CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42774 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IR RK nato il [...] MIRELLA S.R.L. MIRELLAMODA S.R.L. avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del TRIBUNALE LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore Avv. GIUSEPPE CA, anche in sostituzione dell'Avv. RL CA, il quale ha insistito nei motivi dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42774 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 23 aprile 2024, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso il 29 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, disponeva nei confronti delle ricorrenti il sequestro preventivo limitatamente alla somma di euro 92.213,00, in esso compresa la somma di euro 37.295,00 sottoposta a vincolo in contanti, revocando il sequestro limitatamente all'importo di euro 77.581.20, 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per ZI i difensori di IC Mira, EL s.r.l. e ELmoda s.r.I., premettendo quanto segue: - il pubblico ministero disponeva la perquisizione domiciliare della sede di EL SRL con conseguente sequestro delle registrazioni del sistema di videosorveglianza interno all'esercizio commerciale;
in attuazione del decreto, i militari della Guardia di finanza disponevano tra l'altro il sequestro probatorio della somma di euro 37.250,00 che veniva poi convalidato;
- pochi giorni dopo la convalida il sequestro probatorio il pubblico ministero presentava la richiesta di sequestro preventivo che veniva poi disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di IC EL e di EL s.r.l. per la complessiva somma di euro 169.794,20, nonché della ulteriore somma di euro 37.285,00, già sottoposta a sequestro probatorio. Ciò premesso, i difensori lamentano vur'jjna perquisizione non i - autorizzata (nonché una indebita estensione, sia per oggetto che per finalità, della perquisizione autorizzata), una acquisizione di denaro illegittima, un sequestro preventivo operato al di fuori di ogni previsione normativa, di iniziativa dalla Polizia giudiziaria e convalidato dal Pubblico ministero senza l'esistenza dei presupposti di urgenza, con violazione degli artt. 13 e 14 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e 1 protocollo 1 CEDU: sia il Pubblico ministero che il giudice per le indagini preliminari avevano apertamente dichiarato che la somma oggetto del sequestro probatorio non aveva nulla a che fare con il reato contestato (art. 648-ter cod. pen.), sequestro probatorio che difettava di ogni plausibile motivazione ab origine;
inoltre, il decreto che autorizzava la perquisizione era finalizzato a reperire altro (telecamere e per ipotesi di reato diverse), per cui il denaro non poteva essere oggetto di ricerca coatta nel domicilio e di apprensione materiale senza un preventivo provvedimento del giudice. 1.2 I difensori rilevano la mancanza del fumus commissi delicti, visto che la IC aveva ricevuto in prestito denaro che si assumeva derivante da reati tributari commessi da altri, lo aveva versato nelle casse sociali e la società lo aveva utilizzato (come da piano omologato dal tribunale) per soddisfare le ragioni del fisco, per cui non vi era stato alcun impiego in attività economiche o finanziarie, 2 né un investimento produttivo di ricchezza, né alcun inquinamento di mercato finanziario;
errata era la tesi fatta propria dal Tribunale di Trieste secondo cui non era necessaria, per integrare il reato, la efficacia dissimulatoria della condotta. 1.3 I difensori eccepiscono la violazione dell'art. 648-quater cod. pen., 125 cod. proc. pen., 240 e 240-bis nonché 329 e 648-quater cod. pen. per mancanza di motivazione sul profitto da confiscare: il profitto non era costituito da tutte le migliaia di euro ricevute per soddisfare il fisco nell'ambito di una procedura concorsuale;
inoltre, mancava la prova della pertinenzialità del contante trovato nel 2024, con il reato che sarebbe stato commesso nel 2021, avendo peraltro la IC fornito la prova che le somme in contanti non derivavano in alcun modo dal reato, ma che erano della ELmoda, società non indagata: lo stesso Pubblico ministero aveva scritto nella richiesta che il denaro era presumibilmente frutto delle vendite in nero effettuato, ed aveva poi chiesto il sequestro preventivo in relazione all'art. 648-ter cod. pen. affermando che si trattava di profitto del reato di investimento di proventi illeciti. 1.4 I difensori lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 240-bis e 648-quater cod. pen. e 125 cod. proc. pen. in quanto non esistevano i presupposti per una confisca per equivalente, e di ciò difettava in assoluto la motivazione: il denaro sequestrato nel novembre 2023, codì come quello sequestrato nel marzo 2024 era pervenuto in tempi notevolmente successivi al preteso reato di "impiego", non era di sua derivazione, né di altra illecita fonte;
non si poteva andare a colpire un equivalente del denaro, perché ciò sarebbe stato possibile solo qualora l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato non fosse stato più rintracciabile. 1.5 I difensori eccepiscono la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per mancanza di ogni seria motivazione del pericolo nel ritardo. 1.6 I difensori lamentano la violazione degli artt. 125, 240, 240-bis e 648-quater cod. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla titolarità del denaro in capo a soggetto estraneo (MIrellamoda s.r.I.), considerato che si trattava di somme derivanti dall'attività di vendita effettuata dallo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 111 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, nello stesso si dà atto che per la somma di C 37.285,00 è stata avanzata dal Pubblico Ministero richiesta di sequestro preventivo, accolta dal giudice per le indagini preliminari, per cui non vi è stata alcuna violazione di norme, posto che è irrilevante che la somma fosse stata in precedenza sottoposta a sequestro probatorio (poi revocato) e non pertinenti sono le eccezioni relative alla disposta perquisizione;
