Articolo 4 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1447
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 gennaio 1957
Art. 4.
E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000:
1) chiunque per colpa rompe il cavo di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere o impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, abbia dato causa alla rottura o al deterioramento di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina da parte di altra nave.
La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Nel caso indicato nel n. 1) la pena e' aumentata se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dia notizia alle autorita' del primo porto ove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957