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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 1034/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
Parte_1 con sede legale in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto n. 8., capitale sociale Euro 2.843.177.160,24, codice fiscale e partita iva P.IVA_1 subentrata, a far data dal 20 febbraio 2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essa facenti capo, a in virtù di atto di Controparte_1 fusione per incorporazione di in Controparte_1 [...] formalizzato con Atto per Parte_1
Notaio del 2 febbraio 2017 REP 103243 e RACC Persona_1
35834 in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, a firma del Procuratore Speciale
, a tanto abilitata in virtù di procura generale rilasciata con Persona_2 atto del 7 novembre 2018, Rep. n. 20431 e Racc. n. 6843 del Notaio
[...]
dall'avv. Carmelo Bozzo (C.F. ) il quale Per_3 C.F._1 dichiara, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 133, III comma, e 134, III comma e 176 c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di telefax 098431605 ovvero presso il proprio indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 proprio Studio in Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, Via Benito Falvo 51 (già Via Montevideo 51) Appellante
e
(P. Iva. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Maratea (PZ) alla Via Santavenere 40, (già
[...]
”), in persona del Controparte_3 suo amministratore (C.F. ), Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Esposito (C.F.
, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in C.F._3
Cosenza alla Via Panebianco n. 682, giusta procura a margine del presente atto appellata
Oggetto: Apertura di credito bancario
Conclusioni delle parti:
L'appellante insiste in tutte le deduzioni di cui ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in appello, chiedendo che la causa venga trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'appellata società insiste in tutte le deduzioni Controparte_2 esposte nella comparsa di costituzione e risposta e precisa le conclusioni ribadendo quelle già rassegnate nella comparsa in parola, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
pag. 2/9 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione datato 10.2.2014 la società di persone Il
chiedeva accertare e dichiarare la nullità delle clausole CP_2 contrattuali dell'apertura di credito concessa da e la Parte_1 restituzione di quanto incassato da questa a titolo di interessi convenzionali sino al 31.10.2013, per anatocismo, superamento del tasso soglia antiusura, e commissioni massimo scoperto;
in via subordinata accertare il saldo del conto corrente, espungendo i medesimi addebiti ed escludendo gli stessi, anche in futuro.
L'istituto bancario si costituiva eccependo prescrizione dei versamenti solutori, e in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
La sentenza ha ritenuto: a) fondata la questione della nullità della clausola negoziale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia prima che dopo la data dell'1.7.2000, in difetto di valida pattuizione;
b) fondata la questione della nullità delle clausole volte a consentire l'addebito di interessi ultralegali, nonché della commissione massimo scoperto, in difetto di valide pattuizioni;
c) non fondata la questione inerente l'ipotesi di applicazione di interessi usurari da parte della banca;
d) non fondata la richiesta restitutoria, essendo all'epoca della instaurazione del giudizio il rapporto di conto corrente ancora aperto, ancorché proseguito dopo il 10.10.2013, senza più apertura di credito.
In base ai conteggi effettuati dal CTU il primo giudice dichiarava che il saldo del conto corrente alla data del 16.12.2013 ammonta ad euro 137.736,75, a credito della società correntista.
2.
Avverso la sentenza spiega appello contestando con un Parte_1 primo motivo di doglianza – evidenziato in grassetto – il fatto che la società attrice non aveva depositato il contratto di conto corrente e quindi non assolveva all'onere della prova;
con un secondo motivo – evidenziato anch'esso in grassetto – la banca contesta il ricalcolo degli interessi operato pag. 3/9 dal primo giudice, che avrebbe omesso di espungere le rimesse solutorie prescritte.
