CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO PI RI NA, Presidente
BOGGIO EN EP, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010900909 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1256/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnato l'avviso di accertamento n° T7G010900909 2024, periodo d'imposta 2018. Il valore della controversia è di euro 35.786,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Con l'Avviso di Accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Torino, a fronte di ricavi dichiarati di euro 139.940,00, nega la deducibilità della pressoché totalità dei costi esposti in dichiarazione, per un importo di euro 106.757,00, riconoscendone soltanto 35.123,52.
Motivi del ricorso:
nel merito viene eccepita l'infondatezza della pretesa tributaria quanto alla indeducibilità dei costi per violazione del principio della capacità contributiva. L'attività svolta dal ricorrente è quella di installazione di impianti idraulici e di condizionamento. Essa prevede l'acquisto dell'impianto e la rivendita al cliente. E' richiesto da parte ricorrente in via principale l'annullamento dell'accertamento per errata ricostruzione del reddito ed in via subordinata il riconoscimento di una percentuale di costi adeguata all'attività svolta e quantificata nella misura del 50% per pervenire alla tassazione del reddito secondo ragionevolezza e proporzionalità. E' notorio che a fronte dell'acquisto di un condizionatore da installare, il rivenditore può applicare un margine di ricarico per il montaggio, ma questo non può essere del 400%, come presupporrebbe l'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Con l'atto impugnato, emesso a seguito del controllo della posizione fiscale del contribuente relativa all'anno di imposta 2018, l'Ufficio ha rettificato il reddito del contribuente disconoscendo un ammontare di costi pari a complessivi euro 71.633,00, da lui dedotti ai fini delle imposte dirette, ma non documentati.
Più precisamente, come già sopra esposto, il contribuente, nel quadro RG del Modello Unico 2019/2018, ha dichiarato ricavi per euro 139.940,00 e ha dedotto un totale di componenti negativi pari ad euro
106.757,00.
Tuttavia, in sede di contraddittorio con l'Ufficio, la parte ha prodotto il registro Iva vendite, da cui risultano acquisti per un imponibile complessivo di euro 36.469,00, quindi decisamente inferiore all'ammontare dei costi complessivi dichiarati ai fini delle imposte dirette, nonché gli originali delle fatture di acquisto per un imponibile complessivo di euro 35.123,52.
L'ufficio ha inoltre rilevato, analizzando i dati risultanti dall'Anagrafe tributaria, che lo stesso contribuente ha comunicato nello “spesometro” (ex art 21 bis del d.l. 78/2010) operazioni imponibili di acquisto per un totale di euro 35.123,52.
La parte ricorrente non ha provato documentalmente la sussistenza di ulteriori costi (quali compensi di lavoro dipendente o autonomo, ammortamenti, ulteriori acquisti), e pertanto l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un ammontare di costi pari ad euro 35.123,00, corrispondente al totale delle fatture prodotte e a quanto comunicato nello spesometro dallo stesso contribuente, recuperando a tassazione gli elementi negativi di reddito non documentati. Il reddito imponibile del contribuente è stato quindi rettificato in euro
104.816,48, a fronte dell'ammontare dichiarato di euro 33.183,00.
La ulteriore richiesta avversaria di riconoscere in via forfettaria maggiori costi non è accoglibile, in quanto nel caso di specie l'ufficio non ha determinato il reddito del contribuente in via induttiva, ma in via analitica, sulla base della documentazione contabile esibita dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 dlgs 546/1992 in punto spese di lite: esse vengono quantificate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.500
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO PI RI NA, Presidente
BOGGIO EN EP, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010900909 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1256/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnato l'avviso di accertamento n° T7G010900909 2024, periodo d'imposta 2018. Il valore della controversia è di euro 35.786,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Con l'Avviso di Accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Torino, a fronte di ricavi dichiarati di euro 139.940,00, nega la deducibilità della pressoché totalità dei costi esposti in dichiarazione, per un importo di euro 106.757,00, riconoscendone soltanto 35.123,52.
Motivi del ricorso:
nel merito viene eccepita l'infondatezza della pretesa tributaria quanto alla indeducibilità dei costi per violazione del principio della capacità contributiva. L'attività svolta dal ricorrente è quella di installazione di impianti idraulici e di condizionamento. Essa prevede l'acquisto dell'impianto e la rivendita al cliente. E' richiesto da parte ricorrente in via principale l'annullamento dell'accertamento per errata ricostruzione del reddito ed in via subordinata il riconoscimento di una percentuale di costi adeguata all'attività svolta e quantificata nella misura del 50% per pervenire alla tassazione del reddito secondo ragionevolezza e proporzionalità. E' notorio che a fronte dell'acquisto di un condizionatore da installare, il rivenditore può applicare un margine di ricarico per il montaggio, ma questo non può essere del 400%, come presupporrebbe l'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Con l'atto impugnato, emesso a seguito del controllo della posizione fiscale del contribuente relativa all'anno di imposta 2018, l'Ufficio ha rettificato il reddito del contribuente disconoscendo un ammontare di costi pari a complessivi euro 71.633,00, da lui dedotti ai fini delle imposte dirette, ma non documentati.
Più precisamente, come già sopra esposto, il contribuente, nel quadro RG del Modello Unico 2019/2018, ha dichiarato ricavi per euro 139.940,00 e ha dedotto un totale di componenti negativi pari ad euro
106.757,00.
Tuttavia, in sede di contraddittorio con l'Ufficio, la parte ha prodotto il registro Iva vendite, da cui risultano acquisti per un imponibile complessivo di euro 36.469,00, quindi decisamente inferiore all'ammontare dei costi complessivi dichiarati ai fini delle imposte dirette, nonché gli originali delle fatture di acquisto per un imponibile complessivo di euro 35.123,52.
L'ufficio ha inoltre rilevato, analizzando i dati risultanti dall'Anagrafe tributaria, che lo stesso contribuente ha comunicato nello “spesometro” (ex art 21 bis del d.l. 78/2010) operazioni imponibili di acquisto per un totale di euro 35.123,52.
La parte ricorrente non ha provato documentalmente la sussistenza di ulteriori costi (quali compensi di lavoro dipendente o autonomo, ammortamenti, ulteriori acquisti), e pertanto l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un ammontare di costi pari ad euro 35.123,00, corrispondente al totale delle fatture prodotte e a quanto comunicato nello spesometro dallo stesso contribuente, recuperando a tassazione gli elementi negativi di reddito non documentati. Il reddito imponibile del contribuente è stato quindi rettificato in euro
104.816,48, a fronte dell'ammontare dichiarato di euro 33.183,00.
La ulteriore richiesta avversaria di riconoscere in via forfettaria maggiori costi non è accoglibile, in quanto nel caso di specie l'ufficio non ha determinato il reddito del contribuente in via induttiva, ma in via analitica, sulla base della documentazione contabile esibita dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 dlgs 546/1992 in punto spese di lite: esse vengono quantificate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.500