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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 597/2021
Oggi 20/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. ZUCCHETTI CHIARA, la quale si riporta a tutti i Parte_1 propri scritti difensivi e, in particolare, alla nota conclusiva autorizzata;
chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per , l'avv. il quale si riporta a tutti i Controparte_1 CP_2 propri scritti difensivi e, in particolare, alla nota conclusiva autorizzata;
chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
la giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 597/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZUCCHETTI CHIARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dal verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19/01/2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3156/2020, pubblicata in data 27.07.2020 resa dal
Giudice di Pace di Salerno, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna da lui proposta nei confronti del per i danni Controparte_1 subìti a seguito alla caduta avvenuta in data 18/12/2013 alle ore 16:30 circa, in località Coperchia di Pellezzano (SA), alla via Pertini.
Con la domanda in appello ha premesso:
- che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicati, mentre percorreva a piedi il marciapiedi di via Pertini, in Coperchia di Pellezzano, giunto in prossimità del civico n. 3, improvvisamente rovinava al suolo a causa di una buca non visibile e non segnalata e riportava lesioni personali refertate dall'Ospedale di Salerno dove veniva trasportato;
pagina 2 di 9 - che, pertanto, aveva agito in primo grado per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Ente nella causazione del sinistro e sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.738,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, il tutto sempre e comunque da contenersi nei limiti di € 5.200,00;
- che si era costituito in giudizio l'Ente che a veva eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito e l'infondatezza della domanda chiedendo il rigetto;
- che, nel corso del primo giudizio, erano state ammesse le richieste istruttorie, prova testi, esibizione documenti e assunzione del fascicolo re lativo ad una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art.696 bis c.p.c., espletata e volta ad accertare l'entità delle lesioni riportate e il nesso eziologico tra le stesse e l'evento lesivo;
- che, precisate le conclusioni, la causa era stata così decisa: «il Giudice
Onorario di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1 provvede: - rigetta la domanda attorea;
-compensa integralmente le spese di lite».
Su tale premessa, ha dedotto:
- la violazione e la mancata applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in quanto la responsabilità del custode prescinde non solo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, ma anche dell'accertamento della pericolosità della cosa;
- che il non ha raggiunto la prova liberatoria posta a Controparte_1 proprio carico;
- che, infatti, l'Ente tra le altre cose non ha dimostrato con quale frequenza il proprio personale effettuasse manutenzione e/o controlli sulla stessa strada.
- l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art.115 c.p.c.
- la mancata applicazione, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ. avendo l'odierna parte attorea provato che l'evento dannoso si è verificato in uno dei giorni più bui/corti dell'anno ove vi è una minore quantità di luce solare;
- che tali circostanze, la non visibilità e la non prevedibilità, quindi, integrano tutti gli elementi presupposti per invocare, in ogni caso, la tutela di cui all'art.2043 c.c. pagina 3 di 9 - che, inoltre, la sentenza è viziata per la sussistenza di grave errore revocatorio;
- che, infatti, il Giudice di Pace ha affermato che il sinistro si fosse verificato in pieno giorno, alle ore 14.30 in luogo dell'orario corretto, come confermato dal teste escusso e indicato in citazione, delle 16.30;
- Che tale errore ha fuorviato il giudi cante, il quale ha valutato la visibilità dell'insidia e lo ha condotto ad una motivazione viziata circa la condotta del danneggiato e l'evitabilità del danno.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva sull'ammissibilità del presente gravame, 1) riformare la sentenza n.3156/2020 emessa in data 18.2.2020 dal Giudice di Pace di Salerno dott.ssa Filomena Catauro, pubblic ata in data 27.7.2020 e non notificata, accogliendo la domanda proposta dal signor;
2)dichiarare la Parte_1 responsabilità del in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., nella produzione dell'evento de quo ex art.2051 c.c. o in subordine ex art.2043 c.c. e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore del signor della somma di €.2738,00 a titolo di Parte_1 risarcimento per le lesioni occorse allo stesso. Con vittoria di spese, competenze professionali di primo e secondo grado di giudizio e di quello di atp ex art. 696 bis cpc, da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche».
Si è costituito tempestivamente il con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
- l'incongruenza nella esposizione dei fatti;
- che, infatti, l'appellante dinanzi alle autorità del Comune Parte_1 di in data 10.03.2014 ebbe a dichiarare «(…) sono stato soccorso da CP_1 persone a me non conosciute, mi sono recato a casa da solo, e su ccessivamente sono stato portato in ospedale da familiari (…)»
- che, per contro, tali dichiarazioni, trascritte nel Verbale di sommare informazioni (doc. 4 produzione parte convenuta), sono palesemente discordanti con quanto dichiarato al punto 4 dell'atto di citazione: «(…) l'istante, al momento del sinistro veniva soccorso da alcune persone presenti che provvedevano a trasportare lo stesso presso il reparto di Pronto Soccorso dell'A.O.U.