Inoltre, la CMS e tutte le altre competenze sarebbero state regolarmente concordate. Ricapitolando, la banca appellante ritiene: a) errata la ripartizione dell'onere probatorio;
b) errata applicazione del tasso legale rispetto a quello convenzionale;
c) errata espunzione della c.m.s. e delle spese;
d) mancata ovvero errata decurtazione delle rimesse solutorie prescritte;
e chiede rideterminare il muovo saldo ritenuto di giustizia,
“applicando le ipotesi di calcolo del CTU più favorevoli all'istituto bancario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
3.1. La CTU affidata in prime cure al dott. commercialista e Per_4 revisore contabile, non lascia adito a dubbi sull'irregolare svolgimento del rapporto bancario portato all'attenzione della autorità giudiziaria. Preliminarmente, il consulente annota come il rapporto bancario intercorso tra le parti concerne un ventennio, a partire dal 1985 (ancora meglio, a partire da data antecedente all'1.1.1985: il saldo a tale data risultava già pari a lire 18.135.603). Trattasi di rapporto sorto prima dell'introduzione, con la normativa di cui alla legge 17.2.1992, n. 154 e al D. Lgsl. 01/09/1993 n. 385, del testo attuale dell'art. 117 TUB, allorché non vi era obbligo di concludere per iscritto gli accordi tra banca e cliente, e pertanto l'eccezione circa la mancata produzione del contratto – su cui la banca appellante insiste, in modo particolare, lungo tutto il proprio percorso motivazionale riversato nelle pagine dell'atto di impugnazione – si rivela, ictu oculi, infondata. La giurisprudenza della Suprema Corte – di cui Cass., 26.6.2024, n. 17584 è recente espressione – ha riveduto precedenti orientamenti di massimo rigore, che imponevano al correntista un gravoso onere della pag. 4/9 prova, ed è possibile ora affermare che, anche se non viene reperito il contratto, laddove dagli estratti conto o dagli scalari sia ricostruibile il rapporto dare/avere, il cliente della banca non può essere penalizzato da un obbligo di conservazione documentale integrale dell'andamento del conto. La produzione del contratto, in particolare - spiegandone il motivo - è stata giudicata “per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente” (Cass., 19.1.2022 n. 1550). Nell'ipotesi in cui si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, se la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio, con il chiederne la produzione in giudizio non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass., 9.3.2021, n. 6480). Pertanto, trattandosi di rapporto di vecchia data, qualora la parte affermi non essere in possesso di un contratto scritto, è lecito ritenere che tale contratto non sia stato mai stipulato in forma conservativa, ove sul punto l'istituto di credito non sia in grado di fornire la prova del contrario. Nel regime previgente all'entrata in vigore della normativa che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni bancarie, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni (Cass., 13.6.2024, n. 16445). L'eccezione della banca sulla mancata produzione del contratto, è pertanto infondata.
3.2. Proseguendo nell'indagine, il consulente ha specificato di aver proceduto a ricostruire il rapporto bancario attraverso l'esame delle annotazioni eseguite dell'istituto bancario in sede di quantificazione degli interessi passivi ed attivi, attraverso l'esame della relativa periodicità di riscossione/accredito e con l'esame degli addebiti concretamente praticati a titolo di cms e della relativa misura;
infine, sono stati considerati i dati relativi alle spese fisse di chiusura trimestralmente riscosse. L'evidenza relativa all'andamento del rapporto monitorato, viene fatta coincidere con le forme tipiche di un contratto di apertura di credito in pag. 5/9 conto corrente, atteso che la serie storica dei saldi giornalieri per quasi l'intero periodo esaminato si rivela a debito della società correntista.
Sulla base dei numeri debitori, periodicamente quantificati dalla banca, il CTU ha potuto ricavare la misura del fido.
E' emerso poi lo squilibrio nella capitalizzazione degli interessi, avvenuta su base trimestrale in favore della banca, su base annuale per il cliente. I tassi di interesse risultano soggetti alle variazioni di mercato, con costante differenziazione tra la misura applicabile ai saldi entro fido e quella impiegata per la quantificazione degli interessi passivi maturati a favore dell'istituto di credito sui saldi di conto corrente eccedenti il limite del fido. Sono riportate le aliquote applicate dalla banca per le commissioni di massimo scoperto e gli addebiti a titolo di spese di chiusura, in entrambi i casi con periodicità trimestrale.
Il CTU ha quindi proceduto a 12 rielaborazioni complessive, rispondendo poi alle osservazioni della società , ed elaborando CP_2 ulteriori 6 soluzioni tra le quali la più rispondente al caso di specie – anche secondo il primo giudice – è quella corrispondente alla quarta delle considerazioni finali, ove il saldo viene rideterminato sulla base della proposta inizialmente indicata alla lettera J) applicando:
- la capitalizzazione semplice degli interessi relativo al saldo capitale rettificato entro fido per tutto il periodo considerato;
- il calcolo degli interessi al tasso legale;
- senza applicazione di cms e spese;
- con addebito in un'unica soluzione alla data del 16.12.2013 degli interessi e delle cms ricalcolate nonché delle spese per come addebitate dall'istituto di credito;
- con l'operare della prescrizione decennale, recependo il rilievo C della società . Segue quindi l'annotazione in CP_2 un'unica soluzione – alla data del 16.12.2013 – di un differenziale a favore del correntista, nei termini indicati nel dispositivo della sentenza impugnata.
La sentenza ha propeso per tale soluzione, recependo il secondo rilievo avanzato in sede di osservazioni dalla difesa del , CP_2 ritenendo che per le rimesse solutorie la prescrizione concerne solo gli interessi anatocistici generati da situazioni debitorie di sconfinamento verificatesi oltre il decennio precedente la notifica dell'atto introduttivo (dunque, solo quelli maturati ed addebitati sulla quota extra-fido sino al pag. 6/9 21.12.2003) e non già il differenziale fra l'importo degli interessi debitori addebitati sino alla notifica del primo atto interruttivo e l'importo degli interessi debitori ricalcolati per somme intra-fido, per come originariamente calcolato dal CTU, “atteso che in quest'ultimo caso il consulente ha sottratto tutti gli interessi debitori finendo per estendere la prescrizione anche agli interessi anatocistici generati da situazioni debitorie ripristinatorie”.
In tema di rimesse solutorie, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con la mera affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), gravando sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria
(tra le ultime, Cass., 16.10.2024, n. 26897). In questo caso si procede secondo il metodo del c.d. tasso rettificato. Tuttavia, l'accertamento delle rimesse solutorie prescritte deve fermarsi al decennio precedente. Tra i 12 prospetti di ricalcolo, si annoverano soluzioni in cui la consulenza tiene conto dell'eccezione della banca, avendo il CTU specificato di aver svolto l'indagine anche in merito alle rimesse solutorie/ripristinatorie, eventualmente riscontrate, con “rappresentazione, per il caso di riscontrata rimessa solutoria caratterizzata da prescrizione, del saldo delle competenze per come addebitate dalla ” (pagina 26 CP_1 dell'elaborato). Il consulente ha però successivamente specificato, in sede di riposta alle osservazioni, il calcolo, limitando la rettifica alle rimesse da considerarsi prescritte. La soluzione individuata dal tribunale appare pertanto anche su questo punto corretta, laddove ha inteso accogliere il rilievo della società, circa la necessità di non ricomprendere nel ricalcolo le somme dovute a rimesse solutorie non ancora cadute in prescrizione.
3.3. L'istituto di credito aveva sollevato un altro dubbio, riguardo alla misura convenzionale e non legale degli interessi e quindi alla scelta di una soluzione tra quelle prospettate dal CTU, che tenga conto del tasso di interesse pattuito (tasso convenzionale). Non possono accogliersi i rilievi della banca. Come già osservato dal primo giudice (cfr. pagina 3 della sentenza, per evitare inutili ripetizioni), una volta stabilita l'assenza di accordi scritti, il tasso degli interessi non può essere determinato unilateralmente dalla pag. 7/9 banca, nemmeno per relationem, come pure sarebbe stato consentito fare per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della nuova normativa, ma solo in presenza comunque di una scrittura in cui le parti abbiano convenuto la pattuizione del costo del denaro nei rapporti interni tra loro. La banca affermava nella conclusionale di aver applicato al rapporto il tasso previsto da un contratto stipulato in data 13.12.1978, e perciò di essere autorizzata ad esercitare lo ius variandi, nel corso del rapporto negoziale di conto corrente, imputando alla società appellata di conoscere l'esistenza del contratto scritto e di non averlo colpevolmente prodotto in giudizio. Il rilievo non tiene conto di quanto sopra evidenziato, ovvero che laddove la parte affermi l'inesistenza di una pattuizione scritta, come verosimilmente è possibile sia accaduto, prima dell'introduzione del relativo obbligo di forma, incombe alla banca l'onere di produzione. D'altro canto, l'indicazione di una data precisa in cui sarebbe avvenuta la pattuizione lascerebbe anche presumere che di quel contratto sia rimasta traccia agli atti dell'istituto di credito. La successiva produzione di lettere da parte del , con cui veniva comunicata dalla banca la CP_2 modifica dei tassi (tra l'altro a luglio del 1992, a ridosso della legge n. 154 del 17.2.1992, introduttiva dell'obbligo), non può essere interpretata come atto di conoscenza di una precedente pattuizione per iscritto del saggio convenzionale.
Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto e le spese accessorie, escluse per difetto di valide pattuizioni, non vi sono argomenti nuovi spesi nell'atto di appello, che a pagina 9 si limita a richiamare nuovamente la tematica della mancata produzione in giudizio del contratto, invocando principi sul riparto dell'onere probatori su cui si è già detto, e non occorre nuovamente precisare.
Conclusivamente, l'impugnazione non è accoglibile, sotto nessun aspetto.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono da liquidare tenendo presente il valore della causa, le quattro fasi, valori medi. Si rimanda al dispositivo. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
pag. 8/9
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1 avverso la sentenza n. 742/2019 pubblicata in data 8.4.2019 del Tribunale di Cosenza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio da liquidati i compensi in complessivi Controparte_2 euro 14.317,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in misura di legge;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 27.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 9/9
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 1034/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
Parte_1 con sede legale in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto n. 8., capitale sociale Euro 2.843.177.160,24, codice fiscale e partita iva P.IVA_1 subentrata, a far data dal 20 febbraio 2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essa facenti capo, a in virtù di atto di Controparte_1 fusione per incorporazione di in Controparte_1 [...] formalizzato con Atto per Parte_1
Notaio del 2 febbraio 2017 REP 103243 e RACC Persona_1
35834 in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, a firma del Procuratore Speciale
, a tanto abilitata in virtù di procura generale rilasciata con Persona_2 atto del 7 novembre 2018, Rep. n. 20431 e Racc. n. 6843 del Notaio
[...]
dall'avv. Carmelo Bozzo (C.F. ) il quale Per_3 C.F._1 dichiara, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 133, III comma, e 134, III comma e 176 c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di telefax 098431605 ovvero presso il proprio indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 proprio Studio in Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, Via Benito Falvo 51 (già Via Montevideo 51) Appellante
e
(P. Iva. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Maratea (PZ) alla Via Santavenere 40, (già
[...]
”), in persona del Controparte_3 suo amministratore (C.F. ), Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Esposito (C.F.
, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in C.F._3
Cosenza alla Via Panebianco n. 682, giusta procura a margine del presente atto appellata
Oggetto: Apertura di credito bancario
Conclusioni delle parti:
L'appellante insiste in tutte le deduzioni di cui ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in appello, chiedendo che la causa venga trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'appellata società insiste in tutte le deduzioni Controparte_2 esposte nella comparsa di costituzione e risposta e precisa le conclusioni ribadendo quelle già rassegnate nella comparsa in parola, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
pag. 2/9 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione datato 10.2.2014 la società di persone Il
chiedeva accertare e dichiarare la nullità delle clausole CP_2 contrattuali dell'apertura di credito concessa da e la Parte_1 restituzione di quanto incassato da questa a titolo di interessi convenzionali sino al 31.10.2013, per anatocismo, superamento del tasso soglia antiusura, e commissioni massimo scoperto;
in via subordinata accertare il saldo del conto corrente, espungendo i medesimi addebiti ed escludendo gli stessi, anche in futuro.
