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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6906 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 14412/2021 r.g.a.c. promossa da:
(c.f. )– in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui domicilia ope legis Pt_2
OPPONENTE
contro
in persona del suo procuratore speciale, dott. Controparte_1 [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Rotoli che la CP_2 rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla il Controparte_1 [...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 3143/21 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 19/4/21, in favore della per la somma di € 129.399,69, di cui € 96.673,08 a titolo di sorta CP_1 capitale ed € 32.726,61 a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs.231/02 maturati 1 dalle singole scadenze delle fatture sino alla data del pagamento parziale, oltre le spese di procedura e compensi di avvocato.
Come indicato nel ricorso monitorio, le somme richieste in pagamento costituvano, in parte, il corrispettivo e, in parte, gli interessi maturati su parte del corrispettivo pagato in ritardo, del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, prestato dalla “Gama s.r.l.”, aggiudicataria del detto servizio, che aveva poi ceduto il proprio credito alla . CP_1
L'opponente, premesso che il Decreto Interministeriale 18 ottobre 2017 dispone che le fatture debbano essere corredate della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l'accoglienza, in attuazione del decreto legge n. 50/17, come modificato dalla Legge di conversione n. 96/17, ha dedotto che le fatture inviate dalla Gama, per la liquidazione del corrispettivo, non presentavano tutta la documentazione giustificativa delle spese, necessaria ai fini della rendicontazione, impedendo di fatto le verifiche di conformità e regolarità della prestazione eseguita, con conseguente allungamento dei tempi necessari per l'istruttoria, prodromica alla liquidazione delle somme dovute. Ha eccepito, dunque, che l'incompletezza della documentazione inviata dalla società aveva causato la sospensione dei termini di pagamento, determinando, così, un ritardo nella liquidazione delle somme, non imputabile all'amministrazione opponente. In ogni caso, ha dedotto che la aveva proceduto alla liquidazione di un acconto Parte_2 pari all'80% del corrispettivo dovuto, sulla base del conteggio delle presenze (con il rimborso dell'intero importo erogato per i pocket money), rinviando la liquidazione del saldo alla successiva analisi della documentazione, di cui al decreto interministeriale del 18/10/2017. Infine, ha rilevato che la CP_1 opposta aveva erroneamente calcolato gli interessi richiesti, in quanto dovevano ritenersi eventualmente dovuti soltanto gli interessi maturati sulle somme dovute a saldo (pari al 20%).
Ha concluso pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
Si è regolarmente costituita contestando le deduzioni avverse e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2 In particolare, la opposta ha eccepito che il aveva formulato solo CP_1 Parte_1 generiche contestazioni, relativamente alla documentazione inviata dalla società
Gama alla ai fini della liquidazione delle somme dovute, senza Parte_2 specificare in alcun modo quali fossero le carenze inerenti ai documenti trasmessi;
ha dedotto, al contrario, che la “Gama s.r.l.” aveva sempre trasmesso la necessaria rendicontazione, con la specifica indicazione delle informazioni necessarie, ovvero il nominativo del cittadino straniero ospitato, la data di ingresso, i giorni di presenza, i contratti con gli operatori, i contratti con i fornitori, etc, come risultante dalle fatture nn. 2 – 3 – 100 e 101, trasmesse nel mese di ottobre 2019 e dalla fattura 119/19, trasmessa nel mese di novembre
2019 e come anche confermato dal fatto che durante il rapporto contrattuale la non aveva mai contestato l'incompletezza o addirittura la carenza della Parte_2 rendicontazione, tanto che, sia pure in ritardo, effettuava il pagamento di oltre l'80% dell'importo riportato nelle fatture.
Ha, infine, contestato il contratto depositato dall'Amministrazione, non firmato dalla Gama, eccependo l'applicabilità del contratto/accordo quadro da essa allegato agli atti, che prevedeva, per il pagamento, il termine di sessanta giorni dal ricevimento del documento contabile.
Tanto esposto e precisando di avere decurtato, dal capitale dovuto dall'opponente, gli acconti ricevuti e di aver calcolato, sulle somme pagate, gli interessi moratori, ex d.lgs. 231/02, maturati dalla scadenza delle fatture fino alla data del pagamento e sul saldo ancora dovuto, gli interessi maturati fino alla data del ricorso monitorio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, con la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell' opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 03.04.25, la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 Così riassunti i termini della controversia, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta, per i motivi che di seguito si diranno.
