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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/08/2024, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Francesco Delù Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 384/2024 tra le parti:
RICORRENTE
, cf CP_1 C.F._1
- difesa: avv. GRIFONI ELEONORA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. PRATOVECCHI TOMMASO, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni e per l'effetto, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lei e CP_2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Manfredonia all'anno
[...]
1993, parte II, Serie A, N. 423, occorrendo, vista la comparsa, alla rinuncia agli ulteriori termini.”.
Per parte convenuta: “insiste affinché il Giudice voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lui e la Sig.ra iscritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Manfredonia all'anno 1993, parte II, Serie A, N. 423.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 26.7.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di dichiarare CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con Controparte_2 rito concordatario, a Manfredonia, in data 28.10.1993, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune, nel registro atto di matrimonio dell'anno 1993, Parte II,
Serie A, atto n. 423.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto che dall'unione sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione resa in data 10.4.2009 dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento RG 14655/2007, che da quel momento la comunione materiale e spirituale non è più ripresa.
All'udienza del 15.5.2024, alla presenza della sola parte ricorrente, il giudice delegato ha dato atto della volontà della parte presente di sciogliere il vincolo matrimoniale, ha revocato l'obbligo a carico del convenuto di contribuire al mantenimento dei figli, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Nelle more, con memoria di costituzione del 20.5.2024, si è costituito in giudizio il quale si è associato alla domanda di parte ricorrente. Controparte_2
Preliminarmente il Tribunale deve revocare la dichiarazione di contumacia resa dal giudice delegato all'udienza del 15.5.2024 essendo intervenuta, nelle more, la costituzione in giudizio di parte convenuta.
2 Pronuncia di divorzio – Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati nella procedura di separazione, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, tenuto conto anche del comportamento dei medesimi nel presente giudizio.
Spese del giudizio – Alla luce dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con rito concordatario, da e in Manfredonia in data CP_1 Controparte_2
28.10.1993, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel registro atti di matrimonio dell'anno 1993, Parte II, Serie A, Atto n. 423;
- spese compensate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Manfredonia di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 31.7.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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