TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00309 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00313/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Pasolini, Giulio Arria, Claudio Arria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Mantova prot. -OMISSIS- /2025 di divieto di detenere armi munizioni e materie esplodenti. N. 00313/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IC RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con il quale la Prefettura di Mantova gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni ed altre materie esplodenti, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Mantova con atto di stile, seguìto dal deposito di documenti e di una relazione dell'Amministrazione.
Questo TAR ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-.
In prossimità dell'udienza di merito, in data 16.1.2026 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle altre parti nei termini di cui all'art. 84 c.p.a, insistendo per la compensazione delle spese di lite.
Con memoria del 20.1.2026, le Amministrazioni resistenti, preso atto della rinuncia al ricorso, hanno aderito alla richiesta compensazione, ferme le spese già liquidate per la fase cautelare.
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00313/2025 REG.RIC.
Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la ritualità dell'atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ex art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
Le spese di giudizio, ferme le statuizioni rese in fase cautelare, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
IC RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC RI EL IC N. 00313/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00309 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00313/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Pasolini, Giulio Arria, Claudio Arria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Mantova prot. -OMISSIS- /2025 di divieto di detenere armi munizioni e materie esplodenti. N. 00313/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IC RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con il quale la Prefettura di Mantova gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni ed altre materie esplodenti, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Mantova con atto di stile, seguìto dal deposito di documenti e di una relazione dell'Amministrazione.
Questo TAR ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-.
In prossimità dell'udienza di merito, in data 16.1.2026 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle altre parti nei termini di cui all'art. 84 c.p.a, insistendo per la compensazione delle spese di lite.
Con memoria del 20.1.2026, le Amministrazioni resistenti, preso atto della rinuncia al ricorso, hanno aderito alla richiesta compensazione, ferme le spese già liquidate per la fase cautelare.
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00313/2025 REG.RIC.
Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la ritualità dell'atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ex art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
Le spese di giudizio, ferme le statuizioni rese in fase cautelare, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
IC RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC RI EL IC N. 00313/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO