119,00 a titolo di compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della Parte_1
CTU espletata nel corso del presente grado di giudizio.
Così deciso, in data 10/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
Si dà atto che Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Jessica
Brunno, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario dott.ssa Dora Bonifacio.
Dott. Dora Bonifacio
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1727/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 6 giugno 2025 tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Scuderi Giuseppe
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. Vitale Silvestro P.IVA_1
(C.F. ), quale erede di Controparte_2 C.F._2
, assistita e difesa dall'Avv. Vitale Vincenzo Persona_1
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Spagnolo Santo
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4581/2022 pubblicata il
10.11.2022
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, annullare la Sentenza impugnata, alla luce delle motivazioni sopra esposte, e conseguentemente : 1) riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale degli appellati IG.ra , quale erede del Dott. Controparte_4 Per_1
, quale esecutore dell'intervento chirurgico, sussistendo nella
[...] fattispecie un preciso nesso di causalità materiale tra la condotta professionalmente inadeguata, incompleta mal eseguita e non condotta secondo le regole dell'arte medica da parte dello stesso e le sofferenze patite dalla stessa
IG.ra , nonché la responsabilità solidale del Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, in virtù del Controparte_1 rapporto contrattuale instauratosi con il paziente. D) Per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutte le voci del danno subite dall'odierna nella misura di €.449.724,00, oltre interessi legali dalla data del singolo intervento al soddisfo e rivalutazione monetaria o nella maggior o minor somma dovuta a seguito della CTU che espressamente si richiede. E) In via istruttoria chiede disporsi CTU al fine di accertare sulla base della documentazione medica prodotta in atti e della relazione medico legale redatta dal dott. ed in seguito a visita di parte attrice, i danni subiti Persona_2
dallo stesso in seguito agli interventi subiti, nonché natura-evoluzione-entità dell'invalidità permanente dello stesso, nonché esistenza di nesso causale tra imperizia e negligenza del Dott. , Persona_1 Controparte_5
e le patologie patite dall'attrice ed all'esito quantificare i danni subiti
[...] dalla stessa. Con spese e compensi dei due gradi del giudizio da distrarre a favore dell'odierno difensore per averli anticipati
Per Parte Appellata Controparte_6
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di impugnazione in oggetto o comunque rigettare i motivi di appello, confermando tutte le statuizioni della sentenza emessa dal Giudice monocratico.
In via del tutto subordinata dichiarare inammissibili le domande proposte dalla pag. 2/14 o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in Pt_1 diritto. Con vittoria di spese e compensi del grado di appello.
Per Parte Appellata , quale erede di : Controparte_2 Persona_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria richiesta, a conferma totale della sentenza n. 4581.2022, pubblicata il 10.11.2022, dal
Tribunale di Catania, Sezione Quinta Civile, Giudice dott. Artino, • IN VIA
PRELIMINARE dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig. Pt_1
per violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio della necessaria specificità dei motivi di gravame;
• NEL MERITO comunque rigettare le richieste istruttorie avanzate e l'appello in toto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
• CON INTEGRALE CONFERMA della sentenza in ogni suo capo e punto inclusa la condanna per lite temeraria ex art. 96 ultimo comma c.p.c.; •
CONDANNARE ATRESI' parte appellante al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. per aver proposto un appello altrettanto temerariamente, con mala fede e colpa grave, nella consapevolezza della sua infondatezza;
• Con vittoria di spese e compensi di questo e del precedente grado di giudizio.