Preliminarmente, va rilevato che la indiceva una procedura Parte_2 negoziata per l'affidamento dei servizi di accoglienza ed assistenza in favore di cittadini stranieri, richiedenti protezione internazionale a soggetti operanti nella provincia di con durata fino al 31.12.17 prorogabile;
alla gara partecipava Pt_2 la società Gama, mettendo a disposizione, per l'esecuzione dei servizi di accoglienza richiesti, le strutture site in Frattaminore (Na) e in IZ (Na); risultata aggiudicataria, la società Gama stipulava l'accordo con la del Parte_2
14/12/17, accordo sottoscritto dalla società e prodotto in atti, che prevedeva la corresponsione di un corrispettivo pro capite/pro die per ciascun migrante accolto, oltre al rimborso, laddove riconosciuto e corrisposto, di € 2,50, nel limite di euro 7,50, previo accertamento della regolare esecuzione resa sotto il profilo quanti-qualitativo. Secondo il contratto di affidamento del servizio, il pagamento del corrispettivo pattuito avveniva previa emissione della fattura, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa, sia in relazione agli obblighi di rendicontazione, che in merito alle modalità di trasmissione della documentazione – comprovante anche le spese sostenute - da inviare a corredo delle fatture.
Il credito della società Gama per i corrispettivi dovuti per il servizio reso nell'anno
2019 veniva ceduto alla , come da atto di cessione del credito CP_1 ritualmente notificato all'Amministrazione opponente.
Ciò posto, risulta incontestato che la società Gama espletava regolarmente il servizio di accoglienza per gli stranieri, come emerge dalle fatture emesse dalla società e allegate agli atti;
in ogni caso, la circostanza non è stata contestata dalla opponente e pertanto deve ritenersi pacifica. Peraltro, ciò appare Parte_2 confermato sia dal fatto che la provvedeva, già prima del giudizio, a Parte_2 versare l'acconto, nella misura dell'80% delle somme dovute alla società, sia dal fatto che nel corso del presente giudizio l'amministrazione provvedeva al pagamento quasi integrale delle somme richieste dall'opposta con il ricorso monitorio, residuando la sola somma di € 282,50 a titolo di sorta capitale e di €
4 37.739,20 per interessi moratori maturati dalla scadenza delle fatture alle date dei pagamenti, come riconosciuto dalla Banca opposta, nelle note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'opponente ha dedotto che il ritardato pagamento del corrispettivo non doveva ritenersi imputabile all'amministrazione, bensì alla società creditrice;
ha, infatti, eccepito l'inadempimento della società Gama agli obblighi di regolare rendicontazione e trasmissione della documentazione contabile, necessaria ai fini del pagamento tempestivo, così deducendo: la società Gama “spesso non aveva adempiuto con tempestività ai propri obblighi contrattuali, in quanto aveva trasmesso le fatture prive della richiesta certificazione della spesa, propedeutica alla liquidazione e così impedendo le verifiche relative alla conformità e regolarità della prestazione eseguita”. Peraltro, le contestazioni appaiono del tutto generiche, posto che l'opponente non specifica in alcun modo quali fossero i documenti mancanti o comunque quelli incompleti, né fornisce prova di eventuali richieste, provenienti dalla , di integrazione della documentazione Parte_2 trasmessa dalla Gama;
infine non possono trarsi sufficienti prove in tal senso dalle schede, in pdf, depositate dall'opponente, costituenti risultanze telematiche del sistema cd. SICOGE, sistema interno all'amministrazione, dal quale, a dire dell'opponente (ma, per vero, tale informazione non sembra evincersi dal documento), risulterebbe emergere la mancanza della prescritta documentazione necessaria per la rendicontazione, che veniva, poi, trasmessa solo successivamente.
Per altro vero, parte opposta ha provato la completezza della documentazione trasmessa alla via pec, unitamente alle fatture, avendo allegato, alle Parte_2 stesse, l'elenco con i nominativi dei cittadini stranieri ospitati dalla società, la data di ingresso, i giorni di presenza, nonchè le certificazioni di spese necessarie per la rendicontazione.
In conclusione, dalla documentazione in atti non risulta l'inadempimento della
Gama, ai propri obblighi di rendicontazione e di certificazione di spesa, e pertanto non è possibile ritenere imputabile alla società creditrice, il ritardo nel pagamento delle somme dovute.