quanto alla eccezione secondo cui la somma non avrebbe nulla a che fare con il reato contestato (art. 648-ter cod. pen.), si deve rilevare che corretto è il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte, che ha precisato che "ai fini della confisca diretta del petitum delicti rappresentato da una somma di denaro, è indifferente l'identità fisica del numerano oggetto di ablazione rispetto a quello illecitamente conseguito" (Sez.U. n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, come già rilevato in precedente sentenza di questa Corte sul ricorso proposto dalle medesime ricorrenti, si deve ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, relativamente al reato presupposto commesso da Li Shubin vi è ampia motivazione nelle pagine da 3 a 7 dell'ordinanza impugnata;
quanto alla tracciabilità del denaro, si deve ribadire l'orientamento da ultimo consolidatosi in questa Corte secondo cui "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita" (Sez.2, n. 24273 del 18/02/2021, Iozzino, Rv. 281626). Ancora, il Tribunale ha motivato sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevando che nei bonifici effettuati a favore della IC riportano in alcuni casi la causale di "acquisto immobile" senza che non sia stato registrato alcun contratto di compravendita immobiliare tra le parti e che non vi erano 4 rapporti economici che potessero giustificare le sovvenzioni elargite (pag.12); ha osservato, quanto al fatto che la somma sequestrata sarebbe servita quale contante per la cassa della società ELmoda s.r.I., che la somma era occultata in un bagno dentro a contenitori del tipo destinato a rifiuti e che era nella disponibilità della IC;
relativamente poi ai fatto che la somma sia servita per provvedere a pagamenti in favore della Agenzia delle Entrate, ciò non incide affatto sul profitto conseguito, posto che il reato si concretizza quando vengono destinati ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, con la consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa. 1.2 II Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza del requisito del periculum a pag.17 dell'ordinanza impugnata, con motivazione anche in questo caso esente da censure che possano essere qualificate come violazione di legge. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore Avv. GIUSEPPE CA, anche in sostituzione dell'Avv. RL CA, il quale ha insistito nei motivi dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42774 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 23 aprile 2024, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso il 29 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, disponeva nei confronti delle ricorrenti il sequestro preventivo limitatamente alla somma di euro 92.213,00, in esso compresa la somma di euro 37.295,00 sottoposta a vincolo in contanti, revocando il sequestro limitatamente all'importo di euro 77.581.20, 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per ZI i difensori di IC Mira, EL s.r.l. e ELmoda s.r.I., premettendo quanto segue: - il pubblico ministero disponeva la perquisizione domiciliare della sede di EL SRL con conseguente sequestro delle registrazioni del sistema di videosorveglianza interno all'esercizio commerciale;
in attuazione del decreto, i militari della Guardia di finanza disponevano tra l'altro il sequestro probatorio della somma di euro 37.250,00 che veniva poi convalidato;
- pochi giorni dopo la convalida il sequestro probatorio il pubblico ministero presentava la richiesta di sequestro preventivo che veniva poi disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di IC EL e di EL s.r.l. per la complessiva somma di euro 169.794,20, nonché della ulteriore somma di euro 37.285,00, già sottoposta a sequestro probatorio. Ciò premesso, i difensori lamentano vur'jjna perquisizione non i - autorizzata (nonché una indebita estensione, sia per oggetto che per finalità, della perquisizione autorizzata), una acquisizione di denaro illegittima, un sequestro preventivo operato al di fuori di ogni previsione normativa, di iniziativa dalla Polizia giudiziaria e convalidato dal Pubblico ministero senza l'esistenza dei presupposti di urgenza, con violazione degli artt. 13 e 14 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e 1 protocollo 1 CEDU: sia il Pubblico ministero che il giudice per le indagini preliminari avevano apertamente dichiarato che la somma oggetto del sequestro probatorio non aveva nulla a che fare con il reato contestato (art. 648-ter cod. pen.), sequestro probatorio che difettava di ogni plausibile motivazione ab origine;