Per Parte Appellata Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. e stante l'assenza di impugnazione del capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite;
- dichiarare rinunciate le domande svolte, nel primo grado del giudizio, da , per difetto di specifica riproposizione ex art. 346 Parte_1
c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - respingere, in ogni caso, il proposto appello, siccome inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., erroneo ed infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
Per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'interposto gravame e pag. 3/14 di proposizione di domanda di manleva ad opera di nei Controparte_2 confronti di così statuire: - ritenere e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità della domanda di garanzia svolta nei riguardi dell'odierna deducente, stante il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c.; - ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla garanzia nei confronti di CP_3
e, in ogni caso, inoperante la garanzia assicurativa, per i motivi esposti in narrativa;
- in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, disporre la condanna esclusiva del CCMC;
- in ipotesi di condanna anche della convenuta n.q., accertare la quota di responsabilità imputabile al medico e alla CP_2
struttura sanitaria;
- in ogni caso, ridurre il risarcimento nei limiti del danno iatrogeno allegato e provato, con esclusione dei postumi legati alle patologie da cui è affetta la paziente e che sarebbero comunque residuati, e di quelli legati all'operato di altri soggetti, che hanno preso in cura la paziente successivamente all'intervento di artroprotesi del 2008; - in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, contenere la condanna di entro il limite del CP_3 massimale, tenuto conto dello scoperto, delle franchigie e degli ulteriori limiti contrattuali previsti, ed entro il limite della quota di responsabilità ascritta in capo al dott. - rigettare la domanda di cumulo di interessi e Per_1 rivalutazione monetaria, ovvero fare applicazione dell'indicato criterio di calcolo. In via istruttoria - rigettare la richiesta di CTU medico-legale, perché esplorativa e inconducente, anche tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso dall'intervento oggetto di causa e delle successive cure cui l'attrice è stata sottoposta;
- nel caso di ammissione della CTU, estendere il mandato al
Consulente al fine di individuare la quota di danno iatrogeno strettamente legata all'operato del dr. distinguendola da quella legata alle patologie da Per_1 cui è affetta l'attrice e all'operato di altri soggetti che hanno preso in cura la paziente successivamente all'intervento di artroprotesi del 2008. Con vittoria di spese e di compensi.
pag. 4/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 luglio 2008, veniva sottoposta ad intervento Parte_1
chirurgico per impianto di artroprotesi al ginocchio sinistro. Dimessa dal
[...]
, veniva ricoverata presso altra struttura per la Controparte_1
sottoposizione ad un ciclo di riabilitazione motoria. Nonostante l'intensa attività riabilitativa prescritta dal chirurgo, la continuava ad avere problemi nella Pt_1 deambulazione e decideva, pertanto, di sottoporsi ad esame radiografico e si rivolgeva al dott. per ottenere, sulla base del referto, un Persona_2 parere medico in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e la condotta del sanitario nell'ambito dell'intervento di gonartrosi.
Il dott. sosteneva che, dalla situazione clinica descritta nel referto - Per_2
ossia protesi articolare sinistra ben posizionata ma con presenza nella sua interlinea esterna di frammento radiopaco lamellare (topo articolare ?), risalita del ginocchio destro di 7 mm, irregolarità di tutto il margine superiore esterno della rotula destra che appare discretamente lateralizzata - era configurabile una condotta professionale inadeguata del dott. Per_1
La , pertanto, conveniva in giudizio il Pt_1 Controparte_1
e il dott. per sentir accertare e dichiarare la responsabilità del
[...] Per_1 sanitario e della casa di cura per l'errata esecuzione dell'intervento di protesi e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti.
Con sentenza n. 4581/2022 pubblicata il 10.11.2022, il Tribunale di Catania rigettava la domanda risarcitoria e condannava al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio sostenute dal Controparte_6
da , quale erede del dott. e
[...] Controparte_2 Per_1 dalla compagnia assicurativa nonché ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c.
Il Tribunale sosteneva la sussistenza di un difetto di specifica allegazione tanto dell'inadempimento qualificato del medico quanto del nesso eziologico tra detto pag. 5/14 inadempimento e l'evento lesivo, ritenendo che la mera produzione della relazione del consulente tecnico di parte non era sufficiente a soddisfare il predetto onere.
Facendo leva su tali circostanze, condannava la per colpa grave ai sensi Pt_1
dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per aver la stessa “intrapreso l'iniziativa giudiziaria non accompagnandola ad una adeguata allegazione delle qualificate inadempienze concretanti la responsabilità sanitaria”.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione per le Parte_1 ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come in epigrafe.
Costituitisi in giudizio il e Controparte_1 [...]
, in qualità di erede del dott. hanno chiesto il rigetto CP_2 Per_1
dell'appello, formulando le conclusioni sopra riportate.
La compagnia assicurativa ha dedotto l'inoperatività della Controparte_3 polizza e nel merito l'infondatezza dell'appello, concludendo come in epigrafe.