5 Detto pagamento andava effettuato, come previsto all'art. 6 del contratto di affidamento datato 14/12/17 (contratto sottoscritto dalle parti e prodotto dalla opposta) nel termine di giorni 60 dal ricevimento del documento contabile, mentre non vi è alcun riferimento ad ipotetici certificati di regolare esecuzione, richiamati dall'opponente ma non richiesti nel contratto stipulato.
Per quanto sopra detto, va riconosciuto il diritto della Banca opposta al pagamento - per le somme già versate ma in ritardo - degli interessi ex d.ls.
231/02 maturati dalla data di scadenza delle fatture (60 giorni dalla emissione delle fatture e dell'invio delle stesse con i documenti necessari per la rendicontazione) fino all'avvenuto pagamento, mentre – per le somme ancora da versare – agli ulteriori interessi dalla data della scadenza della fattura fino al saldo effettivo. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi infondata l'opposizione proposta che va, dunque, rigettata.
Atteso, peraltro, l'intervenuto pagamento parziale, in corso di causa, come dedotto dall'opposta e non negato dall'opponente, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannato al pagamento della somma residua, ancora da pagare, di € 282,50 a titolo di sorta capitale e di € 37.739,20 per interessi moratori maturati dalla scadenza delle singole fatture, alle date dei pagamenti, come da prospetto depositato dalla in data 1/4/25, insieme CP_1 alle note di trattazione, non specificamente contestato dall'Amministrazione opponente.
Le spese di lite – calcolate sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza e vengono liquidate, sia per la fase monitoria che per la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore dell'originario credito accertato, nella misura media, in considerazione della non particolare complessità della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3143/21, proposta da 6 nei confronti di Parte_4
così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione;
- Tenuto conto dell'intervenuto parziale pagamento, in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Parte_4 al pagamento in favore della società
[...] CP_1 della somma di € 282,50 per sorta capitale, ed euro 37.739,20 a
[...] titolo di interessi moratori maturati ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle fatture alle date dei pagamenti, oltre ulteriori interessi moratori sulla residua sorta capitale, sino al soddisfo;
- Condanna il opponente al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dall'opposta che si liquidano, per la fase monitoria, in € 459,50 per spese
(comprese spese notarili) ed € 2135,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in € 9142,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giulio Rotoli, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, in data 8/7/25
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 14412/2021 r.g.a.c. promossa da:
(c.f. )– in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui domicilia ope legis Pt_2
OPPONENTE
contro
in persona del suo procuratore speciale, dott. Controparte_1 [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Rotoli che la CP_2 rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla il Controparte_1 [...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 3143/21 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 19/4/21, in favore della per la somma di € 129.399,69, di cui € 96.673,08 a titolo di sorta CP_1 capitale ed € 32.726,61 a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs.231/02 maturati 1 dalle singole scadenze delle fatture sino alla data del pagamento parziale, oltre le spese di procedura e compensi di avvocato.
Come indicato nel ricorso monitorio, le somme richieste in pagamento costituvano, in parte, il corrispettivo e, in parte, gli interessi maturati su parte del corrispettivo pagato in ritardo, del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, prestato dalla “Gama s.r.l.”, aggiudicataria del detto servizio, che aveva poi ceduto il proprio credito alla . CP_1
L'opponente, premesso che il Decreto Interministeriale 18 ottobre 2017 dispone che le fatture debbano essere corredate della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l'accoglienza, in attuazione del decreto legge n. 50/17, come modificato dalla Legge di conversione n. 96/17, ha dedotto che le fatture inviate dalla Gama, per la liquidazione del corrispettivo, non presentavano tutta la documentazione giustificativa delle spese, necessaria ai fini della rendicontazione, impedendo di fatto le verifiche di conformità e regolarità della prestazione eseguita, con conseguente allungamento dei tempi necessari per l'istruttoria, prodromica alla liquidazione delle somme dovute. Ha eccepito, dunque, che l'incompletezza della documentazione inviata dalla società aveva causato la sospensione dei termini di pagamento, determinando, così, un ritardo nella liquidazione delle somme, non imputabile all'amministrazione opponente. In ogni caso, ha dedotto che la aveva proceduto alla liquidazione di un acconto Parte_2 pari all'80% del corrispettivo dovuto, sulla base del conteggio delle presenze (con il rimborso dell'intero importo erogato per i pocket money), rinviando la liquidazione del saldo alla successiva analisi della documentazione, di cui al decreto interministeriale del 18/10/2017. Infine, ha rilevato che la CP_1 opposta aveva erroneamente calcolato gli interessi richiesti, in quanto dovevano ritenersi eventualmente dovuti soltanto gli interessi maturati sulle somme dovute a saldo (pari al 20%).
Ha concluso pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
Si è regolarmente costituita contestando le deduzioni avverse e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2 In particolare, la opposta ha eccepito che il aveva formulato solo CP_1 Parte_1 generiche contestazioni, relativamente alla documentazione inviata dalla società
Gama alla ai fini della liquidazione delle somme dovute, senza Parte_2 specificare in alcun modo quali fossero le carenze inerenti ai documenti trasmessi;
ha dedotto, al contrario, che la “Gama s.r.l.” aveva sempre trasmesso la necessaria rendicontazione, con la specifica indicazione delle informazioni necessarie, ovvero il nominativo del cittadino straniero ospitato, la data di ingresso, i giorni di presenza, i contratti con gli operatori, i contratti con i fornitori, etc, come risultante dalle fatture nn. 2 – 3 – 100 e 101, trasmesse nel mese di ottobre 2019 e dalla fattura 119/19, trasmessa nel mese di novembre
2019 e come anche confermato dal fatto che durante il rapporto contrattuale la non aveva mai contestato l'incompletezza o addirittura la carenza della Parte_2 rendicontazione, tanto che, sia pure in ritardo, effettuava il pagamento di oltre l'80% dell'importo riportato nelle fatture.
Ha, infine, contestato il contratto depositato dall'Amministrazione, non firmato dalla Gama, eccependo l'applicabilità del contratto/accordo quadro da essa allegato agli atti, che prevedeva, per il pagamento, il termine di sessanta giorni dal ricevimento del documento contabile.
Tanto esposto e precisando di avere decurtato, dal capitale dovuto dall'opponente, gli acconti ricevuti e di aver calcolato, sulle somme pagate, gli interessi moratori, ex d.lgs. 231/02, maturati dalla scadenza delle fatture fino alla data del pagamento e sul saldo ancora dovuto, gli interessi maturati fino alla data del ricorso monitorio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, con la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell' opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 03.04.25, la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 Così riassunti i termini della controversia, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta, per i motivi che di seguito si diranno.
Preliminarmente, va rilevato che la indiceva una procedura Parte_2 negoziata per l'affidamento dei servizi di accoglienza ed assistenza in favore di cittadini stranieri, richiedenti protezione internazionale a soggetti operanti nella provincia di con durata fino al 31.12.17 prorogabile;
alla gara partecipava Pt_2 la società Gama, mettendo a disposizione, per l'esecuzione dei servizi di accoglienza richiesti, le strutture site in Frattaminore (Na) e in IZ (Na); risultata aggiudicataria, la società Gama stipulava l'accordo con la del Parte_2
14/12/17, accordo sottoscritto dalla società e prodotto in atti, che prevedeva la corresponsione di un corrispettivo pro capite/pro die per ciascun migrante accolto, oltre al rimborso, laddove riconosciuto e corrisposto, di € 2,50, nel limite di euro 7,50, previo accertamento della regolare esecuzione resa sotto il profilo quanti-qualitativo. Secondo il contratto di affidamento del servizio, il pagamento del corrispettivo pattuito avveniva previa emissione della fattura, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa, sia in relazione agli obblighi di rendicontazione, che in merito alle modalità di trasmissione della documentazione – comprovante anche le spese sostenute - da inviare a corredo delle fatture.
Il credito della società Gama per i corrispettivi dovuti per il servizio reso nell'anno
2019 veniva ceduto alla , come da atto di cessione del credito CP_1 ritualmente notificato all'Amministrazione opponente.