inoltre, il decreto che autorizzava la perquisizione era finalizzato a reperire altro (telecamere e per ipotesi di reato diverse), per cui il denaro non poteva essere oggetto di ricerca coatta nel domicilio e di apprensione materiale senza un preventivo provvedimento del giudice. 1.2 I difensori rilevano la mancanza del fumus commissi delicti, visto che la IC aveva ricevuto in prestito denaro che si assumeva derivante da reati tributari commessi da altri, lo aveva versato nelle casse sociali e la società lo aveva utilizzato (come da piano omologato dal tribunale) per soddisfare le ragioni del fisco, per cui non vi era stato alcun impiego in attività economiche o finanziarie, 2 né un investimento produttivo di ricchezza, né alcun inquinamento di mercato finanziario;
errata era la tesi fatta propria dal Tribunale di Trieste secondo cui non era necessaria, per integrare il reato, la efficacia dissimulatoria della condotta. 1.3 I difensori eccepiscono la violazione dell'art. 648-quater cod. pen., 125 cod. proc. pen., 240 e 240-bis nonché 329 e 648-quater cod. pen. per mancanza di motivazione sul profitto da confiscare: il profitto non era costituito da tutte le migliaia di euro ricevute per soddisfare il fisco nell'ambito di una procedura concorsuale;
inoltre, mancava la prova della pertinenzialità del contante trovato nel 2024, con il reato che sarebbe stato commesso nel 2021, avendo peraltro la IC fornito la prova che le somme in contanti non derivavano in alcun modo dal reato, ma che erano della ELmoda, società non indagata: lo stesso Pubblico ministero aveva scritto nella richiesta che il denaro era presumibilmente frutto delle vendite in nero effettuato, ed aveva poi chiesto il sequestro preventivo in relazione all'art. 648-ter cod. pen. affermando che si trattava di profitto del reato di investimento di proventi illeciti. 1.4 I difensori lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 240-bis e 648-quater cod. pen. e 125 cod. proc. pen. in quanto non esistevano i presupposti per una confisca per equivalente, e di ciò difettava in assoluto la motivazione: il denaro sequestrato nel novembre 2023, codì come quello sequestrato nel marzo 2024 era pervenuto in tempi notevolmente successivi al preteso reato di "impiego", non era di sua derivazione, né di altra illecita fonte;
non si poteva andare a colpire un equivalente del denaro, perché ciò sarebbe stato possibile solo qualora l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato non fosse stato più rintracciabile. 1.5 I difensori eccepiscono la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per mancanza di ogni seria motivazione del pericolo nel ritardo. 1.6 I difensori lamentano la violazione degli artt. 125, 240, 240-bis e 648-quater cod. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla titolarità del denaro in capo a soggetto estraneo (MIrellamoda s.r.I.), considerato che si trattava di somme derivanti dall'attività di vendita effettuata dallo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 111 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, nello stesso si dà atto che per la somma di C 37.285,00 è stata avanzata dal Pubblico Ministero richiesta di sequestro preventivo, accolta dal giudice per le indagini preliminari, per cui non vi è stata alcuna violazione di norme, posto che è irrilevante che la somma fosse stata in precedenza sottoposta a sequestro probatorio (poi revocato) e non pertinenti sono le eccezioni relative alla disposta perquisizione;
quanto alla eccezione secondo cui la somma non avrebbe nulla a che fare con il reato contestato (art. 648-ter cod. pen.), si deve rilevare che corretto è il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte, che ha precisato che "ai fini della confisca diretta del petitum delicti rappresentato da una somma di denaro, è indifferente l'identità fisica del numerano oggetto di ablazione rispetto a quello illecitamente conseguito" (Sez.U. n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, come già rilevato in precedente sentenza di questa Corte sul ricorso proposto dalle medesime ricorrenti, si deve ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, relativamente al reato presupposto commesso da Li Shubin vi è ampia motivazione nelle pagine da 3 a 7 dell'ordinanza impugnata;
quanto alla tracciabilità del denaro, si deve ribadire l'orientamento da ultimo consolidatosi in questa Corte secondo cui "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita" (Sez.2, n. 24273 del 18/02/2021, Iozzino, Rv. 281626). Ancora, il Tribunale ha motivato sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevando che nei bonifici effettuati a favore della IC riportano in alcuni casi la causale di "acquisto immobile" senza che non sia stato registrato alcun contratto di compravendita immobiliare tra le parti e che non vi erano 4 rapporti economici che potessero giustificare le sovvenzioni elargite (pag.12); ha osservato, quanto al fatto che la somma sequestrata sarebbe servita quale contante per la cassa della società ELmoda s.r.I., che la somma era occultata in un bagno dentro a contenitori del tipo destinato a rifiuti e che era nella disponibilità della IC;
relativamente poi ai fatto che la somma sia servita per provvedere a pagamenti in favore della Agenzia delle Entrate, ciò non incide affatto sul profitto conseguito, posto che il reato si concretizza quando vengono destinati ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, con la consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa. 1.2 II Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza del requisito del periculum a pag.17 dell'ordinanza impugnata, con motivazione anche in questo caso esente da censure che possano essere qualificate come violazione di legge. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024