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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4936 del Ruolo Generale dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Luca Di Genio, presso il cui studio in Parte_1
Marina di Ascea, al Corso Elea, n.238, elettivamente domicilia
PARTE OPPONENTE
E
in persona del suo omonimo titolare sig. Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Giangerardo Miranda ed elett.te CP_1 domiciliata presso il suo studio in Capaccio, alla via c.A. Dalla Chiesa snc.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 949/2021- R.G.n. 2979/2021, reso dal Tribunale di Salerno, in data 20/04/2021 notificato in data 30/04/2021, con il quale gli è stato ingiunto, il pagamento, in favore della parte opposta della somma di €.64.139,32, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. fino al soddisfo, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in
€1.750,00 per compenso professionale, in €406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
L'opponente eccepiva l'inesistenza dei requisiti per l'ammissibilità del decreto ingiuntivo e, in subordine, nel merito, salvo gravame, inesistenza del presunto credito vantato dall'opposta società.
Concludeva: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
I) in accoglimento della presente opposizione a D.I., dichiarare nullo, inefficace ed infondato il predetto decreto ingiuntivo n.949/2021 - RG n. 2979/2021– emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno, per i motivi su esposti;
II) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre maggiorazione del 15% per spese generali e CNPA ed Iva come per legge.
Con propria comparsa si costituiva l' , in persona Controparte_1 del suo omonimo titolare sig. la quale, nel contestare le deduzioni CP_1 poste a base dell'atto di opposizione, concludeva, preliminarmente, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, e, nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via gradata, in caso di revoca del d.i. opposto, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultante ad istruttoria avvenuta e, in via subordinata, dichiararsi ex art. 2041 cc l'arricchimento senza causa dell'opponente, per essere stata la merce consegnata. Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, depositate le memorie ex art. 183 cpc ed espletata la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per essere decisa, veniva rinviata per le conclusioni. Veniva poi decisa dalla scrivente, in sostituzione temporanea sul ruolo, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 23.12.25. Tanto premesso in fatto, ritiene la scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n.
6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del
2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999;
n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371). Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligazione di pagamento di cui alle fatture che hanno portato all'emissione del decreto ingiuntivo, viene in rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore
(opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione,
l'onere di provare la fonte - legale o negoziale - del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
L'opposta ha depositato, oltre alle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto, anche i relativi DDT, che costituiscono una prova fondamentale per il credito commerciale, la cui efficacia, però, dipende dalla firma del destinatario, la quale se trattasi di firma leggibile, sicuramente fa prova piena della consegna merce;
al contrario, in caso di mancanza di firma, diventa un indizio che il giudice valuta con altri elementi (email, testimonianze, mancata contestazione). È chiaro che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo i DDT firmati dal destinatario rimangono, dunque, una prova fondamentale dell'avvenuta consegna della merce, e solo se la firma viene disconosciuta perdono il loro valore di prova privilegiata. Il creditore dovrà allora dimostrare l'esistenza del credito e la consegna tramite altri mezzi di prova. Circostanza quest'ultima non emersa, nel senso che l'opponente non ha disconosciuto la firma, non avendolo fatto secondo la normativa di cui all'art. 215 cpc.
Pertanto, si può dire che il credito sia stato documentalmente provato, avendo l'opposta prodotto sia l'estratto del registro fatture, le fatture ed i relativi buoni di consegna collegati a tutte le fatture prodotte, nonché la lettera di messa in mora per il pagamento del dovuto. Anche l'espletamento della prova testimoniale ha completato il quadro probatorio, lasciando, al contrario,
l'opposizione priva di riscontro probatorio.
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va pertanto rigettata ed il D.I. confermato con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza, con applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 949/21 dichiarandolo esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese al 15% IVA e CPA come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c;
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. viene allegata al verbale di udienza del 23.12.25 ed è immediatamente depositata in cancelleria in via telematica.
Salerno, 23.12.25
Il Giudice
dott.ssa Paola Corabi