Con ordinanza del 7 aprile 2023, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e, contestualmente, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio affidandola ad un collegio peritale composto dalla dott.ssa (medico legale) e il dott. Persona_3
(specialista ortopedico). Persona_4
Acquisita la relazione di CTU, all'udienza del 6 giugno 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nella Parte_1 parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il nesso di causalità tra l'inadempimento del medico e l'evento dannoso non fosse stato specificamente allegato.
pag. 6/14 Deduce, all'uopo, di aver, sin dall'atto di citazione, descritto in maniera puntuale e specifica il predetto nesso di causalità e di aver, dunque, adeguatamente assolto i propri oneri di allegazione e prova mediante la riproduzione delle argomentazioni sostenute dal consulente, oltre che attraverso la produzione in giudizio della perizia di parte, ritenendo, quindi, allegata e provata la sussistenza di un preciso nesso di causalità materiale tra la condotta professionalmente inadeguata dei sanitari e le sofferenze dalla stessa patite, a seguito dell'errato approccio chirurgico al trattamento della gonartrosi, un intervento incompleto, mal eseguito e non condotto secondo le regole dell'arte medica dal Dr. Centro Catanese di Medicina e Chirurgia di Catania.. CP_7
Le parti appellate contestano siffatta ricostruzione e aderendo perfettamente alle conclusioni del giudice di primo grado, ritengono che l'appellante si sia limitata a contestare genericamente l'operato del sanitario, non argomentando in ordine all'errore che sarebbe stato commesso e all'incidenza causale di questo sul danno lamentato.
Il motivo d'appello deve considerarsi infondato nei limiti di seguito specificati.
Preme a questa Corte, in primo luogo, richiamare i principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità sanitaria.
In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. N. 5922 del 2024) ha recentemente ribadito che grava sul paziente, quale soggetto danneggiato, l'onere di allegare e dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto che “È evidente come l'attrice non specifichi e descriva in maniera sufficientemente puntuale quali precise leges artis siano state violate dal medico, né la stessa ha allegato e descritto specificamente quale sia la connessione naturalistica tra la lesione della salute e la condotta del medico. Di conseguenza, in concreto parte attrice pag. 7/14 avrebbe dovuto anche precisare secondo canoni scientifici il processo causale che lega l'inadempimento del sanitario all'evento infausto. Gli oneri di allegazione specifica appena esposti non sono stati soddisfatti dall'attrice, che in citazione si è limitata ad una esposizione generica e non adeguatamente individuata tanto dell'inadempimento qualificato del medico quanto del nesso eziologico tra detto inadempimento e l'evento lesivo, in tal modo non circoscrivendo in maniera netta il thema probandum et decidendum anche e soprattutto ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa di controparte.
All'uopo, non può giovare la mera allegazione della relazione del consulente tecnico di parte, unitamente all'atto di citazione. L'allegazione deve servire a perimetrare i fatti da inserire nel thema probandum et decidendum e la mera produzione di una relazione di consulenza tecnica di parte, senza un espresso richiamo alle parti di essa, delle quali si manifesti la volontà di avvalersi ai fini della individuazione delle ragioni della domanda, è atto equivoco, inidoneo a raggiungere lo scopo, anche ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa di controparte”.
Sulla base di tali considerazioni il primo giudice ha dichiarato inammissibile la chiesta CTU medico legale, definendola, per la sua genericità, strumento meramente esplorativo.
Orbene, ritiene il Collegio che tale motivazione non sia conforme all'orientamento della giurisprudenza sopra richiamata, posto che, sotto il profilo dell'allegazione, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge come la signora abbia sostenuto, a più riprese, l'asserita Pt_1
correlazione tra l'intervento chirurgico e l'aggravamento della patologia e, di conseguenza, quanto al profilo probatorio, che, come tra l'altro aveva richiesto la stessa con l'atto di citazione, il Tribunale avrebbe dovuto disporre una Pt_1
CTU medico legale.
pag. 8/14 Pertanto, questa Corte, ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio da affidare ad un collegio peritale (come imposto dall'art. 1 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, la c.d. legge ), ha chiesto ai consulenti CP_8 nominati di accertare, sulla base degli elementi già acquisiti al giudizio, se le patologie denunciate da per come emergenti dall'esito Parte_1
dell'esame RX ginocchio effettuati dalla stessa in data 11.2.2009, siano conseguenza immediata e diretta (sia in via esclusiva sia di concausa) dell'intervento di impianto di artroprotesi al ginocchio sinistro;
in caso positivo, quali esiti invalidanti di natura temporanea e permanente abbia riportato l'appellante in relazione ai fatti di cui è causa, con indicazione della relativa percentuale di invalidità ai fini del danno biologico.
