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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8303 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3957/2024, promossa
DA
c.f. - partita IVA e, per essa quale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 mandataria, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall' avv. Marco Radice presso il cui studio di Milano, Via San Simpliciano n. 5 è elettivamente domiciliata.
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f.- partitiva iva in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_2 liti, dall'avv. Genoveffa Sellitti, presso il cui studio di Napoli, Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Isola E3 è elettivamente domiciliata.
PARTE CONVENUTA
c.f.- partita iva , in persona del legale rappresentate pro tempore e Presidente CP_3 P.IVA_3 del Cda sig. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'avv. Luca Jaime Asproso, Controparte_4 presso il cui studio di Nola, Via On. Francesco Napolitano n.225 è elettivamente domiciliata.
PARTE CONVENUTA
c.f. – partita iva in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentate, sig. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall' avv.ti Carlo Alberto Controparte_6
DI e OL IO, presso il cui studio di Milano, Via Amedei n.9 è elettivamente domiciliata.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c. c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 31.01.2024, la società ha Parte_3 convenuto in giudizio la società la e la società Controparte_1 CP_3 [...]
al fine di ottenere la pronuncia, ex art. 2901 c.c., di inefficacia nei propri confronti di due atti CP_5 di disposizione e cioè: -atto di cessione di quote, avvenuto in data 01.08.2019, con cui Controparte_1 trasferiva a la quota pari al 63,82% del capitale detenuto nella società Fondo Greco Srl, nonché CP_3 il credito di euro 85.620 vantato nei confronti della medesima società; - atto di cessione di quote effettuato in data 12.12.2019 con cui cedeva a l'intera partecipazione al capitale sociale CP_3 Controparte_5 della società Fondo Greco Srl, pari al 100% del capitale sociale.
La parte attrice ha esposto:
- Di aver ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 29166/2017 RG 57571/2017 del 21.12.2017 e notificato alla ingiunta in data 3.01.2018, per il pagamento della Parte_4 somma complessiva di euro 4.952.947,00, “oltre interessi convenzionali di mora futuri relativamente ai singoli importi dovuti dall'1.8.2017 al saldo oltre alle spese di procedura liquidate in Euro € 6.500,00 per compensi in € 960,00 per spese esenti, oltre il 15 % per spese generali oltre IVA e CPA e successive occorrende (doc. 3)”.
[...] proponeva opposizione, respinta con sentenza n. 8892/2020 emessa e pubblicata il Parte_4
30.12.2020, impugnata dinanzi alla Corte d'Appello;
- che il “decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base delle seguenti linee di credito: un contratto di conto corrente n. 100866/39 (oggi n. 500047902) (doc. 5), un contratto quadro per anticipi su crediti maturati n. 500040262 stipulato in data 04.06.2007 ove veniva concesso un affidamento di € 3.000.000,00 (doc. 6), un contratto quadro per anticipi con cui veniva concesso un affidamento di € 5.000.000,00 stipulato in data 11.02.2008 (doc. 7); tutti i predetti contratti sono stati concessi originariamente da Banca di Roma S.p.A. (oggi
[...] alla debitrice principale società (già denominata Newco Industriale Parte_3 Controparte_7
Magenta S.r.l.) poi fallita, garantiti tutti da fideiussione omnibus rilasciata dalla società Parte_4
(C.F. ) (oggi con fideiussione rilasciata in data 04.06.2007 sino alla P.IVA_2 Controparte_1 concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 3.900.000,00, importo aumentato con comunicazione del 11.02.2008 sino ad € 6.500.000,00 (doc. 8 e 9)”. Il Creditore originario era Banca di Roma Spa, poi che ha trasferito il credito a con contratto di cessione ex art 58 CP_8 Parte_1
TUB, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 08.09.2017;
- che in data 21.12.2010 il credito è stato ammesso al passivo della società Controparte_9 come credito chirografo per euro 4.936.405,99;
[...]
- che risulta pacifica la sussistenza del credito nei confronti di portato da decreto Parte_4 ingiuntivo confermato all'esito del giudizio di opposizione pur se oggetto di impugnazione, in quanto “Il credito litigioso [..] idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria” (come per Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n. 25879);
- che è integrato l'eventus damni in quanto a seguito della cessione delle quote attuata da Parte_4
il patrimonio della stessa si è ridotto, rendendo più difficile e incerta la soddisfazione del
[...] credito vantato, come dimostrato da diversi atti di precetto, notificati tra il 11.05 2021 e il Parte 27.10.2023, ed il tentativo di pignoramento mobiliare presso la legale di , in data 14.07. 2022 (cfr. doc. 10-14);
- che si evince la sussistenza dell'elemento soggettivo da molteplici indici: (i) l'anteriorità della notifica del decreto ingiuntivo n. 29166/2017 a (03.01.2018), rispetto al primo atto di Parte_4 cessione (01.08.2019); (ii) la partecipazione pari a 6.686.689 azioni ordinarie detenuta da
[...] in (cfr. doc. 21); (iii) l'intervento di nel giudizio di opposizione Parte_4 CP_3 CP_3
a decreto ingiuntivo n. 29166/2017; (iv) il legame di parentela tra i soci della e Parte_4 della come risulta dal certificato di famiglia (cfr. doc. 24-25) e visure camerali;
(v) la CP_3 mancanza della documentazione circa la modalità di pagamento del prezzo della cessione tra
[...]
e (vi) la discrepanza del corrispettivo tra la prima e la seconda cessione, in Parte_4 CP_3 quanto nella prima, relativa al 63,82% delle quote, il corrispettivo ammontava a 4.141.380,00 euro mentre nella seconda, concernente il 100% delle quote, il corrispettivo risultava pari a 10.000.000,00 euro. Il tutto, secondo la attrice, consentirebbe di ritenere che le cessioni siano state effettuate con la comune consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore. La parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Pagina nr. 2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria – così giudicare: Nel merito: 1. In Via Principale 1.1 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di Parte_3 CP_ cessione di quote di datato 01.08.2019, con cui (C.F. ) cedeva a) la sua Controparte_1 P.IVA_2 quota pari al 63,82% delle quote (pari a nominali euro 31.271,05) della società FONDO GRECO S.R.L. (C.F. ), con sede legale in Via Dei Greci, n. 5 - 84135 SALERNO e b) l'intero credito di P.IVA_5 complessivi euro 85.620,00 vantato nei confronti della società FONDO GRECO S.R.L. a CP_3
(C.F. ). P.IVA_3
1.2 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto Parte_3 CP_ di cessione di quote di datato 12.12.2019, con cui C.F. ) cedeva l'intera CP_3 P.IVA_3 propria quota di partecipazione al capitale della società FONDO GRECO S.R.L. del valore nominale di euro 49.000,00 a C.F. ). Controparte_5 P.IVA_4
2. In Via Subordinata 2.1 Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse che non sussistano elementi sufficienti per estendere al compratore finale la revocatoria ex art. 2901 c.c., si richiede che la dante causa Controparte_5 CP_3
(C.F. ) sia condannata a risarcire il danno cagionato all'odierna creditrice P.IVA_3 Controparte_10 sottraendo il bene-quote societarie di Fondo Greco Srl alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. mediante il pagamento del valore delle quote societarie di Fondo Greco Srl come indicato nell'atto di cessione del 12.12.2019 o in quel diverso valore che verrà accertato in corso di causa. 3. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento. Con riserva di precisare e/o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, nonché di ulteriormente produrre, dedurre, articolare mezzi istruttori ed indicare testi nei termini di legge.