L'istituto bancario si costituiva eccependo prescrizione dei versamenti solutori, e in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
La sentenza ha ritenuto: a) fondata la questione della nullità della clausola negoziale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia prima che dopo la data dell'1.7.2000, in difetto di valida pattuizione;
b) fondata la questione della nullità delle clausole volte a consentire l'addebito di interessi ultralegali, nonché della commissione massimo scoperto, in difetto di valide pattuizioni;
c) non fondata la questione inerente l'ipotesi di applicazione di interessi usurari da parte della banca;
d) non fondata la richiesta restitutoria, essendo all'epoca della instaurazione del giudizio il rapporto di conto corrente ancora aperto, ancorché proseguito dopo il 10.10.2013, senza più apertura di credito.
In base ai conteggi effettuati dal CTU il primo giudice dichiarava che il saldo del conto corrente alla data del 16.12.2013 ammonta ad euro 137.736,75, a credito della società correntista.
2.
Avverso la sentenza spiega appello contestando con un Parte_1 primo motivo di doglianza – evidenziato in grassetto – il fatto che la società attrice non aveva depositato il contratto di conto corrente e quindi non assolveva all'onere della prova;
con un secondo motivo – evidenziato anch'esso in grassetto – la banca contesta il ricalcolo degli interessi operato pag. 3/9 dal primo giudice, che avrebbe omesso di espungere le rimesse solutorie prescritte.
Inoltre, la CMS e tutte le altre competenze sarebbero state regolarmente concordate. Ricapitolando, la banca appellante ritiene: a) errata la ripartizione dell'onere probatorio;
b) errata applicazione del tasso legale rispetto a quello convenzionale;
c) errata espunzione della c.m.s. e delle spese;
d) mancata ovvero errata decurtazione delle rimesse solutorie prescritte;
e chiede rideterminare il muovo saldo ritenuto di giustizia,
“applicando le ipotesi di calcolo del CTU più favorevoli all'istituto bancario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
3.1. La CTU affidata in prime cure al dott. commercialista e Per_4 revisore contabile, non lascia adito a dubbi sull'irregolare svolgimento del rapporto bancario portato all'attenzione della autorità giudiziaria. Preliminarmente, il consulente annota come il rapporto bancario intercorso tra le parti concerne un ventennio, a partire dal 1985 (ancora meglio, a partire da data antecedente all'1.1.1985: il saldo a tale data risultava già pari a lire 18.135.603). Trattasi di rapporto sorto prima dell'introduzione, con la normativa di cui alla legge 17.2.1992, n. 154 e al D. Lgsl. 01/09/1993 n. 385, del testo attuale dell'art. 117 TUB, allorché non vi era obbligo di concludere per iscritto gli accordi tra banca e cliente, e pertanto l'eccezione circa la mancata produzione del contratto – su cui la banca appellante insiste, in modo particolare, lungo tutto il proprio percorso motivazionale riversato nelle pagine dell'atto di impugnazione – si rivela, ictu oculi, infondata. La giurisprudenza della Suprema Corte – di cui Cass., 26.6.2024, n. 17584 è recente espressione – ha riveduto precedenti orientamenti di massimo rigore, che imponevano al correntista un gravoso onere della pag. 4/9 prova, ed è possibile ora affermare che, anche se non viene reperito il contratto, laddove dagli estratti conto o dagli scalari sia ricostruibile il rapporto dare/avere, il cliente della banca non può essere penalizzato da un obbligo di conservazione documentale integrale dell'andamento del conto. La produzione del contratto, in particolare - spiegandone il motivo - è stata giudicata “per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente” (Cass., 19.1.2022 n. 1550). Nell'ipotesi in cui si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, se la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio, con il chiederne la produzione in giudizio non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass., 9.3.2021, n. 6480). Pertanto, trattandosi di rapporto di vecchia data, qualora la parte affermi non essere in possesso di un contratto scritto, è lecito ritenere che tale contratto non sia stato mai stipulato in forma conservativa, ove sul punto l'istituto di credito non sia in grado di fornire la prova del contrario. Nel regime previgente all'entrata in vigore della normativa che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni bancarie, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni (Cass., 13.6.2024, n. 16445). L'eccezione della banca sulla mancata produzione del contratto, è pertanto infondata.
