TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena Causa R.G. 1380 /2025
Oggi 17/12/2020 alle ore 11,35 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, compare l'Avv. Mauro Cucini, per la parte ricorrente che precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato e concluso anche in via istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda come da conclusioni precisate in ricorso ed integrate a verbale di udienza del 28 ottobre 2025. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse il difensore si rimette giustizia, chiedendo di essere esonerato dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice preso atto autorizza quanto richiesto e previa camera di consiglio decide la causa come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, precisando che provvederà alla lettura del dispositivo, anche in assenza della parte, dando lettura dello stesso mediante deposito della sentenza in PCT con indicazione a verbale dell'orario di detto deposito.
Alle ore 19,32 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,3'
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE RITO LAVORO nella causa civile iscritta al n° 1380 /2025 R.G.A.C., Oggetto: Pagamento del corrispettivo -
Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
promossa da:
, residente a [...]in Chianti (c.f.: ), Testimone_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cucini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio via Trento e Trieste 70, Castellina in Chianti (SI), per procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Testimone_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:” …. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis,
a) Accertare e dichiarare la società come sopra, inadempiente rispetto agli obblighi Controparte_1 derivanti dal contratto di locazione stipulato con il Sig. il 7.1.2019 e per l'effetto; b) Tes_1
Condannare la società come sopra, al risarcimento del danno quantificato in Controparte_1
2 complessivi € 3.986,32 (€ 1.000 per canoni non corrisposti;
€ 1.399 per indennità di illegittima occupazione;
€ 1.397 per spese in ripristino stato locale;
€ 190,32 per spese attivazione procedura obbligatoria di mediazione) od in altra somma da determinarsi totalmente o parzialmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
c) Condannare la società come Controparte_1 sopra, ad effettuare presso il Registro delle Imprese la cancellazione della propria sede legale presso
l'indirizzo di Via Ferruccio, 60 in Castellina in Chianti (SI) ovvero presso l'immobile non più detenuto in locazione;
d) Condannare la società come sopra, alla refusione delle Controparte_1 spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Nessuno si è costituito per parte resistente ed all'udienza del 28 ottobre 2025 il giudice ne ha dichiarato la contumacia, previa verifica della ritualità della notifica.
All'udienza suddetta il difensore della parte ricorrente ha integrato le conclusioni indicate in ricorso chiedendo “….... l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e rimettendosi a giustizia sulla quantificazione del danno richiesta anche ex art. 1226 c.c., rilevando altresì, che alla data odierna la sede della società resistente risulta ancora all'indirizzo dell'immobile per cui è giudizio, chiedendo la modificazione della sede come già richiesto in ricorso e ad integrazione delle conclusioni già rassegnate di essere autorizzato anche in nome e per conto della resistente alla cancellazione suddetta….”
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale e, ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione e decisione.
All'udienza del 23 dicembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata dal ricorrente di condanna della resistente al pagamento oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo e le spese di lite, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi anche ex art. 1226 c.c., nonché all'autorizzazione anche in nome e per conto della
3 resistente alla cancellazione presso la Camera di Commercio della sede della ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevando che Controparte_1
alla data del 28 ottobre 2025 la sede della detta società risultava ancora all'indirizzo dell'immobile per cui è giudizio.
Nessuno si è costituito per la resistente ed il giudice all'udienza del 28 ottobre 2025 ne ha dichiarato la contumacia.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla cessazione della locazione ed il diritto a percepire i canoni non pagati dalla resistente
Emerge dalla documentazione allegata al ricorso che sia stata la resistente a chiedere la cessazione del contratto consegnando a mani richiesta di disdetta della locazione al ricorrente (v. doc. 2 e 3 allegati al ricorso), accettata dal ricorrente in data 31.12.2024.
A questo punto va evidenziato che in materia di obbligazioni corrispettive, quale è il contratto di locazione, la parte che lamenta l'inadempimento ha solo l'obbligo di eccepirlo, mentre grava sulla controparte l'onere della prova liberatoria, onere che, restando contumace, la resistente non ha adempiuto. Oltretutto in atti vi è corrispondenza via mail che costituisce riconoscimento di debito, mentre l'indennità di occupazione è prevista per legge e la somma richiesta a tale titolo (50,00 euro per ogni giorno di indebita occupazione) appare del tutto congrua.
Ne consegue che la somma richiesta per indebita occupazione (notevolmente ridotta rispetto a quanto comunicato, dato che la resistente ha lasciato libero l'immobile solo in data 14 marzo 2025 e sulla base della penale comunicata sarebbero stati dovuti €. 3.500,00, mentre ne vengono richiesti solo € 1.399,99, poco più di una mensilità a fronte di una indebita occupazione per giorni 70) e per i canoni non pagati, per i quali vi è espresso riconoscimento di debito, e pari ad €. 2.399,00 deve ritenersi provata e non pagata con conseguente condanna della resistente al pagamento di detta somma oltre interessi dal dovuto al saldo.