La convenuta si è regolarmente costituita in data 1-7-2024 ed ha contestato la Parte_4 sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, con particolare riferimento alla sussistenza del credito, alla mancanza dell'atto dispositivo ed al difetto assoluto dell'eventus damni. In particolare, ha dedotto ed eccepito:
- l'inesistenza del credito, essendo stato nelle more (tra la notifica della citazione e la sua costituzione) revocato il decreto ingiuntivo n. 29166/2017 dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 783/2024 del 14.3.24, pronuncia oggetto di ricorso in Cassazione, attualmente pendente. La convenuta ha ripercorso altresì i motivi prospettati dinanzi alla Suprema Corte.
- la mancanza di un atto dispositivo, in quanto le quote di partecipazione di in Controparte_1
Fondo Greco, oggetto della cessione del 1/8/2019 impugnata, erano gravate da pegno in favore della a garanzia di un finanziamento concesso dalla detta Controparte_11 [...] in data 28/01/2008 e la cessione del 1/8/2019 delle quote di Controparte_11 partecipazione in Fondo Greco srl a era avvenuta con il consenso del creditore pignoratizio CP_3
: la cessione impugnata era dunque, in realtà, un atto dovuto:; Controparte_11
- l'assenza dell'eventus damni, considerato che la non era incapiente all'atto della Parte_4 cessione;
- l'assenza dell'elemento soggettivo, considerato che l'atto di cessione aveva come fine ultimo il soddisfacimento di debiti già scaduti, con prevalenza su altri creditori. Ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio, ex art 337 II co cpc, in attesa della definizione del giudizio di cassazione sulla sentenza n 783/2024 della Corte di appello di Milano;
e comunque il rigetto della domanda. La società si è regolarmente costituita chiedendo a sua volta di “rigettare le domande di CP_3 inefficacia proposte ai sensi dell'art.2901 c.c. dalla , per essa, Parte_3 Pt_2
Pagina nr. 3 in relazione agli atti di cessione del giorno 1.08.2019 e del 12.12.2019” e di “condannare le società attrici al Pt_4 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. In tal senso, la parte convenuta ha esposto che:
- è necessaria la sospensione ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di Cassazione in merito al decreto ingiuntivo n. 29166/2017;
- la in ogni caso, non è titolare del credito azionato in mancanza di una Parte_3 prova idonea a dimostrare l'intervenuta cessione dei crediti da parte di a favore della CP_8 parte attrice;
- la fideiussione prestata da è nulla, in quanto estranea all'oggetto sociale e Parte_4 Parte comunque di ammontare superiore al capitale sociale della , nonché inopponibile ex art. 2384 comma 2 c.c. stante la mancata “delibera della assemblea o del Consiglio di amministrazione di Parte_4 in favore di una società di cui il medesimo sottoscrittore era Presidente del Consiglio di amministrazione”;
- è intervenuta la decadenza ex art. 1957 c.c., per l'appunto “come emerge dagli atti di causa, difatti, il fallimento della , risalente al 23.07.2010, ha determinato la scadenza della obbligazione garantita. Per CP_12 effetto di tale circostanza, pertanto, al fine di far perdurare la sussistenza della obbligazione di garanzia del fideiussore, la banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze contro il debitore principale entro il termine decadenziale di 6 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita (cfr. art.1957 c.c.), verificatasi, in data 23.07.2010.
- l'atto di cessione del 01.08.2019 aveva per unica finalità l'adempimento di un debito scaduto verso la ne consegue la validità anche della seconda cessione del Controparte_11
12.12.2019 e l'assenza del “requisito scientia damni in capo alla ”. CP_3
Ha concluso chiedendo rigettarsi le domande di inefficacia proposte ai sensi dell'art.2901 c.c. dalla
, per essa, Parte_3 Parte_2
La società si è costituita regolarmente ed ha esposto che: Controparte_5
- il credito azionato da è stato dichiarato insussistente dal giudice d'appello, Parte_3 di conseguenza la ricorrente non è legittimata a promuovere l'azione revocatoria;
- l'attore ha dedotto un pericolo solo in via astratta, senza fornire concreta dimostrazione che gli atti di cessione abbiano inciso sulla reale possibilità di recupero del credito vantato nei confronti di credito che, peraltro, non sarebbe stato comunque soddisfatto in ragione della Parte_4 preesistenza di un pegno sul medesimo bene in favore di un altro creditore;
- la cessione del 12.12.2019 è stata deliberata ed eseguita non già al fine di pregiudicare i pretesi diritti di credito dell'attore, dei quali peraltro non non aveva conoscenza, bensì nell'ambito e CP_5 in funzione della propria attività imprenditoriale;
- quanto al corrispettivo, esso risulta “pienamente coerente anche rispetto al corrispettivo pattuito tra
[...] per l'acquisto della partecipazione della minor quota del 63% considerato che l'acquisto da parte CP_13 CP_3 di ha riguardato il 100% del capitale sociale di Fondo Greco e tenuto conto della componente differita CP_5 di pagamento del corrispettivo – è stato determinato sulla base di apposita perizia, ed è stato integralmente corrisposto da parte di non solo per quanto riguarda l'acconto di Euro 5.500.000,00, di cui viene data quietanza CP_5 nel contratto di cessione e nell'Allegato A al Contratto di Cessione, attestante l'avvenuto bonifico, da parte di
[...] in favore di per la somma di Euro 5.500.000,00 (cfr. doc. 16 ), ma anche Controparte_5 CP_3 Pt_3 per quanto concerne gli ulteriori importi (come risulta dalle contabili di pagamento che si producono – doc. 5]”. ha così concluso: - rigettare le domande formulate da e, per essa, nella sua qualità CP_5 Parte_3 di mandataria, nei confronti di con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in Parte_2 Controparte_5 quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
- respingere pertanto la domanda formulata da e, per essa, nella sua qualità di mandataria, Parte_3 Pt_2
diretta a far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di dell'atto di cessione di
[...] Parte_3 CP quote di datato 12.12.2019, con cui cedeva l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società CP_3
Pagina nr. 4 Fondo Greco S.r.l. del valore nominale di euro 49.000,00 in quanto infondata per la carenza dei relativi Controparte_14 presupposti, per le ragioni esposte nel presente atto, oltre vittoria di spese di lite.
**************** L'azione revocatoria non comporta invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti di colui che agisce quale creditore del soggetto disponente. Per la legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c è sufficiente un credito anche di natura eventuale in veste di credito "litigioso". Inoltre, in pendenza del giudizio per l'accertamento del credito -per la cui conservazione è stata proposta la revocatoria-, il relativo procedimento non è soggetto a sospensione necessaria. Si tratta di principi espressi in via giurisprudenziale, anche di legittimità, in modo consolidato.
L'attrice, replicando alle difese ed eccezioni dei convenuti con la I memoria (dep.26.9.24), richiama il sopra detto principio, in particolare affermando che la “ragione di credito”, quale presupposto dell'azione revocatoria, può assumere la specifica veste del c.d. “credito litigioso”, cioè controverso e non accertato da un provvedimento giudiziale passato in giudicato. Secondo la giurisprudenza ora consolidata, infatti, anche un “credito litigioso” è sufficiente a legittimare l'esperimento di un'azione revocatoria (da ultimo, Corte appello Milano sez. IV, 10/01/2024, Cass. civile, sez. I, 22/04/2024, n. 10742)” (v.pag.6 della memoria).
