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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di S. Maria C. V. - Prima Sezione Civile - composto dai Sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 537/2018 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 25/10/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
T R A
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to DI LAURO SERGIO come da procura in Persona_1
atti;
RICORRENTE
, nella qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Persona_2
RUSSO VINCENZO come da procura in atti
RESISTENTE
E
, nella qualità di erede di , rappresentata e difesa Controparte_2 Persona_2 dall'avv. MONTUORI PAOLO come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_3
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle comparse conclusionali;
il PM non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2018 la ricorrente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ha esposto: - di aver intrattenuto una Persona_1
relazione more uxorio con per quattro anni (dal mese di giugno 2012 al 14 aprile Persona_2
2016) e di aver successivamente convissuto con quest'ultimo; - che dalla predetta relazione è nata una figlia, (il 06/08/2013), che tuttavia il si rifiutava di riconoscere la stessa;
- che Per_1 Per_2
nel mese di aprile 2014 la relazione tra la ricorrente e quest'ultimo è terminata;
- che in seguito il ha abbandonato la casa di residenza della ricorrente, non curandosi della minore e Per_2
rifiutandosi definitivamente di riconoscerla;
- che, in data 05/06/2016 è deceduto. Persona_2
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto emettersi sentenza dichiarativa di paternità della minore
, ai sensi dell'art. 269 c.c., con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Per_1 di Caserta di procedere all'annotazione nel relativo atto di nascita.
Con comparsa di risposta, si sono costituite le resistenti, rispettivamente e Controparte_1 [...]
sorelle ed eredi del de cuius Controparte_2 Persona_2
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e, con ordinanza del 18/03/2020, è stata disposta CTU al fine di accertare l'eventuale compatibilità della paternità biologica tra la minore e il defunto indicato quale padre naturale della stessa. Persona_1 Persona_2
Con istanza depositata in data 14/12/2021 la CTU ha esposto: - che le operazioni peritali
(iniziate il 13/12/2021) sono state condotte tramite prelievo di campione di DNA delle resistenti e;
- che tuttavia, attesa l'ipotetica discendenza non diretta Controparte_2 Controparte_1
delle predette resistenti con la minore, il test avrebbe dato una percentuale minima di compatibilità, tale da non soddisfare il quesito circa la paternità biologica della minore;
- che per tale motivo il laboratorio non ha proseguito nell'analisi dei campioni di DNA prelevati;
- che non avendo il defunto né madre in vita né ulteriori figli, per avere certezza assoluta di paternità della Per_2
minore si rendeva necessaria la riesumazione di . Persona_2
Tanto premesso, la CTU ha chiesto di essere autorizzata a proseguire le operazioni peritali tramite la riesumazione del , con la nomina di un medico legale e di un genetista Persona_2
come ausiliari.
Il Giudice, con ordinanza del 01/02/2022 ha autorizzato quanto richiesto dalla CTU e ha disposto il prosieguo delle operazioni peritali.
All'udienza del 25/10/2024, terminate le operazioni peritali, la causa è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, la prova della paternità naturale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.c., può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza ha evidenziato che, in tema di accertamento giudiziale della paternità (o maternità) naturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione (cfr., ex multis, Cass. n. 10007 del 2008).
Le stesse hanno, pertanto, un valore decisivo, con margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr., ex multis, Cass. n. 28647 del 2013).
Le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr., ex multis, Cass. n.
15568 del 2011), e talvolta costituiscono l'unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire prova dell'esistenza di relazioni intime e riservate
(cfr., Trib. Roma, sentenza del 07.03.2014).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Collegio condivide ed intende far propri, la domanda deve reputarsi fondata.
La CTU, espletata nel corso del giudizio, ha acclarato che è il padre biologico di Persona_2
(cfr. consulenza tecnica di ufficio del 01/05/2024, redatta dalla dott.ssa Persona_1
pag. 10). Persona_3
In definitiva, possono recepirsi le conclusioni a cui è giunta la CTU, tra l'altro confortate dalle dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, il quale ha confermato l'esistenza di una relazione tra e madre della minore (cfr. dichiarazioni rese dal Persona_2 Parte_1 Persona_1 teste di parte ricorrente all'udienza del 28/02/2020).
Tanto premesso, va affermata la paternità di nei confronti di e va Persona_2 Persona_1
dato ordine all'ufficiale di Stato civile competente di procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. affinché le spese di lite siano compensate tra le parti in causa.
Le spese di CTU vanno liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 537/2018 definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che (nata a [...] il [...]), è figlia di (nato a Persona_1 Persona_2
Caserta il 05/09/1973 e ivi deceduto il 05/06/2016);
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente (Comune di Caserta) di annotare sull'atto di nascita la presente sentenza al passaggio in giudicato;
- compensa le spese di lite;
- dispone che le spese di CTU siano liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20.03.2025 Il Giudice relatore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni d'Onofrio