TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1936/2023 RGAC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa S. Pozzetti Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso SENTENZA
Sul ricorso di
, (C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a [...]del Parte_1 C.F._1
Bosco (CN), Via Torino n° 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Vilardi – C.F. – (la C.F._2 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria a mezzo fax al numero 030/3758052 o all'indirizzo PEC e presso il cui studio in Brescia, Via A. Saffi n°1, è Email_1 domiciliato
- Ricorrente –
CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(TO), Strada del Toetto n° 10, CONTUMACE
- Resistente –
OSSERVATO
Parte ricorrente chiede nella presente sede la revoca dell'emolumento – statuito in sede divorzile – per il mantenimento del figlio , nato il [...], pari ad € 500,00 mensili, da corrispondersi nelle Per_1 mani della madre , odierna convenuta. CP_1
Data l'età della prole,
in assenza di elementi di segno contrario, che parte convenuta ha ritenuto (non costituendosi) di non offrire al tribunale, appare ragionevole ritenere che abbia oramai maturato una propria idoneità Parte_2 all'ingresso nel mondo del lavoro, avendo peraltro concluso gli studi universitari.
La domanda è dunque fondata.
Spese secondo la soccombenza.
PQM
Il tribunale,
in modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio,
revoca la disposizione prevista a carico del Sig. di versare contributo di € 500,00 Parte_1 mensili, per il mantenimento del figlio , alla convenuta ; Per_1 CP_1
data la ammissione del ricorrente al beneficio del G.P.
condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di € 3.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Asti, 7.11.2024
Il Pres il rel est
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1936/2023 RGAC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa S. Pozzetti Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso SENTENZA
Sul ricorso di
, (C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a [...]del Parte_1 C.F._1
Bosco (CN), Via Torino n° 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Vilardi – C.F. – (la C.F._2 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria a mezzo fax al numero 030/3758052 o all'indirizzo PEC e presso il cui studio in Brescia, Via A. Saffi n°1, è Email_1 domiciliato
- Ricorrente –
CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(TO), Strada del Toetto n° 10, CONTUMACE
- Resistente –
OSSERVATO
Parte ricorrente chiede nella presente sede la revoca dell'emolumento – statuito in sede divorzile – per il mantenimento del figlio , nato il [...], pari ad € 500,00 mensili, da corrispondersi nelle Per_1 mani della madre , odierna convenuta. CP_1
Data l'età della prole,
in assenza di elementi di segno contrario, che parte convenuta ha ritenuto (non costituendosi) di non offrire al tribunale, appare ragionevole ritenere che abbia oramai maturato una propria idoneità Parte_2 all'ingresso nel mondo del lavoro, avendo peraltro concluso gli studi universitari.
La domanda è dunque fondata.
Spese secondo la soccombenza.
PQM
Il tribunale,
in modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio,
revoca la disposizione prevista a carico del Sig. di versare contributo di € 500,00 Parte_1 mensili, per il mantenimento del figlio , alla convenuta ; Per_1 CP_1
data la ammissione del ricorrente al beneficio del G.P.
condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di € 3.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Asti, 7.11.2024
Il Pres il rel est