L'attrice, inoltre, invoca la propria legittimazione, fondata su un credito -portato da decreto ingiuntivo, confermato all'esito del giudizio di opposizione in primo grado-, reputando che la sentenza di secondo grado, che ha invece revocato il decreto ed accertato l'inesistenza del credito, non sia in grado di scalfire la detta legittimazione, in quanto sentenza non definitiva, non passata in giudicato ed anzi soggetta a ricorso in Cassazione ancora pendente.
Il principio di diritto richiamato da parte attrice (in disparte il fatto che l'indicazione degli estremi della sentenza non risultano corretti) è effettivamente volto ad affermare che in tema di azione revocatoria rilevi una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (v.Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
E' sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante Cass. n. 2673 del 2016 e n. 23208 del 2016), il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (come da ultimo affermato da Cass. 10 febbraio 2016, n. 2673). In particolare, Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004 ha affermato che, risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria". La circostanza della non applicabilità della sospensione, la quale attiene all'esistenza di questione pregiudiziale in senso tecnico (cfr. art. 34 cod. proc. civ.), comprova così l'estraneità del credito alla questione suscettibile di accertamento incidentale. Il riferimento all'accertamento incidentale, alla luce del principio di diritto enunciato di non applicabilità della sospensione necessaria, deve essere inteso quale accertamento dell'allegazione di una ragione di credito, anche eventuale (e così anche per Cass. n. 17257 del 2013, la quale richiama Cass. n. 5246 del 2006). Nel senso che non rileva un accertamento
Pagina nr. 5 incidentale del credito, ma un accertamento principale della non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione revocatoria. Resta fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del 2014).
Dunque, per l'esame della dell'azione revocatoria non è necessaria, quanto alla legittimazione, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
Nel caso di specie, la aspettativa di credito, sebbene eventuale, e quindi la legittimazione all'esperimento dell'azione revocatoria, è dato proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito (ora in cassazione), del quale non è necessario attendere la definizione prima di pronunciarsi sulla domanda di revocatoria. Come detto, non c'è il rischio di un conflitto fra giudicati perché, come evidenziato in precedenza, con l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria, il giudice si “limita” a dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del creditore procedente, mentre poi, per dare attuazione alla sentenza, è necessario notificando al debitore e al terzo acquirente il titolo esecutivo (appunto, una sentenza di accertamento e condanna nel caso del credito litigioso). Se invece la domanda del creditore venga definitivamente rigettata e dunque non ci sia un riconoscimento dell'esistenza del credito, la sentenza che ha accolto la domanda revocatoria sarebbe evidentemente priva di utilità all'atto pratico. In sostanza, anche un credito in contestazione (in Tribunale o successivi gradi) può essere oggetto dell'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto ciò è idoneo a manifestare la “qualità” di creditore.
In questo senso, l'art.2901 cc ammette la conservazione tanto di un credito già esistente ed esigibile, quanto di un credito tuttora inesigibile ancorché esistente oppure, addirittura, di un credito che potrebbe non venire mai ad esistenza o cessare di esistere.
Non v'è luogo per la sospensione chiesta in atti. In primis, non si tratterebbe di sospensione ex art.295 cpc, norma che disciplina una ipotesi di sospensione necessaria, attuabile anche d'ufficio, in cui il fine perseguito è quello di assicurare la coerenza tra futuri giudicati, evitando l'insorgenza di conflitti c.d. pratici: il che, come sopra visto, non potrebbe ricorrere tra azione revocatoria e azione di accertamento del credito oggetto di conservazione. In ogni caso, tale disposizione è operante nel caso in cui non si sia pervenuti già ad una decisione e dunque il giudice della causa asserita pregiudicante deve ancora definire la controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa pregiudicata.
Quando invece la sentenza pregiudiziale sia già resa ma impugnata mediante un'impugnazione ordinaria, dunque non ancora definitiva, dovrebbe semmai ipotizzarsi una sospensione facoltativa, a mente dell'art. 337 cpc, che al suo II comma prevede: «quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata».
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione (così Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027) hanno affermato «quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado» .
Nel caso di specie, la statuizione vigente tra le parti è quella della Corte d'Appello, che accogliendo l'impugnazione della parte opponente ha revocato il decreto ingiuntivo.
Ma l'azione ex art.2901 cc -ai fini che qui interessano- è stata introdotta dalla parte attrice quando era titolare di un decreto ingiuntivo a suo favore e destinataria di sentenza favorevole a definizione del giudizio
Pagina nr. 6 di opposizione introdotto dalle controparti, il che ha assegnato alla parte attrice, in allora, la legittimazione alla presente causa, della quale la notifica e l'iscrizione a ruolo sono anteriori alla sentenza n.783/2024 del 14.3.24 della Corte d'Appello di Milano, di riforma del primo grado. E' evidente che, se la statuizione di accertamento negativo del credito, nelle more intervenuta, dovesse essere confermata dalla Suprema Corte, si avrebbe solo che la eventuale sentenza di accoglimento della presente revocatoria risulterebbe priva di utilità all'atto pratico, ma ciò non incide sul profilo della legittimazione in questo giudizio. Difatti, ritiene questo giudice -e fermo restando che non è sollevata dai convenuti una qualche eccezione di «pretestuosità» o di strumentalità dell'aspettativa di credito a tutela della quale parte attrice ha agito in revocatoria- che non si debba qui procedere ad un giudizio di verosimiglianza della fondatezza del credito -il che finirebbe con il tradursi in un inammissibile vaglio dei motivi di ricorso in cassazione e della plausibilità degli stessi (come difatti sembrerebbe suggerire la difesa di parte attrice, lì dove ripercorre i sette motivi di ricorso evidenziandone le prospettive di accoglimento con conseguente cassazione della sentenza d'appello)- ma, come sopra precisato, si deve solo valutare la non pretestuosità del diritto come qui dedotto (la legittimazione si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda) e la verosimiglianza della semplice aspettativa di credito -non pretestuosa- che possa esser valutata come probabile. E di certo la prospettazione della parte attrice in ordine alla titolarità di una posizione di credito non può ritenersi del tutto avulsa da una sua possibile ragione di fondatezza (parte attrice ha depositato in causa documentazione, tra cui Conto corrente n. 100866/39; Contratto quadro anticipi;
Contratto quadro anticipi;
Fideiussione del 4.06.2007; Fideiussione del 11.02.2008) e pur se nel merito quel credito, oggetto di verifica giudiziale, è attualmente statuito di insussistenza (dalla Corte d'appello) rimane pur sempre un credito in ipotesi possibile (in quanto sub judice). E se poi l'attore, che pur qui si è affermato titolare del diritto, infine non risultasse concretamente tale, quella decisione non darebbe adito ad un possibile contrasto di giudicati (Non può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v. ex multis Cass. 05/02/2019, n. 3369) in quanto la decisione in sede di revocatoria non è sulla effettiva sussistenza o meno del credito. L'obiettivo dell'azione revocatoria è soltanto quello di consentire che il creditore possa soddisfarsi sul bene fuoriuscito dalla garanzia patrimoniale promuovendo un'esecuzione, ma per la quale occorrerà pur sempre un titolo esecutivo: la revocatoria si colloca, dunque, su di un piano preventivo e in senso lato cautelare.)