3.2. Proseguendo nell'indagine, il consulente ha specificato di aver proceduto a ricostruire il rapporto bancario attraverso l'esame delle annotazioni eseguite dell'istituto bancario in sede di quantificazione degli interessi passivi ed attivi, attraverso l'esame della relativa periodicità di riscossione/accredito e con l'esame degli addebiti concretamente praticati a titolo di cms e della relativa misura;
infine, sono stati considerati i dati relativi alle spese fisse di chiusura trimestralmente riscosse. L'evidenza relativa all'andamento del rapporto monitorato, viene fatta coincidere con le forme tipiche di un contratto di apertura di credito in pag. 5/9 conto corrente, atteso che la serie storica dei saldi giornalieri per quasi l'intero periodo esaminato si rivela a debito della società correntista.
Sulla base dei numeri debitori, periodicamente quantificati dalla banca, il CTU ha potuto ricavare la misura del fido.
E' emerso poi lo squilibrio nella capitalizzazione degli interessi, avvenuta su base trimestrale in favore della banca, su base annuale per il cliente. I tassi di interesse risultano soggetti alle variazioni di mercato, con costante differenziazione tra la misura applicabile ai saldi entro fido e quella impiegata per la quantificazione degli interessi passivi maturati a favore dell'istituto di credito sui saldi di conto corrente eccedenti il limite del fido. Sono riportate le aliquote applicate dalla banca per le commissioni di massimo scoperto e gli addebiti a titolo di spese di chiusura, in entrambi i casi con periodicità trimestrale.
Il CTU ha quindi proceduto a 12 rielaborazioni complessive, rispondendo poi alle osservazioni della società , ed elaborando CP_2 ulteriori 6 soluzioni tra le quali la più rispondente al caso di specie – anche secondo il primo giudice – è quella corrispondente alla quarta delle considerazioni finali, ove il saldo viene rideterminato sulla base della proposta inizialmente indicata alla lettera J) applicando:
- la capitalizzazione semplice degli interessi relativo al saldo capitale rettificato entro fido per tutto il periodo considerato;
- il calcolo degli interessi al tasso legale;
- senza applicazione di cms e spese;
- con addebito in un'unica soluzione alla data del 16.12.2013 degli interessi e delle cms ricalcolate nonché delle spese per come addebitate dall'istituto di credito;
- con l'operare della prescrizione decennale, recependo il rilievo C della società . Segue quindi l'annotazione in CP_2 un'unica soluzione – alla data del 16.12.2013 – di un differenziale a favore del correntista, nei termini indicati nel dispositivo della sentenza impugnata.
La sentenza ha propeso per tale soluzione, recependo il secondo rilievo avanzato in sede di osservazioni dalla difesa del , CP_2 ritenendo che per le rimesse solutorie la prescrizione concerne solo gli interessi anatocistici generati da situazioni debitorie di sconfinamento verificatesi oltre il decennio precedente la notifica dell'atto introduttivo (dunque, solo quelli maturati ed addebitati sulla quota extra-fido sino al pag. 6/9 21.12.2003) e non già il differenziale fra l'importo degli interessi debitori addebitati sino alla notifica del primo atto interruttivo e l'importo degli interessi debitori ricalcolati per somme intra-fido, per come originariamente calcolato dal CTU, “atteso che in quest'ultimo caso il consulente ha sottratto tutti gli interessi debitori finendo per estendere la prescrizione anche agli interessi anatocistici generati da situazioni debitorie ripristinatorie”.