[...] di Salerno (...)» Controparte_3
pagina 4 di 9 - che, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sul marciapiede non vi era semplicemente «una buca non visibile e non segnalata», essendo esso interessato, all'epoca del sinistro, da uno stato di diffuso dissesto, così come risulta dalle riproduzioni fotografiche allegate al fascicolo del convenuto (doc. 5 produzione parte convenuta);
- che questa circostanza è stata riconosciuta finanche dal teste di parte attorea;
- che, pertanto, appare francamente inverosimile che l'appellante, nonostante l'ora diurna, la conoscenza dei luoghi, la giovanissima età (all'epoca del sinistro
26 anni) non si sia reso conto del precario stato manutentivo, né abbia avuto alcuna reazione atta ad evitare la caduta.
- che inoltre, diversamente da quanto sostenuto, l'area risulta essere illuminata;
- che, quindi, nel caso di specie, le circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo, e ribadite nell'atto di appello conducono ad affermare, che la condotta tenuta che configura proprio una ipo tesi di caso Parte_1 fortuito, escludendo pertanto l'operatività di quella presunzione iuris tantum prevista dall'art. 2051 c.c.,
- ad analoghe conclusioni si perviene anche laddove si applicasse l'art 2043
c.c.
- che, nel caso di specie, non sussiste alcuna insidia né trabocchetto;
- che non sussiste l'insidia perché, come sopra evidenziato, dai rilievi fotografici versati in atti (doc. 5 produzione convenuto), il luogo di verificazione del lamentato sinistro era, all'epoca dei fatti, in stato di evidente e diffuso dissesto, sicché è veramente arduo sostenere che lo stesso potesse costituire una
“insidia”.
- parimenti, non sussistono e non risultano provati i presupposti della non visibilità e della non prevedibilità, in quanto il rappresentato stato di evidente e diffuso dissesto del luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, anche in relazione all'ora dell'occorso (ore 16,30), all'illuminazione dell'area, alla giovane età dell'attore (26 anni all'epoca dei fatti), alla conoscenza che egli ha dei luoghi (per essere residente nelle immediate vicinanze della predetta area) consente di escludere la sussistenza dei requisiti della “non visibilità” e “imprevedibilità”, i quali, peraltro, devono essere contemperati col principio di inesigibilità, che, inteso in senso civilistico, in linea generale, esclude la responsabilità. pagina 5 di 9 Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On.
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. Rigettare l'interposto gravame, e, per l'effetto confermare la sentenza n. 3156/2020 emessa in data
18.02.2020 dal Giudice di Pace di Salerno, pubblicata in data 27.07.2020; 2.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali di primo e secondo grado di giudizio, oltre Rimborso al 15%, I.v.a. e CP_4
C.n.p.a. come per legge. Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che non è stato proposto appello incidentale e/o richieste di chiamata in causa di terzi. Pertanto, non è necessaria alcuna integrazione del contributo unifi cato già corrisposto dall'appellante».
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulla natura della responsabilità della P.A.
1.1. Appare opportuno evidenziare che la più recente e prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di responsabilità della P.A. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, in particolare, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta ai seguenti, co ndivisibili, approdi ermeneutici:
• la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri i n concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esc lusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/17), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06);
• la responsabilità è esclusa ove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di pagina 6 di 9 manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qual ificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n.
7805/17);
• tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabi le una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anch e quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la ca usa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causal e del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10);
• in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2376 del 24/01/2024.
2. Nel caso di specie, la domanda deve essere rigettata essendo sprovvista di prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la parte del marciapiede dissestato) e l'evento dannoso.
2.1. Non si comprende, né dall'atto di citazione in primo grado né dalle testimonianze rese, le dimensioni della buca nonché il punto esatto in cui
è caduto. Parte_1
2.2. Come rilevato anche dal giudice di prime cure, le foto allegate nel fascicolo di parte convenuta mostrano che la parte dissestata ricomprendeva un tratto , che oltre a essere ben visibile, era molto ampio e, pertanto, l'appellante avrebbe dovuto indicare il punto esatto in cui si verificava la caduta.
2.3. Tale lacuna non è stata colmata neanche dall'escussione dei due testi.
2.4. Il rilievo evidenziato dalla par te appellante in merito al travisamento dei fatti avvenuto ad opera del giudice circa l'orario in cui il sinistro si è verificato,
pagina 7 di 9 16.30 in luogo delle ore 14.30 indicato nella sentenza oggi impugnata, non è rilevante.