Ciò posto, risulta incontestato che la società Gama espletava regolarmente il servizio di accoglienza per gli stranieri, come emerge dalle fatture emesse dalla società e allegate agli atti;
in ogni caso, la circostanza non è stata contestata dalla opponente e pertanto deve ritenersi pacifica. Peraltro, ciò appare Parte_2 confermato sia dal fatto che la provvedeva, già prima del giudizio, a Parte_2 versare l'acconto, nella misura dell'80% delle somme dovute alla società, sia dal fatto che nel corso del presente giudizio l'amministrazione provvedeva al pagamento quasi integrale delle somme richieste dall'opposta con il ricorso monitorio, residuando la sola somma di € 282,50 a titolo di sorta capitale e di €
4 37.739,20 per interessi moratori maturati dalla scadenza delle fatture alle date dei pagamenti, come riconosciuto dalla Banca opposta, nelle note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'opponente ha dedotto che il ritardato pagamento del corrispettivo non doveva ritenersi imputabile all'amministrazione, bensì alla società creditrice;
ha, infatti, eccepito l'inadempimento della società Gama agli obblighi di regolare rendicontazione e trasmissione della documentazione contabile, necessaria ai fini del pagamento tempestivo, così deducendo: la società Gama “spesso non aveva adempiuto con tempestività ai propri obblighi contrattuali, in quanto aveva trasmesso le fatture prive della richiesta certificazione della spesa, propedeutica alla liquidazione e così impedendo le verifiche relative alla conformità e regolarità della prestazione eseguita”. Peraltro, le contestazioni appaiono del tutto generiche, posto che l'opponente non specifica in alcun modo quali fossero i documenti mancanti o comunque quelli incompleti, né fornisce prova di eventuali richieste, provenienti dalla , di integrazione della documentazione Parte_2 trasmessa dalla Gama;
infine non possono trarsi sufficienti prove in tal senso dalle schede, in pdf, depositate dall'opponente, costituenti risultanze telematiche del sistema cd. SICOGE, sistema interno all'amministrazione, dal quale, a dire dell'opponente (ma, per vero, tale informazione non sembra evincersi dal documento), risulterebbe emergere la mancanza della prescritta documentazione necessaria per la rendicontazione, che veniva, poi, trasmessa solo successivamente.
Per altro vero, parte opposta ha provato la completezza della documentazione trasmessa alla via pec, unitamente alle fatture, avendo allegato, alle Parte_2 stesse, l'elenco con i nominativi dei cittadini stranieri ospitati dalla società, la data di ingresso, i giorni di presenza, nonchè le certificazioni di spese necessarie per la rendicontazione.
In conclusione, dalla documentazione in atti non risulta l'inadempimento della
Gama, ai propri obblighi di rendicontazione e di certificazione di spesa, e pertanto non è possibile ritenere imputabile alla società creditrice, il ritardo nel pagamento delle somme dovute.
5 Detto pagamento andava effettuato, come previsto all'art. 6 del contratto di affidamento datato 14/12/17 (contratto sottoscritto dalle parti e prodotto dalla opposta) nel termine di giorni 60 dal ricevimento del documento contabile, mentre non vi è alcun riferimento ad ipotetici certificati di regolare esecuzione, richiamati dall'opponente ma non richiesti nel contratto stipulato.
Per quanto sopra detto, va riconosciuto il diritto della Banca opposta al pagamento - per le somme già versate ma in ritardo - degli interessi ex d.ls.
231/02 maturati dalla data di scadenza delle fatture (60 giorni dalla emissione delle fatture e dell'invio delle stesse con i documenti necessari per la rendicontazione) fino all'avvenuto pagamento, mentre – per le somme ancora da versare – agli ulteriori interessi dalla data della scadenza della fattura fino al saldo effettivo. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi infondata l'opposizione proposta che va, dunque, rigettata.
Atteso, peraltro, l'intervenuto pagamento parziale, in corso di causa, come dedotto dall'opposta e non negato dall'opponente, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannato al pagamento della somma residua, ancora da pagare, di € 282,50 a titolo di sorta capitale e di € 37.739,20 per interessi moratori maturati dalla scadenza delle singole fatture, alle date dei pagamenti, come da prospetto depositato dalla in data 1/4/25, insieme CP_1 alle note di trattazione, non specificamente contestato dall'Amministrazione opponente.
Le spese di lite – calcolate sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza e vengono liquidate, sia per la fase monitoria che per la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore dell'originario credito accertato, nella misura media, in considerazione della non particolare complessità della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3143/21, proposta da 6 nei confronti di Parte_4
così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione;
- Tenuto conto dell'intervenuto parziale pagamento, in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Parte_4 al pagamento in favore della società
[...] CP_1 della somma di € 282,50 per sorta capitale, ed euro 37.739,20 a
[...] titolo di interessi moratori maturati ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle fatture alle date dei pagamenti, oltre ulteriori interessi moratori sulla residua sorta capitale, sino al soddisfo;
- Condanna il opponente al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dall'opposta che si liquidano, per la fase monitoria, in € 459,50 per spese
(comprese spese notarili) ed € 2135,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in € 9142,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giulio Rotoli, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, in data 8/7/25
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
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