Ben vero che, come documentato e dato non contestato, risulta promosso ricorso in Cassazione. Tuttavia, non vi è alcuna opportunità a sospendere la presente causa in attesa della pronuncia della Suprema Corte giacchè, si ripete, in ipotesi di definitiva esclusione del credito si determinerà -a partire da quel momento del giudicato- il venire meno della legitimatio ad causam e dell'interesse alla azione revocatoria (non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore).
D'altra parte, questo risulta essere il principio dettato dalla Suprema Corte (Cass.12975/2020) quando si verifichi in via definitiva la insussistenza del credito : «posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito sulla base del quale l'azione era stata esercitata, determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale — legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore — devono permanere, quali condizioni dell'azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato dalla Corte di Cassazione, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questo senso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto”.
Pagina nr. 7 Per quanto sin qui motivato quanto alla ravvisata legittimazione di parte attrice, in relazione al credito sorto da contratto di conto corrente n. 100866/39, contratto quadro per anticipi su crediti maturati n. 500040262, contratto quadro per anticipi stipulato in data 11.02.2008, tutti garantiti da fideiussione rilasciata dalla società si deve affermare che la parte attrice è legittimata a proporre l'azione revocatoria Controparte_1 ex art 2901.
Quanto al presupposto oggettivo, la cessione da parte di delle proprie quote di Parte_4 partecipazione sociale integra l'elemento dell'eventus damni , vista la variazione qualitativa del patrimonio idonea a rendere più incerto e difficoltoso l'esercizio della garanzia patrimoniale. In tal senso, va “posto in risalto che il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v., tra le tante, Cass. n. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 1896/2012) (Cassazione civile, sez. II, 14 maggio 2024, n. 13227). Nel caso di specie, le quote cedute costituivano un bene facilmente aggredibile mediante pignoramento presso terzi, mentre il corrispettivo della vendita risulta non rintracciabile o comunque occultabile, con conseguente depauperamento della massa aggredibile. Inoltre, non è proprietaria di alcun bene Controparte_1 immobile ed è in stato di liquidazione volontaria, in cui si è posta appena quattro mesi dopo aver acquisito le quote (ossia il 25.11.2019, doc.18 attore).
Con riferimento all'elemento soggettivo, deve ritenersi che La e fossero Parte_4 CP_15
a conoscenza dell'effetto pregiudizievole del negozio traslativo con riguardo all'integrità del patrimonio e alla possibilità di soddisfacimento dei crediti.
In primo luogo, la prima cessione è avvenuta il 01.08.2019, dunque in epoca successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo n.29166/2017 avvenuta il 03.01.2018. Inoltre, la aveva preso parte al Parte_4 giudizio di opposizione avverso al suddetto decreto per sostenere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla nei confronti di Tale circostanza dimostra Parte_4 Parte_3 come entrambe le società non potessero ignorare l'esistenza della pretesa creditoria vantata dall'odierna ricorrente in virtù del decreto ingiuntivo, revocato con la sentenza della Corte d'appello 783/2024 del 14.032024, successivamente al compimento delle cessioni.
In secondo luogo, si osserva che la medesima compagine familiare risulta interessata sia nella società CP_4
cedente, sia nella società cessionaria delle partecipazioni. Tale circostanza Parte_4 CP_3 evidenza un intreccio societario e familiare che consente di trarre un elemento presuntivo idoneo ad integrare la prova della scienta damni.
Parimenti, la successiva cessione da parte della a favore di intervenuta in tempi CP_3 CP_5 ravvicinati -il 12.12.2019-, si colloca in un contesto in cui era ben nota l'esistenza del credito della relativa azione monitoria (sul punto, Cass. civ. n. 1286/2019: “la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”). Tale consapevolezza non richiede una prova diretta, potendo essere desunta anche per il tramite di presunzioni logiche tratte da fatti e circostanze concrete, purché queste risultino gravi, precise e concordanti. acquistando circa 4 mesi dopo quelle CP_5 Parte stesse quote vendute dal debitore a ad un corrispettivo di molto maggiore rispetto a CP_3 quello della prima cessione, risulta perciò consapevole e a conoscenza, quale terzo acquirente, del Parte pregiudizio che con tale acquisto andava a cagionare ai creditori di , ossia i creditori del dante causa della loro immediata dante causa, in ciò sostanziandosi l'accertamento della mala fede del terzo Parte acquirente. Inoltre, la circostanza che il primo acquirente legato a primo venditore- CP_3
Pagina nr. 8 Parte debitore ( è socia di Meridie al 10,74%; inoltre entrambe sono partecipate e sono espressione della famiglia abbia nel volgere di pochi mesi rivenduto, quanto acquistato, alla CP_4 CP_16 Parte
a sua volta partecipata dalla stessa , costituisce a parere di questo giudice prova di
[...]
"scientia fraudis", che può essere desunta, secondo un criterio di normalità, quale conseguenza ragionevolmente possibile da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come è nel caso di specie in cui tutti i soggetti risultano tra loro collegati mediante quote di partecipazione e correlati attraverso una comune influenza da parte delle medesime persone fisiche componenti la famiglia CP_4
Si ha in sostanza, anche per la lacuna nella prova (integrale) del corrispettivo della prima cessione, la presenza di più indici che denotano una sorta di operazione plurisoggettiva ben nota a tutti i partecipi, sviluppatasi in arco temporale ravvicinato ed estrinsecatasi in una prima cessione di quote al corrispettivo complessivo di € 4.500.000,00 e in una, di poco successiva, ulteriore cessione a
[...]
dell'intera partecipazione (e dunque anche delle quote di cui alla prima) ad un prezzo CP_5 Parte corrispettivo molto maggiore del primo, in ciò sostanziandosi il danno ai creditori di , tra cui la parte attrice.
La domanda attorea merita dunque l'integrale accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti in via tra loro solidale e liquidate in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di i seguenti atti Parte_3
1-dell'atto di cessione di quote di S.r.l. datato 01.08.2019, con cui (C.F. Controparte_1
) cedeva a) la sua quota pari al 63,82% delle quote (pari a nominali euro 31.271,05) P.IVA_2 della società FONDO GRECO S.R.L. (C.F. ), con sede legale in Via Dei Greci, n. P.IVA_5
5 - 84135 SALERNO e b) l'intero credito di complessivi euro 85.620,00 vantato nei confronti della società FONDO GRECO S.R.L. a C.F. ). CP_3 P.IVA_3
2-di cessione di quote di S.r.l. datato 12.12.2019, con cui C.F. CP_3 P.IVA_3 cedeva l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società FONDO GRECO S.R.L. del valore nominale di euro 49.000,00 a C.F. . Controparte_5 P.IVA_4
2) dichiara la statuizione titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;
3) condanna c.f.- partitiva iva , Controparte_1 P.IVA_2
c.f.- partita iva e c.f. – partita iva CP_3 P.IVA_3 Controparte_5
al pagamento in favore di delle spese P.IVA_4 Parte_3 processuali che liquida in € 32.080,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Milano, 14/10/2025 Il Giudice Dott. Luisa Vasile
Pagina nr. 9
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3957/2024, promossa
DA
c.f. - partita IVA e, per essa quale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 mandataria, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall' avv. Marco Radice presso il cui studio di Milano, Via San Simpliciano n. 5 è elettivamente domiciliata.