In tema di rimesse solutorie, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con la mera affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), gravando sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria
(tra le ultime, Cass., 16.10.2024, n. 26897). In questo caso si procede secondo il metodo del c.d. tasso rettificato. Tuttavia, l'accertamento delle rimesse solutorie prescritte deve fermarsi al decennio precedente. Tra i 12 prospetti di ricalcolo, si annoverano soluzioni in cui la consulenza tiene conto dell'eccezione della banca, avendo il CTU specificato di aver svolto l'indagine anche in merito alle rimesse solutorie/ripristinatorie, eventualmente riscontrate, con “rappresentazione, per il caso di riscontrata rimessa solutoria caratterizzata da prescrizione, del saldo delle competenze per come addebitate dalla ” (pagina 26 CP_1 dell'elaborato). Il consulente ha però successivamente specificato, in sede di riposta alle osservazioni, il calcolo, limitando la rettifica alle rimesse da considerarsi prescritte. La soluzione individuata dal tribunale appare pertanto anche su questo punto corretta, laddove ha inteso accogliere il rilievo della società, circa la necessità di non ricomprendere nel ricalcolo le somme dovute a rimesse solutorie non ancora cadute in prescrizione.
3.3. L'istituto di credito aveva sollevato un altro dubbio, riguardo alla misura convenzionale e non legale degli interessi e quindi alla scelta di una soluzione tra quelle prospettate dal CTU, che tenga conto del tasso di interesse pattuito (tasso convenzionale). Non possono accogliersi i rilievi della banca. Come già osservato dal primo giudice (cfr. pagina 3 della sentenza, per evitare inutili ripetizioni), una volta stabilita l'assenza di accordi scritti, il tasso degli interessi non può essere determinato unilateralmente dalla pag. 7/9 banca, nemmeno per relationem, come pure sarebbe stato consentito fare per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della nuova normativa, ma solo in presenza comunque di una scrittura in cui le parti abbiano convenuto la pattuizione del costo del denaro nei rapporti interni tra loro. La banca affermava nella conclusionale di aver applicato al rapporto il tasso previsto da un contratto stipulato in data 13.12.1978, e perciò di essere autorizzata ad esercitare lo ius variandi, nel corso del rapporto negoziale di conto corrente, imputando alla società appellata di conoscere l'esistenza del contratto scritto e di non averlo colpevolmente prodotto in giudizio. Il rilievo non tiene conto di quanto sopra evidenziato, ovvero che laddove la parte affermi l'inesistenza di una pattuizione scritta, come verosimilmente è possibile sia accaduto, prima dell'introduzione del relativo obbligo di forma, incombe alla banca l'onere di produzione. D'altro canto, l'indicazione di una data precisa in cui sarebbe avvenuta la pattuizione lascerebbe anche presumere che di quel contratto sia rimasta traccia agli atti dell'istituto di credito. La successiva produzione di lettere da parte del , con cui veniva comunicata dalla banca la CP_2 modifica dei tassi (tra l'altro a luglio del 1992, a ridosso della legge n. 154 del 17.2.1992, introduttiva dell'obbligo), non può essere interpretata come atto di conoscenza di una precedente pattuizione per iscritto del saggio convenzionale.
Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto e le spese accessorie, escluse per difetto di valide pattuizioni, non vi sono argomenti nuovi spesi nell'atto di appello, che a pagina 9 si limita a richiamare nuovamente la tematica della mancata produzione in giudizio del contratto, invocando principi sul riparto dell'onere probatori su cui si è già detto, e non occorre nuovamente precisare.
Conclusivamente, l'impugnazione non è accoglibile, sotto nessun aspetto.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono da liquidare tenendo presente il valore della causa, le quattro fasi, valori medi. Si rimanda al dispositivo. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
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PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1 avverso la sentenza n. 742/2019 pubblicata in data 8.4.2019 del Tribunale di Cosenza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio da liquidati i compensi in complessivi Controparte_2 euro 14.317,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in misura di legge;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 27.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
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