Le conclusioni raggiunte dal collegio peritale nominato rilevano l'assenza di profili di responsabilità del medico e, di conseguenza, della struttura sanitaria.
Invero i consulenti hanno rilevato che:
- “le radiografie sottoposte alla valutazione del presente Collegio peritale, effettuate in capo alla IG.ra in data 11/02/2009 presso lo Parte_1
studio Ascanio di Catania, sono state praticate in maniera non del tutto idonea per quanto attiene alla rotazione dell'arto. Non si tratta pertanto di reali proiezioni anteroposteriore e latero -laterale del ginocchio operato, ma di proiezioni oblique;
questo è evidente data la non coassialità dei condili femorali nella proiezione laterale e la non perfetta visualizzazione della testa del perone nella proiezione anteroposteriore;
- la presenza di una proiezione radiografica non idonea limita in parte la possibilità di esprimere valutazioni sulla rotazione delle componenti protesiche, poiché tale dato è chiaramente influenzato dal corretto posizionamento dell'arto nel corso dell'esame radiografico;
- purtuttavia, è altamente improbabile che un esame radiografico effettuato a regola d'arte avrebbe documentato un franco errore di posizionamento rotatorio pag. 9/14 delle componenti protesiche, non visualizzabile già nelle proiezioni in nostro possesso, seppur non del tutto idonee. Se infatti fosse stato presente un errore macroscopico di mal posizionamento dell'impianto protesico del ginocchio, questo sarebbe stato comunque, quantomeno in parte, visualizzato sulle lastre radiografiche in nostro possesso;
- per quanto riguarda i restanti parametri radiografici, quali appunto il posizionamento in anteroposteriore dell'impianto, il dimensionamento dell'impianto, l'altezza della rotula, non è ravvisabile sotto il profilo ortopedico un errore tecnico, essendo tali parametri in linea con quelli attesi per un intervento di protesizzazione del ginocchio correttamente eseguito, anche in relazione all'anatomia radiografica preoperatoria della paziente;
- riguardo alla postulata asimmetria delle componenti, così come refertata dal radiologo, quest'ultima non appare rilevante dopo disamina dell'esame radiografico e, anche qualora se ne dovesse accettare l'esistenza, essa potrebbe essere frutto della non corretta esecuzione tecnica dell'esame piuttosto che di incongruo posizionamento della protesi.
- per quanto riguarda infine la locuzione “topo articolare” riportata nel citato referto radiografico, sono necessarie alcune ulteriori precisazioni. Tale dizione, invero ormai desueta, nasce per i casi di osteocondrite dissecante e definisce il distacco di un frammento osteocartilagineo dal condilo femorale, condizione tipica di quella malattia. Nel tempo tale definizione è stata utilizzata per definire in genere dei frammenti osteocartilaginei o dei frammenti di tessuto sinoviale o capsulare calcificato. Il topo articolare rinvenuto e descritto dal radiologo nel febbraio 2009 altro non è che un piccolissimo frammento di capsula articolare calcifica o una scaglia lamellare di osso, residuata alle resezioni ossee che si eseguono consuetudinariamente durante l'intervento di protesizzazione del ginocchio. Tale frammento appare visibile nello spazio articolare poiché questo
è occupato dall'inserto protesico in polietilene, materiale radiotrasparente.
pag. 10/14 - deve escludersi categoricamente che tale microscopico frammento possa avere determinato una qualsivoglia conseguenza clinica, e si conferma graniticamente che frammenti calcifici sono di frequente riscontro nelle radiografie di controllo postoperatorie di protesi di ginocchio, e quasi mai segnalati dai radiologi, stante la loro assoluta ininfluenza clinica.
- sulla scorta di quanto sino ad ora argomentato, si può in definitiva affermare che, sebbene le radiografie di controllo del l '11 febbraio 2009 effettuate sulla sig.ra non siano state eseguite “a regola d'arte”, il dato Parte_1 radiografico disponibile non consente di identificare macroscopici errori di posizionamento o dimensionamento dell'impianto protesico, tali da giustificare una sintomatologia clinica rilevante;
- è tuttavia noto, come largamente argomentato in precedenza, che gli esiti clinici della chirurgia protesica del ginocchio possono essere insoddisfacenti sotto il profilo clinico soggettivo del paziente, in relazioni a svariate motivazioni svincolate dalla corretta tecnica chirurgica praticata”.