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f.- partitiva iva in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_2 liti, dall'avv. Genoveffa Sellitti, presso il cui studio di Napoli, Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Isola E3 è elettivamente domiciliata.
PARTE CONVENUTA
c.f.- partita iva , in persona del legale rappresentate pro tempore e Presidente CP_3 P.IVA_3 del Cda sig. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'avv. Luca Jaime Asproso, Controparte_4 presso il cui studio di Nola, Via On. Francesco Napolitano n.225 è elettivamente domiciliata.
PARTE CONVENUTA
c.f. – partita iva in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentate, sig. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall' avv.ti Carlo Alberto Controparte_6
DI e OL IO, presso il cui studio di Milano, Via Amedei n.9 è elettivamente domiciliata.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c. c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 31.01.2024, la società ha Parte_3 convenuto in giudizio la società la e la società Controparte_1 CP_3 [...]
al fine di ottenere la pronuncia, ex art. 2901 c.c., di inefficacia nei propri confronti di due atti CP_5 di disposizione e cioè: -atto di cessione di quote, avvenuto in data 01.08.2019, con cui Controparte_1 trasferiva a la quota pari al 63,82% del capitale detenuto nella società Fondo Greco Srl, nonché CP_3 il credito di euro 85.620 vantato nei confronti della medesima società; - atto di cessione di quote effettuato in data 12.12.2019 con cui cedeva a l'intera partecipazione al capitale sociale CP_3 Controparte_5 della società Fondo Greco Srl, pari al 100% del capitale sociale.
La parte attrice ha esposto:
- Di aver ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 29166/2017 RG 57571/2017 del 21.12.2017 e notificato alla ingiunta in data 3.01.2018, per il pagamento della Parte_4 somma complessiva di euro 4.952.947,00, “oltre interessi convenzionali di mora futuri relativamente ai singoli importi dovuti dall'1.8.2017 al saldo oltre alle spese di procedura liquidate in Euro € 6.500,00 per compensi in € 960,00 per spese esenti, oltre il 15 % per spese generali oltre IVA e CPA e successive occorrende (doc. 3)”.
[...] proponeva opposizione, respinta con sentenza n. 8892/2020 emessa e pubblicata il Parte_4
30.12.2020, impugnata dinanzi alla Corte d'Appello;
- che il “decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base delle seguenti linee di credito: un contratto di conto corrente n. 100866/39 (oggi n. 500047902) (doc. 5), un contratto quadro per anticipi su crediti maturati n. 500040262 stipulato in data 04.06.2007 ove veniva concesso un affidamento di € 3.000.000,00 (doc. 6), un contratto quadro per anticipi con cui veniva concesso un affidamento di € 5.000.000,00 stipulato in data 11.02.2008 (doc. 7); tutti i predetti contratti sono stati concessi originariamente da Banca di Roma S.p.A. (oggi
[...] alla debitrice principale società (già denominata Newco Industriale Parte_3 Controparte_7
Magenta S.r.l.) poi fallita, garantiti tutti da fideiussione omnibus rilasciata dalla società Parte_4
(C.F. ) (oggi con fideiussione rilasciata in data 04.06.2007 sino alla P.IVA_2 Controparte_1 concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 3.900.000,00, importo aumentato con comunicazione del 11.02.2008 sino ad € 6.500.000,00 (doc. 8 e 9)”. Il Creditore originario era Banca di Roma Spa, poi che ha trasferito il credito a con contratto di cessione ex art 58 CP_8 Parte_1
TUB, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 08.09.2017;
- che in data 21.12.2010 il credito è stato ammesso al passivo della società Controparte_9 come credito chirografo per euro 4.936.405,99;
[...]
- che risulta pacifica la sussistenza del credito nei confronti di portato da decreto Parte_4 ingiuntivo confermato all'esito del giudizio di opposizione pur se oggetto di impugnazione, in quanto “Il credito litigioso [..] idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria” (come per Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n. 25879);
- che è integrato l'eventus damni in quanto a seguito della cessione delle quote attuata da Parte_4
il patrimonio della stessa si è ridotto, rendendo più difficile e incerta la soddisfazione del
[...] credito vantato, come dimostrato da diversi atti di precetto, notificati tra il 11.05 2021 e il Parte 27.10.2023, ed il tentativo di pignoramento mobiliare presso la legale di , in data 14.07. 2022 (cfr. doc. 10-14);
- che si evince la sussistenza dell'elemento soggettivo da molteplici indici: (i) l'anteriorità della notifica del decreto ingiuntivo n. 29166/2017 a (03.01.2018), rispetto al primo atto di Parte_4 cessione (01.08.2019); (ii) la partecipazione pari a 6.686.689 azioni ordinarie detenuta da
[...] in (cfr. doc. 21); (iii) l'intervento di nel giudizio di opposizione Parte_4 CP_3 CP_3
a decreto ingiuntivo n. 29166/2017; (iv) il legame di parentela tra i soci della e Parte_4 della come risulta dal certificato di famiglia (cfr. doc. 24-25) e visure camerali;
(v) la CP_3 mancanza della documentazione circa la modalità di pagamento del prezzo della cessione tra
[...]
e (vi) la discrepanza del corrispettivo tra la prima e la seconda cessione, in Parte_4 CP_3 quanto nella prima, relativa al 63,82% delle quote, il corrispettivo ammontava a 4.141.380,00 euro mentre nella seconda, concernente il 100% delle quote, il corrispettivo risultava pari a 10.000.000,00 euro. Il tutto, secondo la attrice, consentirebbe di ritenere che le cessioni siano state effettuate con la comune consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore. La parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Pagina nr. 2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria – così giudicare: Nel merito: 1. In Via Principale 1.1 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di Parte_3 CP_ cessione di quote di datato 01.08.2019, con cui (C.F. ) cedeva a) la sua Controparte_1 P.IVA_2 quota pari al 63,82% delle quote (pari a nominali euro 31.271,05) della società FONDO GRECO S.R.L. (C.F. ), con sede legale in Via Dei Greci, n. 5 - 84135 SALERNO e b) l'intero credito di P.IVA_5 complessivi euro 85.620,00 vantato nei confronti della società FONDO GRECO S.R.L. a CP_3
(C.F. ). P.IVA_3
1.2 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto Parte_3 CP_ di cessione di quote di datato 12.12.2019, con cui C.F. ) cedeva l'intera CP_3 P.IVA_3 propria quota di partecipazione al capitale della società FONDO GRECO S.R.L. del valore nominale di euro 49.000,00 a C.F. ). Controparte_5 P.IVA_4
2. In Via Subordinata 2.1 Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse che non sussistano elementi sufficienti per estendere al compratore finale la revocatoria ex art. 2901 c.c., si richiede che la dante causa Controparte_5 CP_3
(C.F. ) sia condannata a risarcire il danno cagionato all'odierna creditrice P.IVA_3 Controparte_10 sottraendo il bene-quote societarie di Fondo Greco Srl alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. mediante il pagamento del valore delle quote societarie di Fondo Greco Srl come indicato nell'atto di cessione del 12.12.2019 o in quel diverso valore che verrà accertato in corso di causa. 3. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento. Con riserva di precisare e/o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, nonché di ulteriormente produrre, dedurre, articolare mezzi istruttori ed indicare testi nei termini di legge.