2.5. Si conviene con quanto sostenuto dall a difesa di parte appellante e, dunque, trattasi di errore sicuramente di battitura, in quanto, precedentemente, nel corpo della sentenza, il giudice aveva correttamente indicato nelle 16:30 l'orario di verificarsi del sinistro.
2.6. Ad ogni modo, l'attore nell 'atto di citazione non aveva nemmeno allegato che la non visibilità della buca era data dall'assenza di illuminazione pubblica, anche perché all'orario indicato (16.30 del 18 dicembre) il sole era appena tramontato.
2.7. Inoltre, altro fattore da dover valorizz are, è la plausibile conoscenza, data dal fatto che l'attore risultava residente a e si stava recando in CP_1
per cui la conoscenza dei luoghi del sinistro gli avrebbe permesso, con Pt_2 la dovuta diligenza, di evitare il danno, visto anche il d issesto era ben visibile, alla luce della sua estensione.
2.8. Ed infatti, dal verbale di sommarie informazioni, ha Parte_1 dichiarato: «(..) che, mentre percorrevo, in direzione monte -mari, la strada denominata “Via s. Pertini del di ” per recarmi in farmacia, CP_1 CP_1 inciampavo in una sconnessione del marciapiede nei pressi del civico n.3 (..)».
2.9. Deve rilevarsi, in merito al testimonianza resa dal teste , Testimone_1 che costui si è limitato a confermare la caduta dell'attore senza fornire alcuna precisazione in ordine a quale distanza fosse, avendo riferito di trovarsi davanti al bar lungo lo stesso marciapiedi, con conseguente visione laterale, e come fosse caduto il teste, se in avanti o di lato, essendosi limitato a riferire che aveva dolore alla mano destra.
2.10. Dunque, la caduta deve ritenersi causalmente attribuibile alla disattenzione dell'appellante, in considerazione dell'evidenza della buca e della sua giovane età, per cui il pericolo avrebbe potuto essere superato da un comportamento ordinariamente cauto
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi, vista la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non si
è svolta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. all 'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per compenso d'avvocato, o rimborso forfetario del 15%, cap e iva, come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale.
20 febbraio 2025
Giudice dott. Grazia Roscigno
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 597/2021
Oggi 20/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. ZUCCHETTI CHIARA, la quale si riporta a tutti i Parte_1 propri scritti difensivi e, in particolare, alla nota conclusiva autorizzata;
chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per , l'avv. il quale si riporta a tutti i Controparte_1 CP_2 propri scritti difensivi e, in particolare, alla nota conclusiva autorizzata;
chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
la giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 597/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZUCCHETTI CHIARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dal verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19/01/2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3156/2020, pubblicata in data 27.07.2020 resa dal
Giudice di Pace di Salerno, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna da lui proposta nei confronti del per i danni Controparte_1 subìti a seguito alla caduta avvenuta in data 18/12/2013 alle ore 16:30 circa, in località Coperchia di Pellezzano (SA), alla via Pertini.
Con la domanda in appello ha premesso:
- che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicati, mentre percorreva a piedi il marciapiedi di via Pertini, in Coperchia di Pellezzano, giunto in prossimità del civico n. 3, improvvisamente rovinava al suolo a causa di una buca non visibile e non segnalata e riportava lesioni personali refertate dall'Ospedale di Salerno dove veniva trasportato;
pagina 2 di 9 - che, pertanto, aveva agito in primo grado per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Ente nella causazione del sinistro e sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.738,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, il tutto sempre e comunque da contenersi nei limiti di € 5.200,00;
- che si era costituito in giudizio l'Ente che a veva eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito e l'infondatezza della domanda chiedendo il rigetto;
- che, nel corso del primo giudizio, erano state ammesse le richieste istruttorie, prova testi, esibizione documenti e assunzione del fascicolo re lativo ad una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art.696 bis c.p.c., espletata e volta ad accertare l'entità delle lesioni riportate e il nesso eziologico tra le stesse e l'evento lesivo;
- che, precisate le conclusioni, la causa era stata così decisa: «il Giudice
Onorario di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1 provvede: - rigetta la domanda attorea;
-compensa integralmente le spese di lite».
Su tale premessa, ha dedotto:
- la violazione e la mancata applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in quanto la responsabilità del custode prescinde non solo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, ma anche dell'accertamento della pericolosità della cosa;
- che il non ha raggiunto la prova liberatoria posta a Controparte_1 proprio carico;
- che, infatti, l'Ente tra le altre cose non ha dimostrato con quale frequenza il proprio personale effettuasse manutenzione e/o controlli sulla stessa strada.
- l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art.115 c.p.c.
- la mancata applicazione, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ. avendo l'odierna parte attorea provato che l'evento dannoso si è verificato in uno dei giorni più bui/corti dell'anno ove vi è una minore quantità di luce solare;
- che tali circostanze, la non visibilità e la non prevedibilità, quindi, integrano tutti gli elementi presupposti per invocare, in ogni caso, la tutela di cui all'art.2043 c.c. pagina 3 di 9 - che, inoltre, la sentenza è viziata per la sussistenza di grave errore revocatorio;
- che, infatti, il Giudice di Pace ha affermato che il sinistro si fosse verificato in pieno giorno, alle ore 14.30 in luogo dell'orario corretto, come confermato dal teste escusso e indicato in citazione, delle 16.30;
- Che tale errore ha fuorviato il giudi cante, il quale ha valutato la visibilità dell'insidia e lo ha condotto ad una motivazione viziata circa la condotta del danneggiato e l'evitabilità del danno.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva sull'ammissibilità del presente gravame, 1) riformare la sentenza n.3156/2020 emessa in data 18.2.2020 dal Giudice di Pace di Salerno dott.ssa Filomena Catauro, pubblic ata in data 27.7.2020 e non notificata, accogliendo la domanda proposta dal signor;
2)dichiarare la Parte_1 responsabilità del in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., nella produzione dell'evento de quo ex art.2051 c.c. o in subordine ex art.2043 c.c. e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore del signor della somma di €.2738,00 a titolo di Parte_1 risarcimento per le lesioni occorse allo stesso. Con vittoria di spese, competenze professionali di primo e secondo grado di giudizio e di quello di atp ex art. 696 bis cpc, da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche».
Si è costituito tempestivamente il con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
- l'incongruenza nella esposizione dei fatti;
- che, infatti, l'appellante dinanzi alle autorità del Comune Parte_1 di in data 10.03.2014 ebbe a dichiarare «(…) sono stato soccorso da CP_1 persone a me non conosciute, mi sono recato a casa da solo, e su ccessivamente sono stato portato in ospedale da familiari (…)»
- che, per contro, tali dichiarazioni, trascritte nel Verbale di sommare informazioni (doc. 4 produzione parte convenuta), sono palesemente discordanti con quanto dichiarato al punto 4 dell'atto di citazione: «(…) l'istante, al momento del sinistro veniva soccorso da alcune persone presenti che provvedevano a trasportare lo stesso presso il reparto di Pronto Soccorso dell'A.O.U.
[...] di Salerno (...)» Controparte_3
pagina 4 di 9 - che, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sul marciapiede non vi era semplicemente «una buca non visibile e non segnalata», essendo esso interessato, all'epoca del sinistro, da uno stato di diffuso dissesto, così come risulta dalle riproduzioni fotografiche allegate al fascicolo del convenuto (doc. 5 produzione parte convenuta);
- che questa circostanza è stata riconosciuta finanche dal teste di parte attorea;
- che, pertanto, appare francamente inverosimile che l'appellante, nonostante l'ora diurna, la conoscenza dei luoghi, la giovanissima età (all'epoca del sinistro
26 anni) non si sia reso conto del precario stato manutentivo, né abbia avuto alcuna reazione atta ad evitare la caduta.
- che inoltre, diversamente da quanto sostenuto, l'area risulta essere illuminata;
- che, quindi, nel caso di specie, le circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo, e ribadite nell'atto di appello conducono ad affermare, che la condotta tenuta che configura proprio una ipo tesi di caso Parte_1 fortuito, escludendo pertanto l'operatività di quella presunzione iuris tantum prevista dall'art. 2051 c.c.,
- ad analoghe conclusioni si perviene anche laddove si applicasse l'art 2043
c.c.
- che, nel caso di specie, non sussiste alcuna insidia né trabocchetto;
- che non sussiste l'insidia perché, come sopra evidenziato, dai rilievi fotografici versati in atti (doc. 5 produzione convenuto), il luogo di verificazione del lamentato sinistro era, all'epoca dei fatti, in stato di evidente e diffuso dissesto, sicché è veramente arduo sostenere che lo stesso potesse costituire una
“insidia”.
- parimenti, non sussistono e non risultano provati i presupposti della non visibilità e della non prevedibilità, in quanto il rappresentato stato di evidente e diffuso dissesto del luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, anche in relazione all'ora dell'occorso (ore 16,30), all'illuminazione dell'area, alla giovane età dell'attore (26 anni all'epoca dei fatti), alla conoscenza che egli ha dei luoghi (per essere residente nelle immediate vicinanze della predetta area) consente di escludere la sussistenza dei requisiti della “non visibilità” e “imprevedibilità”, i quali, peraltro, devono essere contemperati col principio di inesigibilità, che, inteso in senso civilistico, in linea generale, esclude la responsabilità. pagina 5 di 9 Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On.