I consulenti hanno, quindi, concluso che “l'esame radiografico effettuato in capo alla IG.ra in data 11/02/2009, seppur non effettuato a Parte_1 regola d'arte, non permette di individuare macroscopici errori tecnici dell'intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro, dalla stessa subito in data 10/07/2008 presso il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia di Catania, ad opera del Dott. . Per_1
Alla luce di quanto emerso dalla CTU espletata nel corso del presente giudizio
(alla quale i consulenti nominati dalle parti non hanno formulato alcuna osservazione ) – alle cui conclusioni questa Corte intende aderire poiché assolutamente esenti da rilievi logico-giuridici – deve, quindi, escludersi la responsabilità professionale del dott. e della struttura sanitaria presso la Per_1
quale il medico operava, nonché la prova in ordine alla sussistenza del nesso di pag. 11/14 causalità tra le patologie riportate dall'appellante e gli inadempimenti attribuiti alla parte appellata e la domanda proposta da va rigettata.
Le considerazioni sopra effettuate consentono di chiarire le ragioni per cui questa Corte ritiene fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo d'appello con cui la ricorrente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per avere la stessa “intrapreso l'iniziativa giudiziaria non accompagnandola ad una adeguata allegazione delle qualificate inadempienze concretanti la responsabilità sanitaria”.
Ed invero, sebbene la pretesa fatta valere dall'odierna appellante debba ritenersi infondata per le motivazioni sopra esposte, questa Corte non condivide, per come detto, le argomentazioni sostenute dal giudice di primo grado in ordine al difetto di specifica allegazione del danno e del nesso di causalità.
La , infatti, nella fase introduttiva del giudizio di primo grado, oltre a Pt_1
produrre la consulenza tecnica di parte redatta dal medico legale, nell'atto di citazione ne riproduceva le argomentazioni sebbene in termini necessariamente meno tecnici rispetto a quelli utilizzati dal professionista, tra cui “appare evidente con ragionevole certezza, la sussistenza di un preciso nesso di causalità materiale tra la condotta professionalmente inadeguata dei sanitari e le sofferenze patite dalla IG.ra avendo determinato, l'errato Parte_1 approccio chirurgico alla gonartrosi, un intervento incompleto, mal eseguito e non condotto secondo le regole dell'arte medica dal Dr.
[...]
. Invero, risulta ictu oculi evidente Controparte_9
che l'intervento eseguito invece di risolvere le problematiche patite dall'attrice non ha fatto altro che aggravare e creare nuove patologie cliniche in danno della stessa……. Appare evidente, difatti, che gli specialisti e la casa di cura ognuno secondo le rispettive responsabilità hanno violato quei doveri propri dell'attività esercitata che hanno conseguentemente posto in essere una pag. 12/14 alterazione all'integrità psicofisica della . NO che è stato valutato dal Pt_1
Dott. nella misura del 55%”. Persona_5
Tale allegazione consente di escludere una responsabilità aggravata, posto che, secondo la giurisprudenza “la responsabilità di cui all'art. 96, terzo comma,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.,
a prescindere poi da quelli sovranazionali” (cfr., tra le tante, Cass. n. 19948 del
2023).
Alla luce dell'accoglimento del secondo motivo di appello, risultano sussistere i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio nella misura di un quarto, mentre i restanti tre quarti seguono la soccombenza e vanno posti a carico dell'appellante, nella misura liquidata come in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda).
Le spese della CTU espletata nel corso del presente grado di giudizio, sì come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
, , in qualità di erede del dott.
[...] Controparte_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Per_1 Controparte_3
pag. 13/14 4581/2022 del 10.11.2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) in accoglimento del secondo motivo d'appello, revoca la condanna inflitta a ex art. 96, comma 3, c.p.c.; Parte_1
b) conferma per il resto la sentenza appellata;
c) compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di un quarto e condanna l'appellante al pagamento dei restanti tre quarti, in Parte_1
favore di , Controparte_6 [...]
(in qualità di erede del dott. e di , CP_2 Per_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero, in favore di ciascuna, in complessivi € 20.119,00 a titolo di compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della Parte_1
CTU espletata nel corso del presente grado di giudizio.
Così deciso, in data 10/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
Si dà atto che Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Jessica
Brunno, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario dott.ssa Dora Bonifacio.
Dott. Dora Bonifacio
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