Sul risarcimento del danno
4 La mail del 14 marzo 2025 (doc. 4) proveniente dalla parte resistente emerge pacificamente che l'immobile non è stato rilasciato fino a tale data, ma soprattutto che, in violazione degli obblighi contrattuali e di disposizioni di legge, la resistente non ha effettuato la riconsegna dell'immobile nel contraddittorio delle parti.
Ciò posto va anche rilevato che il ricorrente è stato obbligato a documentare i danni subiti dall'immobile e le modifiche dello stesso NON autorizzate (l'onere probatorio sulla concessa autorizzazione grava e gravava sulla resistente, che non ha consentito le verifiche di legge nel contraddittorio delle parti).
Non solo ma restando contumace ha reso più difficoltoso e gravoso per il ricorrente provare la sussistenza dei presupposti di legge per il risarcimento richiesto, da un lato, e procedere al recupero del dovuto, dall'altro, manifestando l'intenzione di sottrarsi agli obblighi contrattuali e di legge sulla resistente gravanti.
A ciò si aggiunga che con la mail del 14 marzo 2025 in cui la resistente dichiara di aver lasciato le chiavi ad un terzo conferma la volontà di sottrarsi a tali obblighi.
Orbene, le foto depositate in allegato alla perizia dimostrano senza ombra di dubbio che la resistente ha lasciato nei locali da lei condotti in locazione numerose mensole e buchi nell'intonaco, materiale che andava rimosso, le prime, ed andava effettuata la stuccatura dei fori delle conseguenti rimozioni e di quelli lasciate dalle rimozioni effettuate. A ciò si aggiunga che se non è obbligatorio procedere alla imbiancatura al cessare della locazione (come copiosa giurisprudenza di legittimità ha ormai conformemente enunciato), lo diventa però laddove, come nel caso di specie senza l'autorizzazione del proprietario si è proceduto a tinteggiare di diverso colore l'immobile, poiché in questo caso la messa in pristino è dovuta, consistendo il cambio di tinteggiatura in una modifica non autorizzata dell'immobile.
A fronte di quanto sopra, pertanto, appare provato e documentato il danno subito e congrua la cifra richiesta a titolo di risarcimento del danno, anche in parte qua, quindi, la domanda va accolta con condanna della resistente al pagamento in
5 favore del ricorrente della somma di €. 1.397,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, stante la natura risarcitoria.
Sulla richiesta di autorizzazione alla cancellazione della sede legale della resistente presso l'indirizzo per cui è giudizio
Emerge dalla visura in atti e dalle dichiarazioni a verbale di udienza del 28 ottobre 2025 che almeno fino ad ottobre del 2025 la sede legale della CP_1
risulta ancora presso l'indirizzo di Via Ferruccio, 60 in Castellina in Chianti
[...]
(SI), quindi, presso l'immobile per cui è giudizio.
Orbene, la resistente si è resa inadempiente anche sotto questo profilo, poiché una volta restituito l'immobile avrebbe dovuto cancellare l'indirizzo dello stesso quale sede legale della società e trasferirlo in altro immobile di sua proprietà o a lei locato.
Detto comportamento avvalora ancora di più la circostanza che di fatto la in persona del legale rappresentante pro tempore, voglia sottrarsi Controparte_1
e rendere impossibili eventuali azioni di recupero poste in essere dai creditori, primo fra tutti il ricorrente;
ne consegue che appare legittima l'istanza avanzata per ottenere l'autorizzazione a procedere alla cancellazione di detta sede legale ad opera del ricorrente, ove ancora ad oggi tale adempimento non sia stato compiuto dalla resistente.
Anche in parte qua la domanda appare fondata e deve essere accolta ordinando alla resistente di procedere immediatamente a detta cancellazione ed ove rimanga inerte nonostante l'ordine del giudice, autorizzare il ricorrente a procedere a detta cancellazione in luogo della resistente.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione per la fase di studio e quella introduttiva, mentre l'assenza di istruttoria e del deposito di memorie istruttorie induce a ritenere non liquidabile le spese per detta fase, che non si è tenuta, e la liquidazione ai minimi della fase di discussione e
6 decisione, non avendo parte ricorrente depositato alcuna memoria, ma avendo discusso solo oralmente la causa, quindi, in complessivi €. 1.591,32 di cui €.
1.276,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti comprese quelle della fase di mediazione, oltre rimborso forfettario del 15% e, IVA
e CAP come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di €. 2.399,00 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, come sopra motivato, e di €. 1.397,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, stante la natura risarcitoria di dette somme e così complessivamente €. 3.796,00 oltre interessi e/o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, come indicato espressamente;
- Condanna, altresì, parte resistente a cancellare immediatamente la sede legale presso l'indirizzo di Via Ferruccio, 60 in Castellina in Chianti (SI) ed ove rimanga inerte nonostante l'ordine del giudice, autorizza il ricorrente a procedere a detta cancellazione in luogo della resistente;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
€. 1.591,32 di cui €. 1.276,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti comprese quelle della fase di mediazione, oltre rimborso forfettario del 15% e, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma
7 provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 23 dicembre 2025 19,32
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
8