La convenuta si è regolarmente costituita in data 1-7-2024 ed ha contestato la Parte_4 sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, con particolare riferimento alla sussistenza del credito, alla mancanza dell'atto dispositivo ed al difetto assoluto dell'eventus damni. In particolare, ha dedotto ed eccepito:
- l'inesistenza del credito, essendo stato nelle more (tra la notifica della citazione e la sua costituzione) revocato il decreto ingiuntivo n. 29166/2017 dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 783/2024 del 14.3.24, pronuncia oggetto di ricorso in Cassazione, attualmente pendente. La convenuta ha ripercorso altresì i motivi prospettati dinanzi alla Suprema Corte.
- la mancanza di un atto dispositivo, in quanto le quote di partecipazione di in Controparte_1
Fondo Greco, oggetto della cessione del 1/8/2019 impugnata, erano gravate da pegno in favore della a garanzia di un finanziamento concesso dalla detta Controparte_11 [...] in data 28/01/2008 e la cessione del 1/8/2019 delle quote di Controparte_11 partecipazione in Fondo Greco srl a era avvenuta con il consenso del creditore pignoratizio CP_3
: la cessione impugnata era dunque, in realtà, un atto dovuto:; Controparte_11
- l'assenza dell'eventus damni, considerato che la non era incapiente all'atto della Parte_4 cessione;
- l'assenza dell'elemento soggettivo, considerato che l'atto di cessione aveva come fine ultimo il soddisfacimento di debiti già scaduti, con prevalenza su altri creditori. Ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio, ex art 337 II co cpc, in attesa della definizione del giudizio di cassazione sulla sentenza n 783/2024 della Corte di appello di Milano;
e comunque il rigetto della domanda. La società si è regolarmente costituita chiedendo a sua volta di “rigettare le domande di CP_3 inefficacia proposte ai sensi dell'art.2901 c.c. dalla , per essa, Parte_3 Pt_2
Pagina nr. 3 in relazione agli atti di cessione del giorno 1.08.2019 e del 12.12.2019” e di “condannare le società attrici al Pt_4 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. In tal senso, la parte convenuta ha esposto che:
- è necessaria la sospensione ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di Cassazione in merito al decreto ingiuntivo n. 29166/2017;
- la in ogni caso, non è titolare del credito azionato in mancanza di una Parte_3 prova idonea a dimostrare l'intervenuta cessione dei crediti da parte di a favore della CP_8 parte attrice;
- la fideiussione prestata da è nulla, in quanto estranea all'oggetto sociale e Parte_4 Parte comunque di ammontare superiore al capitale sociale della , nonché inopponibile ex art. 2384 comma 2 c.c. stante la mancata “delibera della assemblea o del Consiglio di amministrazione di Parte_4 in favore di una società di cui il medesimo sottoscrittore era Presidente del Consiglio di amministrazione”;
- è intervenuta la decadenza ex art. 1957 c.c., per l'appunto “come emerge dagli atti di causa, difatti, il fallimento della , risalente al 23.07.2010, ha determinato la scadenza della obbligazione garantita. Per CP_12 effetto di tale circostanza, pertanto, al fine di far perdurare la sussistenza della obbligazione di garanzia del fideiussore, la banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze contro il debitore principale entro il termine decadenziale di 6 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita (cfr. art.1957 c.c.), verificatasi, in data 23.07.2010.
- l'atto di cessione del 01.08.2019 aveva per unica finalità l'adempimento di un debito scaduto verso la ne consegue la validità anche della seconda cessione del Controparte_11
12.12.2019 e l'assenza del “requisito scientia damni in capo alla ”. CP_3
Ha concluso chiedendo rigettarsi le domande di inefficacia proposte ai sensi dell'art.2901 c.c. dalla
, per essa, Parte_3 Parte_2
La società si è costituita regolarmente ed ha esposto che: Controparte_5
- il credito azionato da è stato dichiarato insussistente dal giudice d'appello, Parte_3 di conseguenza la ricorrente non è legittimata a promuovere l'azione revocatoria;
- l'attore ha dedotto un pericolo solo in via astratta, senza fornire concreta dimostrazione che gli atti di cessione abbiano inciso sulla reale possibilità di recupero del credito vantato nei confronti di credito che, peraltro, non sarebbe stato comunque soddisfatto in ragione della Parte_4 preesistenza di un pegno sul medesimo bene in favore di un altro creditore;
- la cessione del 12.12.2019 è stata deliberata ed eseguita non già al fine di pregiudicare i pretesi diritti di credito dell'attore, dei quali peraltro non non aveva conoscenza, bensì nell'ambito e CP_5 in funzione della propria attività imprenditoriale;
- quanto al corrispettivo, esso risulta “pienamente coerente anche rispetto al corrispettivo pattuito tra
[...] per l'acquisto della partecipazione della minor quota del 63% considerato che l'acquisto da parte CP_13 CP_3 di ha riguardato il 100% del capitale sociale di Fondo Greco e tenuto conto della componente differita CP_5 di pagamento del corrispettivo – è stato determinato sulla base di apposita perizia, ed è stato integralmente corrisposto da parte di non solo per quanto riguarda l'acconto di Euro 5.500.000,00, di cui viene data quietanza CP_5 nel contratto di cessione e nell'Allegato A al Contratto di Cessione, attestante l'avvenuto bonifico, da parte di
[...] in favore di per la somma di Euro 5.500.000,00 (cfr. doc. 16 ), ma anche Controparte_5 CP_3 Pt_3 per quanto concerne gli ulteriori importi (come risulta dalle contabili di pagamento che si producono – doc. 5]”. ha così concluso: - rigettare le domande formulate da e, per essa, nella sua qualità CP_5 Parte_3 di mandataria, nei confronti di con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in Parte_2 Controparte_5 quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
- respingere pertanto la domanda formulata da e, per essa, nella sua qualità di mandataria, Parte_3 Pt_2
diretta a far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di dell'atto di cessione di
[...] Parte_3 CP quote di datato 12.12.2019, con cui cedeva l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società CP_3
Pagina nr. 4 Fondo Greco S.r.l. del valore nominale di euro 49.000,00 in quanto infondata per la carenza dei relativi Controparte_14 presupposti, per le ragioni esposte nel presente atto, oltre vittoria di spese di lite.
**************** L'azione revocatoria non comporta invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti di colui che agisce quale creditore del soggetto disponente. Per la legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c è sufficiente un credito anche di natura eventuale in veste di credito "litigioso". Inoltre, in pendenza del giudizio per l'accertamento del credito -per la cui conservazione è stata proposta la revocatoria-, il relativo procedimento non è soggetto a sospensione necessaria. Si tratta di principi espressi in via giurisprudenziale, anche di legittimità, in modo consolidato.
L'attrice, replicando alle difese ed eccezioni dei convenuti con la I memoria (dep.26.9.24), richiama il sopra detto principio, in particolare affermando che la “ragione di credito”, quale presupposto dell'azione revocatoria, può assumere la specifica veste del c.d. “credito litigioso”, cioè controverso e non accertato da un provvedimento giudiziale passato in giudicato. Secondo la giurisprudenza ora consolidata, infatti, anche un “credito litigioso” è sufficiente a legittimare l'esperimento di un'azione revocatoria (da ultimo, Corte appello Milano sez. IV, 10/01/2024, Cass. civile, sez. I, 22/04/2024, n. 10742)” (v.pag.6 della memoria).
L'attrice, inoltre, invoca la propria legittimazione, fondata su un credito -portato da decreto ingiuntivo, confermato all'esito del giudizio di opposizione in primo grado-, reputando che la sentenza di secondo grado, che ha invece revocato il decreto ed accertato l'inesistenza del credito, non sia in grado di scalfire la detta legittimazione, in quanto sentenza non definitiva, non passata in giudicato ed anzi soggetta a ricorso in Cassazione ancora pendente.
Il principio di diritto richiamato da parte attrice (in disparte il fatto che l'indicazione degli estremi della sentenza non risultano corretti) è effettivamente volto ad affermare che in tema di azione revocatoria rilevi una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (v.Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
E' sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante Cass. n. 2673 del 2016 e n. 23208 del 2016), il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (come da ultimo affermato da Cass. 10 febbraio 2016, n. 2673). In particolare, Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004 ha affermato che, risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria". La circostanza della non applicabilità della sospensione, la quale attiene all'esistenza di questione pregiudiziale in senso tecnico (cfr. art. 34 cod. proc. civ.), comprova così l'estraneità del credito alla questione suscettibile di accertamento incidentale. Il riferimento all'accertamento incidentale, alla luce del principio di diritto enunciato di non applicabilità della sospensione necessaria, deve essere inteso quale accertamento dell'allegazione di una ragione di credito, anche eventuale (e così anche per Cass. n. 17257 del 2013, la quale richiama Cass. n. 5246 del 2006). Nel senso che non rileva un accertamento
Pagina nr. 5 incidentale del credito, ma un accertamento principale della non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione revocatoria. Resta fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del 2014).
Dunque, per l'esame della dell'azione revocatoria non è necessaria, quanto alla legittimazione, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
Nel caso di specie, la aspettativa di credito, sebbene eventuale, e quindi la legittimazione all'esperimento dell'azione revocatoria, è dato proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito (ora in cassazione), del quale non è necessario attendere la definizione prima di pronunciarsi sulla domanda di revocatoria. Come detto, non c'è il rischio di un conflitto fra giudicati perché, come evidenziato in precedenza, con l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria, il giudice si “limita” a dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del creditore procedente, mentre poi, per dare attuazione alla sentenza, è necessario notificando al debitore e al terzo acquirente il titolo esecutivo (appunto, una sentenza di accertamento e condanna nel caso del credito litigioso). Se invece la domanda del creditore venga definitivamente rigettata e dunque non ci sia un riconoscimento dell'esistenza del credito, la sentenza che ha accolto la domanda revocatoria sarebbe evidentemente priva di utilità all'atto pratico. In sostanza, anche un credito in contestazione (in Tribunale o successivi gradi) può essere oggetto dell'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto ciò è idoneo a manifestare la “qualità” di creditore.
In questo senso, l'art.2901 cc ammette la conservazione tanto di un credito già esistente ed esigibile, quanto di un credito tuttora inesigibile ancorché esistente oppure, addirittura, di un credito che potrebbe non venire mai ad esistenza o cessare di esistere.
Non v'è luogo per la sospensione chiesta in atti. In primis, non si tratterebbe di sospensione ex art.295 cpc, norma che disciplina una ipotesi di sospensione necessaria, attuabile anche d'ufficio, in cui il fine perseguito è quello di assicurare la coerenza tra futuri giudicati, evitando l'insorgenza di conflitti c.d. pratici: il che, come sopra visto, non potrebbe ricorrere tra azione revocatoria e azione di accertamento del credito oggetto di conservazione. In ogni caso, tale disposizione è operante nel caso in cui non si sia pervenuti già ad una decisione e dunque il giudice della causa asserita pregiudicante deve ancora definire la controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa pregiudicata.
Quando invece la sentenza pregiudiziale sia già resa ma impugnata mediante un'impugnazione ordinaria, dunque non ancora definitiva, dovrebbe semmai ipotizzarsi una sospensione facoltativa, a mente dell'art. 337 cpc, che al suo II comma prevede: «quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata».
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione (così Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027) hanno affermato «quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado» .
Nel caso di specie, la statuizione vigente tra le parti è quella della Corte d'Appello, che accogliendo l'impugnazione della parte opponente ha revocato il decreto ingiuntivo.
Ma l'azione ex art.2901 cc -ai fini che qui interessano- è stata introdotta dalla parte attrice quando era titolare di un decreto ingiuntivo a suo favore e destinataria di sentenza favorevole a definizione del giudizio
Pagina nr. 6 di opposizione introdotto dalle controparti, il che ha assegnato alla parte attrice, in allora, la legittimazione alla presente causa, della quale la notifica e l'iscrizione a ruolo sono anteriori alla sentenza n.783/2024 del 14.3.24 della Corte d'Appello di Milano, di riforma del primo grado. E' evidente che, se la statuizione di accertamento negativo del credito, nelle more intervenuta, dovesse essere confermata dalla Suprema Corte, si avrebbe solo che la eventuale sentenza di accoglimento della presente revocatoria risulterebbe priva di utilità all'atto pratico, ma ciò non incide sul profilo della legittimazione in questo giudizio. Difatti, ritiene questo giudice -e fermo restando che non è sollevata dai convenuti una qualche eccezione di «pretestuosità» o di strumentalità dell'aspettativa di credito a tutela della quale parte attrice ha agito in revocatoria- che non si debba qui procedere ad un giudizio di verosimiglianza della fondatezza del credito -il che finirebbe con il tradursi in un inammissibile vaglio dei motivi di ricorso in cassazione e della plausibilità degli stessi (come difatti sembrerebbe suggerire la difesa di parte attrice, lì dove ripercorre i sette motivi di ricorso evidenziandone le prospettive di accoglimento con conseguente cassazione della sentenza d'appello)- ma, come sopra precisato, si deve solo valutare la non pretestuosità del diritto come qui dedotto (la legittimazione si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda) e la verosimiglianza della semplice aspettativa di credito -non pretestuosa- che possa esser valutata come probabile. E di certo la prospettazione della parte attrice in ordine alla titolarità di una posizione di credito non può ritenersi del tutto avulsa da una sua possibile ragione di fondatezza (parte attrice ha depositato in causa documentazione, tra cui Conto corrente n. 100866/39; Contratto quadro anticipi;
Contratto quadro anticipi;
Fideiussione del 4.06.2007; Fideiussione del 11.02.2008) e pur se nel merito quel credito, oggetto di verifica giudiziale, è attualmente statuito di insussistenza (dalla Corte d'appello) rimane pur sempre un credito in ipotesi possibile (in quanto sub judice). E se poi l'attore, che pur qui si è affermato titolare del diritto, infine non risultasse concretamente tale, quella decisione non darebbe adito ad un possibile contrasto di giudicati (Non può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v. ex multis Cass. 05/02/2019, n. 3369) in quanto la decisione in sede di revocatoria non è sulla effettiva sussistenza o meno del credito. L'obiettivo dell'azione revocatoria è soltanto quello di consentire che il creditore possa soddisfarsi sul bene fuoriuscito dalla garanzia patrimoniale promuovendo un'esecuzione, ma per la quale occorrerà pur sempre un titolo esecutivo: la revocatoria si colloca, dunque, su di un piano preventivo e in senso lato cautelare.)
Ben vero che, come documentato e dato non contestato, risulta promosso ricorso in Cassazione. Tuttavia, non vi è alcuna opportunità a sospendere la presente causa in attesa della pronuncia della Suprema Corte giacchè, si ripete, in ipotesi di definitiva esclusione del credito si determinerà -a partire da quel momento del giudicato- il venire meno della legitimatio ad causam e dell'interesse alla azione revocatoria (non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore).
D'altra parte, questo risulta essere il principio dettato dalla Suprema Corte (Cass.12975/2020) quando si verifichi in via definitiva la insussistenza del credito : «posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito sulla base del quale l'azione era stata esercitata, determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale — legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore — devono permanere, quali condizioni dell'azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato dalla Corte di Cassazione, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questo senso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto”.
Pagina nr. 7 Per quanto sin qui motivato quanto alla ravvisata legittimazione di parte attrice, in relazione al credito sorto da contratto di conto corrente n. 100866/39, contratto quadro per anticipi su crediti maturati n. 500040262, contratto quadro per anticipi stipulato in data 11.02.2008, tutti garantiti da fideiussione rilasciata dalla società si deve affermare che la parte attrice è legittimata a proporre l'azione revocatoria Controparte_1 ex art 2901.
Quanto al presupposto oggettivo, la cessione da parte di delle proprie quote di Parte_4 partecipazione sociale integra l'elemento dell'eventus damni , vista la variazione qualitativa del patrimonio idonea a rendere più incerto e difficoltoso l'esercizio della garanzia patrimoniale. In tal senso, va “posto in risalto che il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v., tra le tante, Cass. n. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 1896/2012) (Cassazione civile, sez. II, 14 maggio 2024, n. 13227). Nel caso di specie, le quote cedute costituivano un bene facilmente aggredibile mediante pignoramento presso terzi, mentre il corrispettivo della vendita risulta non rintracciabile o comunque occultabile, con conseguente depauperamento della massa aggredibile. Inoltre, non è proprietaria di alcun bene Controparte_1 immobile ed è in stato di liquidazione volontaria, in cui si è posta appena quattro mesi dopo aver acquisito le quote (ossia il 25.11.2019, doc.18 attore).
Con riferimento all'elemento soggettivo, deve ritenersi che La e fossero Parte_4 CP_15
a conoscenza dell'effetto pregiudizievole del negozio traslativo con riguardo all'integrità del patrimonio e alla possibilità di soddisfacimento dei crediti.
In primo luogo, la prima cessione è avvenuta il 01.08.2019, dunque in epoca successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo n.29166/2017 avvenuta il 03.01.2018. Inoltre, la aveva preso parte al Parte_4 giudizio di opposizione avverso al suddetto decreto per sostenere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla nei confronti di Tale circostanza dimostra Parte_4 Parte_3 come entrambe le società non potessero ignorare l'esistenza della pretesa creditoria vantata dall'odierna ricorrente in virtù del decreto ingiuntivo, revocato con la sentenza della Corte d'appello 783/2024 del 14.032024, successivamente al compimento delle cessioni.
In secondo luogo, si osserva che la medesima compagine familiare risulta interessata sia nella società CP_4
cedente, sia nella società cessionaria delle partecipazioni. Tale circostanza Parte_4 CP_3 evidenza un intreccio societario e familiare che consente di trarre un elemento presuntivo idoneo ad integrare la prova della scienta damni.
Parimenti, la successiva cessione da parte della a favore di intervenuta in tempi CP_3 CP_5 ravvicinati -il 12.12.2019-, si colloca in un contesto in cui era ben nota l'esistenza del credito della relativa azione monitoria (sul punto, Cass. civ. n. 1286/2019: “la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”). Tale consapevolezza non richiede una prova diretta, potendo essere desunta anche per il tramite di presunzioni logiche tratte da fatti e circostanze concrete, purché queste risultino gravi, precise e concordanti. acquistando circa 4 mesi dopo quelle CP_5 Parte stesse quote vendute dal debitore a ad un corrispettivo di molto maggiore rispetto a CP_3 quello della prima cessione, risulta perciò consapevole e a conoscenza, quale terzo acquirente, del Parte pregiudizio che con tale acquisto andava a cagionare ai creditori di , ossia i creditori del dante causa della loro immediata dante causa, in ciò sostanziandosi l'accertamento della mala fede del terzo Parte acquirente. Inoltre, la circostanza che il primo acquirente legato a primo venditore- CP_3
Pagina nr. 8 Parte debitore ( è socia di Meridie al 10,74%; inoltre entrambe sono partecipate e sono espressione della famiglia abbia nel volgere di pochi mesi rivenduto, quanto acquistato, alla CP_4 CP_16 Parte
a sua volta partecipata dalla stessa , costituisce a parere di questo giudice prova di
[...]
"scientia fraudis", che può essere desunta, secondo un criterio di normalità, quale conseguenza ragionevolmente possibile da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come è nel caso di specie in cui tutti i soggetti risultano tra loro collegati mediante quote di partecipazione e correlati attraverso una comune influenza da parte delle medesime persone fisiche componenti la famiglia CP_4
Si ha in sostanza, anche per la lacuna nella prova (integrale) del corrispettivo della prima cessione, la presenza di più indici che denotano una sorta di operazione plurisoggettiva ben nota a tutti i partecipi, sviluppatasi in arco temporale ravvicinato ed estrinsecatasi in una prima cessione di quote al corrispettivo complessivo di € 4.500.000,00 e in una, di poco successiva, ulteriore cessione a
[...]
dell'intera partecipazione (e dunque anche delle quote di cui alla prima) ad un prezzo CP_5 Parte corrispettivo molto maggiore del primo, in ciò sostanziandosi il danno ai creditori di , tra cui la parte attrice.
La domanda attorea merita dunque l'integrale accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti in via tra loro solidale e liquidate in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di i seguenti atti Parte_3
1-dell'atto di cessione di quote di S.r.l. datato 01.08.2019, con cui (C.F. Controparte_1
) cedeva a) la sua quota pari al 63,82% delle quote (pari a nominali euro 31.271,05) P.IVA_2 della società FONDO GRECO S.R.L. (C.F. ), con sede legale in Via Dei Greci, n. P.IVA_5
5 - 84135 SALERNO e b) l'intero credito di complessivi euro 85.620,00 vantato nei confronti della società FONDO GRECO S.R.L. a C.F. ). CP_3 P.IVA_3
2-di cessione di quote di S.r.l. datato 12.12.2019, con cui C.F. CP_3 P.IVA_3 cedeva l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società FONDO GRECO S.R.L. del valore nominale di euro 49.000,00 a C.F. . Controparte_5 P.IVA_4
2) dichiara la statuizione titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;
3) condanna c.f.- partitiva iva , Controparte_1 P.IVA_2
c.f.- partita iva e c.f. – partita iva CP_3 P.IVA_3 Controparte_5
al pagamento in favore di delle spese P.IVA_4 Parte_3 processuali che liquida in € 32.080,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Milano, 14/10/2025 Il Giudice Dott. Luisa Vasile
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