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. Rigettare l'interposto gravame, e, per l'effetto confermare la sentenza n. 3156/2020 emessa in data
18.02.2020 dal Giudice di Pace di Salerno, pubblicata in data 27.07.2020; 2.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali di primo e secondo grado di giudizio, oltre Rimborso al 15%, I.v.a. e CP_4
C.n.p.a. come per legge. Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che non è stato proposto appello incidentale e/o richieste di chiamata in causa di terzi. Pertanto, non è necessaria alcuna integrazione del contributo unifi cato già corrisposto dall'appellante».
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulla natura della responsabilità della P.A.
1.1. Appare opportuno evidenziare che la più recente e prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di responsabilità della P.A. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, in particolare, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta ai seguenti, co ndivisibili, approdi ermeneutici:
• la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri i n concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esc lusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/17), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06);
• la responsabilità è esclusa ove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di pagina 6 di 9 manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qual ificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n.
7805/17);
• tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabi le una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anch e quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la ca usa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causal e del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10);
• in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2376 del 24/01/2024.
2. Nel caso di specie, la domanda deve essere rigettata essendo sprovvista di prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la parte del marciapiede dissestato) e l'evento dannoso.
2.1. Non si comprende, né dall'atto di citazione in primo grado né dalle testimonianze rese, le dimensioni della buca nonché il punto esatto in cui
è caduto. Parte_1
2.2. Come rilevato anche dal giudice di prime cure, le foto allegate nel fascicolo di parte convenuta mostrano che la parte dissestata ricomprendeva un tratto , che oltre a essere ben visibile, era molto ampio e, pertanto, l'appellante avrebbe dovuto indicare il punto esatto in cui si verificava la caduta.
2.3. Tale lacuna non è stata colmata neanche dall'escussione dei due testi.
2.4. Il rilievo evidenziato dalla par te appellante in merito al travisamento dei fatti avvenuto ad opera del giudice circa l'orario in cui il sinistro si è verificato,
pagina 7 di 9 16.30 in luogo delle ore 14.30 indicato nella sentenza oggi impugnata, non è rilevante.
2.5. Si conviene con quanto sostenuto dall a difesa di parte appellante e, dunque, trattasi di errore sicuramente di battitura, in quanto, precedentemente, nel corpo della sentenza, il giudice aveva correttamente indicato nelle 16:30 l'orario di verificarsi del sinistro.
2.6. Ad ogni modo, l'attore nell 'atto di citazione non aveva nemmeno allegato che la non visibilità della buca era data dall'assenza di illuminazione pubblica, anche perché all'orario indicato (16.30 del 18 dicembre) il sole era appena tramontato.
2.7. Inoltre, altro fattore da dover valorizz are, è la plausibile conoscenza, data dal fatto che l'attore risultava residente a e si stava recando in CP_1
per cui la conoscenza dei luoghi del sinistro gli avrebbe permesso, con Pt_2 la dovuta diligenza, di evitare il danno, visto anche il d issesto era ben visibile, alla luce della sua estensione.
2.8. Ed infatti, dal verbale di sommarie informazioni, ha Parte_1 dichiarato: «(..) che, mentre percorrevo, in direzione monte -mari, la strada denominata “Via s. Pertini del di ” per recarmi in farmacia, CP_1 CP_1 inciampavo in una sconnessione del marciapiede nei pressi del civico n.3 (..)».
2.9. Deve rilevarsi, in merito al testimonianza resa dal teste , Testimone_1 che costui si è limitato a confermare la caduta dell'attore senza fornire alcuna precisazione in ordine a quale distanza fosse, avendo riferito di trovarsi davanti al bar lungo lo stesso marciapiedi, con conseguente visione laterale, e come fosse caduto il teste, se in avanti o di lato, essendosi limitato a riferire che aveva dolore alla mano destra.
2.10. Dunque, la caduta deve ritenersi causalmente attribuibile alla disattenzione dell'appellante, in considerazione dell'evidenza della buca e della sua giovane età, per cui il pericolo avrebbe potuto essere superato da un comportamento ordinariamente cauto
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi, vista la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non si
è svolta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. all 'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per compenso d'avvocato, o rimborso forfetario del 15%, cap e iva, come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale.
20 febbraio 2025
Giudice dott. Grazia Roscigno
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