Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria quanto alla indeducibilità dei costi per violazione del principio della capacità contributiva

    L'Ufficio ha rettificato il reddito in via analitica, sulla base della documentazione contabile esibita dal contribuente nel corso del contraddittorio, disconoscendo costi non documentati.

  • Rigettato
    Riconoscimento di una percentuale di costi adeguata all'attività svolta

    La richiesta di riconoscere forfettariamente maggiori costi non è accoglibile, in quanto l'ufficio ha determinato il reddito in via analitica, sulla base della documentazione contabile esibita dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 11
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo