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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/10/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 672/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 672/2020, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Aldo Grilli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Roberta Confortini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1
condannare la società (di seguito Controparte_2 [...]
, previo accertamento che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della resistente CP_2
in forza di contratto a tempo determinato con decorrenza dall'8.2.2017 al 27.1.2018 e che, oltre al normale orario di lavoro, aveva prestato lavoro straordinario pari a 3 ore giornaliere dal lunedì al sabato (72 ore mensili) e, per due volte a settimana, dalle ore 6,00 fino a tarda sera, al pagamento della somma di € 6.675,44 (di cui € 816,73 per lavoro straordinario ed € 1.243,41 a titolo di differenze per TFR), oltre contributi previdenziali ed assistenziali, assegni familiari, rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze
CP_ della resistente, con mansioni di bracciante agricolo, in forza di contratto a tempo determinato con decorrenza dall'8.2.2017 al 31.12.2017, prorogato fino al 21.7.2018 a causa di un infortunio sul lavoro;
che, infatti, il 14.10.2017, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, per responsabilità del datore di lavoro, che non adottava le adeguate misure di sicurezza sul lavoro, riportava una ferita al terzo dito della mano destra da perdita di cute del polpastrello, che gli cagionava un'inabilità per
105 giorni (dal 14.10.2017 al 27.1.2018), oltre ad invalidità permanente in via di definizione da parte dell' ; che la non provvedeva a corrispondere la giusta retribuzione CP_4 Controparte_2
spettante, tanto che il lavoratore veniva licenziato in data 31.12.2017; che la resistente non pagava al lavoratore gli assegni familiari dovuti ex lege, l'indennità sostitutiva di preavviso, le differenze dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, né versava i relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
che, inoltre, il lavoratore, oltre al normale orario di lavoro di 6,5 ore giornaliere (39 ore settimanali), svolgeva ulteriori ore di lavoro straordinario pari a 3 ore al giorno dal lunedì al sabato (72 ore al mese)
e, per due volte a settimana, prestava la sua opera dalle ore 6,00 del mattino fino a tarda sera.
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto Controparte_2
infondato in fatto e in diritto.
La società resistente, in particolare, contestava la proroga del rapporto di lavoro sino alla data del
27.1.2018, osservando che il ricorrente era stato assunto a tempo determinato in forza di contratto con decorrenza dall'8.2.2017 al 14.3.2017, prorogato sino al 31.12.2017; che, pertanto, a tale ultima data il rapporto di lavoro era cessato per sua scadenza naturale;
che l'infortunio subito dal ricorrente da n data 14.10.2017 non aveva determinato alcuna automatica proroga del rapporto. Pt_1
Contestava, altresì, che l'infortunio in questione fosse addebitabile a responsabilità del datore di lavoro, tanto che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n. 1 AN-Sulmona-L'Aquila, all'esito di ispezione presso l'azienda concludeva di non poter stabilire un nesso di causalità tra l'evento riferito e la ferita riportata dal lavoratore, mentre la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AN (a seguito della denuncia presentata dal lavoratore) chiedeva l'archiviazione del procedimento penale, cui non seguiva alcuna opposizione;
che, peraltro, l' riconosceva una CP_4 inabilità temporanea con prognosi totale di soli 54 giorni (dal 14.10.2017 al 6.12.2017), all'esito dei quali il lavoratore non si era più presentato sul posto di lavoro.
La ontestava, inoltre, la prestazione del lavoro straordinario, osservando che Controparte_2
le ore di lavoro prestate dal ricorrente erano state tutte registrate nelle buste paga e nel LUL e, per esse, il lavoratore era stato integralmente pagato. Contestava, inoltre, il diritto del lavoratore agli assegni familiari, la cui erogazione peraltro sarebbe spettata all'INPS, non sussistendo prova della relativa richiesta da parte del ricorrente.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti. All'udienza del 23.1.2024, dato atto della mancata comparizione della parte ricorrente, quest'ultima veniva dichiarata decaduta dalla prova orale ammessa.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è infondato e non può essere accolto. Parte_1
Dalla documentazione depositata da entrambe le parti, in particolare dal contratto individuale di lavoro, dalle proroghe e dalla Comunicazione Unilav, si evince che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_2 determinato con decorrenza dall'8.2.2017 a 14.3.2017, prorogato solo fino al 31.12.2017, data, pertanto, nella quale il rapporto tra le parti ha avuto la sua naturale scadenza.
Infondato è, pertanto, l'assunto di parte ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe proseguito sino alla data del 27.1.2018, non essendo prevista alcuna proroga automatica a causa del periodo di infortunio o di malattia.
Ne discende, altresì, l'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui questi “veniva licenziato alla data del 31.12.2017” (licenziamento che peraltro neppure risulta essere stato impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni), nonché di ogni pretesa al pagamento di indennità sostitutiva di preavviso.
Quanto all'asserito lavoro straordinario espletato da giova poi osservare che il principio Pt_1 generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore pretenda, ad esempio, compenso per lavoro straordinario, dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. (considerato che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza); parimenti, allorquando pretenda le indennità sostitutive delle ferie non godute, il lavoratore è onerato dal provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass., Sez. Lav. 5.5.2001, n. 6332).
Incombe, in generale, sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, che, ove oggetto della domanda sia la pretesa di differenze retributive, concerne la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della prestazione di lavoro in concreto effettuata, della durata della prestazione nonché, al suo interno, dell'effettivo impegno in termini di giorni e di ore (v. Trib. Civitavecchia, Sez. Lav., 20.9.2018). Più in particolare, per quanto riguarda la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale detta prova deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è, altresì, tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass. Sez.
Lav., 16.2.2009, n. 3714; Corte App. Lecce – Taranto, Sez. Lav., 14.5.2018; Trib. Civitavecchia, Sez.
Lav. 29.11.2018).
Orbene, nessuna prova è stata offerta dal ricorrente sull'espletamento del maggiore orario di lavoro allegato in ricorso, essendo lo stesso decaduto dalla prova per testi ammessa, in ragione della sua mancata comparizione all'udienza del 23.1.2024.
Parimenti infondata è la pretesa del ricorrente relativa alla corresponsione di assegni familiari, non essendone stata neppure allegata, né tanto meno dimostrata, la richiesta nel corso del rapporto da parte del lavoratore.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.771,60, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di
[...]
Parte_2
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in AN, il 29 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 672/2020, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Aldo Grilli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Roberta Confortini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1
condannare la società (di seguito Controparte_2 [...]
, previo accertamento che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della resistente CP_2
in forza di contratto a tempo determinato con decorrenza dall'8.2.2017 al 27.1.2018 e che, oltre al normale orario di lavoro, aveva prestato lavoro straordinario pari a 3 ore giornaliere dal lunedì al sabato (72 ore mensili) e, per due volte a settimana, dalle ore 6,00 fino a tarda sera, al pagamento della somma di € 6.675,44 (di cui € 816,73 per lavoro straordinario ed € 1.243,41 a titolo di differenze per TFR), oltre contributi previdenziali ed assistenziali, assegni familiari, rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze
CP_ della resistente, con mansioni di bracciante agricolo, in forza di contratto a tempo determinato con decorrenza dall'8.2.2017 al 31.12.2017, prorogato fino al 21.7.2018 a causa di un infortunio sul lavoro;
che, infatti, il 14.10.2017, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, per responsabilità del datore di lavoro, che non adottava le adeguate misure di sicurezza sul lavoro, riportava una ferita al terzo dito della mano destra da perdita di cute del polpastrello, che gli cagionava un'inabilità per
105 giorni (dal 14.10.2017 al 27.1.2018), oltre ad invalidità permanente in via di definizione da parte dell' ; che la non provvedeva a corrispondere la giusta retribuzione CP_4 Controparte_2
spettante, tanto che il lavoratore veniva licenziato in data 31.12.2017; che la resistente non pagava al lavoratore gli assegni familiari dovuti ex lege, l'indennità sostitutiva di preavviso, le differenze dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, né versava i relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
che, inoltre, il lavoratore, oltre al normale orario di lavoro di 6,5 ore giornaliere (39 ore settimanali), svolgeva ulteriori ore di lavoro straordinario pari a 3 ore al giorno dal lunedì al sabato (72 ore al mese)
e, per due volte a settimana, prestava la sua opera dalle ore 6,00 del mattino fino a tarda sera.
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto Controparte_2
infondato in fatto e in diritto.
La società resistente, in particolare, contestava la proroga del rapporto di lavoro sino alla data del
27.1.2018, osservando che il ricorrente era stato assunto a tempo determinato in forza di contratto con decorrenza dall'8.2.2017 al 14.3.2017, prorogato sino al 31.12.2017; che, pertanto, a tale ultima data il rapporto di lavoro era cessato per sua scadenza naturale;
che l'infortunio subito dal ricorrente da n data 14.10.2017 non aveva determinato alcuna automatica proroga del rapporto. Pt_1
Contestava, altresì, che l'infortunio in questione fosse addebitabile a responsabilità del datore di lavoro, tanto che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n. 1 AN-Sulmona-L'Aquila, all'esito di ispezione presso l'azienda concludeva di non poter stabilire un nesso di causalità tra l'evento riferito e la ferita riportata dal lavoratore, mentre la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AN (a seguito della denuncia presentata dal lavoratore) chiedeva l'archiviazione del procedimento penale, cui non seguiva alcuna opposizione;
che, peraltro, l' riconosceva una CP_4 inabilità temporanea con prognosi totale di soli 54 giorni (dal 14.10.2017 al 6.12.2017), all'esito dei quali il lavoratore non si era più presentato sul posto di lavoro.
La ontestava, inoltre, la prestazione del lavoro straordinario, osservando che Controparte_2
le ore di lavoro prestate dal ricorrente erano state tutte registrate nelle buste paga e nel LUL e, per esse, il lavoratore era stato integralmente pagato. Contestava, inoltre, il diritto del lavoratore agli assegni familiari, la cui erogazione peraltro sarebbe spettata all'INPS, non sussistendo prova della relativa richiesta da parte del ricorrente.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti. All'udienza del 23.1.2024, dato atto della mancata comparizione della parte ricorrente, quest'ultima veniva dichiarata decaduta dalla prova orale ammessa.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è infondato e non può essere accolto. Parte_1
Dalla documentazione depositata da entrambe le parti, in particolare dal contratto individuale di lavoro, dalle proroghe e dalla Comunicazione Unilav, si evince che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_2 determinato con decorrenza dall'8.2.2017 a 14.3.2017, prorogato solo fino al 31.12.2017, data, pertanto, nella quale il rapporto tra le parti ha avuto la sua naturale scadenza.
Infondato è, pertanto, l'assunto di parte ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe proseguito sino alla data del 27.1.2018, non essendo prevista alcuna proroga automatica a causa del periodo di infortunio o di malattia.
Ne discende, altresì, l'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui questi “veniva licenziato alla data del 31.12.2017” (licenziamento che peraltro neppure risulta essere stato impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni), nonché di ogni pretesa al pagamento di indennità sostitutiva di preavviso.
Quanto all'asserito lavoro straordinario espletato da giova poi osservare che il principio Pt_1 generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore pretenda, ad esempio, compenso per lavoro straordinario, dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. (considerato che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza); parimenti, allorquando pretenda le indennità sostitutive delle ferie non godute, il lavoratore è onerato dal provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass., Sez. Lav. 5.5.2001, n. 6332).
Incombe, in generale, sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, che, ove oggetto della domanda sia la pretesa di differenze retributive, concerne la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della prestazione di lavoro in concreto effettuata, della durata della prestazione nonché, al suo interno, dell'effettivo impegno in termini di giorni e di ore (v. Trib. Civitavecchia, Sez. Lav., 20.9.2018). Più in particolare, per quanto riguarda la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale detta prova deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è, altresì, tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass. Sez.
Lav., 16.2.2009, n. 3714; Corte App. Lecce – Taranto, Sez. Lav., 14.5.2018; Trib. Civitavecchia, Sez.
Lav. 29.11.2018).
Orbene, nessuna prova è stata offerta dal ricorrente sull'espletamento del maggiore orario di lavoro allegato in ricorso, essendo lo stesso decaduto dalla prova per testi ammessa, in ragione della sua mancata comparizione all'udienza del 23.1.2024.
Parimenti infondata è la pretesa del ricorrente relativa alla corresponsione di assegni familiari, non essendone stata neppure allegata, né tanto meno dimostrata, la richiesta nel corso del rapporto da parte del lavoratore.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.771,60, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di
[...]
Parte_2
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in AN, il 29 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia